Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

SUCCESSIONE - Annullamento di un testamento per incapacità naturale del testator...
SUCCESSIONE - Annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore e accuse generiche sulla professionalità del notaio (Cc artt. 463 n. 4), 536, 565, 570, 591)
La semplice documentazione medica o le testimonianze generiche non sono sufficienti a superare la presunzione di capacità a testare, che deve essere vinta da una prova rigorosa. La presenza del notaio rogante rafforza la presunzione di capacità della testatrice, anche se il notaio non è chiamato a eseguire diagnosi mediche. Accuse generiche sulla professionalità del notaio non sono idonee a scalfire tale presunzione. Nella fattispecie, parte attrice aveva impugnato il testamento pubblico della sorella, sostenendo che la de cuius fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione, a causa di un decadimento cognitivo documentato da certificazione medica (ictus cerebrale nel 2012). Pertanto, chiedeva la dichiarazione di invalidità del testamento e il riconoscimento del proprio diritto alla successione come sorella, sostenendo anche l’indegnità a succedere del fratello per presunti comportamenti dolosi o violenti. La domanda è stata rigettata.

    Tribunale Enna, sentenza 8 ottobre 2025 n. 416 - Pres. Vacirca, Giud. Rel. Palazzo
IL TRIBUNALE DI ENNA
sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Vacirca - Presidente
dott. Davide Naldi - Giudice
dott. Davide Palazzo - Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g…./2021 promossa da:
P1 (C.F.: (...)), nata a (...) il (...), residente in M. (M.), Via (...) n. 3, rappresentata e difesa dall'avv….;
-attrice;
contro
C1 ((...)), nato a (...) (E.) il (...) e residente a E. in C/da M., rappresentato e difeso dall'avv….;
-convenuto;
e nei confronti di
C2 , nato a (...) il (...), residente in C., Via (...) n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. …
C3 , nata a (...) il (...), residente in R., via (...) n. 960;
C4 , nato a (...) il (...), ivi residente in via (...) n. 85;
-litisconsorti chiamati;
avente a OGGETTO
impugnazione di testamento
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1 ha agito in giudizio impugnando il testamento pubblico della sorella C5, rogato dal Notaio T1 di
Catania e datato 15.11.2013 (doc. 1 fasc. attrice).
Ila dedotto F. che mediante il testamento in questione la de cuius ha istituito unico crede il fratello
C1 odierno convenuto e che il testamento è invalido perche reso da soggetto in condizioni di
incapacità ai sensi dell'art. 501 n. 3) c.c., essendo la de cuius colpita da decadimento cognitivo come
da documentazione medica in atti (attestante, tra l'altro che nel febbraio 2012 la de cuius fu colpita
da "Ictus cerebrale ischemico dell'arteria silviana destra").
L'attrice ha domandato, quindi, la declaratoria di invalidità del testamento pubblico impugnato.
Quale conseguenza dell'invalidità del testamento, F. ha reclamato il proprio diritto alla successione
della de cuius ai sensi dell'art. 570 c.c. quale sorella.
A dire dell'attrice, inoltre, ricorrerebbero gli estremi dell'indegnità a succedere di C1 per avere questi
indotto con dolo o violenza la de cuius a fare testamento (art.463 n. 4) c.c.), con conseguente
esclusione del convenuto dal concorso nella successione.
Si è costituito C1 chiedendo il rigetto della domanda.
Il convenuto ha, in particolare, negato lo stato di incapacità di testare della de cuius, evidenziando
che, al di là della documentazione medica, riferita a momenti comunque non coincidenti con quello
delle dichiarazioni testamentarie, alcun indizio sussiste in ordine all'incapacità di intendere e di
volere al momento della redazione del testamento.
A dire del convenuto, piuttosto, sussistono indizi di segno contrario, quali, su tutti, la presenza del
Notaio rogante.
Nelle more del giudizio il convenuto ha rinvenuto un testamento olografo apparentemente redatto
dalla medesima de cuius in data 8.2.2006, ossia in epoca precedente rispetto al testamento pubblico
impugnato.
Prodotto il testamento in questione, il convenuto ha evidenziato che questo contiene disposizioni in
tutto identiche a quelle del testamento pubblico impugnato, con la conseguenza, per un verso, di
rafforzare la prova della piena capacità d'intendere e di valore della testatrice, avendo ella solo
riconfermato quanto già in precedenza disposto col testamento olografo e, per altro verso, che
quand'anche, per una qualche ragione, il testamento pubblico impugnato dovesse risultare invalido,
la successione sarebbe pur sempre regolata dal testamento olografo del 2006, il quale istituisce unico
erede proprio esso C1 con conseguente carenza di interesse di parte attrice alla declaratoria di nullità
del testamento impugnato.
Quanto all'indegnità, poi, il convenuto evidenzia che non v'è alcuna allegazione della controparte
da cui possa emergere un qualche fatto riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 463 n. 4)
c.c.
