Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

Debiti del de cuius: La delazione. Non basta la chiamata all’eredità. La qualit...
Debiti del de cuius: La delazione. Non basta la chiamata all’eredità. La qualità di erede.
Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2241/2025 del 13-10-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di ### seconda sezione civile, dott. ### ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 11/2023 R.G., vertente
TRA
### elettivamente domiciliato in Napoli al ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo
rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
RICORRENTE
E
### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ###
elettivamente domiciliata in ### del ### alla via ### n. ###, presso lo studio dell'avvocato ### che
la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
###
NONCHÉ
### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###via ###, presso lo
studio dell'avvocato ### che la rappresenta e la difende in virtù di procura generale alle liti, rep.
pag. ###, racc. n. ###, per notar ### del 18-12-2014 e relativo allegato A.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento del danno ### come da note di trattazione depositate per l'udienza
cartolare del 10-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis il ### innanzi a questo Tribunale, ### chiedeva di:
1) accertare risolto per inadempimento colpevole imputabile all'avvocato ### il contratto di
mandato professionale avente ad oggetto le azioni (di nullità, di opposizione di terzo all'esecuzione
e relativo giudizio di merito) descritte nel ricorso, ovvero, in via subordinata, dichiarare legittima la
sospensione di pagamento ex art. 1460 c.c.. e quindi, dichiarare non dovuti i compensi che
eventualmente dovessero essere invocati dai chiamati all'eredità; 2) condannare i convenuti
chiamati all'eredità al risarcimento del danno subito dal ricorrente nonché alle spese legali a cui è
stato condannato in sede di domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, oltre ad interessi
ovvero, in via subordinata, condannare i convenuti chiamati all'eredità al pagamento di quella
diversa somma ritenuta comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno in via
equitativa; 3) condannare i chiamati all'eredità convenuti al pagamento delle spese e delle
competenze del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
A tal fine premetteva che: aveva conferito mandato all'avvocato ### deceduto in data ###, al fine
di proporre un'azione a tutela della sua proprietà immobiliare che si era accorto di aver perso a
causa di un atto fraudolento; in virtù dell'incarico ricevuto, l'avvocato ### in nome e per conto di
### con atto di citazione notificato in data ###, conveniva innanzi al Tribunale di ### i coniugi, ###
e ### nonché ### ed il notaio ### del ### al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del
contratto di vendita dell'immobile sito in ### del ### alla ### n. 142 - 144 del 2-1- 2003 per atto a
rogito del notaio ### del ### e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riflessa nullità della
successiva vendita, avvenuta in data ###, per atto a rogito del notaio ### con conseguente
domanda di condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno; l'avvocato ### suggeriva la
proposizione dell'azione, senza informare della necessità di trascrivere la domanda per le finalità
previste dall'art. 2652 n. 6 c.c. e soprattutto senza informare delle conseguenze pregiudizievoli
derivanti dalla mancata trascrizione, nonché senza provvedere autonomamente ad effettuare tale
adempimento con relativo sostenimento dei costi, atteso che nel libello introduttivo si dichiarava
anticipatario delle spese di giudizio; il giudizio si concludeva con sentenza 2760/2015 del 28 -12-
2015 dichiarativa della nullità dell'atto di compravendita; nelle more del processo, ### fratello
dell'attore ### comproprietario in origine dell'immobile per cui è causa e autore degli atti
fraudolenti in danno del medesimo attore, decedeva in data ###; ### veniva informato
dell'esistenza di una procedura esecutiva pendente da anni sull'immobile da lui occupato e di cui
era tornato ad essere proprietario al 50% in virtù della sentenza indicata; il pignoramento era stato
instaurato e trascritto in data ### dall'istituto bancario che concesse il mutuo ipotecario a ### e
### gravando l'intera proprietà, indi anche la quota di proprietà ### dal momento che il medesimo
istituto bancario non era a conoscenza della pendenza della lite tra ### e i coniugi ### e ### non
essendo stata trascritta la domanda di nullità delle compravendite; l'avvocato ### in data ###,
