DONAZIONE - Modicità della donazione e ripetibilità delle somme
(Cc, articoli 793, 800, 801, 809, 1411 e 2033)
La modicità del valore della donazione deve essere parametrata alle condizioni patrimoniali del donante: infatti, l’atto di liberalità, per non essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Se dagli estratti conto del conto corrente risulta come, nel medesimo lasso di tempo in cui il pagamento viene effettuato, il suddetto conto corrente presenta un saldo negativo superiore a 10.000,00, tale elargizione non può considerarsi certamente modica, rappresentando da sola un terzo del totale della esposizione debitoria nei confronti del proprio istituto di credito nell’anno in cui il trasferimento di denaro viene effettuato. Essendo, quindi, la suddetta donazione non modica e ad avendo chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18725/2017 che i trasferimenti di denaro effettuati per spirito di liberalità a mezzo bonifico bancario non configurano una donazione indiretta bensì una donazione diretta ad esecuzione indiretta, necessitante, quindi, della forma dell’atto pubblico per poter essere valida, nel caso di specie deve ritenersi che la predetta somma sia da considerarsi ripetibile a titolo di indebito oggettivo per nullità del relativo negozio.
Tribunale di Livorno, sentenza 9 giugno 2025 n. 504 - Giudice Pastorelli
canoni del contratto di locazione stipulato dall'ex fidanzato; saldo di una parte del prezzo della
compravendita di una casa conclusa sempre dallo stesso; estinzione di una pluralità di mutui e di
una polizza assicurativa contratti dal sig. P.; stipula, a propria volta, di ulteriori contratti di
finanziamento al fine ottenere la liquidità necessaria a provvedere esclusivamente alle esigenze della
parte convenuta e di suo figlio; assolvimento di molteplici sanzioni pecuniarie per illeciti commessi
dalla parte citata in giudizio; ulteriori dazioni di denaro contante), lungi dall'essere considerate quali
adempimenti di autonomi e distinti atti di liberalità, avrebbero integrato, nella prospettiva di parte
attrice, un unico ed unitario rapporto donativo ad esecuzione frazionata, di talché le suddette
somme, quantificate nell'ammontare complessivo di 52.000,00 euro, avrebbero superato la soglia del
"modico valore" di cui all'art. 783 c.c. ed il relativo rapporto contrattuale, stipulato oralmente,
sarebbe stato nullo per vizio di forma, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme a titolo
di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
b) in subordine, una parte delle suddette dazioni, per quanto, come già detto, vengano ricomprese
in un rapporto contrattuale unitario, sono poi sussunte da parte attrice nella schema contrattuale
della donazione indiretta (integrando, in particolare, le fattispecie del contratto a favore di terzo ex
art. 1411 c.c. e dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.), con la conseguenza che, pur non
sussistendo per i relativi negozi il requisito della forma dell'atto pubblico e della presenza dei due
testimoni (come ricavabile a contrario dall'art. 809 c.c.), tali somme, così come quelle dovute a titolo
di donazione diretta, sarebbero comunque ripetibili a titolo di ingratitudine del donatario ex artt.
800 e 801 c.c.. Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, "il cinismo e la crudeltà" mostrati dal
sig. P., il quale si sarebbe approfittato della generosità e dei sentimenti d'amore dell'attrice per
ottenere l'aiuto economico necessario a ripianare i propri debiti e migliorare le proprie condizioni
economiche, salvo poi abbandonarla a seguito del licenziamento di questa e del rigetto del ricorso
ex art. 700 c.p.c. proposto per ottenere la reintegra, negandole ogni forma di sostegno economico e
morale, avrebbero integrato la fattispecie della grave ingiuria prevista dall'art. 801 c.c. quale ipotesi
legittimante la revoca della donazione per ingratitudine;
c) in terzo luogo, la predetta condotta del convenuto avrebbe causato un danno morale ed
esistenziale alla controparte, meritevole di risarcimento in via equitativa ex art. 2059 c.c..
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva P.E. chiedendo il rigetto delle domande proposte
dall'attrice deducendo:
a) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento
di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. n.
162 del 2014, essendo stata proposta domanda di pagamento di somme a titolo di indebito oggettivo
e/o, in subordine, a titolo di revoca della donazione per ingratitudine ed essendo stata asseritamente
provata esclusivamente la dazione di una somma complessiva di Euro 2.961,00 (poi innalzata ad
Euro 3.961,00 nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.3.2022), quindi entro la soglia dei
50.000,00 euro prevista dalla norma sopra richiamata per rendere obbligatorio il procedimento di
negoziazione assistita;
b) per le medesime ragioni, l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di
Pace;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle somme corrisposte dall'attrice alla
sig.ra V.A.;
d) in ogni caso, l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle pretese avanzate dalla controparte,
trattandosi di meri "regali" e non di donazioni, comunque, da considerare singolarmente e, come
tali, "di modico valore", non potendo quindi essere tali elargizioni ripetute a titolo di nullità per vizi
di forma.
1.2 In data 31.8.2022 l'avv. Cesarini Barghini depositava rinuncia al mandato conferitole da E.P. e da
allora per il medesimo non compariva più alcun difensore.
1.3 A seguito di una variazione tabellare in data 25.9.2023 era disposto il trasferimento della causa
della sezione distaccata di Portoferraio alla sede del Tribunale.
2. Avendo il precedente giudice istruttore disposto all'udienza del 10.11.2021 che le eccezioni
pregiudiziali di rito fossero decise unitamente al merito, occorre procedere in questa sede all'esame
delle stesse.
2.1 La eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione
assistita è infondata.
Invero, costituisce un principio consolidato di diritto (desumibile dall'art. 10 c.p.c., circa la
competenza per valore, ma suscettibile di applicazione estensiva anche agli altri presupposti
processuali) quello secondo cui la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito deve essere
valutata in relazione alle affermazioni contenute nella domanda attorea e non in relazione a ciò che
viene effettivamente accertato ai fini della decisione nel merito della controversia, in tutti quei casi
(compreso quello di specie) in cui siano rilevanti, ai fini del presupposto processuale, l'esistenza e/o
il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio, o più in generale fatti dirimenti
anche per il merito. Lo stesso articolo 3 del D.Lgs. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 164 del 2014, del
resto, fa espresso riferimento, al comma 1, a chi intende proporre in giudizio una domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro; è, perciò, evidente che ad
assumere rilievo è il quantum affermato nella domanda proposta in giudizio e non l'ammontare
effettivamente accertato all'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento ai fini della
pronuncia del provvedimento di merito. Nel caso di specie, avendo l'attrice domandato la
restituzione di una somma complessivamente quantificata in 52.000,00 euro, si esorbita dal
perimento applicativo della sopra menzionata norma, con la conseguenza che la relativa eccezione
non può essere accolta.
3. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza
per valore.
