SUCCESSIONE - Autenticità del testamento olografo e domanda di accertamento negativo. (Cc artt. 591 co. 2 n. 3), 602 e 624)
La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell’onere della relativa prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria.
La mera contestazione della veridicità della data apposta su un testamento olografo non costituisce di per sé causa di invalidità dello stesso, salvo che chi impugna il testamento dimostri la reale data di redazione del testamento e provi, con riferimento a tale momento, l’incapacità del testatore.
Tribunale Siracusa, sezione II, sentenza 14 luglio 2025 n. 1154 – Pres. Maiore; Rel. Spitaleri
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composto da:
Dott.ssa Concetta Maiore - Presidente
Dott.ssa Alessia Romeo - Giudice
Dott. Alfredo Spitaleri - Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2021
PROMOSSA DA
P1 (C.F. (...)), con il patrocinio delle Avv.te …e …presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
C1 (C.F.(...) , con il patrocinio degli Avv.ti …elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - P1 ha evocato nel presente giudizio C1 , chiedendo: a) dichiararsi la nullità del testamento
olografo di X1 del 15.01.2016, poiché mancante del requisito dell'olografia; b) in subordine,
annullarsi il suddetto testamento per incapacità naturale del testatore; c) in via ulteriormente
subordinata, annullarsi il suddetto testamento per captatio benevolentiae; d) per l'effetto, dichiararsi
aperta la successione di X1 , regolata esclusivamente dal testamento pubblico del 06.12.2010. con
conseguente acquisizione in capo all'attore di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario del de
cuius; e) per l'effetto, condannarsi la convenuta al rilascio di tutti i beni immobili e alla consegna, in
favore dell'attore, di lutti i beni mobili costituenti l'asse ereditario di X1
2. - Si è costituita in giudizio C1 chiedendo il rigetto delle domande attorce, nonché la condanna
dell'attore al pagamento della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno anche non
patrimoniale dalla stessa sofferto a causa delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla
difesa attorea.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183. co. 6, c.p.c. e respinto il ricorso proposto dall'attore,
in corso di causa, ai sensi degli artt. 692 e ss. c.p.c., la causa, istruita a mezzo c.t.u.. è stata posta in
decisione all'udienza del 13.11.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti,
previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - La domanda attorea va integralmente rigettata.
4.1. - Con riguardo alla domanda di nullità del testamento per difetto di autografia, va, innanzitutto,
premesso che il testamento olografo, ai sensi dell'art. 602, co. 1, c.c. deve essere scritto per intero,
datato e sottoscritto di mano del testatore.
Secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda contestare
l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della
provenienza della scrittura e su di essa, secondo i principi generali, grava l'onere della relativa prova.
L'intervento delle Sezioni Unite ha, infatti, chiarito come il testamento, pur rientrando nell'alveo
delle scritture private, non può essere equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi
(cfr. Sez. Un. n. 12307/2015). Ne deriva che non sussiste alcun onere della parte contro cui l'azione è
proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto né quale autonomo requisito dell'azione di
impugnativa negoziale, né attraverso il richiamo analogico ai principi dettati in tema di verificazione
di disconoscimento delle scritture private (cfr. Cass. n. 18363/2018).
4.2. - Nel caso in esame, l'attore ha proposto, in via principale, domanda volta all'accertamento della
natura apocrifa del testamento olografo datato 15.01.2016, sostenendo che lo stesso non sia stato
redatto di pugno dal de cuius, e che sia, quindi, nullo ai sensi dell'art. 602 c.c.
Tuttavia, la c.t.u. espletata in giudizio ha consentito di accertare, con attendibilità scientifica e in
assenza di elementi contrari, che l'intero testo del testamento, ivi compresa la sottoscrizione, è stato
effettivamente vergato dal de cuius, escludendo la presenza di segni di alterazioni, interventi
correttivi, scritture sovrapposte, nonché di tratti grafici riconducibili a soggetti diversi.
In particolare, il nominato c.t.u. ha evidenziato che "l' intero testamento olografo risulta essere stato
omogeneamente vergato con un unico strumento grafico (penna a sfera, inchiostrazione nera), e
privo di ritocchi/ripassi operati con altro strumento grafico (anche similare); risulta inoltre privo di
qualsivoglia cancellatura chimico/fisica/meccanica, nonché privo di qualsivoglia
sottostante/soprastante tracciato a matita (anche poi successivamente cancellato), nonché privo di
eventuali solchi ciechi (ad es. causati da vari ripassi tratti da una maschera sottostante, ad esempio
una tavoletta luminosa)" (cfr. pag. 29, relazione tecnica).
In merito all'avanzata ipotesi dell'intervento di una mano esterna, peraltro, il c.t.u. ha affermato che,
potendo trattarsi, tutt'al più, di "mano guidata'' e non di mano esterna, "l'estrema limitatezza del
campione sospetto (una sola lettera, atteso come l'altro ripasso mostri problematiche neuromuscolari
congrue) rende, al momento, tale possibilità non concretamente sostenibile e dimostrabile in
giudizio: un mero sospetto congruo rispetto la bibliografia tecnica di riferimento" (cfr. pag. 71,
relazione tecnica).
Alla luce di tali conclusioni, pienamente condivisibili, deve ritenersi provata l'autografia del
testamento olografo del 15.01.2016, con la conseguenza che la domanda attorea volta a contestarne
la provenienza dal testatore deve essere rigettata.
5. - Parimenti, va rigettata la domanda subordinata di annullamento del testamento in oggetto per
incapacità naturale del testatore.
5.1. - Sul punto, va premesso che l'art. 591, co. 2, n. 3), c.c. ricomprende tra i soggetti incapaci di
testare "quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
5.1.1. - Per consolidata giurisprudenza di legittimità, "in tema di annullamento del testamento,
l'incapacità naturale del testatore postula resistenza non già di una semplice anomalia o alterazione
delle facoltà psichiche e intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo
assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o
della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello
di incapacità 1'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo
che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel quid eliso grava, invece, su
chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo"
(cfr., ex multis, Cass. n. 1618/2022; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 9081/2010; Cass. n. 26002/2008; Cass.
n. 9274/2008; Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 9508/2005).
5.1.2. - Ai fini della suddetta valutazione rileva il "momento" della redazione dell'atto e non,
genericamente, "il tempo" di tale redazione, come in passato previsto dall'art. 763, n. 3), del codice
civile del 1865.
Ciò significa che la prova dell'incapacità di testare deve riferirsi alla data specifica (giorno, mese e
anno) indicata nella scheda testamentaria, e che l'indagine sulle condizioni mentali del de cuius
precedenti o successive la redazione, pur potendo essere utile ai fini della prova, non può condurre
ad affermare per presunzione resistenza del l'incapacità al momento della testamenti factio (cfr. Cass.
n. 892/1987; Cass. n. 162/1981).
5.2. - Va, altresi, evidenziato che per univoca giurisprudenza di legittimità, "la parte che contesti la
verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre
domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa
prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da
elementi intrinseci della scheda testamentaria" (cfr. Cass. n. 22197/2017).
Invero, la mera contestazione della veridicità della data apposta su un testamento olografo non
costituisce di per sé causa di invalidità dello stesso, salvo che chi impugna il testamento dimostri la
reale data di redazione del testamento e provi, con riferimento a tale momento, l'incapacità del
testatore (cfr. Cass. 3837/2019; Cass. 23014/2015).
5.3. - Nel caso in esame, fattore sostiene che, al momento della redazione del testamento olografo
impugnato, il de cuius fosse incapace di intendere e di volere, poiché la suddetta scheda
testamentaria sarebbe stata scritta solo successivamente al mese di agosto 2018 (quando le facoltà
intellettive di X1 erano definitivamente peggiorate), e retrodatata al 15.01.2016.
5.3.1. - Il nominato c.t.u., sulla scorta della documentazione in atti, ha affermato che "le firme in
verifica e quelle comparative presentano un livello grafomotorio difforme, nonostante risultino
(apparentemente) coeve, relative all'anno 2016; labilità grafomotoria risulta medio-alta nelle firme
comparative, mentre si oggettivizza ben inferiore nel grafismo apposto in seno al testamento
olografo, ove si rilevano impunture, tetanizzazioni, minore velocità esecutiva, minore
differenziazione pressoria. 1 grafismi pertanto - seppur coevi - presentano un differente livello
grafico" (cfr. pag. 43, relazione tecnica); "Nei fatti il testamento, che risultava presentare datazione
15.01.2016, risultava ben peggiorativo - e con tracciati tetanizzati e destrutturati - anche rispetto
all'ultima firma e tracciato stampatello disponibili, relativi a! 09.08.2018 (quindi successivi di oltre 2
anni e 1/2). Pertanto, il tracciato testamentario risultava essere stato apposto successivamente alla
data riportata ed il testamento retrodatato" (cfr. pag. 61. relazione tecnica). Concludendo, dunque,
che "il tracciato testamentario, seppur autografo, risultava essere stato apposto successivamente al
09.08.2018" (cfr. pag. 82, relazione tecnica). "
5.3.2. - Ebbene, nonostante la espletata c.t.u. abbia accertato la non veridicità della data apposta sul
testamento olografo in oggetto, ciò non risulta sufficiente ad annullarlo.
L'attore, infatti, non si sarebbe potuto limitare a dedurre che il testamento in questione fosse stalo
redatto "dopo il mese di agosto 2018" (cfr. pag. 30, atto di citazione), ma avrebbe anche dovuto
allegare e provare la diversa, specifica data (giorno, mese e anno) di effettiva redazione della scheda
testamentaria, altresi dimostrando che, a tale data, il de cuius fosse del tutto incapace di intendere e
di volere: allegazioni e prove che, nella fattispecie, sono del tutto mancate, tanto che il nominato
c.t.u. ha affermato che "non si può oggettivare con precisione, in scienza e coscienza, la relativa data
di apposizione" (cfr. pag. 68, relazione tecnica).
5.4. - Conformemente alle risultanze processuali, la domanda di annullamento del testamento
olografo del 15.01.2016 va conclusivamente respinta.
6. - Va, altresì, rigettata la domanda di annullamento del testamento olografo del 15.01.2016 per
captatio benevolentiae.
6.1. - Ai sensi dell'art. 624 c.c., la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi
abbia interesse quando è l'effetto di violenza o dolo.
Il dolo consiste negli artifizi e raggiri posti in essere da un soggetto per deviare la volontà del
testatore verso una direzione che, diversamente, non avrebbe preso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione testamentaria può dirsi
effetto di dolo allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato
di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in
lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe
spontaneamente indirizzata (cfr. Cass. n. 30424/2022).
Per affermare l'esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus
causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, infatti, non basta una qualsiasi
influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è
necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e
ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non
fosse stato artificialmente e subdolamente deviato (cfr. Cass. n. 2122/1991).
6.2. - Nel caso di specie, l'attore si è limitalo a dedurre diverse circostanze nelle quali il de cuius era
"in completa balia della convenuta e del marito X2 ", i quali esercitavano "pressioni di varia natura
su un uomo di 92 anni cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente fragile" (cfr. pag. 27,
comparsa conclusionale), ma non ha fornito alcuna prova della sussistenza di specifiche condotte
simulatorie o raggiri da parte della beneficiaria della disposizione testamentaria, né di precise
pressioni, induzioni o sollecitazioni idonee a invalidare la spontaneità dell'atto.
7. - Conseguentemente, posta la validità del testamento olografo del 15.01.2016, con il quale il de
cuius ha revocato qualsiasi precedente disposizione, anche la domanda di accertamento e
declaratoria di efficacia del testamento pubblico del 06.12.2010 va rigettata.
8. - Va. infine, rigettata la domanda risarcitoria, proposta dalla convenuta, volta alla condanna
dell'attore al pagamento della somma di Euro 20.000.00 per il danno anche non patrimoniale dalla
stessa sofferto a causa delle espressioni sconvenienti e offensive utilizzate dalla difesa dell'attore.
8.1. - Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'uso di espressioni
sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando
esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo
strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza
con l'oggetto della controversia e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del
giudice (cfr. Cass. n. 14552/2009).
8.2. - Nel caso in esame, la difesa di parte attrice si è limitata a rappresentare tatti posti a fondamento
delle domande proposte e, dunque, attinenti all'oggetto della causa, senza essere animata da un
intento meramente offensivo nei confronti della parte avversaria.
Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
9. - Con riguardo alle spese di lite, in questa sede devono liquidarsi non solo le spese relative al
presente giudizio, ma, altresì, quelle relative al giudizio cautelare in corso di causa di istruzione
preventiva.
Entrambe, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. aggiornati al
D.M. n. 147 del 2022. secondo il valore della causa dichiarato in domanda (valore indeterminabile -
complessità media), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti
anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a
carico dell'attore nei confronti della convenuta.
9.1. - Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste per intero a carico
dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, disattesa o assorbita
ogni diversa domanda ed eccezione, parzialmente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3848/2021 r.g.. cosi dispone:
1) Rigetta tutte le domande proposte da P1
2) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da C1
3) Condanna P1 alla rifusione, in favore di C1 , delle spese di lite che si liquidano in complessivi
Euro 3.442,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi),
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
a titolo di compensi per il giudizio cautelare in corso di causa di istruzione preventiva, nonché in
complessivi Euro 10.860,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/i struttoria e
decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se
dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il giudizio di merito.
4) Pone definitivamente e per intero a carico di P1 le spese di c.t.u. liquidate con separato
provvedimento.
Conclusione
Cosi deciso a Siracusa nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2025.
06-09-2025 06:50
Richiedi una Consulenza