provvedeva alla trascrizione della sentenza che dichiarava la nullità delle vendite, ed in data ###
proponeva opposizione di terzo senza tuttavia informare l'attore che le possibilità di accoglimento
dell'opposizione erano inesistenti poiché difettava tra gli altri il presupposto della trascrizione della
domanda giudiziale di nullità ex art. 2652 n. 6 c.c. che avrebbe reso opponibile alla procedura
esecutiva ai sensi dell'art. 2915 c.c. il diritto di ### e che la trascrizione della sentenza dichiarativa
della nullità del contratto di compravendita, trascritta successivamente al pignoramento, non era
sufficiente al raggiungimento del predetto scopo, non inducendo ### a recedere dall'opposizione
suggerendo soluzioni alternative al giudizio; la domanda di sospensione dell'esecuzione, avanzata
con l'atto di opposizione di terzo, veniva esitata con ordinanza di rigetto del 23 -6-2020 con
conseguente condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite per la somma complessiva di
euro 4.000,00 oltre accessori di legge; l'avvocato ### notificava, in data ###, atto di citazione per
l'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione
che veniva interrotto in ragione della morte dell'avvocato ### e non riassunto; nelle more del
giudizio di opposizione all'esecuzione, l'immobile oggetto di causa veniva venduto all'asta per il
prezzo di euro 188.000,00, così determinando la perdita della quota di proprietà da parte di ###
l'ordine di liberazione del medesimo immobile occupato dall'attore e la perdita del controvalore
economico della quota di proprietà (50%), che parametrata al prezzo di aggiudicazione sarebbe
stata di euro 94.000,00; con atto di diffida del 30-9- 2021, gli eredi dell'avvocato ### venivano
invano invitati alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Instaurato il contraddittorio, ### quale erede di ### si costituiva in giudizio in proprio e in qualità di
esercente la responsabilità genitoriale sul minore ### ed eccepiva, in via preliminare il difetto di
legittimazione passiva di quest'ultimo a causa della mancata accettazione dell'eredità; contestava,
inoltre, la domanda nel merito chiedendone il rigetto; in via gradata, in caso di accoglimento della
domanda, chiedeva di essere manlevato dalla propria società assicuratrice, di cui chiedeva
l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale mediante la quale chiedeva la condanna del
ricorrente al pagamento in suo favore della somma di euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario e
accessori di legge, a titolo di compensi maturati per l'attività professionale espletata dall'avvocato
### nell'ambito del giudizio R.G. n. 600968/2008 incardinato innanzi al Tribunale di ### e
conclusosi con la sentenza 2760/2015.
Autorizzata la richiesta, veniva chiamata in causa ### s.p.a., la quale si costituiva in giudizio
contestando domanda dell'attore in rito e nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e
lite.
Con ordinanza del 6-12-2023, veniva disposto il mutamento del rito in quello ordinario, ai sensi
dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c..
2. In primo luogo, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di ### è stata proposta nei
confronti dei resistenti nella loro qualità di eredi dell'avvocato ### non ha contestato la propria
qualità di erede, ha invece contestato, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
minore, quella del figlio minore, osservando che questi non aveva accettato l'eredità e che era solo
chiamato alla eredità in parola.
Sul punto, è stato chiarito che “in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per
il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte
del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata all'eredità ma
consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza
rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in
giudizio nella qualità di erede” (### civ., sentenza n. 1885/1988).
In particolare, “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della
successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto
della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza
delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei
confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del
principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del
convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non
essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità,
espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato
nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (ex multis: Cass. civ. sentenza
10525 del 30-4-2010; Cass. civ., sentenza n. 21436 del 30-8-2018; Cass. civ., sentenza 26528 del 1-
10-2025).
