Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

SUCCESSIONE - Autografia del testamento olografo e valore della CTU (Cc, arti...
SUCCESSIONE - Autografia del testamento olografo e valore della CTU (Cc, articolo 602; Cpc articolo 50 bis n. 6)
 L’eventuale patologia fisica (es. deficit visivo) non esclude, di per sé, la capacità di redigere autonomamente il testamento, se non compromette la capacità motoria e la coscienza dell’atto. Il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quando queste siano motivate in modo analitico, abbiano tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte e siano frutto di rigorosa analisi scientifica. L’obbligo di motivazione si considera assolto con il richiamo alle fonti del proprio convincimento, se la CTU ha risposto alle critiche delle parti.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva impugnato il testamento olografo della zia, sostenendo che, a causa di una grave patologia oculare (maculopatia essudativa), non fosse in grado di scrivere autonomamente il testamento e che questo fosse stato redatto “sotto dettatura e con l’aiuto di altro soggetto”. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe comportato la nullità del testamento per mancanza di autografia e l’apertura della successione legittima. Unico beneficiario del testamento era il nipote che ha contestato le pretese della ricorrente. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio grafologica e medica per verificare l’autenticità e l’autografia del testamento. La CTU ha concluso che il testamento era stato scritto interamente dalla mano della de cuius, che la data era verosimilmente corretta e che, nonostante il deficit visivo, la de cuius era comunque in grado di scrivere autonomamente. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni della CTU, ritenendole fondate e ben motivate, e ha respinto le domande della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese legali e delle spese di CTU.

    Tribunale Modena, Sez. I, sentenza 1 ottobre 2025 n. 1144 – Giudice Bolondi
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la
seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024
promossa da
P1 (C.F.(...) , rappresentata e difesa dagli Avvocati …
RICORRENTE
contro
C1 (C.F. (...)),rappresentato e difeso dagli Avvocati …
CONVENUTO
C2 (C.F.(...),(C.F.(...)), C4 (C.F.(...)),C5 (C.F. (...)), C6)(C.F.(...))
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione di testamento olografo
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Con ricorso ai sensi degli articoli 281 decies e seguenti c.p.c. del 12/01/2024, dopo aver inutilmente
dato corso a mediazione, P1 ha impugnato il testamento olografo della zia X1 deceduta a (...) il 2018.
Con tale atto di ultima volontà, datato 20/05/2012 e pubblicato il 15/05/2018, la de cuius ha lasciato
ogni proprio avere al nipote C1
La ricorrente sostiene che, a causa della patologia oculare di cui soffriva la zia X1 (maculopatia
essudativa) la scheda testamentaria di cui trattasi sia stata vergata "sotto dettatura e con l'aiuto di
altro soggetto" (pagina 7 del ricorso), con conseguente esclusione dell'autografia, invalidità del
testamento per violazione dell'art. 602 c.c. e apertura della successione legittima, in relazione alla
quale non vi sarebbe alcun erede necessario, essendo la de cuius vedova e senza figli.
2. Si e costituito in giudizio il solo C1 (gli altri convenuti, sopra indicati, sono rimasti contumaci),
contestando le pretese avversarie, ritenute prive di fondamento, e chiedendone il rigetto.
3. E' stata disposta CTU con la dott.ssa X2 la quale si è avvalsa dell'operato dell'ausiliario medico
autorizzato dott. X3
La relazione è stata depositata il 28/04/2025.
La CTU, svolta premessa grafotecnica, analizzata minuziosamente tanto la scheda testamentaria
quanto plurime scritture comparative variamente datate, evidenzia quanto segue a pagina 93
dell'elaborato: "Nel caso de quo NON si riscontra nessuno degli indizi della presenza di una mano
che aiuta la testatrice nella redazione del testamento.
1 -assenza di tremori;
2 - assenza di valori angolari accentuati;
3 - assenza di stacchi angolosi fra lettere;
4 - assenza di tratti ripassati ;
5 - assenza di soste e riprese.
Ho ritenuto opportuno avvalermi della competenza del prof. X3 al fine di accertare
o meno la condizione di capacità della de cuius di scrivere il testamento de quo in maniera autonoma
o meno. Allego la relazione del professore. Dalla lettura della predetta relazione emerge che "la de
cuius versava in una condizione certamente di grave deficit neurosensoriale (riferito al 2017) che non
ne comprometteva la capacità di testare, né in linea di principio, inficiava la capacità motoria di una
scrittura autonoma ". Ritengo che il testamento sia stato redatto interamente da una stessa mano, per
testo, data e firma. In riferimento alla corrispondenza della data con l "effettivo momento di
redazione del testamento, tenuto conto della variabilità grafomotoria delle firme comparative,
tenuto conto della grafia comparativa dell'agenda, è verosimile, è molto probabile che appartenga al
2012, in quanto la grafia comparativa di quel periodo possiede un andamento ed un ritmo
compatibile con quello del testamento. Sarebbe indispensabile disporre di materiale comparativo
per esteso del 2012 per esprime un giudizio certo. Si può escludere che sia successivo al 2015, proprio
per la presenza di una difficoltà grafomotoria visibile nel 2015. non presente nel testamento de quo"
(pagina 93).
La dott.ssa X2 cosi conclude a pagina 100 dell'elaborato: "Ritengo che il testamento dd. 20.05.2012
sia interamente redatto da un unica mano scrivente. Procedendo ai confronti fra la grafìa del
testamento e quella autografa di X1 ritengo che, per la presenza di numerosi elementi di
corrispondenza e l'assenza di elementi di differenza sostanziali, il testamento de quo sia, per testo,
data e firma autografo e quindi sia stato redatto dalla de cuius. Sulla base del materiale comparativo
di cui dispongo, è molto probabile che la data riportata sul testamento sia veritiera."
4. Il Tribunale condivide integralmente l'operato della CTU, svolto con rigoroso metodo scientifico,
nel contraddittorio con i Consulenti di parte nominati e frutto di attenta e scrupolosa disamina della
documentazione rilevante, c ne fa proprie le conclusioni, motivate in modo analitico e convincente.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalla ricorrente, si richiama il noto orientamento della
S.C. per cui "il giudice dei merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte n.d.r. come nel caso di
specie, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento"
(così, tra le tante, Cass., 02/02/2015, n. 1815: più di recente, nello stesso senso cfr. Cass. 31/08/2018, n.
21504).
Può, peraltro, unicamente aggiungersi come l'asserita completa compromissione di autonoma
capacità di scrittura della de cuius a causa della patologia oculare da cui era affetta - aspetto su cui
molto ha insistito la ricorrente, anche in sede conclusiva - è smentito, tra l'altro, anche dalla
(pacificamente) autonoma sottoscrizione, da parte di X1 di numerosi consensi informati per
trattamenti sanitari cui ella si sottopose non solo contemporaneamente alla redazione della scheda
testamentaria (2012), ma anche negli anni successivi.
Non è stata pertanto svolta ulteriore attività istruttoria.
5. Le domande di P1 in conclusione, vengono respinte e la stessa è condannata, ex art. 91, primo
comma, c.p.c. a rifondere le spese di lite al convenuto.
Le spese legali sono quantificate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147
del 2022, in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di
legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile
basso, dunque ricompresa nello scaglione da Euro 26.000,00 a Euro 52.000.00, ritenendo svolte le
quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni
trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come separatamente liquidate, sono poste a intero carico
della ricorrente, con diritto del convenuto di ripetere quanto pagato a tale titolo.
Nulla, invece, per le spese di CTP, poiché non documentate da idonea fattura.
6. Si precisa, da ultimo, che la presente sentenza è pronunciata dal Tribunale in composizione
monocratica, essendo la causa proposta successivamente al 28/02/2023, a far data da cui è stato
abrogato l'art. 50 bis n. 6 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande di P1
- condanna la ricorrente a rifondere le spese legali al convenuto, liquidate in Euro 4.000,00. oltre 15%
per spese generali. 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa se documentati;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a integrale carico della ricorrente, e pertanto
la condanna a rimborsare al convenuto quanto da egli pagato a tale titolo;
- respinge la domanda del convenuto di rimborso delle spese di CTP.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Modena, il 1 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 1 ottobre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza