SUCCESSIONI E DONAZIONI – Corte di appello di Genova, 20 ottobre 2025 n. 1107
Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1107/2025 del 20-10-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
### nelle persone dei magistrati Dott. ssa ### - Presidente Dott. ### - Consigliere Dott.ssa ### -
### relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1936/2019 del Tribunale di Genova, promossa
da:
### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ### 8,
come da mandato in atti Attore in riassunzione
contro
### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ### 9/6, come da mandato in
atti ### in riassunzione
### Per l'attore in riassunzione: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis rejectis, facendo
applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'allegata
ordinanza ed in parziale riforma parziale della propria Sentenza n. 14/2022 nella parte che aveva
condannato la signora ### a pagare al signor ### <> e conseguentemente <> - rigettare il quarto
motivo di appello proposto dalla signora ### confermando sul punto come d'appresso le
statuizioni di ### che avevano accertato, quantificato e liquidato in capitali ### 69.000,00= il danno
patrimoniale (in luogo dell'importo dimezzato di ### 34.500,00= portato dalla sentenza cassata)
spettante al signor ### a titolo di risarcimento per le appropriazioni indebite patite. Per l'effetto,
anche a seguito della positiva esecuzione della (del poi) cassata sentenza 14/2022 della Corte
d'Appello (con conseguente assegnazione in favore del signor ### delle somme ivi liquidate) - a
valersi quale fatto sopravvenuto parzialmente estintivo del credito - condannarsi la signora ### al
pagamento in favore del signor ### della residua ulteriore sorte capitale (al netto di quanto già
ottenuto dalla richiamata azione esecutiva in forza della sentenza cassata) di ulteriori ###
34.500,00=, oltre interessi legali per come quantificati nella sentenza di primo grado (non oggetto
sul punto di impugnazione). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, del
giudizio di appello e del giudizio di rinvio, da liquidarsi secondo l'esito complessivo del
procedimento, e con condanna al ristoro dei danni da responsabilità processuale aggravata da
liquidarsi equitativamente con riguardo alla fase di rinvio (al netto delle somme a tale titolo già
percepite dal ### per i primi due gradi di giudizio in esecuzione della Sentenza cassata, pari,
quanto a competenze, ad ### 6.934,50= oltre accessori e, quanto ad esborsi, ad ### 189,75=
quanto a diritti”.
Per la convenuta in riassunzione: “Piaccia alla Corte d'Appello di ### e per quanto di Sua
competenza al Giudice designato, respinte tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, previe
le pronunce che meglio: preliminarmente: per quanto possa occorrere, si richiamano le conclusioni
già rassegnate nel giudizio d'appello definito con la sentenza n° 14/2022; nel merito: respingere la
domanda avversaria per le ragioni esposte, dare atto che il ### ha già ricevuto, a seguito della
procedura esecutiva immobiliare promossa sulla base della decisione di primo grado, la
complessiva somma di euro 67.371,43 di cui euro 59.032,76 a titolo di capitale; compensare le
spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c. per le ragioni esposte; in ogni caso: con vittoria
delle spese e dei compensi professionali d' avvocato del presente giudizio oltre al rimborso
forfetario spese generali ex art. 2.2 del D.M. 55/2014 oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. ### conveniva in giudizio ### al fine di accertare l' appropriazione
indebita da parte di quest'ultima della somma complessiva di € 69.000,00 dal conto corrente del di
lei convivente ### di e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore del ricorrente,
quale erede legittimo di ### dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione nonché al
pagamento del maggior danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art.
2059 c.c. in misura non inferiore ad € 30.000,00.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era fratello germano ed erede
legittimo di ### deceduto in data ###; -in data ###, ### legava a titolo particolare in favore della
compagna ### un appartamento sito in ### via ### n.37; - si apriva successione legittima con
eredi, per la quota del 50% ciascuno, ### e il nipote ### figlio della premorta sorella germana ### -
al momento dell'apertura della successione, ### scopriva la condotta illecito tenuta da ### in
concorso con il chiamato all'eredità ### -### aveva sul suindicato conto corrente, intestato solo al
de cuius, piena delega ad operare in via disgiunta già a far data dal luglio 2003; dall'agosto 2016
### era rimasto ricoverato, senza soluzione di continuo, presso svariati reparti dell'Ente
Ospedaliero Ospedali Galliera e la ### iniziava a porre in anomali prelevamenti per contanti,
intensificatisi in prossimità del ricovero, attraverso giroconti in proprio favore ed in favore di ### -in
particolare ### nei mesi precedenti al decesso del compagno, aveva prelevato per contanti dal di
lui conto corrente l' importo di € 20.900,00, indebitamente bonificato sul conto corrente del nipote
del de cuius ### l'importo di € 50.001,96 nonché l'importo di € 69.005,88 che la stessa provvedeva
ad accreditare sul proprio conto corrente, con ciò esaurendo definitivamente la provvista
disponibile; -dalla disamina delle cartelle cliniche agli atti emergeva che ### versava da anni in
stato di salute estremamente precario, essendo affetto da patologie croniche degenerative, ed in
data ### veniva inserito nelle liste per le ### Si costituiva in giudizio ### domandando, previa
dichiarazione di inammissibilità della domanda, rigettare la stessa in quanto priva di fondamento
ed accertare e dichiarare che le somme ricevute erano adempimento di un'obbligazione naturale
che trovava fondamento nel rapporto more uxorio con ### protrattosi ininterrottamente per 34
anni. In via istruttoria, domandava disporsi CTU medico legale al fine di accertare se ### nel
periodo in cui erano effettuati i presunti prelievi e bonifici fosse o meno in grado di comprendere e
di volere, ed ammettersi i dedotti capitoli di prova per interpello e testi.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata ordinanza che
così statuiva: “### al pagamento in favore di ### di: -69.000,00 euro, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le causali indicate nella motivazione. -
7.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le
ulteriori causali indicate nella motivazione. - 417,03 euro per esborsi e 8.030,00 euro per
compensi, oltre accessori di legge, per spese di lite.” Avverso la pronuncia proponeva appello ###
con le medesime censure svolte in primo grado e disattese dal Tribunale nella resa ordinanza, di cui
domandava sospendersi l'efficacia esecutiva. ### preliminarmente affermava che, contrariamente
a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la domanda era compresa tra quelle per cui il
Tribunale era chiamato a giudicare in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis n.6 c.p.c.,
trattandosi di causa in materia ereditaria. Osservava anche che il provvedimento impugnato
risultava viziato, non essendo stato disposto il mutamento del rito pur a fronte di una causa che
richiedeva un'istruttoria non sommaria per la sua complessità. Infine, rilevava che la domanda,
qualora qualificata come azione di riduzione, era inammissibile perché esperibile dai legittimari
che, a norma dell'art. 536 c.c., sono il coniuge, i figli, gli ascendenti e quindi non i fratelli e le
sorelle del de cuius, ai quali l'azione di riduzione è preclusa. Nel merito, lamentava: 1) che i prelievi
di denaro dal conto corrente del ### non potevano dirsi illeciti, stante il rapporto ultratrentennale
di convivenza tra essa ed ### il quale l'aveva autorizzata a prelevare il denaro al fine di garantirle di
poter beneficiare liberamente dei suoi risparmi dopo il decesso; 2) che in ogni caso mancava la
prova dei prelievi di denaro in questione.
Infatti, gli estratti conto bancari prodotti mostravano solamente l'avvenuto bonifico di importi in
favore di ### e non indicavano il soggetto che li aveva effettuati. Inoltre, nulla dimostrava che
fossero stati fatti all'insaputa di ### che, sebbene in quel periodo fosse ricoverato in ospedale, era
perfettamente in grado di intendere e di volere; 3) che i prelievi eseguiti, quand'anche dimostrati,
dovevano essere considerati quale adempimento di un'obbligazione naturale; 4) che la condanna
avrebbe dovuto produrre effetti in favore dell'asse ereditario e solo indirettamente in favore
dell'attore, che vantava un diritto di eredità sulla sola metà del patrimonio così ricostituito in base
a quanto previsto dall'art. 570 c.c. e non su un importo eccedente, come avvenuto a seguito
dell'accoglimento della domanda attrice; 5) che era stato riconosciuto il risarcimento del danno
morale nella misura di € 7.000,00, quale conseguenza del reato di appropriazione indebita, senza
considerare che la sussistenza del danno non patrimoniale non poteva essere ritenuta “in re ipsa”.
Si costituiva in giudizio ### domandando, previo rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c.,
respingere l'appello in quanto inammissibile, infondato e non provato, con conseguente conferma
del provvedimento gravato e vittoria di spese.
La Corte d'Appello di ### con propria ordinanza del 29.01.2020, rigettava l'istanza di sospensione
della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato e, con sentenza n. 14/2022, in
parziale accoglimento dell'appello, così statuiva: “condanna l'appellante a pagare all'appellato la
somma di euro 34.500,00, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice; respinge la domanda
di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da ### dichiara compensate tra le parti le
spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50%; condanna l'appellante a rifondere
all'appellato il residuo 50% delle spese liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in euro
7.254,00 per compensi ed euro 379,50 per esborsi e, quanto al presente grado, in euro 6.615,00
per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.” Contro tale
provvedimento ### proponeva ricorso per Cassazione formulando i seguenti motivi di gravame: 1)
### in procedendo ex art. 360, n.4 c.p.c.: nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c. per
motivazione apparente e/o manifestatamente illogica; 2) Violazione e/o falsa applicazione di
norme di legge ex art. 360, n.3 c.p.c. degli artt. 727,757, 760 e 1314 Resisteva, con controricorso,
### chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. ###/24, accoglieva il secondo motivo di ricorso,
affermando che il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il
recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis,
dichiarava inammissibile il primo motivo, rinviando alla medesima Corte d'Appello di ### in diversa
composizione, anche per la regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ### provvedeva alla riassunzione del giudizio,
domandando, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, rigettare il
quarto motivo di appello proposto da ### confermando sul punto le statuizioni di prime cure che
avevano quantificato il danno patrimoniale nella misura di € 69.000,00, con condanna alla
restituzione in suo favore dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione.
Si costituiva in giudizio ### chiedendo respingere la domanda avversaria e dare atto che ### aveva
già ricevuto, in esecuzione della decisione di primo grado, la complessiva somma di € 67.371,43 di
cui € 59.032,76 a titolo di capitale. Domandava inoltre compensare le spese del giudizio di
legittimità ex art. 92 c.p.c.
Con provvedimento del 29.4.2025 il ### istruttore fissava udienza per rimessione della causa in
decisione collegiale al 7.10.2025. Viste le note depositate dalle parti sostitutive della predetta
udienza, visto l'art. 352 c.p.c., il ### istruttore con provvedimento in data ### riservava la decisione
al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 1936/2019 del 25 luglio 2019 il Tribunale di ### accoglieva
integralmente la domanda svolta in principalità dal ricorrente condannando ex art. 2043 c.c. ###
pagamento in favore di ### dell'importo di € 69.000,00 quale danno patrimoniale patito dal de
cuius a seguito dell'appropriazione indebita, oltre € 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale La
Corte d'Appello di ### accoglieva il quinto motivo di gravame afferente alla liquidazione in favore
dell'attore, erede di ### della somma di € 7000,00 a titolo di danno non patrimoniale, revocando la
condanna al risarcimento di tale somma.
Accoglieva altresì il quarto motivo d'appello, con il quale l'appellante si doleva della condanna, in
favore del coerede oggi appellato, al pagamento dell'intero importo liquidato, affermando la
condanna in favore del ### solo per la quota del 50% di quanto indebitamente prelevato dal conto
corrente del de cuius dalla ### essendo l'appellato coerede nella misura del 50% in quanto fratello
ed erede legittimo del signor ### insieme al nipote di questi, ### come risulta dalla prodotta
dichiarazione di successione (doc. n. 2 appellato). ### indi vedeva accolto il secondo motivo di
ricorso alla Suprema Corte, che così statuiva: Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “###
e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 727, 7 57, 760 e 1314 c.c.
“, assumendo che la sentenza presuppone un erroneo richiamo al principio di tradizione
romanistica che vorrebbe i crediti ed i debiti ereditari automaticamente divisi tra i coeredi all'atto
dell'apertura della successione (nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), impostazione
fortemente messa in discussione ed oramai saldamente superata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza dominante (Cass. Sez.Un. 24657/2007) quanto alle poste creditorie, da intendersi,
di contro, oggetto di comunione ereditaria… I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far
parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod.
civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art.
727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,
presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che,
prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito
al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è,
inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un
credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella
comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice,
concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il
secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla
comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola
parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei
confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento
di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o
meno del credito (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15894 del 11/07/2014 ) . Trova, rispetto ai crediti ereditari, applicazione il principio generale,
secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a
vantaggio della cosa comune. Ciascun coerede può, pertanto, domandare il pagamento del credito
ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore
possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure
litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi
devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche,
Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020;
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).” Pertanto la Corte remittente, facendo
applicazione dei principi richiamati statuiva che “ il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la
legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è
succeduto iure successionis, senza necessità alcuna di estendere il contraddittorio al nipote
coerede ( o chiamato all'eredità), per ottenere il risarcimento della totalità del credito già spettante
al de cuius, e da lui acquisito nel patrimonio iure successionis, poiché per il principio di cui sopra, la
relativa pronunzia sul diritto comune fatto valere, pur spiegando efficacia nei riguardi di tutti i
soggetti interessati a ottenere il risarcimento de quo, rimane impermeabile nei rapporti interni tra
coeredi rispetto alle conseguenti vicende, da risolversi in seguito alla accettazione della eredità da
parte dei coeredi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007).
In applicazione del suddetto principio pertanto, a fronte della documentata e pacifica circostanza
che il credito risarcitorio ammonta ad € 69.000,00, essendo stati individuati (dalla pronuncia in tale
parte non impugnata) prelievi ingiustificati dal conto corrente del de cuius per tale importo ad
opera della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di tale integrale somma
in favore dell'attore, oltre accessori come stabilito dal Tribunale.
A fronte della domanda in tal senso formulata da parte attrice, la convenuta ### chiede invece di
non dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e quindi all'enunciato
delle ### ivi richiamato (sentenza n 4657/2007) e per tale ragione l'attore in riassunzione ne
chiede la condanna per responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente a
norma dell'art. 96, I e/o III e IV comma, c.p.c.
Effettivamente, parte convenuta si è espressa nel senso che “ l'art. 727 c.c. prevede che le porzioni
tra i coeredi devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti, dalla
qual cosa discende che a ciascun erede compete solo il diritto sulla singola quota ed esso
assegnata. Nessuna norma contenuta nel codice civile dice quanto desunto dalla sentenza di
remissione della Cassazione, ricavabile solamente da un'interpretazione di una sentenza a ###
risalente nel tempo. Infatti, a tutta evidenza, risulta incoerente consentire al ### di percepire un
importo superiore alla quota ereditaria ad esso spettante. Appare, quindi, corretta la decisione sul
punto assunta dalla Corte d'Appello di ### sottoposta a giudizio di legittimità.” Seppure tale difesa
è priva di pregio, alla luce del principio di diritto chiaramente espresso dalla Suprema Corte, essa
non integra una condotta processuale idonea ad individuare una responsabilità aggravata in capo
alla parte, dato atto che la convenuta ### all'esito complessivo della lite non risulta integralmente
soccombente.
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Per completezza si osserva che la convenuta deduce che la domanda del ### debba essere
quantomeno ridotta in considerazione di quanto dallo stesso già percepito alla luce della
esecuzione delle statuizioni impugnate, ma ciò non esime dall'emettere la statuizione che conclude
il presente giudizio di rinvio.
Alla luce dell'esito complessivo della lite si procede alla compensazione delle spese nella misura di
un terzo tra le parti, con condanna di ### alla refusione dei restanti due terzi in favore di ### per i
precedenti tre gradi di giudizio nonché per il presente giudizio di rinvio, che si liquidano come in
dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno
defensionale richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione
disattesa, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 69.000,00, oltre accessori
come stabilito dal Tribunale.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, condannando ### alla refusione dei
restanti due terzi in favore di ### che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 4836,00 per
competenze, oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge; quanto al
secondo grado di giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15%
rimb forfet, iva e cpa come per legge; quanto al giudizio di legittimità in € 3100,00 per competenze,
oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge; quanto al presente
giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa
come per legge.
05-11-2025 18:55
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