Nella specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla assunzione della qualità di
erede da parte del minore ### per cui la domanda sul punto deve essere dichiarata inammissibile.
3. In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, va rammentato che: “le obbligazioni
inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di
risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria
opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che
l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può
essere desunto, “ipso facto”, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal
cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività
professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del
tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza
professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla
natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque
favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile,
in quanto, sulla base di criteri ### probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato
sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e
non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e
giuridici” (Cass. Civ., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 15032).
In buona sostanza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il
solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se,
qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il
riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico
tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (v. da ultimo Cass. ###/2022, nonché i numerosi
precedenti in essa richiamati). Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della
preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sia per l'accertamento del nesso di
causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le
conseguenze dannose risarcibili (v. ex multis Cass. ###/2022, Cass. 23434/2021, Cass. 7064/2021 e
Cass. 26516/2020: v. altresì Cass. 410/2021, in cui si è affermato che il ricorrente, al fine di
ottenere una condanna dell'avvocato al risarcimento dei danni per responsabilità professionale,
avrebbe dovuto allegare e provare in quale misura l'inerzia dell'avvocato avesse pregiudicato, “più
probabilmente che non”, un esito favorevole dei giudizi amministrativi da lui incardinati). ### della
prova circa il nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno prodotto, l'entità del
danno subito e l'eventuale conseguimento delle proprie ragioni, nel diverso caso in cui il
professionista avesse tenuto una condotta diligente grava sul cliente. 4. Nella specie il ricorrente
ha allegato, a fondamento della domanda, la grave negligenza dell'avvocato ### nell'espletamento
dell'attività professionale, consistente nella omessa informazione circa la necessità di trascrivere la
domanda di nullità degli atti di compravendita per le finalità previste dall'art. 2652 n. 6 c.c. e le
relative conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata trascrizione, nonché nell'omissione di
tale adempimento con relativo sostenimento dei costi, in quanto anticipatario delle spese di
giudizio.
La resistente ha replicato osservando che l'avvocato ### aveva ricevuto il conferimento
dell'incarico professionale nel mese di ottobre 2008, l'atto di citazione che istaurava il giudizio che
si concludeva con la dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita era stato notificato nel mese
di novembre 2008, mentre sull'immobile gravava un'iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto di
credito pignorante eseguita in data ### ai n. 52520/10305 per euro 315.000,00 (cfr. certificazione
notarile in fascicolo di ###; aggiungeva che credito vantato col pignoramento trascritto in data 5-
12- 2015 ai n. 3868/3138 era stato azionato per una somma di euro 212.116,38, di gran lunga
superiore al prezzo stesso realizzato con la vendita dell'immobile.
Per cui, anche qualora il professionista avesse proceduto ad eseguire diligentemente la trascrizione
della domanda giudiziale di nullità, la sentenza dichiarativa non poteva essere opposta all'istituto
bancario creditore, in quanto successiva all'iscrizione ipotecaria sull'intero immobile.
Il ricorrente ha, però, precisato - nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. -, di
aver firmato il mandato funzionale alla proposizione dell'azione di nullità della compravendita nel
mese di aprile 2008.
Tale circostanza è stata confermata dal teste ### che - all'udienza del 22-10- 2024 - ha dichiarato di
aver accompagnato il fratello, ### presso lo studio dell'avvocato ### nel mese di aprile 2008 e che
in quella occasione “ l'avvocato presentò un documento a mio fratello che, per tre quarti era
bianco, mentre su di un lato vi era una dicitura dove al di sotto di essa, l'avvocato disse a mio
fratello di firmare, perché con quella firma poteva iniziare la causa” […] “la dicitura era stretta,
piccolina”.
Il teste ha sottolineato di vivere in ### ma che aveva accompagnato il fratello dall'avvocato ### nei
primi quindici giorni di quel mese, dopo il funerale di suo suocero, perché il fratello voleva parlare
con un avvocato perché voleva capire cosa fosse successo dopo aver scoperto che era stata
venduta a sua insaputa la sua quota della propria casa.