A dire dell'attrice, invece, il testamento del 2006 non avrebbe alcuna valenza, anzi, semmai dovrebbe
destare sospetto il fatto che la testatrice, benché avesse già testato in favore del fratello C1 , abbia poi
sentito l'esigenza di rinnovare la propria volontà testamentaria innanzi a un notaio, nonostante le
documentate precarie condizioni di salute.
In ogni caso, l'attrice ha contestato la genuinità del testamento olografo in questione e, con riguardo
a quello pubblico, ha avanzato dubbi sulla professionalità del Notaio.
Chiamati in giudizio gli eventuali coeredi della de cuius (o meglio coloro che, in caso di successione
regolata dalla legge, sarebbero chiamati all'eredità della de cuius), si è costituito il solo C1, il quale
ha fatto propria la posizione di parte attrice.
Sono invece rimasti contumaci C3 e C4.
Con Provv. del 2 dicembre 2023 è stato nominato c.t.u. il dott. X1 , col mandato di eseguire
consulenza grafologica sul testamento apparentemente riconducibile alla de cuius C5 datato 8.2.2006
al fine di accertare l'autenticità del testo e della sottoscrizione.
Il consulente ha concluso nel senso della autenticità del testamento olografo in questione.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (sostituita ex art.
127 ter c.p.c.) del 29.4.2024 e, con Provv. del 29 maggio 2025, alle parti sono stati assegnati i termini
di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e le circostanze processuali rilevanti, si
osserva quanto segue.
In ordine all'invalidità del testamento pubblico per incapacità di testare, va anzitutto richiamata la
consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui l'annullamento di un testamento per
incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione
delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto,
al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della
capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità
assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere
(come previsto testualmente dall'art. 591, comma 2, n. 3) c.c.). (v. Cass. 2013 n. 24881).
La documentazione medica prodotta in atti dall'attrice non appare di per sé idonea a dimostrare lo
stato di incapacità della testatrice al momento della redazione del testamento.
Né in tal senso potrebbero convincere le prove testimoniali richieste dall'attrice e già rigettate nel
corso del giudizio. Anzitutto, i capitolati di prova testimoniale formulati dall'attrice si rivelano in
buona parte inammissibili perché aventi a oggetto valutazioni e non falli o comunque aventi a
oggetto fatti costituiti dalle valutazioni espresse dagli stessi testimoni in ordine alle condizioni di
salute mentale della de cuius. In secondo luogo, con riguardo a tutti i capitolati, non può che
evidenziarsi come di per sé gli stessi siano inidonei, anche in caso di risposte in senso affermativo
da parte dei testimoni, a dimostrare con certezza che al momento della redazione del testamento le
de cuius fosse totalmente incapace. Non basterebbe, infatti, una capacità ridotta, occorrendo invece
l'incapacità totale astrattamente assoggettabile a interdizione.
V'è sul punto da rilevare che contro la tesi attorea militano diverse circostanze, condivisibilmente
evidenziate dal convenuto e che, con riguardo all'onere probatorio, sussiste una presunzione di
capacità a testare che deve essere vinta da una prova rigorosa incombente su chi la nega.
Anzitutto, milita contro il superamento della presunzione di capacità a testare la presenza del notaio.
Non c'è dubbio che la presenza del pubblico ufficiale chiamalo a raccogliere le disposizioni di ultima
volontà è indice dell'effettiva sussistenza di uno stato di capacità, quantomeno apparente, in capo
alla de cuius. Sebbene, infatti, il notaio non sia chiamalo a eseguire diagnosi mediche, è però vero
che si tratta pur sempre di una circostanza che rafforza la presunzione di capacità della testatrice.
Non portano a diversa considerazione le accuse mosse contro la professionalità del notaio rogante,
né la documentazione riguardante sempre il notaio rogante allegata alla prima memoria istruttoria
di parte attrice riguardante fatti del tutto estranei a quelli del presente giudizio.
Al di là della forma pubblica del testamento, appare poi rilevante anche quanto ammesso dallo
stesso attore, in ordine alla preferenza da sempre espressa da parte della de cuius per il C1 rispetto
agli altri fratelli o sorelle. È infatti la stessa parte attrice ad affermare che "La de cuius nonostante
fosse sorella di 5 fratelli nel lontano 10/08/1989 rese testamento olografo a favore di una cugina
lontana, la sig.ra C6 e in data 30/08/1992 rettificò quanto da Ella dichiarato. In tale scritto chiaramente
si legge una prima volontà della PR di escludere tutti i fratelli compreso C1 e successivamente si
legge la volontà della R di lasciare i soli libretti di risparmio a C1 e non di certo tutti i suoi averi i
quali sarebbero andati ripartiti pro quota".
La volontà dichiarata al notaio, allora, appare andare nella medesima direzione di quella già
manifestata ilio tempore dalla de cuius.
Assume poi rilevanza dirimente la circostanza, sopra accennata, del rinvenimento di un testamento
olografo riferibile alla de cuius contenente disposizioni identiche a quello pubblico oggetto di
impugnazione e datato 8.2.2006.
Come pure si è accennato. tale testamento olografo è risultato, a seguito della c.t.u. grafologica a
firma del dott. X1 , genuino nel testo e nella sottoscrizione.
Ebbene, col testamento del 2006 C5 istituì unico erede proprio il convenuto C1 , ciò che rende ancor
più solida la presunzione di capacità a testare della de cuius allorché, nell'anno 2013, decise di
trasfondere le sue volontà in un testamento pubblico.
A bene vedere, peraltro, il testamento olografo in questione risulta assumere rilevanza assorbente
nella controversia in esame,
Quand'anche, infatti, il testamento impugnato fosse invalido, non sussisterebbe in capo all'attrice
alcun interesse concretamente apprezzabile poiché ella sarebbe pur sempre esclusa dalla
successione, che resterebbe regolata dal testamento olografo del 2006 col quale viene istituito unico
erede il convenuto C1.
La successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.) invocata dall'attrice, difatti, com'è ampiamente noto, ha
luogo esclusivamente nel caso in cui il de cuius non abbia lasciato disposizioni testamentarie. Né
può essere invocata da parte attrice la successione necessaria, non essendo erede legittima ex art. 536
e ss. c.c.
Poiché il testamento olografo del 2006 risulta riferibile alla de cuius (si veda, sul punto, la c.t.u. in
atti, dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi), in definitiva, F. non potrebbe ottenere alcun
risultato giuridicamente apprezzabile in conseguenza della eventuale invalidità del testamento
pubblico impugnato con conseguente carenza di interesse alla relativa pronuncia (e difetto dei
requisiti di cui all'art. 591 c. c.c. e 100 c.p.c.).
Di qui. anche se si volesse diversamente opinare rispetto a quanto sopra scritto, discende comunque
l'evidente irrilevanza dei capitolati di prova formulati da parte attrice.
Una diversa conclusione, invero, dovrebbe raggiungersi nel caso di indegnità del C1 rispetto alla
successione di C5 Pure invocata dall'attrice.
Senonché, l'indegnità invocata dall'attrice è rimasta mera evocazione di una fattispecie astratta.
Difatti, l'attrice, mentre richiama il n. 4) dell'art. 463 c.c. (per cui è indegno, tra l'altro, chi ha indotto
con dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento) non è in
grado di indicare e tanto meno di provare alcuna condotta specifica, dolosa e violenta, imputabile al
convenuto e con la quale quest'ultimo abbia indotto la de cuius a testare.
Esclusa l'indegnità, quand'anche il testamento pubblico fosse nullo -cosa che, come detto, non risulta
provata, risultando piuttosto indizi che rafforzano la presunzione legale di validità-, l'eredità di C5
si devolverebbe pur sempre al convenuto in forza del testamento olografo del 2006.
Le domande dell'attrice, cui si è associato il litisconsorte C2 , vanno quindi rigettate.
Va autorizzato altresì il ritiro dei documenti depositati dalle parti, con particolare riferimento al
testamento olografo di C5 che deve essere restituito al convenuto C1.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In forza del principio di causalità le stesse vanno poste
unicamente a carico della parte attrice, unica ad aver dato causa alla lite.
Dette spese si quantificano nella misura di Euro 5.000,00 (D.M. n. 55 del 2014, parametri medi,
scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità) oltre accessori di legge.
Sulla parte attrice va posto, quale spesa di lite, anche il compenso del c.t.u., liquidato in via
provvisoria del giudice istruttore nella misura di Euro 2.044,33 con provvedimento depositato il
12.9.2024. Tale liquidazione, operata ai sensi dell'art. 4 della L. 8 luglio 1980, n. 319 e dell'art. 1 del
D.M. 30 maggio 2002, viene fatta propria dal Collegio che la conferma e ratifica.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. avendo comunque
agito l'attrice sulla base di documentazione medica e non conoscendo il testamento olografo in
favore del convenuto, rinvenuto nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi dispone:
dichiara la contumacia di C4 e di C3 ;
rigetta le domande formulate da parte attrice;
condanna l'attrice a pagare, in favore di parte convenuta, le spese di lite nella misura di Euro 5.000,00
oltre accessori di legge;
autorizza la restituzione dei documenti depositati alle parti con particolare riferimento al testamento
olografo di C5 che deve essere restituito al convenuto C1 ;
pone le spese di c.t.u. liquidate nella misura di Euro 2.044,33 definitivamente in capo alla parte
attrice.
Conclusione
Così deciso in Enna, il 7 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza