SUCCESSIONI – Indicazione della lesione della quota di riserva
(Cc, articoli 457, 536, 537, 549, 550, 556, 747 e 750)
Il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata”, pur “senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Nel caso di specie, parte attrice non aveva in alcun modo precisato entro quali limiti fosse stata lesa la sua quota di riserva.
Tribunale Trento, sentenza 20 agosto 2025 n. 623 – Pres. Segna, Giud. Rel. Tolettini
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
dott.ssa Giuliana Segna - President
dott.ssa Laura Di Bernardi - Giudice
dott.ssa Alessandra Tolettini - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2023
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
promossa da
D.M. (C.F. (...))
con l'avv. ...
attrice
contro
C.A. (C.F. (...))
con l'avv. ...
C.M. (C.F. (...))
con l'avv. ...
C.R. (C.F. (...)), rappresentato dai genitori che ne esercitano la responsabilità genitoriale C.M. e
H.A.R.
con l'avv. ...
C.M. (C.F. (...))
con l'avv. ...
H.A.R. (C.F. (...))
con l'avv. ...
convenuti
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice D.M. ha citato in giudizio i convenuti in epigrafe
al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, così provvedere: 1. In via preliminare, autorizzare l'intavolazione della litispendenza sui
beni immobili indicati in istanza e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti; 2. In via
principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico della de cuius N.B. stante la
violazione dell'art. 549 c.c.; 3. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della clausola del
testamento pubblico della de cuius N.B. disposta in violazione dell'art. 549 c.c.; 4. In via subordinata,
disporre in favore dell'attrice idonea cauzione a carico dei legatari ai quali è stato riconosciuto il
diritto di abitazione congiuntiva sugli immobili la cui nuda proprietà è stata attribuita, in parte, alla
Sig.ra M.D.; 5. In via subordinata, accertare e determinare la quota di riserva spettante alla Sig.ra
M.D. nella successione in morte della Sig.ra N.B.; previa riunione fittizia del relictum e donatum,
disporre la riduzione delle donazioni fatte in vita dalla Sig.ra N.B. eccedenti la quota disponibile con
conseguente reintegrazione nella quota di legittima della Sig.ra M.D.; accertare e dichiarare la
violazione della quota di legittima ex art. 537 c.c. prevista in favore della Sig.ra M.D. e, per l'effetto,
ridurre le disposizioni testamentarie e/o le donazioni effettuate in vita sino al valore della quota
legittima spettante alla Sig.ra M.D.; 6. All'esito si chiede lo scioglimento della comunione ereditaria,
nominando se necessario e nell'interesse di tutte le parti un esperto per la esatta determinazione
della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione
dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti con correlativa divisione in
relazione alle singole quote con i relativi conguagli. 7. In ogni caso, con condanna al pagamento delle
spese generali, forfettarie, ivi incluse le spese per il proprio consulente tecnico di parte, ed in via
equitativa anche le ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell'incarico - come stabilito dalla
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 31030/2019 -, diritti ed onorari di causa, iva e cap come per legge,
in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Con conseguente
ordine di intavolazione al Libro Fondiario.".
L'attrice ha esposto di essere la figlia di B.N., deceduta a Borgo Valsugana in data 9 febbraio 2022,
dando atto che la de cuius ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico di data 8
novembre 2018, il cui tenore è il seguente: "Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria.
Sono vedova ed ho una figlia: M.D. nata a P. D. L. (B.) il (...). Non ci sono altri legittimari. Nomino
miei eredi universali mia figlia M.D. e i miei pronipoti A.C. nato a T. il (...), M.C. nato a T. il (...) e
R.C. nato a T. il (...), figli di mio nipote M.C. nato a N. il (...), e così divido tra loro i miei beni: a) lascio
a mia figlia M.D.: - il 55% (cinquantacinque per cento) della nuda proprietà della mia casa di
abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571 e la nuda proprietà dei mobili che correderanno
la parte di casa che andrà in divisione; - il 50% (cinquanta per cento) della nuda proprietà del terreno
intorno alla mia casa di abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571; - tutti i terreni di mia
proprietà ovunque si trovino; - tutto il denaro di mia proprietà dovunque sia depositato; b) lascio ai
miei pronipoti A.C., M.C. è R.C.: - il 45% (quarantacinque per cento) della nuda proprietà mia casa
di abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571 e la nuda proprietà dei mobili che
correderanno la parte di casa che andrà in divisione; - i1 50% (cinquanta per cento) della nuda
proprietà del terreno intorno alla mia casa di abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571.
Lego a mio nipote M.C. ed al coniuge R.H.A. nata a B. V. (T.) il (...) il diritto di abitazione congiuntivo
e di uso di mobili che la corredano, con reciproco diritto di accrescimento, della mia casa di
abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571 compreso tutto il terreno di pertinenza che la
circonda. Tutte le spese conseguenti alla mia morte, compreso il funerale, saranno a carico di mia
figlia M.D.. Per tutto quanto non avessi disposto con testamento andrà a miei eredi M.D., A.C., M.C.
e R.C. in parti uguali tra loro.".
L'attrice ha dato atto di aver accettato l'eredità materna con beneficio di inventario, deducendo al
contempo che il convenuto C.A. ha rinunciato all'eredità con atto di data 4 maggio 2022.
La sig.ra D. ha, quindi, innanzitutto lamentato che il richiamato testamento pubblico è nullo per
violazione del divieto di imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari di cui all'art. 549 c.c.,
deducendo il legato del "diritto di abitazione congiuntivo e di uso di mobili che la corredano, con
reciproco diritto di accrescimento" in favore del Sig. M.C. e della Sig.ra R.H.A. grava la quota di
legittima spettante all'attrice, unica legittimaria in quanto figlia della de cuius. In ragione di ciò,
l'attrice ha chiesto accertarsi la nullità del testamento pubblico o comunque della seguente
disposizione testamentaria: "Lego a mio nipote M.C. ed al coniuge R.H.A. nata a B. V. (T.) il (...) il
diritto di abitazione congiuntivo e di uso di mobili che la corredano, con reciproco diritto di
accrescimento, della mia casa di abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571 compreso
tutto il terreno di pertinenza che la circonda" (cfr. pagg. 3-4 citazione).
In via subordinata, l'attrice ha chiesto "che l'apposizione dei descritti pesi sia valutata ai sensi e per
gli effetti dell'imposizione di una cauzione in capo al Sig. M.C. ed alla Sig.ra R.H.A. che, vital natural
durante, potranno abitare e godere dell'immobile la cui nuda proprietà è riconosciuta per testamento
alla Sig.ra M.D. - e la quale, di fatto, non ne potrà mai godere." (cfr. pag. 5 citazione).
In via ulteriormente subordinata, la sig.ra D. ha domandato "che si proceda alla riduzione delle
disposizioni testamentarie nella misura che apparirà opportuna e/o di pronta soluzione: in via
prioritaria si indica la riduzione del diritto di abitazione del Sig. M.C. e della Sig.ra R.H.A. (ove non
venga già dichiarata nulla per violazione dell'art. 549 c.c.) nonché la riduzione delle donazioni
effettuate in vita dalla de cuius." (cfr. pag. 6 citazione).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto C.A., eccependo il proprio difetto
di legittimazione passiva, avendo egli rinunciato all'eredità della de cuius B.N.. Quanto alla
domanda di riduzione svolta dall'attrice, il convenuto ne ha eccepito l'assoluta genericità, avente ad
oggetto non meglio precisate "donazioni effettuate in vita dalla de cuius". Il sig. C.A. ha, quindi,
chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, in via preliminare di rito: accertare dichiarare il difetto di
legittimazione passiva del convenuto (legitimatio ad causam) con i conseguenti provvedimenti di
legge in viaprincipale: respingere tutte le domande avanzate dall'attrice, sia sotto il profilo del difetto
di legittimazione passiva del convenuto sia in quanto illegittime, inammissibili e infondate in fatto
ed in diritto. Con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre accessori di legge.".
Si sono costituiti in giudizio anche tutti gli altri convenuti, C.M., C.R., C.M. e H.A.R., eccependo in
via preliminare la nullità dell'atto di citazione "per carente indicazione degli elementi di fatto e delle
ragioni di diritto posti a base di esso, avuto riguardo alle domande di riduzione per lesione di
legittima formulata dall'attrice al paragrafo n. 3 pagina n. 5 dell'atto di citazione e che in ogni caso
permea l'intero giudizio proposto dalla sig.ra D." (cfr. pag. 4 comparsa costituzione). In particolare,
i convenuti hanno lamentato che l'attrice ha chiesto disporsi la riduzione di tutte le donazioni dirette
ed indirette fatte in vita dalla defunta sig.ra N.B. senza però specificare a quali donazioni si faccia
riferimento e senza indicare il valore delle stesse.
I convenuti, inoltre, hanno chiesto il rigetto della domanda svolta ex art. 549 c.c., rappresentando
che l'attribuzione del diritto di abitazione congiuntiva non può essere ricondotto nel concetto di peso
o condizione gravante sulla quota legittima spettante all'attrice, non dovendosi confondere il peso
sull'immobile con il peso o la condizione gravante sulla quota spettante ai legittimari. Più
precisamente, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza dell'azione ex art. 549 c.c. "atteso che
l'attrice, nella sua qualità di legittimaria, deve fare riferimento alla intera quota legittima e quindi
all'insieme dei beni ad essa attribuiti che non sembrano in alcun modo gravati da peso o condizione
ne in alcun modo lesa" (cfr. pag. 8 comparsa costituzione).
I convenuti hanno, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice
adito così provvedere: - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per
la carenza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto in merito alla azione di riduzione e
quindi per la violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c.; - In vi preliminare e gradata, rigettarsi la istanza
di annotazione, ai fini della intavolazione, del presente Giudizio nel libro fondiario per i motivi sopra
esposti; - Nel merito, ferme restando le predette eccezioni preliminari, rigettarsi la domanda di
accertamento di nullità e/o inefficacia della disposizione testamentaria perché infondata in fatto ed
in diritto per i motivi esposti in premessa; - Ancora nel merito ed in via gradata, rigettarsi la
domanda di azionedi riduzione per la assoluta carenza dei presupposti previsti per tale tipo di
tutela; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, come per legge".
In corso di causa l'attrice ha depositato un'istanza per la nomina di un curatore speciale, ex art. 80
c.p.c., nell'interesse del minore C.R., che è stata rigettata con decreto di data 18 dicembre 2023.
All'udienza del 20 dicembre 2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle
conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 15 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande attoree non sono fondate e vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e
indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex art. 164 c.p.c., considerato che dal contenuto
complessivo della citazione è possibile evincere quali siano l'oggetto della domanda nonché i fatti e
gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, come, peraltro, confermato dalle
argomentate difese della parte convenuta (cfr. Cass. 1681/2015: "La nullità dell'atto di citazione per
petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo
dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di
consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle
relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte").
Va, altresì, dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del convenuto C.A.,
atteso che costui non è stato indicato dall'attrice quale titolare del rapporto oggetto di causa, avendo
la sig.ra D. espressamente dato atto che il sig. C.A. ha rinunciato all'eredità della de cuius B.N. in
data 4 maggio 2022 (cfr. pag. 3 citazione: "Il chiamato all'eredità, Sig. A.C., con atto del 4/5/2022
rinunciava puramente e semplicemente all'eredità della Sig.ra N.B.").
A tal fine, giova osservare che la legitimatio ad causam in senso tecnico, quale condizione dell'azione,
deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria,
e va riconosciuta all'attore o al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, oppure il secondo
sia indicato, come titolare del diritto azionato o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da ogni
questione relativa all'esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda. La
legittimazione ad agire va, dunque, distinta dalla titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio,
attenendo la prima al diritto di azione, mentre la seconda attiene al merito della causa: "La
legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una
decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o
passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o
contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere
verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla
prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del
giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso
profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova
della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controver so non è
un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la
fondatezza; è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice
civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare." (cfr. Cass.
15500/2022).
Passando alla disamina delle domande svolte dalla parte attrice, giova premettere che la sig.ra D.M.,
in quanto figlia della de cuius, riveste la qualifica di legittimaria (arti. 536 c.c.), cui spetta la quota di
legittima pari alla metà del patrimonio (art. 537 c.c.), non essendovi altri figli né il coniuge.
Va, altresì, premesso che, con il testamento pubblico per cui è causa, la de cuius B.N. ha nominato
suoi eredi universali la figlia D.M. e i pronipoti C.A., C.M. e C.R., dividendo i suoi beni come segue:
- alla figlia ha lasciato: il 55% della nuda proprietà della p.ed. 571 (e la nuda proprietà dei mobili che
corredano la relativa parte di casa), il 50% della nuda proprietà del terreno attorno alla p.ed. 571,
tutti i terreni ovunque si trovino e tutto il denaro ovunque sia depositato;
- ai pronipoti ha lasciato: il 45% della nuda proprietà della p.ed. 571 (e la nuda proprietà dei mobili
che corredano la relativa parte di casa) e il 50% della nuda proprietà del terreno attorno alla p.ed.
571.
La de cuius ha, inoltre, legato al nipote C.M. e alla di lui moglie H.A.R. il diritto di abitazione
congiuntivo, e di uso dei mobili che la corredano, della p.ed. 571 e del terreno di pertinenza che la
circonda, con reciproco diritto di accrescimento.
Infine, la de cuius ha disposto che tutto ciò che non sia stato indicato nel testamento spetta agli eredi,
in parti uguali.
Tanto premesso, e passando alla domanda svolta in via principale dall'attrice, giova osservare che,
ai sensi dell'art. 549 c.c., "Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro".
Trattasi di disposizione che è espressione del principio di intangibilità della quota di legittima, che
discende a sua volta da quanto prescritto dall'art. 457, co. 3 c.c., in forza del quale "Le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari".
La quota di legittima è quella quota di patrimonio ereditario che la legge riserva necessariamente ad
alcune categorie di soggetti, detti legittimari, che sono il coniuge, i figli e (in mancanza di questi
ultimi) gli ascendenti: art. 536, co. 1 c.c.: "Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota
di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti".
Più precisamente, la quota di legittima è la quota "minima" di eredità che la legge assicura ai
legittimari, ossia la quota che spetta a ciascuno di essi nella misura indicata agli artt. 537 ss. c.c., alla
cui tutela sono preposte l'azione di riduzione di cui agli artt. 553 ss. c.c., l'azione ex art. 550 c.c. e
l'azione di cui all'art. 549 c.c..
L'art. 549 c.c. è, dunque, norma posta a tutela dei legittimari, che opera nell'eventualità in cui il
testatore abbia imposto pesi o condizioni sulla quota di legittima, eccedenti il valore della quota
disponibile. Tale disposizione opera, dunque, quando il peso viene imposto a carico dell'erede
legittimario per un valore eccedente la sua quota di legittima.
Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso che occupa, il legato non è stato espressamente posto
dalla de cuius a carico della sola attrice legittimaria ma risulta imposto a carico di tutti gli eredi, ossia
dell'eredità: il legato ha, infatti, ad oggetto il diritto di abitazione di beni la cui nuda proprietà è stata
attribuita a tutti gli eredi (con quote diverse) e non già alla sola attrice legittimaria.
Va, pertanto, esclusa l'applicazione della previsione di cui all'art. 549 c.c., non potendo considerarsi
il legato a carico dell'eredità un peso imposto sulla quota di legittima spettante all'attrice.
Peraltro, va osservato che la parte attrice, nell'invocare la violazione dell'art. 549 c.c., si è limitata a
lamentare che, in ragione del legato disposto in favore di soggetti di giovane età, "la Sig.ra M.D., con
la disposizione testamentaria in esame, non potrà mai godere della proprietà dei beni immobili
retrolasciati né in via diretta, stante l'imposizione di oneri alla propria quota di legittima, né in via
indiretta." (cfr. pag. 4 citazione). Trattasi di doglianze che di per sé sole non sono in ogni ca so
pregnanti, dovendosi a tal fine evidenziare che il principio di intangibilità della quota di legittima
opera in senso quantitativo e non già in senso qualitativo, di talché, ai fini dell'operatività della
previsione di cui all'art. 549 c.c., occorre la prova che il peso imposto dal testatore sulla quota di
legittima ecceda il valore (quantità) della quota disponibile, erodendo la quota di riserva, e ciò a
prescindere dal tipo di bene su cui grava (qualità), prova che in ogni caso manca (non essendo,
peraltro, state svolte allegazioni al riguardo).
La domanda svolta ex art. 549 c.c. va, dunque, rigettata, non costituendo il legato del caso che occupa
un peso imposto sulla quota di legittima dell'attrice bensì un peso imposto a carico dell'eredità.
Ciò posto, osserva il Collegio che il legato a carico dell'eredità potrebbe eventualmente essere
soggetto all'azione di riduzione di cui all'art. 553 ss. c.c., i cui presupposti, tuttavia, non sono
sussistenti nel caso che occupa.
L'azione di riduzione consiste nell'azione esperibile dal legittimario che sia stato leso o pretermesso
al fine di essere reintegrato nella sua quota di legittima, ossia al fine di conseguire la quota minima
di eredità riservatagli per legge. La pretermissione si verifica quando il de cuius, nel disporre delle
proprie sostanze per testamento, escluda completamente qualcuno dei legittimari dalla successione:
in tal caso, il legittimario pretermesso potrà agire in riduzione e solamente all'esito del fruttuoso
esperimento di tale azione acquisterà la qualifica di erede (cfr. Cass. 2914/2020). La lesione della
quota di legittima, invece, può essere causata dal contenuto delle disposizioni testamentarie ovvero
dall'aver il de cuius donato mentre era in vita beni il cui valore eccede la quota disponibile.
Al fine di accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima occorre, innanzitutto, procedersi
alla cd. riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. ("Per determinare l'ammontare della quota di cui il
defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo
della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a
titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 e
750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre").
Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di "di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua
quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della
massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata", pur "senza che sia
necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione
fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a
presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire
se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva." (cfr. Cass. 14881/2024).
Nel caso di specie, osserva il Collegio che la parte attrice non ha in alcun modo precisato entro quali
limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, limitandosi a dedurre genericamente che "La quota
retrolasciata alla Sig.ra M.D. non è certamente pari alla metà del patrimonio relitto, tantomeno
gravata dal diritto di abitazione in favore di due soggetti di età sensibilmente inferiore." (cfr. pag. 6
citazione).
L'attrice, inoltre, in sede di atto di citazione, non ha in alcun modo indicato quali sono le pretese
donazioni che la de cuius avrebbe effettuato in vita, né in favore di chi, limitandosi a dedurre che
"Onde procedere al calcolo dell'asse ereditario si chiede la riunione fittizia e/o per collazione del
patrimonio relitto, tenendo in considerazione di tutte le donazioni dirette e/o indirette (anche in
quanto affette da nullità) effettuate in vita dalla de cuius." (pag. 6 citazione). Allo stesso modo, in
sede di I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'attrice si è limitata a dedurre di essere "in possesso di
documentazione attestante cospicue donazioni effettuate in vita dalla Sig.ra N.B. in favore del Sig.
M.C. e della Sig.ra R.H.A." (pag. 2), senza ulteriori specificazioni.
Solo in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. la parte attrice ha per la prima volta introdotto
nuove circostanze di fatto "ai fini della determinazione dell'esatto ammontare dell'asse ereditario"
(cfr. pagg. 1-2), aventi ad oggetto: pretesi addebiti sul conto corrente della de cuius delle spese
relative all'utenza telefonica alla stessa riferita; pretesi prelievi effettuati dopo la morte della de
cuius; pretesi pagamenti mediante assegni bancari effettuati dalla de cuius nei confronti di C.M.
(nella misura di Euro 4.200,00) e di H.A.R. (nella misura di Euro 67.300,00); pretesi prelievi effettuati
da N.B. durante il periodo di coabitazione con C.M. e da H.A.R. (Euro 93.350,00) in misura maggiore
a quando viveva da sola; debiti ereditari e pretese spese sostenute dall'attrice nell'interesse della
comunione ereditaria. In quella sede l'attrice ha domandato, altresì, accogliersi le "già rassegnate
conclusioni, unitamente alla declaratoria di nullità delle donazioni effettuate in vita dalla Sig.ra N.B.
in favore del Sig. M.C. e della Sig.ra R.H.A. nella misura non inferiore ad Euro 61.500,00 e/o di quella
minore o maggiore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria svolta (anche alla luce dei prelievi in
contante per ulteriori Euro 93.350,00)" (pag. 7).
Trattasi di fatti principali che sono stati tardivamente allegati per la prima volta in sede di II memoria
ex art. 183, co. 6 c.p.c. (cfr. Cass. 21332/2024) e di domanda nuova, come tale inammissibile.
In ragione di ciò, stante la genericità delle deduzioni attoree, non è possibile ricostruire il valore della
quota di legittima né accertarne la pretesa lesione, risultando, peraltro, del tutto esplorativa la
richiesta di consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla parte attrice.
La domanda di riduzione va, dunque, rigettata.
Va, inoltre, rigettata la domanda volta a "disporre in favore dell'attrice idonea cauzione a carico dei
legatari ai quali è stato riconosciuto il diritto di abitazione congiuntiva sugli immobili la cui nuda
proprietà è stata attribuita, in parte, alla Sig.ra M.D.", non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui
agli artt. 639 e 640 c.c..
Tali disposizioni, infatti, dettano una particolare tutela per i chiamati eventuali - ossia per coloro che
per effetto dell'avveramento della condizione diventerebbero eredi o legatari -, prevedendo la
possibilità che questi ottengano in loro favore l'imposizione di una "idonea garanzia" (cd. cautio
muciana), e ciò in vista della restituzione dei beni oggetto della disposizione testamentaria
sottoposta a condizione risolutiva (art. 639 c.c.) oppure oggetto di legato sottoposto a condizione
sospensiva o a termine (art. 640 c.c.).
Nel caso che occupa, non si versa in alcuna di queste previsioni normative, evidenziandosi che
l'attrice non è una chiamata eventuale ma è già erede e, anzi, la stessa è già (nuda) proprietaria dei
beni il cui diritto di abitazione è stato lasciato a titolo di legato, sicché, alla morte dei legatari, il diritto
di abitazione si estinguerà automaticamente e si avrà il consolidamento della piena proprietà in capo
all'attrice (nella quota attribuitale dalla de cuius).
Quanto, infine, alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, va osservato che la de
cuius ha attribuito all'attrice "tutto il denaro ovunque sia depositato" e "tutti i terreni ovunque si
trovino", di talché tali beni non sono caduti in comunione ereditaria.
La de cuius, inoltre, ha lasciato alla figlia "- il 55% (cinquantacinque per cento) della nuda proprietà
della mia casa di abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571 e la nuda proprietà dei mobili
che correderanno la parte di casa che andrà in divisione; - il 50% (cinquanta per cento) della nuda
proprietà del terreno intorno alla mia casa di abitazione sita in B. (T.) ed identificata nella p.ed. 571",
lasciando le rispettive restanti quote agli altri eredi.
Infine, la de cuius ha disposto che "Per tutto quanto non avessi disposto con testamento andrà a miei
eredi M.D., A.C., M.C. e R.C. in parti uguali tra loro.".
Alla luce delle disposizioni testamentarie, dunque, la comunione ereditaria si è formata sulla casa
di abitazione p.ed. 571 (e beni mobili che la corredano) e sul terreno intorno alla casa nonché su tutti
gli eventuali ulteriori beni di cui la de cuius non ha espressamente disposto con testamento.
Orbene, osserva il Collegio che l'attrice ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria
"nominando se necessario e nell'interesse di tutte le parti un esperto per la esatta determinazione
della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione
dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti con correlativa divisione in
relazione alle singole quote con i relativi conguagli."
Trattasi di domanda genericamente formulata, in cui i beni da dividersi non sono in alcun modo
indicati. Anzi, né in atto di citazione né in sede di I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., la parte attrice
ha svolto alcuna deduzione in ordine a tale domanda, limitandosi in sede di comparsa conclusionale
ad evidenziare che "Nel caso di specie la comunione ereditaria prescinde dall'azione di riduzione
poiché sull'immobile sito in B. e sull'adiacente terreno vi è l'attribuzione della quota del 55% di un
bene indivisibile (quale è l'immobile e il terreno) in favore della Sig.ra M.D., ed una quota del 45%
in favore del Sig. A.C., del Sig. M.C. e del Sig. R.C." (pag. 6).
In mancanza di ulteriori specificazioni, non è dato sapersi né se vi siano ulteriori beni, rispetto alla
casa, ai mobili e al terreno circostante, che sono caduti in comunione ereditaria, né se il terreno
"intorno alla mia casa di abitazione" faccia parte della p.ed. 571 in C.C. Bieno oppure se sia una
distinta particella fondiaria.
In ragione della genericità della domanda e dell'incertezza dei beni caduti in comunione ereditaria,
nonché tenuto conto del carattere esplorativo della richiesta di nomina di un esperto ai fini della
"esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti", la
domanda va rigettata.
Nulla va in questa sede disposto sull'istanza di autorizzazione all'intavolazione della litispendenza
sui beni immobili indicati dall'attrice, osservandosi che, peraltro, con la pronuncia di rigetto della
domanda il giudice di primo grado ordina, anche d'ufficio, la cancellazione dell'annotazione della
pendenza di lite (la cui esecuzione è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza che l'ha
ordinata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa
indeterminabile, valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il
convenuto C.A., tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate; valori medi
per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e decisionale per gli altri convenuti, tenuto conto
dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate, con aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M.
n. 55 del 2014 per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda,
istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto C.A.;
2. rigetta tutte le domande attoree;
3. condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto C.A. le spese di lite liquidate nella somma
complessiva di Euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna la parte attrice a rimborsare ai convenuti C.M., C.R., C.M. e H.A.R., in solido, le spese
di lite liquidate nella somma complessiva di Euro 9.900,80, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge.
Conclusione
Così deciso in Trento il 17 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 20 agosto 2025..
11-10-2025 08:54
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