La circostanza che il conferimento dell'incarico sia avvenuto nel mese di aprile 2008 ha trovato,
inoltre, riscontro nel contenuto della missiva inoltrata in data ### dall'avvocato ### in nome per
conto di ### - prodotta dai resistenti e espressamente richiamata nelle proprie difese dal ricorrente
nelle note depositate per la prima udienza cartolare del 5-12-2023 - da cui emerge che il
professionista, già a quel tempo, era stato investito della questione da parte del proprio cliente ed
aveva proceduto alla consultazione dei registri immobiliari.
Così ricostruita la vicenda, si osserva che “nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo
di diligenza ex articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca in doveri di
informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a
richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del
corretto svolgimento dell'incarico, a indicargli tutte le questioni che si frappongono al
conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a
sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe
sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il
cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice
univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per
una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o
intervenire in giudizio” (Cass. civ., sez. II, n. 29182 del 20-10-2023).
Sulla base di tali principi si ritiene che la condotta dell'avvocato ### sia stata negligente in quanto,
una volta ricevuto l'incarico professionale ed effettuati i dovuti accertamenti funzionali
all'espletamento della propria attività professionale, relativi alla fattispecie in cui era coinvolto il
proprio cliente, non ha proposto tempestivamente l'azione giudiziale, facendo decorrere un lasso
di tempo pari a circa sei mesi (da aprile ad ottobre 2008) e non ha trascritto la domanda di nullità
proposta in tal modo non rendendo opponibile la sentenza dichiarativa di nullità ai creditori
procedenti.
Per le ragioni evidenziate deve ritenersi che il professionista sia responsabile per inadempimento
agli obblighi di diligenza derivanti dal mandato professionale intercorso con il ricorrente. ### nello
svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avvocato ### assume i caratteri della gravità
richiesti dall'art. 1455 c.c. e, conseguentemente, a domanda di risoluzione è fondata ed il contratto
di mandato stipulato tra le parti va dichiarato risolto.
5. Il ricorrente ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno parametrato alla
metà del valore di vendita della casa all'asta di euro 188.000,00 nonché alle spese legali a cui è
stato condannato in sede di richiesta di sospensione dell'esecuzione, corrispondenti ad euro
4.000,00.
Il riconoscimento del danno va effettuata osservando i canoni interpretativi formatisi in
giurisprudenza al riguardo.
La S.C., ha evidenziato che nell'ipotesi di responsabilità professionale di un avvocato è risarcibile la
perdita di una “chance”, a carattere patrimoniale, di conseguire un determinato vantaggio
economico, analogamente a quanto avviene per la perdita di chance di genere non patrimoniale; il
risarcimento, dunque, non potrà essere proporzionale al “risultato perduto”, ma andrà
commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo.
La perdita della possibilità, per l'omissione del professionista, di conseguire un risultato utile al
quale l'attività era finalizzata, va proporzionato quindi alla stessa possibilità perduta di realizzare il
risultato (cioè, la perdita di chance), da liquidare in via equitativa.
Tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai
parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-
percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in
considerazione della infungibile specificità del caso concreto (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 3824 del
12-2-2024).
Sulla scorta delle descritte coordinate, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per
riconoscere il danno da perdita di chance richiesto dagli attori.
Invero, dalla disamina della vicenda, applicando il criterio probatorio della preponderanza
dell'evidenza, qualora l'avvocato ### avesse espletato il proprio mandato secondo la diligenza
professionale richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., agendo tempestivamente con l'azione di nullità e
provvedendo alla trascrizione della relativa domanda, tale trascrizione sarebbe stata anteriore
all'iscrizione ipotecaria effettuata in data ### dall'istituto bancario, rendendo opponibile la
sentenza di nullità anche nei confronti del creditore ipotecario, con la conseguenza che ###
avrebbe, in seguito alla vendita dell'immobile all'asta, avuto diritto alla distribuzione del ricavato
pro quota al 50%.
