SUCCESSIONI – Invalidità del testamento e onere probatorio
(Cc, articoli 591 e 602)
L’incapacità naturale del testatore si configura non già quando sussista una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì quando, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Inoltre, va evidenziato che lo stato di capacità costituisce la regola, mentre quello di incapacità è un’eccezione, e pertanto, in punto di prova, grava su chi sostiene l’invalidità del testamento la dimostrazione della sussistenza della assoluta incapacità naturale al momento della redazione dell’atto. Nel caso in esame, tale prova non è stata raggiunta proprio perché la consulenza ha fatto emergere che al momento della redazione dell’atto, la testatrice non fosse priva in modo assoluto di una capacità di intendere e di volere.
Tribunale Bologna, Sez. III, sentenza 15 settembre 2025 n. 2296 - Giudice Gamberini
11-10-2025 08:44
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