Il principio sopra enunciato, per cui ciò che rileva ai fini di verificare la sussistenza dei presupposti
processuali (quantomeno fondati su fatti c.d. endoprocessuali) è il disputatum e non il decisum,
trova il proprio fondamento proprio nell'art. 10 c.p.c., relativo alla competenza per valore, secondo
cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle
disposizioni seguenti, e un'ulteriore conferma e specificazione nell'art. 14 c.p.c., secondo cui nelle
cause relative a somme di denaro, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore
dichiarato dall'attore.
In definitiva, avendo la parte attrice, nel procedimento de quo, affermato la titolarità di un credito
quantificato in Euro 52.000,00 e a nulla rilevando, ai fini della competenza per valore, sia le
contestazioni del convenuto sia lo svolgimento di un'attività istruttoria in seno al processo circa
l'entità della somma domandata, deve rilevarsi l'infondatezza di tale eccezione, essendo il quantum
affermato ben superiore alla soglia dei 5.000,00 euro previsto dall'art. 7 c.p.c. (nel testo applicabile
ratione temporis).
4. Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva.
Invero, parte attrice inquadra espressamente (v. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) la
dazione della somma complessiva di Euro 855,00, corrisposta a favore della madre del convenuto,
all'interno dello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.. Secondo la stessa, infatti, tali
somme sarebbero state versate in favore di un terzo, estraneo al regolamento negoziale congegnato
inter partes (posto che vi sarebbe stato un previo placet dell'E.), e cioè in favore della V.A..
Come è noto, il contratto a favore di terzo costituisce uno schema generale attraverso il quale si
consente l'aggiunzione a contratti tipici o atipici di una clausola accessoria, giustificata da uno
specifico interesse dello stipulante, con la quale il promittente accetta di eseguire la prestazione a
beneficio di un terzo, anziché verso il suo naturale destinatario. Nel caso della donazione indiretta,
il meccanismo permette di arricchire, per puro spirito di liberalità o animus donandi, il terzo di un
bene diverso da quello di cui si spoglia il donante-stipulante; è necessario in sostanza che
l'incremento patrimoniale del terzo beneficiario non avvenga mediante il medesimo meccanismo
della donazione diretta disciplinato dall'art. 769 c.c., ovvero non per il tramite dell'assunzione di
un'obbligazione diretta del donante a favore del donatario o della disposizione di un proprio diritto
che il primo fa nei confronti del secondo. Inoltre, affinché si integri un contratto a favore di terzo,
nella sottospecie della donazione a favore di terzo, è necessario che il negozio concreto presenti un
duplice profilo causale: esso deve svolgere contemporaneamente ed inscindibilmente la funzione
del negozio stipulato inter partes, sotto forma di contratto avente la propria causa, e quella di atto di
liberalità a favore di un terzo.
Alla causa tipica voluta dalle parti si abbina, quindi, l'ulteriore interesse liberale dello stipulante a
realizzare una prestazione a favore del terzo, mediante una apposita clausola. Ma se così è, allora,
risulta evidente come, nel caso di specie, non si sia in presenza di una donazione a favore di terzo,
bensì di una donazione diretta. Nella prospettazione di parte attrice, infatti, la stessa rivestirebbe la
contestuale ed incompatibile veste di promittente, che si obbliga ad adempiere la prestazione in
favore del terzo, e di donante-stipulante, il quale però non rinuncia ad alcuna controprestazione al
fine di traslarla, per puro spiritò di liberalità, nei confronti del terzo beneficiario-donatario. È, anzi,
essa stessa ad obbligarsi ad adempiere la prestazione pecuniaria nei confronti dell'asserita terza
beneficiaria, con la conseguenza che viene così integrata la fattispecie tipica della donazione c.d.
diretta, disciplinata dall'art. 769 c.c.
Ne discende che la suddetta quota parte di credito, quantificata in Euro 855,00, non può esser fatta
valere nei confronti dell'odierna parte convenuta, la quale risulta del tutto estranea al rapporto
obbligatorio intercorso direttamente ed esclusivamente tra la sig.ra O. e la sig.ra V., unica potenziale
destinataria delle relative pretese restitutorie azionate in questa sede.
5. Occorre, poi, rilevare l'inammissibilità della domanda di revocazione della donazione per
ingratitudine, fondata sul doloso pregiudizio arrecato al patrimonio del donante, costituendo la
stessa una domanda nuova - rispetto alla revoca della donazione per grave ingiuria del donatario -,
formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre il termine ultimo
individuato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ex multis, sent. n. 12310/2015) nella prima
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis), per la proposizione della stessa.
6. Ciò detto e passando all'esame delle ulteriori quote di credito che l'attrice rivendica a seguito dei
frequenti e molteplici versamenti di denaro asseritamente effettuati direttamente in favore del sig.
P. o comunque a seguito dei pagamenti che la stessa avrebbe effettuato verso terzi in suo favore,
occorre preliminarmente rilevare come (al di là di alcune incongruenze presenti nelle quantificazioni
dei suddetti crediti e nell'indicazione dei dati concernenti i relativi pagamenti, presenti all'interno
dei diversi atti depositati dalla difesa di parte attrice - nell'atto di citazione viene, infatti, fatto
riferimento ad un bonifico di 3.500,00 euro sul c/c n. (...) mentre nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. lo stesso viene ricondotto al c/c n. (...) insieme agli altri bonifici bancari effettuati; i pagamenti
compiuti con il sistema "Jiffy Pay" vengono riferiti, all'interno dell'atto di citazione, al c/c di parte
attrice n. (...) e sono quantificati in totale di 2.640, 00 euro mentre nella prima memoria ex art. 183
c.c. vengono anch'essi riferiti al c/c n. (...) e quantificati in Euro 4.447,00, seppur dalla sommatoria
dei singoli versamenti risulti un credito di ammontare complessivo di Euro 4.512,00, mentre, ancora,
nella seconda memoria e nella comparsa conclusionale viene omesso il riferimento agli stessi cfr. il
riepilogo di cui alle pag. 22 e 23 della comparsa conclusionale-; nell'atto di citazione e nella seconda
memoria ex art. 183 viene fatto riferimento ad un credito complessivo per bonifici postali e assegni
circolari pari ad Euro 12.300,00 mentre lo stesso viene riquantificato nella prima memoria in Euro
12.200,00), la complessiva pretesa di parte attrice risulta così definitivamente individuata:
a) somme trasferite tramite bonifici postali e assegno circolare complessivamente pari a 12.300,00
euro;
b) somme trasferite tramite bonifici bancari complessivamente pari ad Euro 6.900,00;
c) somme trasferite mediante il sistema di pagamento "Jiffy Pay" pari ad Euro 4.447,00;
d) somme pagate per i canoni del contratto di locazione stipulato da parte convenuta
complessivamente stimate in Euro 2.450,00;
e) 7.500,00 euro corrisposti per saldare parte del prezzo di acquisto della casa compravenduta dal
sig. P. (di cui 500,00 euro mediante bonifico ed i restanti 7.000,00 corrisposti in contanti alla parte
convenuta);
f) somme corrisposte per estinguere i finanziamenti ottenuti dal sig. P. nei confronti di A. e della
B.I.S. complessivamente stimate in Euro 5.300,00;
g) somme corrisposte in contanti a seguito della stipula di alcuni contratti di mutuo
complessivamente stimate in Euro 9.721,48;
h) somme corrisposte per pagare sanzioni amministrative per violazioni commesse dal convenuto,
pari Euro 907,00;
i) somme corrisposte per la polizza assicurativa sulla vita stipulata dal sig. P. pari ad Euro 1.500,00;
l) ulteriori somme corrisposte al convenuto in contanti pari ad Euro 6.000,00.
6.1. Della complessiva somma così elargita, di ammontare pari a 57.025,48 euro (seppur la stessa
viene quantificata dalla difesa di parte attrice in Euro 53.434,48 - vedi ancora il riepilogo di cui alle
pag. 22 e 23 della comparsa conclusionale-), risulta, tuttavia, provata in giudizio esclusivamente la
dazione delle seguenti somme: 1.200,00 euro tramite bonifici postali (effettuati in data 14.1.2020 per
Euro 300,00, 11.2.2020 per Euro 200,00, 20.2.2020 per Euro 150,00, 9.3.2020 per Euro 150,00, 12.3.2020
per 200,00, 20.3.2020 per Euro 200,00) (All. 4, atto di citazione); 3.500,00 euro tramite bonifico
bancario effettuato in data 14.6.2018 (All. 15, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal C/C
n. (...) aperto presso la B.C.F., filiale di P.; 1.000,00 tramite bonifico bancario effettuato in data
21.12.2017 dal C/C n. (...) aperto presso il B.N., filiale di T. (All. 3, seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
relativo all'estratto conto per il periodo 1.10.17-31.12.17); per un ammontare totale pari a 5.700,00
euro.
6.2. Parte attrice ha prodotto, poi, in giudizio una serie di documenti (All. 1-8, seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.) contenenti gli estratti conto del conto corrente n. (...), aperto presso il B.N.
S.p.A., filiale di T., e relativi agli anni 2017-2018, al fine di provare una serie di versamenti (di
ammontare complessivamente pari ad Euro 3.087,00) effettuati tramite il sistema di pagamento "Jiffy
Pay" in favore di un soggetto identificato tramite il seguente numero di cellulare "(...)", coincidente,
secondo parte attrice, con il numero di telefonia (...), intestato, sempre secondo la prospettazione di
parte attrice, alla parte convenuta sig. P.. Come rilevato dalla stessa difesa di parte attrice nell'istanza
ex art. 119, co. 4, T.U.B. ed art. 7 Codice Privacy, depositata in atti con la seconda memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c., indirizzata all'I.S.P. S.p.A., al fine di ottenere gli estratti conto di E.P. e al fine di
ricostruire la compiuta prova dei Jiffy Pay destinati al convenuto, il numero di cellulare completo ed
il nominativo del soggetto titolare del numero di cellulare su cui gli stessi Jiffy Pay erano stati
disposti dalla A.O., dagli estratti conto risulta, relativamente al beneficiario del pagamento, la sola
indicazione del relativo numero di cellulare in forma abbreviata tale da non poter risalire, con
compiutezza, alla persona, per l'appunto del beneficiario; allo stato, risulta, quindi, non provato,
dimostrato e comprovato, in maniera oggettiva e scientifica, il destinatario del Jiffy Pay.
Va, tuttavia, considerato che parte convenuta non è comparsa, senza giustificato motivo, in sede di
interrogatorio formale e non ha risposto alla domanda di cui al capitolo 1, capitolata nella seconda
memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla controparte (vero è che la Sig.ra A.O., durante il periodo
ricompreso tra l'ottobre 2017 ed il dicembre 2018, ha disposto Jiffy Pay sul Suo numero di telefonia
mobile (...) per un importo complessivo pari ad E 4.447,00?).
Orbene, l'art. 232 c.p.c. dispone che il collegio (e dunque il giudice nei casi di giudizi di competenza
monocratica), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo. Nel
caso di specie tali ulteriori elementi di prova sono rappresentati: 1) dalla mancata contestazione da
parte del convenuto circa la effettiva riferibilità allo stesso del numero di cellulare sopra indicato
(essendosi limitato a rilevare, nella memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c., che incombe sulla
controparte l'onere della prova circa il versamento in favore del primo delle somme oggetto di Jiffy
Pay e sottolineando come le informazioni oggetto dell'istanza di esibizione siano riservate e tutelate
dalla normativa sulla privacy); del resto ha chiarito la stessa Corte di Cassazione che è possibile
trarre ulteriori elementi di convincimento anche dalla mancata proposizione di prove di segno
contrario (Cass. sent. n. 22407/2006); 2) dalla dimostrazione che le suddette somme sono
obiettivamente fuoriuscite dalla sfera patrimoniale dell'attrice in un periodo di tempo in cui è stato
dimostrato che la stessa aveva effettuato diversi trasferimenti in favore del sig. P.. Ne consegue che
deve ritenersi provata l'effettiva attribuibilità allo stesso del numero di cellulare sopra indicato e, di
conseguenza, l'effettiva dazione in favore dello stesso delle somme provate in atti (3.087,00 anziché
4.447,00 euro).
6.3. Allo stesso modo, ulteriori elementi probatori che, uniti alla mancata risposta all'interrogatorio
formale da parte del convenuto, consentono di ritenere provata ex art. 232 c.p.c. la corresponsione
di alcune delle somme allegate da parte attrice, sono costituiti dalle risposte rese dal teste A.P. (in
sede di prova delegata ex art. 203 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli) ai capitoli 14 e 15 capitolati
nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della stessa parte attrice.
Più nello specifico, deve ritenersi provato il pagamento, ad agosto del 2018, della somma di Euro
1.800,00 da parte della sig.ra O. in favore di I.S.P. S.p.A., al fine di estinguere un finanziamento
contratto dal sig. P. con tale istituto di credito; ciò in quanto, da un lato, la qualifica di Direttore
dell'I.S.P. S.p.A. - filiale di S. M. C. V. rivestita dal teste consente di ritenere convincente e verosimile
la sua risposta "E' vero" alla domanda di cui al capitolo 14, posto che lo stesso poteva venire
sicuramente a conoscenza del soggetto pagatore di tale somma (tanto più che la sig.ra O. aveva
anch'essa un C/C aperto presso tale istituto di credito). Dall'altro lato, la mancata risposta da parte
del convenuto P. al capitolo 5, sempre di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice,
("...vero è che la Sig. A.O. ha provveduto anche ad estinguere, nell'agosto 2018, un finanziamento
che Lei aveva contratto con l'I.S.P., pagando la somma di E 1.800,00?") consente di ritenere
definitamente come ammesso e provato tale fatto.
In secondo luogo, deve ritenersi provata la corresponsione di una serie di dazioni effettuate tramite
modello F24, pari alla complessiva somma di Euro 907,80, sempre da parte dell'attrice per far fronte
a delle sanzioni amministrative irrogate a carico del convenuto, a seguito della emissione da parte
di questi di assegni in mancanza di provvista. Ciò sempre in ragione della risposta "E' vero" data dal
teste alla domanda di cui al capitolo 15 e in virtù della qualifica professionale rivestita dal dott. P.,
che gli avrebbe consentito di verificare senz'altro l'effettiva emissione degli assegni scoperti e
l'effettiva fuoriuscita dal C/C dell'attrice degli importi dichiarati per far fronte alle suddette sanzioni.
L'ulteriore mancata risposta da parte del convenuto al capitolo 8 dell'interrogatorio formale ("...vero
è che la Sig.ra A.O. aveva pagato, nel Suo interesse, le sanzioni amministrative derivanti da assegni
bancari, da Lei emessi in mancanza di provvista, versando in data 9.12.2019, un F23 per E 146,40;
l'11.01.2019 un F23 per E 191,80; in data 20.01.2020 un F23 per E 121,60; il 21.02.2020 un F23 per E
121,60; in data 21.04.2020 un F23 per E 163,20 ed il 21.04.2020 un F23, sempre per l'importo di E
163,20, per un totale di E 907,80?"), di cui alla seconda memoria di parte attrice, consente quindi di
ritenere provato il pagamento di tali somme.
Con riferimento, tuttavia, ai due importi pari a 1.800,00 euro e a 907,80 euro deve rilevarsi che, pur
essendo stata provata la loro corresponsione, gli stessi non rientrano nell'ambito applicativo della
donazione diretta bensì in quello della donazione indiretta (pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. per
spirito di liberalità) e, pertanto, non è possibile dichiararne la nullità quali donazioni (sia se
considerate singolarmente che unitariamente) di non modico valore poiché prive dei requisiti
formali imposti dalla legge. Dovrà, quindi, rimandarsi al prosieguo l'esame della domanda di revoca
delle stesse per grave ingiuria del donatario.
7. Ciò detto, non è meritevole di adesione l'assunto di parte attrice che considera complessivamente
l'ammontare delle elargizioni effettuate in favore del donatario per affermare la nullità delle
donazioni complessivamente considerate, non essendo esse di modico valore. Se per un verso,
infatti, il nostro ordinamento ammette espressamente la possibilità che il donante si obblighi ad
eseguire con cadenza periodica una serie di prestazioni, già certe e determinate al momento della
stipula del contratto, in favore del donatario (art. 772 c.c.), è altrettanto vero, dall'altro lato, che una
simile fattispecie si pone in una relazione di specialità rispetto all'ipotesi generale disciplinata
dall'art. 769 c.c., ove il rapporto obbligatorio si esaurisce con l'adempimento da parte del donante di
quella unica e singola prestazione che ha assunto nei confronti del donatario (come implicitamente
ma incontrovertibilmente comprovato dalla stessa circostanza che il legislatore abbia dedicato alla
prima fattispecie una apposita disposizione). Da ciò discende, quindi, che, in mancanza di prova
scritta del contratto, la dimostrazione anche in via presuntiva che alle singole dazioni di denaro non
corrisponda l'adempimento di altrettanti distinti ed autonomi rapporti obbligatori bensì l'esecuzione
delle molteplici prestazioni discendenti da un unico contratto deve risultare particolarmente
rigorosa, esulando tale ipotesi dall'id quod plerumque accidit nella prassi negoziale, per come
tipizzato anche a livello legislativo. Orbene, parte attrice ha fondato la propria domanda sulla
prospettazione di essersi obbligata ab origine ad eseguire un contratto unitario e, quindi, di aver
previsto la corresponsione in via frazionata di una somma complessivamente individuata fin dal
momento del perfezionamento dell'accordo in Euro 52.000,00.
Dagli scritti difensivi non risultano, tuttavia, elementi di prova dotati di quei requisiti della gravità,
della precisione e della concordanza, che consentano di ritenere effettivamente provata, in via
presuntiva, la stipula del suddetto negozio piuttosto che l'esecuzione di distinti rapporti contrattuali
per ogni singola dazione. Se, da una parte, infatti, viene allegata implicitamente la fattispecie di cui
all'art.772 c.c., dall'altra, parte attrice, come già evidenziato in precedenza, adduce, tuttavia,
ripetutamente ed in maniera evidentemente contradditoria la sussistenza, nel caso di specie, di una
pluralità di contratti, taluni riconducibili allo schema della donazione diretta e tali altri a quello di
cui all'art. 809 c.c.; il che esclude di per sé la sussumibilità di tutte le dazioni asseritamente effettuate
in un contratto unitario. In secondo luogo, né dalle prove costituende né tanto meno dalla
documentazione in atti emergono elementi idonei a comprovare che la volontà negoziale delle parti
fosse quella per cui la signora O. si obbligava a corrispondere sin dal momento della stipula orale
del contratto la complessiva somma identificata in Euro 52.000,00 in favore del sig. P..
Da un lato, infatti, i capitoli di cui all'interrogatorio formale, capitolati nella seconda memoria ex art.
183 c.p.c. di parte attrice, sono volti a ottenere una confessione giudiziale in merito alla
corresponsione in favore del sig. P. delle singole dazioni suddivise per metodo di pagamento o per
la ragione contingente che aveva fatto sorgere una situazione debitoria in capo all'asserito donatario
(pagamento dei canoni di locazione, saldo del prezzo di compravendita della casa, estinzione della
polizza assicurativa sulla vita o dei contratti di finanziamento, ecc.), il che, semmai, dovrebbe
indurre a ritenere, al contrario, che se delle somme fossero state effettivamente corrisposte le stesse
si sarebbero dovute ricondurre alle obbligazioni assunte dall'attrice per far fronte, di volta in volta,
alle singole esposizioni debitorie del convenuto sorte nel corso della loro relazione, piuttosto che ad
una volontà unitaria e pienamente prefigurata fin dall'inizio. Tanto più che, nel caso di specie,
nessuna prova è stata neppure fornita circa il momento in cui sarebbero sorti i suddetti debiti del
convenuto, così che non è possibile valutare se l'attrice fosse nelle condizioni di averne quantomeno
una cognizione completa al momento in cui aveva intrapreso la propria relazione con il sig. P., così
da rendere plausibile la scelta della stessa di obbligarsi a corrispondere fin dal principio la
complessiva somma di Euro 52.000,00.
Né può dirsi dirimente, a tal fine, la sola circostanza che il sig. P. abbia reso edotta l'attrice delle
proprie difficoltà economiche (per altro non meglio specificate) fin dall'inizio della loro
frequentazione, poiché nulla ciò implica in relazione alla scelta di concludere una pluralità di
rapporti ad esecuzione istantanea piuttosto che un unico rapporto ad esecuzione periodica.
Anzi il contrario emerge dalle stesse argomentazioni defensionali nella comparsa conclusionale ove
si legge:
i) a pag. 6: "inizialmente l'attrice gli aveva donato somme di non elevato ammontare;
successivamente le somme donate si fecero - viceversa - sempre più consistenti, essendo addivenuta
(anche) alla determinazione di estinguere l'esposizione debitoria maturata, sino a quel momento,
dal P.E. con la società finanziaria A. S.p.A. e con I.S.P. S.p.A.";
ii) a pag. 8: "Invero, nonostante versasse (oramai) in stato di disoccupazione, essendo cessato il
rapporto di lavoro con I.S.P. S.p.A. (...) La Sig.ra O.A. decideva - di lì a breve - di richiedere un
finanziamento, che tempestivamente ottenne, al fine di risolvere gli ulteriori problemi del compagno,
provvedendo, in particolare, ad estinguere due prestiti che lui aveva contratto)".
Neppure potrebbe condurre ad una differente conclusione la e-mail prodotta in giudizio dal
convenuto (doc. n.4 allegato alla comparsa di costituzione), posto che dalla dichiarazione ivi
contenuta risulta provato incontrovertibilmente l'animus donandi che ha mosso l'attrice ad
effettuare le dazioni di denaro in favore dell'ex compagno ma nulla prova circa l'effettiva scelta della
stessa di obbligarsi in un'unica volta a corrispondere la complessiva somma sopra indicata. Del resto,
nella suddetta email si fa riferimento ad un iniziale aiuto economico relativo a degli arretrati su
prestiti finanziari contratti dal sig. P.; tuttavia, occorre considerare che, anche a voler ammettere che
tale dichiarazione possa assumere rilevanza probatoria circa l'effettiva dazione delle somme di
denaro relativa ai suddetti finanziamenti (il che è da escludere trattandosi di dichiarazione a favore
del dichiarante medesimo), la stessa concernerebbe comunque una ipotesi di donazione indiretta
(adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.) e, come tale, sarebbe esclusa dall'ambito applicativo dell'art.
809 c.c., potendo, pertanto, la relativa donazione essere esclusivamente oggetto di revocazione per
ingratitudine del donatario (ipotesi che, come si dirà nel prosieguo, non trova applicazione nel caso
di specie).
7.1 Questo Giudice non è a conoscenza di precedenti della Suprema Corte di legittimità in cui si sia
proceduto a dichiarare la nullità di donazioni dirette per vizio di forma, in ragione della non
modicità del relativo valore proprio a seguito di una valutazione unitaria e complessiva delle dazioni
di denaro effettuate. L'unico precedente rivenuto riguarda la sentenza del 20.02.2019, n. 171,
pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari, ove tale giudice di seconde cure ha affermato che può
essere validamente sostenuta, in via di ragionevole presunzione, l'affermazione secondo cui le
dazioni succedutesi nel tempo debbano essere configurate quali esecuzione frazionata di un'unica
operazione nell'ipotesi di più assegni emessi nella stessa data o ad un giorno di distanza.
7.2. Avendo, perciò, riguardo alla somma di 1.200,00 euro corrisposta dalla signora O. al sig. P.
tramite bonifici postali (effettuati in data 14.1.2020 per Euro 300,00, 11.2.2020 per Euro 200,00,
20.2.2020 per Euro 150,00, 9.3.2020 per Euro 150,00, 12.3.2020 per 200,00, 20.3.2020 per Euro 200,00)
risulta evidente come nessuna di tali dazioni sia stata effettuata in pari o contigua data, come invece
presupposto dalla Corte d'Appello di Cagliari per poter ritenere provata in via presuntiva la
sussistenza di un unico contratto di donazione ad esecuzione frazionata. Ne discende che, dovendosi
considerare separatamente le singole donazioni effettuate, pur trattandosi di bonifici effettuati
successivamente alla data del licenziamento dell'attrice, nessuna di queste risulta idonea a superare
la soglia del modico valore di cui all'art. 783 c.c. anche in considerazione del fatto che la stessa
risultava comunque titolare del trattamento NASPI.
Di conseguenza, non può dichiararsi la nullità delle stesse per vizio di forma.
7.3. Allo stesso modo ed avendo riguardo ai pagamenti effettuati tramite il sistema "Jiffy Pay", risulta
che l'attrice ha provveduto a corrispondere al convenuto le seguenti somme:
(ALL.3, seconda memoria di parte attrice) 15,00 euro il 30.06.17, 10,00 euro il 10.7.17, 10,00 il
11.09.2017, (ALL.1) 10,00 euro il 10.10.2017, 50,00 euro il 10.10.2017, 150,00 euro il 11.10.2017, 15,00
euro il 17.10.2017, 150,00 euro il 30.10.2017, 150,00 euro il 30.10.2017, 50,00 euro il 31.10.2017, Euro
100,00 il 08.11.2017, Euro 101,00 il 28.11.2017, Euro 150,00 il 29.11.2017, 10,00 euro il 5.12.2017, Euro
70,00 il 6.12.2017, Euro 150,00 il 21.12.2017,
(ALL 6) Euro 50,00 il 19.01.18, Euro 150,00 il 29.01.18, Euro 100,00 il 29.01.18, Euro 100,00 il 30.01.18,
Euro 70,00 il 7.3.18, Euro 15,00 il 7.3.18, Euro 101,00 il 19.3.18, Euro 140,00 il 7.5.18, 140,00 l'8.5.18,
Euro 50,00 il 18.5.18, Euro 150,00 il 28.5.18, Euro 150,00 il 29.5.18,
(ALL 5) Euro 100,00 il 7.11.18, Euro 10,00 il 21.11.2018, Euro 10,00 il 21.11.18, Euro 150,00 il 28.11.18,
Euro 150,00 il 28.11.18, Euro 10,00 il 29.11.18(ALL. 4) Euro 100,00 il 4.12.18, Euro 150,00 il 31.12.2018.
Da un esame analitico delle stesse, risulta, da un lato, che solamente alcune delle dazioni di denaro
rispettano i requisiti temporali richiesti dalla giurisprudenza di merito per poter presumere
l'unitarietà della donazione; dall'altro lato, appare altrettanto evidente come, anche considerando
complessivamente le dazioni in possesso di tali requisiti, non sia possibile considerare le stesse di
non modico valore, soprattutto in considerazione della circostanza che nel periodo in cui queste
venivano effettuate la sig. O. risultava ancora impiegata presso l'istituto di credito di Portoferraio.
Non può certamente ritenersi, pertanto, che le stesse, sia valutate in termini oggettivi (valore
economico di quanto versato) che soggettivi (ovvero avendo riguardo alle condizioni economiche
della donataria) siano tali da incidere significativamente sul patrimonio dell'attrice nel momento
stesso in cui venivano effettuate. Ne discende che neppure per tali donazioni ad esecuzione
frazionata è possibile dichiararne la nullità e la conseguente ripetibilità a titolo di vizi di forma dei
relativi contratti.
7.4. Ad analoghe conclusioni e per le medesime ragioni si deve giungere con riferimento alla
donazione diretta di 1.000,00 effettuata tramite bonifico bancario in data 21.12.2017 dal C/C n. (...)
aperto presso il B.N., filiale di T..
7.5. Ancora, non risulta possibile dichiarare la nullità della donazione effettuata tramite il bonifico
bancario (v. All. 14, seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) asseritamente effettuato a favore della sig.
S.G. in data 28.6.2018 per Euro 500,00. Innanzitutto, dal suddetto bonifico bancario non risulta in
alcun modo la riferibilità del relativo pagamento alla sig.ra O. piuttosto che al sig. P..
In secondo luogo, anche a voler considerare provata la riferibilità di tale pagamento alla sig.ra O.,
non sarebbe possibile ottenerne la ripetibilità a titolo di indebito oggettivo per vizi di forma, e ciò
per due ordini di ragioni: non trattandosi di una donazione diretta bensì di una donazione indiretta,
sussumibile nello schema negoziale dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. (in cui il terzo-
donante adempie, per spirito di liberalità, la prestazione dovuta dal debitore contraente-donatario
nei confronti del proprio creditore), la stessa non è soggetta ai requisiti di forma dell'atto pubblico
di cui all'art. 782 c.c.; in secondo luogo e in subordine, non potrebbe considerarsi di non modico
valore ex art. 783 c.c.
7.6. Deve, invece, dichiararsi la nullità della donazione diretta di 3.500,00 euro effettuato tramite
bonifico bancario in data 14.6.2018 (All. 15, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dal C/C n.
(...) aperto presso la B.C.F., filiale di P.;Considerando, infatti, che la modicità del valore della donazione deve essere parametrata alle
condizioni patrimoniali del donante, che, secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 3858/2022), l'atto
di liberalità, per non essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo
apprezzabile sul patrimonio del donante, e posto, inoltre, che dalla documentazione prodotta in atti
relativamente agli estratti conto del conto corrente n. (...) risulta come, nel medesimo lasso di tempo
in cui tale pagamento veniva effettuato, il suddetto conto corrente presentava un saldo negativo
perennemente superiore a 10.000,00, tale elargizione non può considerarsi certamente modica,
rappresentando da sola un terzo del totale della esposizione debitoria dell'attrice nei confronti del
proprio istituto di credito nell'anno in cui il trasferimento di denaro veniva effettuato. Essendo,
quindi, la suddetta donazione non modica e ad avendo chiarito le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18725/2017 che i trasferimenti di denaro effettuati per spirito di
liberalità a mezzo bonifico bancario non configurano una donazione indiretta bensì una donazione
diretta ad esecuzione indiretta, necessitante, quindi, della forma dell'atto pubblico per poter essere
valida, nel caso di specie deve ritenersi che la predetta somma sia da considerarsi ripetibile a titolo
di indebito oggettivo per nullità del relativo negozio.
7.6.1. Dalla predetta donazione di 3.500,00 euro deve poi essere scomputata la somma la somma di
350,00 euro che la stessa parte attrice dichiara e prova di aver già ottenuto spontaneamente dal sig.
P..
7.6.2 Su tale somma sono dovuti agli interessi legali da calcolarsi dalla data della donazione e cioè
dall'8.10.2020.
Su tale somma non può essere, invece, riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di
credito di valuta e non di valore.
8. Non potendosi, quindi, procedere a dichiarare la nullità delle sopra menzionate donazioni di cui
comunque risulta provata l'esistenza (effettuate tramite Jiffy Pay e complessivamente pari a 3.087,00
euro; effettuata tramite emissione bonifico bancario e pari a 1.000,00 euro; effettuate tramite
emissione bonifici postali e complessivamente pari a 1.200,00 euro; effettuata tramite pagamento
contanti e pari a 1.800,00; effettuate tramite F23 e complessivamente pari a 907,80) ai sensi dell'art.
782, comma 1, c.c., occorre esaminare la domanda di revocazione delle stesse a titolo ingratitudine
del donatario ex art. 801 c.c..
Tale domanda è infondata per una molteplicità di ragioni che ci si accinge ad esporre.
Come già anticipato, parte attrice richiama a fondamento della propria pretesa l'ipotesi della grave
ingiuria del donatario nei confronti del donante, la quale, in base alle stesse pronunce della CorteSuprema di Cassazione citate nell'atto di citazione, pur mutuando dal diritto penale il suo significato
intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595
c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle
qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza
che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (sul punto in senso
conforme Cass. 5 aprile 2005 n.ro 7033; Cass. 28 maggio 2008 n.ro 14093; Cass. 24 giugno 2008 n.ro
17188; Cass. 30 marzo 2011 n.ro 7487). In particolare, l'individuazione di un comportamento
ingiurioso del donatario, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., può prescindere da ogni
e qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo, basandosi piuttosto su una valutazione
di fatto tratta dal comune sentire circa il suo carattere oltraggioso, contrastante con il sentimento di
gratitudine e di stima che invece dovrebbe naturalmente caratterizzarlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 13.08.2018 n. 20722), ma è, tuttavia, necessario che tale comportamento, oltre a doversi
risolvere in una manifestazione di perversa animosità verso il donante, idonea a giustificarne il
pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità, esteriorizzi e renda percepibile a terzi
l'ingratitudine del primo verso il secondo (Cass. Ord. n. 20722/2018 e sent. n. 22013/2016).
8.1. Se quindi è vero che l'ingiuria grave prescinde totalmente dalla commissione di un illecito da
parte del donatario, presupponendo bensì un comportamento che esteriorizzi un durevole
sentimento di disistima, contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo il
comune sentire, dovrebbe improntarne l'atteggiamento, è altrettanto vero che, come chiarito dalla
Corte d'Appello di Milano (sent. n. 3328/2022), non solo la riconoscenza verso il donante non può
declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest'ultimo, ove non
condivise, ma, d'altro canto imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione
da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un
intollerabile vincolo sulla sua libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario
di un atto di liberalità, così snaturando l'istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall'assenza
di corrispettività.
Orbene, nel caso di specie, ritenere che chi benefici di un atto di liberalità sia tenuto perciò solo a
ricambiare e corrispondere i sentimenti di amore provati dal donante e che sia, a pena di revocazione
della dazione ricevuta, da ritenersi vincolato ad una relazione sentimentale con questi per tutta la
propria esistenza - o fintanto che ciò assecondi la volontà del donante - (senza, peraltro, che alla
suddetta relazione l'ordinamento ricolleghi alcuno di quegli obblighi o doveri giuridici di fedeltà,
lealtà e solidarietà che caratterizzano i rapporti coniugali, le unioni civili o le convivenze di fatto),
oltre ad implicare una distorsione delle finalità proprie dell'istituto della donazione (finalizzata, in
questo caso, a "comperare" i sentimenti altrui piuttosto che ad arricchire il beneficiario) costituirebbe
un'evidente ed inammissibile restrizione alla libertà di autodeterminazione, propria di ogni
individuo, in uno degli aspetti più intimi, personali ed intellegibili in cui la stessa può estrinsecarsi,
ovvero la sfera dei sentimenti e della scelta degli affetti personali oltre che del modo in cui impostare
la propria esistenza (in solitudine o all'interno di una vita di coppia). La scelta del sig. P. di cessare
la propria relazione con l'O. non vale di per sé ad integrare quel sentimento di grave oltraggio, di
profondo disprezzo verso il donante, di radicata e profonda avversione o di perversa animositàverso di questi - richiesti dalla giurisprudenza della Cassazione per integrare l'ingratitudine - per il
solo fatto di essersi verificata in un momento successivo rispetto alle elargizioni ricevute dall'attrice,
posto che nessun rapporto di corrispettività può riconoscersi tra la prima e le seconde. Si consideri
del resto, che, da un lato, la Corte di Cassazione (sent. 3811/2024) ha escluso il presupposto
dell'ingratitudine anche in presenza di un inadempimento da parte del donatario agli oneri discenti
dalla donazione modale nei confronti del donante, in quanto non espressivi di per sé di un
sentimento di profonda e radicata disistima nei confronti del secondo, e, dall'altro lato, che non è
stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie della grave ingiuria la relazione adulterina del
coniuge donatario in mancanza dell'ostentazione di siffatta relazione extraconiugale in presenza di
terzi (Cass. 27064/2022).
8.2. Del resto, quel cinismo e quella crudeltà che la difesa di parte attrice vorrebbe far discendere
dalla circostanza che la scelta del P. sarebbe asseritamente avvenuta solamente a seguito del rigetto
del ricorso proposto dalla sig.ra O. avverso il provvedimento con cui è stato disposto il proprio
licenziamento è smentita dalla stessa dichiarazione dell'attrice, contenuta nella email prodotta in atti
dal convenuto (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), in cui si afferma che il rapporto tra i
due era cessato a far data dal 2018, ben prima, quindi, che la donante perdesse il posto di lavoro, a
marzo del 2019. Inoltre, dalla stessa e-mail e dalla messaggistica whatsapp prodotta in atti si ricava
come effettivamente parte convenuta in alcune circostanze si fosse mostrata contraria alle offerte di
aiuto economico provenienti dalla controparte, il che contribuisce ad escludere che ciò che legava la
prima alla seconda fosse esclusivamente un interesse economico.
8.3. La manifestazione di perversa animosità, di disistima delle qualità morali, di ingratitudine e di
irriconoscenza idonea a ledere il patrimonio morale della donante non può neppure ricavarsi dal
rifiuto oggettivamente considerato del donatario e dei relativi familiari di aiutare economicamente
la prima a seguito del di lei licenziamento né dall'avvenuta restituzione della sola somma di Euro
350,00, posto che è proprio la stessa condizione di difficoltà economica del sig. P. che ha spinto la
donante a disporre del proprio patrimonio in favore del primo, ad escludere che lo stesso potesse
intervenire poi a supporto dell'attrice. Del resto, i capitoli di cui alla prova per interrogatorio formale
(capp. 1-3), formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sono proprio volti ad
ottenere una confessione del convenuto circa le condizioni di difficoltà economica dei propri
genitori, che avrebbero impedito anche a questi di apprestare gli aiuti necessari per il mantenimento
oltre che del figlio anche del nipote. Non si comprende, pertanto, come da tutto ciò sia ricavabile una
scelta volontaria, manifestazione di ingratitudine e di disistima nei confronti della donante, piuttosto
che un'ulteriore conferma delle difficoltà economiche in cui vertono il convenuto ed i relativi
genitori. Al contrario, l'avvenuta restituzione della somma di 350,00 dimostra propria la
riconoscenza del donatario medesimo, il quale, nei limiti delle proprie disponibilità, ha cercato di
restituire all'attrice una parte delle somme ricevute dalla stessa in un momento di difficoltà.
8.4. Manca, poi, anche l'ulteriore prova di quella esteriorizzazione a terzi, idonea a ledere il
patrimonio morale, l'onorabilità e la reputazione dell'attrice, dell'animosità e del disprezzo provatidal P. nei confronti della ex compagna, posto che dagli atti risulta come gli unici soggetti venuti a
conoscenza dei fatti di causa siano esclusivamente i familiari delle due parti in lite, coinvolgimento
di per sé inevitabile ogni qualvolta viene a cessare una relazione sentimentale durata anni, senza che
da ciò possa, peraltro, desumersi alcun danno reputazionale che il convenuto avrebbe arrecato alla
controparte, rimanendo le relative vicende nell'ambito della cerchia ristretta dei familiari delle parti
in causa. Del resto, alcuna doglianza in tal senso può essere mossa dalla donante anche in ragione
del fatto che dagli atti emergono condotte poste in essere dalla medesima (e non contestate)
maggiormente idonee a provocare un coinvolgimento e a rendere edotti soggetti terzi, totalmente
estranei ai fatti di causa, dalla cui informazione ella pretenderebbe di aver subito un pregiudizio
reputazionale imputabile, tuttavia, direttamente ed esclusivamente alla controparte.
8.5. Né possono integrare la ingratitudine la pubblicazione di foto su facebook con la nuova
fidanzata una volta cessato il rapporto tra le parti in causa.
8.6 Pare, infine, il caso di evidenziare che quella freddezza, crudeltà ed il cinismo, che secondo la
prospettazione di parte attrice sarebbero ricavabili dalla messaggistica whatsapp, nella parte in cui
il P. si sarebbe rifiutato di offrire il proprio supporto oltre che economico anche morale nei confronti
dell'attrice, una volta che questa era stata licenziata, debbono essere, in verità, ricondotti ad una
dinamica relazione tra le parti ormai totalmente compromessa, in cui gli originari sentimenti di
amore e di stima reciproca erano venuti meno da diverso tempo, come dimostrato dalle stesse
allegazioni della difesa della parte convenuta, non contestate da controparte, che dimostrano come
in diverse occasioni la stessa O. avesse tentato di far perdere il posto di lavoro all'ex compagno
tramite una pluralità di denunce di illeciti anche penali commessi da controparte sul luogo di lavoro.
Non pare, pertanto, possibile ricavare dal suddetto atteggiamento distaccato di parte convenuta
alcuna incontrovertibile manifestazione di irriconoscenza nei confronti della donataria per le
elargizioni ricevute.
9. Per quanto concerne, poi, le ulteriori somme asseritamente donate dall'attrice, tanto a titolo di
donazione diretta quanto a titolo di donazione indiretta, non essendo stata fornita alcuna prova delle
stesse, non può che essere rigettata la relativa domanda di ripetizione sia a titolo di indebito che di
revoca per ingratitudine. Né potrebbe condurre ad una diversa soluzione la circostanza della
mancata risposta all'interrogatorio formale in relazione ai capitoli concernenti le suddette somme,
posto che in questo caso e a differenza di quanto si è visto per i pagamenti tramite Jiffy Pay, mancano
quegli ulteriori elementi di prova richiesti dall'art. 232 c.p.c., oltre alla mancata risposta
all'interrogatorio formale, posto che, parte attrice non è neppure stata in grado di dimostrare che le
suddette somme siano fuoriuscite dalla propria sfera patrimoniale. Si deve considerare, infatti, da
una parte che non vi è alcuna prova documentale di tali esborsi e dall'altro che le risposte rese dal
teste P. dinanzi al Tribunale di Napoli, in sede di prova testimoniale delegata, agli ulteriori capitoli
di prova ammessi (cap. 9, 12, 16 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice - non facendo
i capitoli 20-23 riferimento a dazioni di denaro-) sono prive di efficacia probatoria in quanto
deposizioni de relato partium, attenendo a circostanze di cui il testimone non può aver avuto unaconoscenza diretta ma solo per esserne stato reso edotto da parte del soggetto medesimo che ha
proposto il giudizio (cfr. tra le altre Cass. sent. n. 12477/2017). Infatti il suddetto teste rispondendo
ai sopra indicati capitoli (aventi il seguente tenore letterale: cap. 9 "...vero è che i finanziamenti
ricevuti, rispettivamente, in data 27.11.2017 per l'importo di E 2.000,00 ed il 14.06.2018 per E 6.256,59,
nonché il prestito personale ricevuto in data 13.12.2018 per E 1.464,89, erano stati stipulati da A. con
l'A.D. S.p.A., per aiutare il fidanzato nel soddisfacimento delle sue esigenze personali e di quelle del
piccolo E.F.?
cap. 12) "...vero è che A. ha pagato al venditore (S.G.) gli 7.500,00 costituenti la residua parte del
prezzo di acquisto dell'appartamento acquistato da E. dalla S.G.?";
16) "...vero è che A.O. ha provveduto, nell'interesse del P., al pagamento della polizza di
assicurazione sulla vita per un totale di E 1.500,00, consentendo al ragazzo di riscuotere, nel 2018, il
capitale ed ogni volta in cui guadagnava di più rispetto alla media, era solita corrispondergli ulteriori
somme fino ad arrivare a seimila euro?") si è limitato a rispondere "è vero" senza chiarire come ne
era a conoscenza, così che, dato il tenore letterale dei capitoli, non può che ritenersi che lo stesso sia
venuto a conoscenza di tali circostanze perché a lui riferite dalla attrice.
Di conseguenza tali dichiarazioni non possono valere neppure quale ulteriore corredo probatorio,
seppur attenuato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
9.1 Parimenti alcuna prova è stata fornita attraverso la escussione della teste R.C., escussa per delega
al Tribunale di Padova, avendo la stessa dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti capitolati.
9.2 Sotto altro profilo occorre rilevare che mentre nel caso della riferibilità al convenuto del numero
di telefonia che risultava destinatario dei plurimi pagamenti effettuati dall'attrice, nessuna
contestazione era stata mossa dal primo a tale allegazione né lo stesso aveva fornito alcun elemento
che inducesse ad escludere la riferibilità a sé del suddetto numero di telefonia (prova di per sé
piuttosto agevole), invece con riferimento alle altre somme asseritamente donate, il sig. P. ha
contestato in fatto ed in diritto la sussistenza delle relative donazioni; né tanto meno potrebbe farsi
ricadere sullo stesso una inversione dell'onere della prova di una pluralità di fatti negativi e
costitutivi dell'altrui pretesa per il solo fatto di non essere comparso a rendere l'interrogatorio
formale deferitogli.
Non sussistendo, pertanto, ulteriori elementi di prova deve ritenersi che la mancata risposta
all'interrogatorio formale in relazione alle altre somme asseritamente donate non sia sufficiente per
ritenere che tali elargizioni siano state effettivamente fattPertanto le domande relative alla dichiarazione di nullità delle stesse e di ripetizione delle somme
asseritamente versate non possono che essere rigettate.
10. Infine, pare giusto il caso di menzionare la prova contenuta nell'Allegato n. 8 all'atto di citazione
di un bonifico bancario effettuato in data 3.12.2018 dal C/C n. (...), per Euro 46,62, e contenente la
causale "Buon natale E.F." e di un successivo bonifico bancario da 500,00 euro, effettuato in data
21.12.2018, sempre dal medesimo C/C, ed in favore del sig. E.P.. In merito a tali somme, se è vero
quanto ritenuto da parte attrice circa il fatto che tutte le somme precedentemente riconosciute
vadano ricondotte ad un contratto di donazione (recte a più donazioni per quanto suddetto), non
rappresentando mere "regalie" fatte in relazioni ad usi, festività e ricorrenze o altri accadimenti
particolari, e come tali fondate su un senso di dovere morale e sociale più che sul puro spirito di
liberalità (come invece vorrebbe fare intendere la difesa di parte convenuta), è altrettanto vero che
la causale presente nel primo dei due bonifici sopra indicati e la data in cui risulta effettuato il
secondo inducono indubitabilmente a ritenere che, nel caso di specie, si sia trattato di due liberalità
d'uso fatte in occasione delle festività natalizie, come tali non conteggiabili tra le donazioni, in
ossequio alla previsione di cui all'art. 770, comma 2, c.c. e a quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. sent. n. 18280/2016).
11. Quanto alla domanda di risarcimento per il danno morale ed esistenziale che la condotta -
integrante al contempo la grave ingiuria che legittimerebbe ex art. 801 c.c. la revoca della donazione
- del sig. P. avrebbe arrecato all'attrice, la stessa è manifestamente infondata.
Come già evidenziato, mentre la grave ingiuria può fondarsi, per orientamento consolidato della
Cassazione, anche su di una condotta lecita, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. presuppone necessariamente un illecito di natura extracontrattuale o finanche contrattuale che
integri l'elemento dell'ingiustizia del danno (ovvero della condotta contra ius) quale necessario
presupposto di tale tutela risarcitoria. Nel caso di specie tale condotta contra ius che parte convenuta
avrebbe posto in essere non è evidentemente rinvenibile, posto che non può considerarsi certamente
illecita la scelta di terminare una relazione sentimentale o di non apprestare assistenza economica o
morale ad una un'altra persona a cui non si è legati né da un'unione coniugale-familiare né da una
convivenza more uxorio, così come, al contempo, non può ravvisarsi alcuna lesione di un interesse
meritevole di tutela e costituzionalmente riconosciuto in capo alla parte attrice in merito a tale
aspetto.
12. Avendo ritenuto fondata la domanda dell'attrice limitatamente alla somma di 3.150,00, a fronte
di una domanda di condanna per una somma pari a 52.000 euro, e dunque tenuto conto della
soccombenza reciproca le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o
assorbita, così dispone:
accertata la sussistenza del contratto di donazione stipulato oralmente tra O.A. e E.P. avente ad
oggetto la dazione della somma Euro 3.500,00 ne dichiara la nullità per vizio di forma ex artt. 782
c.c. e 48 L. n. 89 del 1913.
Per l'effetto, tenuto conto della pacifica restituzione di Euro 350,00 da parte di E.P., condanna E.P. a
versare a A.O. la somma di Euro 3.150,00 oltre agli interessi legali dal 8.10.2020.
Rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Livorno, il 9 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2025. 10-08-2025 07:40
Richiedi una Consulenza