Invero, nelle ipotesi di pignoramento di un immobile in comproprietà, i comproprietari non
debitori sono tutelati mediante la notifica della procedura con conseguente facoltà degli stessi di
partecipare all'asta, riscattare la quota pignorata o trovare un accordo con il creditore per evitare la
vendita forzata.
In seguito alla vendita dell'immobile, il ricavato della vendita all'asta viene ripartito tra il creditore
pignoratizio in proporzione alla quota del debitore e gli altri comproprietari proporzionalmente alle
rispettive quote.
Risulta pertanto provata la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista
ed i danni conseguenza rappresentati dal controvalore del prezzo di vendita del bene all'asta per
un importo di euro 94.000,00 e l'ammontare delle spese legali sopportate dal ricorrente per
l'infruttuosa opposizione per la somma di euro 4.000,00.
Pertanto, poiché la somma richiesta dal ricorrente è un debito di valore - vertendosi in tema di
danni per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie: cfr. Cass. civ.,
ordinanza n. ### del 27-12-2022 - considerato che il trasferimento del bene è avvenuto con
decreto del giudice dell'esecuzione del 12-10-2021, la somma complessiva di euro 98.000,00 deve
essere rivalutata all'attualità in quella di 113.582,00.
Oltre a tale importo, deve essere riconosciuta la somma di euro 24.102,90 a titolo di risarcimento
del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di
risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17 -2-1995, n. 1712),
ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario
importo devalutato al momento della verificazione dell'inadempimento (iscrizione ipotecaria del 2-
10-2018) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo
considerato.
Per tutto quanto evidenziato, ### deve essere condannata a corrispondere in favore di ### la
somma di euro 137.684,90 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo. 6. La chiamata in
causa ha contestato la domanda di manleva, eccependo, in primo luogo, la prescrizione del diritto
all'indennizzo ex art. 2952 comma 2 c.p.c..
Tale eccezione deve essere respinta.
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine iniziale di decorrenza della
prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via
giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta.
Nella specie il ricorrente ha formulato la richiesta di danni il ### - come dedotto in comparsa di
costituzione dalla chiamata in causa - per cui è evidente che al momento della evocazione in
giudizio (7-9-2023) non erano decorso il termine di prescrizione di due anni. ### s.p.a. ha poi
eccepito che l'erede dell'assicurato, non aveva ad essa affidato le proprie difese, in applicazione
della clausola di gestione della lite, secondo la quale - ai sensi dell'art. 9 - della polizza n. ### attiva
dall'8-2-2018 all'8-2-2022, che sostituiva una precedente polizza con decorrenza dal 18-5-2006:
“### non riconosce le spese incontrate dall'### per legali o tecnici che non siano da essa designati
…”.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Come afferma la S.C., invero, “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della
responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha
diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è
nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
(Cass. civ., sentenza n. 21220 del 5-7-2022”; “In tema di assicurazione della responsabilità civile, in
caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile
dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese
sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal
terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al
limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali
clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la
domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti” ( civ., ordinanza n.
3011 del 9-2-2021).
Oltre che risultare nulla, va aggiunto che - come replicato dai resistenti - la clausola in questione
non poteva operare atteso che nella pregressa corrispondenza tra ### e la chiamata in causa,
quest'ultima aveva paventato una “scopertura assicurativa” e ciò, logicamente, escludeva una sua
assistenza in giudizio della medesima.
Infine, la chiamata in causa ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa nei confronti dell'assicurato.
Al riguardo giova rammentare che secondo la giurisprudenza la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e non da
quello in cui è stato realizzato l'atto illecito (Cass. civ., 11119/2013; Cass. civ., 6515/2004; Cass. civ.,
875/1990), e cioè dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo
oggettivamente riconoscibile (Cass. civ., 6747/2016; civ., 12666/2004; Cass. civ., 311/2003; Cass.
civ., 9927/2000, conf. Cass. civ., 5913/2000; Cass. civ., 3206/1989); tale principio si applica sia in
caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (Cass. civ., 29328/2024).
Orbene, nella specie il danno si è realizzato con il trasferimento del bene (ovvero con decreto di
trasferimento del bene del giudice dell'esecuzione del 12-10-2021) per cui è evidente che la
domanda è stata proposta entro il termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c..
Pertanto, in accoglimento della domanda, ### s.p.a. deve essere condannata a manlevare
integralmente ### da tutto quanto condannata a pagare in favore del ricorrente, con versamento
diretto ex art.1917 c.c. in favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1917 c.c., al netto della franchigia
stabilita in polizza all'art. 8 (scoperto del 5 %). 7. Parte convenuta ha richiesto, in via
riconvenzionale, la condanna di ### al pagamento delle somme maturate a titolo di compenso per
l'attività professionale giudiziale prestata nel giudizio n. 600968/08 R.G. conclusosi con la sentenza
n. 2760/2015 di questo Tribunale con la quale era stata dichiarata la nullità del contratto di vendita
descritto.
Tale domanda deve essere respinta, atteso il grave inadempimento del professionista che ha
determinato la descritta risoluzione del contratto relativo al mandato professionale conferito a tal
fine. 8. Le spese di lite - compensate per un quarto nei rapporti tra il ricorrente e i resistenti, ai
sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento della domanda - seguono per
il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei
parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147 del 13-8-2022, tenuto conto
del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle
questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura
indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio,
euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro
4.253,00.
Il tutto ridotto di un quarto), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Nei rapporti tra i resistenti e la chiamata in causa, le spese, invece, vanno poste a carico della
soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., applicando i parametri indicati da distrarre in favore del
difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti
di ### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ###
nonché ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione,
deduzione disattese, così provvede: A) dichiara la inammissibilità della domanda proposta nei
confronti di ### B) dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato
professionale stipulato tra ### e ### C) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del
danno e per l'effetto condanna ### al pagamento, in favore di ### della somma di 137.684,90 oltre
interessi legali dalla data odierna sino al saldo; D) accoglie la domanda di manleva e, pertanto,
condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare ### da tutto quanto
condannato a pagare in favore di ### con versamento diretto ex art.1917 in favore di quest'ultimo,
al netto dello scoperto del 5 %; E) rigetta la domanda riconvenzionale; F) compensa le spese
processuali per un quarto e condanna ### al pagamento della residua parte in favore di ### che
liquida in euro 194,25 per esborsi ed euro 10.577,25 per compenso professionale, oltre 15 % per
spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato ### ex art. 93 c.p.c.;
G) condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese
processuali in favore di ### che liquida in euro 759,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compen so
professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore
dell'avvocato ### ex art. 93 c.p.c..


Il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 13 ottobre 2025 n. 2241) precisa che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata all’eredità ma consegue solo all’accettazione dell’eredità espressa o tacita (quest’ultima configurandosi come un comportamento concludente del chiamato all’eredità): accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella qualità di erede.
La delazione

Segnatamente, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio”, oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 del codice civile.
Non basta la chiamata all’eredità

Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 del codice civile, l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, come detto, un elemento costitutivo del diritto che viene azionato nei confronti di chi è chiamato in giudizio in tale qualità.
La qualità di erede

Il principio espresso impone dunque a chi agisce in giudizio l’onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa. Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio - salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli articoli 460 e 486 del codice civile - si trasmette non già al chiamato all’eredità, bensì in via esclusiva all’erede ex articolo 110 del cpc (ove l’eccezione di non integrità del contraddittorio sia proposta per la prima volta nel giudizio di Cassazione la sua prova deve emergere dagli atti del processo di merito).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza