SUCCESSIONE - Revoca implicita di un testamento
(Cc, articolo 680; Cpc, articolo 281- decies)quando
Fuori dall’ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente, e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall’atto antecedente.
Nel caso in esame, il giudice del tribunale torinese, ha ritenuto che la testatrice avesse voluto intenzionalmente revocare il precedente testamento. Tale convincimento si ricava, innanzitutto, dalla rilevata sovrapponibilità dei testamenti con riferimento alle disposizioni che sopravvivono, in quanto ribadite anche nel testamento successivo, e dall’evidenza che ciò che differenzia i due testamenti era, sostanzialmente, solo la mancanza, nel secondo testamento, dei legati a favore dei nipoti, figli della sorella e del fratello della de cuius.
Tribunale Torino, sezione II, sentenza 6 giugno 2025 n. 2811 - Giudice Gambacorta
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gambacorta ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …2024 promossa da:
P1 (C.F.(...)), P2 (C.F. (...)), P3 (C.F.(...)), P4 (C.F.(...) ), tutti con il patrocinio dell'avv. …presso cui
sono elettivamente domiciliati in …(CT), …
RICORRENTI
contro
C1 (C.F. (...)), con il patrocinio degli avv.ti…, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso
…
RESISTENTE
contro
P4 C.F.(...) residente a G., Corso (...) n. 99/26 C2 C.F.(...)) residente a (...) (P.), (...) n.56
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: successione testamentaria
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., P1 ,P3, P2 e P4 hanno convenuto in giudizio C1
P4 e C2 in relazione alla successione della propria zia X2 deceduta a Torino il 2022.
Hanno esposto che la de cuius aveva redatto due schede testamentarie, entrambe pubblicate con atto
notarile. La prima, datata 31.3.2013, così recita:
"Con questo testamento dispongo dei miei beni come segue: Lascio i due alloggi di mia proprietà
siti in T., Via (...) 109/B ai due figli di mia nipote X3 deceduta e precisamente così: l'interno 16 a FE e
l'interno15 a SE Lascio l'alloggio di C5 , sito in Via (...) 24 int. 5 a mia nipote C1 on l'obbligo di dare
ai figli di mia sorella X4 deceduta, P2 , P4 , P1 e P3 la somma di E 15.000 (quindicimila) ciascuno
entro due anni dalla mia morte e senza interessi. Faccio obbligo a mia nipote C1 come d'accordo, di
dare ai miei nipoti P4 e C2 , figli di mio fratello X5 deceduto E 20.000 (ventimila) a Natale e E 40.000
(quarantamila) a C2 , entro due anni dalla mia morte e senza interessi. A mia nipote C1 lascio i miei
crediti bancari, conto corrente e conto titoli che ho presso la (...) di via (...) 40 T. e C4 banca di piazza
(...) 12 To. Per chiudere il tutto nomino nel resto, mia erede mia nipote C1.
La seconda scheda testamentaria, datata 10 gennaio 2016, così prevede:
"Con questo testamento dispongo dei miei beni come segue: Lascio i due alloggi di mia proprietà
siti in T., Via (...) 109/B ai due figli di mia nipote X3 deceduta e precisamente così: l'interno 16 a FE e
l'interno15 a SE . Lascio l'alloggio di C5 , sito in Via (...) 24 int.5 a mia nipote C1 Per sopravvenuta
mia necessità di salute e di spese, lascio a mia nipote C1 che mi assiste, i miei crediti bancari conto
corrente e conto titoli che ho presso la di via (...) 40 T. e U.B. di piazza (...) 12 Torino in mod o che
possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno. Per chiudere il tutto nomino nel resto, mia erede
mia nipote C1.
I ricorrenti hanno sostenuto che il secondo testamento non avrebbe revocato il primo; pertanto,
hanno lamentato che la resistente C1 non avesse ottemperato ai legati disposti in loro favore con il
testamento del 2013.
Hanno inoltre evidenziato che il secondo testamento prevedeva il lascito, a favore di C1 delle somme
depositate presso e C4 affinché la stessa venisse rimborsata delle anticipazioni fatte per la de cuius,
tuttavia la resistente non aveva documentato di aver sostenuto spese per la zia defunta.
Sulla base di tali presupposti, i ricorrenti hanno chiesto di accertare la validità ed efficacia dei legati
di cui alla prima scheda testamentaria del 31.3.2013 e di condannare C1 pagare ai ricorrenti la somma
di Euro 15.000 ciascuno.
Hanno chiesto, inoltre, di accertare l'inadempimento della resistente agli obblighi previsti nella
seconda scheda testamentaria e quindi di condannare la stessa alla ripetizione, a favore della massa
ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della successione presso le banche e C4
Si è costituita in giudizio C1 offrendo una diversa interpretazione delle due schede testamentarie e
sostenendo, in particolare, che il testamento del 2016 avesse revocato quello del 2013 con riguardo
ai lasciti disposti in favore dei ricorrenti e degli altri due resistenti P4 e C2
Ha dedotto che i risparmi della de cuius depositati presso gli istituti bancari erano stati quasi
completamente erosi nel corso degli ultimi anni, a causa delle molteplici spese necessarie ad
affrontare le esigenze di vita e di cura della stessa, sicché al momento dell'apertura della successione
residuavano solo Euro 1.001,91 sul conto C4 ed Euro 11.197,91 sul conto ..., somme comunque
insufficienti a soddisfare i lasciti in favore dei ricorrenti di cui al testamento del 2013.
Ha poi rendicontato le spese affrontate dalla de cuius negli ultimi anni, evidenziando come le uscite
fossero state superiori alle disponibilità liquide della testatrice, in tal modo dovendo escludersi
qualsiasi appropriazione, da parte della resistente, di risorse della de cuius. Ha quindi concluso
chiedendo il rigetto della domanda.
P4 e C2 ono stati dichiarati contumaci.
Su richiesta dei ricorrenti sono stati concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.
Il Giudice non ha dato ingresso a mezzi di prova ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata spedita a
sentenza.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un
testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento
precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di
revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute
in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento
successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente, e dal
raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma
che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto
antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,
non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione" (cfr. Cass. n.
11587/2017 e altre).
Con la prima scheda testamentaria del 31.3.2013 la de cuius nomina sua erede C1 e dispone dei legati
in favore dei nipoti; in particolare: due appartamenti in T., via (...) 109/B, vengono legati
rispettivamente ai due figli della nipote X3 premorta, F e SE . Per quanto riguarda i ricorrenti (figli
della sorella X4 premorta) la disposizione testamentaria in loro favore può qualificarsi come legato
obbligatorio di genere, poiché con essa viene prevista un'obbligazione avente ad oggetto una somma
di denaro a carico dell'erede ed a favore dei ricorrenti (Euro 15.000 ciascuno; la disposizione recita,
infatti: "con l'obbligo di dare ai figli di mia sorella X4 deceduta, P2 , P4 , P1 e P3 la somma di Euro
15.000 (quindicimila) ciascuno entro due anni dalla mia morte e senza interessi"). Lo stesso con
riguardo agli altri due nipoti (contumaci nel presente giudizio), P4 e C2 figli del fratello premorto
X5 che ricevono rispettivamente Euro 20.000 ed Euro 40.000 sempre sotto forma di legato
obbligatorio di genere a carico dell'erede: "Faccio obbligo a mia nipote C1 come d'accord o, di dare
ai miei nipoti P4 e C2 , figli di mio fratello X5 deceduto Euro 20.000 (ventimila) a Natale e Euro
40.000. (quarantamila) a C2, entro due anni dalla mia morte e senza interessi".
Il testamento del 10.1.2016 è quasi interamente sovrapponibile, anche dal punto di vista testuale, al
precedente testamento del 2013, fatta eccezione per i legati ai nipoti, figli della sorella e del fratello
della de cuius X4 e G premorti. In particolare, identica è l'istituzione di erede di C1 l'attribuzione
particolare alla stessa dell'alloggio in (...) ed a F e SE degli alloggi in Torino, l'attribuzione a C1 dei
conti correnti e conti titoli presso (...) e C4 Manca, invece, qualsiasi attribuzione patrimoniale in
favore dei ricorrenti (figli della sorella X4) e dei resistenti contumaci (figli del fratello X5.
E' opinione della giudicante che il testamento del 2016 abbia intenzionalmente revocato ed in toto
sostituito il testamento del 2013. Tale convincimento si ricava, innanzitutto, dalla già rilevata
sovrapponibilità dei testamenti con riferimento alle disposizioni che sopravvivono, in quanto
ribadite anche nel testamento successivo, e dall'evidenza che ciò che differenzia i due testamenti è,
sostanzialmente, solo la mancanza, nel secondo testamento, dei legati in favore dei ricorrenti e dei
resistenti contumaci.
Come dire che nel 2016 la de cuius - che gli stessi ricorrenti definiscono persona "dotata di acume"
ed adeguati "mezzi cognitivi/culturali per manifestare correttamente le sue ultime volontà" - ha
inteso esprimere nuovamente le proprie ultime volontà ribadendo pedissequamente quelle che non
erano mutate dal 2013 al 2016 e omettendo, invece, quelle volontà precedentemente espresse che,
evidentemente, in virtù dell'omissione, non erano più attuali. Diversamente opinando (e cioè
volendo sostenere la sopravvivenza dei legati ai ricorrenti ed ai resistenti contumaci) il testamento
del 2016 non troverebbe ragionevole spiegazione, perché conterrebbe esattamente le medesime
volontà già espresse nel 2013. In altri termini, non si spiegherebbe perché la de cuius abbia sentito la
necessità di testare nuovamente se le successive disposizioni non avessero contenuto alcun elemento
di novità rispetto al testamento già redatto nel 2013.
Avvalora questa interpretazione anche l'inciso "Per sopravvenuta mia necessità di salute e di spese"
che precede il lascito dei conti correnti e conto titoli a C1 "in modo che possa fare fronte alle molte
spese di cui ho bisogno". In queste espressioni, ad avviso dello scrivente magistrato, è contenuta la
motivazione delle nuove volontà testamentarie: la de cuius si era evidentemente resa conto delle
notevoli spese che, negli ultimi anni, erano necessarie al soddisfacimento delle sue esigenze di
sostentamento e cura, oltre che alla gestione del patrimonio immobiliare; conseguentemente, nel
patrimonio ereditario non sarebbero rimaste risorse sufficienti a soddisfare i legati precedentemente
disposti, non essendo, evidentemente, intenzione della de cuius onerare l'erede (che di lei si era presa
cura, circostanza incontestata) oltre le disponibilità esistenti nell'asse ereditario. L'espressione "in
modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno" richiama quella gestione del
patrimonio della testatrice che la resistente già faceva quando la prima, anziana e malata, era ancora
in vita (non è contestato che C1 fosse procuratrice della zia ed avesse delega ad operare sui suoi
conti). In altri termini, ciò che si desume dal testamento del 2016 è la volontà della de cuius che la
nipote C1 che di lei si prendeva cura e la coadiuvava nella gestione del patrimonio, utilizzasse i
depositi bancari innanzitutto per le sue esigenze di vita e di cura, come già stava facendo in virtù di
procura e delega ad operare sui conti, ereditando, poi, l'eventuale residuo, già preventivamente
ritenuto insufficiente a soddisfare i legati disposti nel 2013.
In definitiva, per le motivazioni esposte, deve concludersi che il testamento del 2016 abbia revocato
implicitamente il testamento del 2013; conseguentemente, la prima domanda formulata dai
ricorrenti deve essere respinta.
Con la seconda domanda proposta nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto "Accertare l'inadempimento
degli obblighi previsti a carico della resistente nella seconda scheda testamentaria (in modo che
possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno) e, per l'effetto, condannare la sig. C1 alla
ripetizione, a favore della massa ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della
successione della zia X1 , presso gli Istituti di credito (...)".
In primo luogo, l'espressione "in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno" non
integra un onere testamentario e quindi un'obbligazione a carico dell'erede destinata a trovare
attuazione dopo la morte della testatrice (è evidente che le spese di cui la testatrice aveva bisogno
non potevano che presupporre la sua esistenza in vita), ma, piuttosto, come si è visto sopra, si
inserisce nella spiegazione delle ragioni della nuova volontà testamentaria. Come già accennato, con
la suddetta espressione la de cuius ha esternato le ragioni del secondo testamento (vi sono molte
spese da affrontare con le somme depositate in banca), richiamando ciò che già accadeva quando la
stessa era ancora in vita e cioè che il patrimonio bancario era, in sostanza, già affidato alla gestione
della nipote C1 affinché lo utilizzasse per i bisogni della zia in vita e poi lo ereditasse alla sua morte.
Oltre tutto, esclusa la previsione, nel testamento del 2016, di un onere, i ricorrenti appaiono carenti
di legittimazione attiva e di interesse ad agire rispetto alla domanda di restituzione di somme all'asse
ereditario: difatti, essendo stato statuito che il testamento del 2016 ha revocato quello del 2013, i
ricorrenti, in forza del testamento del 2016, non sono né eredi né legatari (e nemmeno legittimari),
pertanto non hanno alcuna legittimazione né interesse a chiedere la ripetizione di somme in favore
dell'asse ereditario.
Ad abundantiam può ulteriormente osservarsi che la resistente ha comunque rendicontato le spese
della de cuius dal 30.6.2015 per complessivi Euro 401.040,66 e tale rendiconto non è stato contestato
dai ricorrenti; ha altresì fornito spiegazione delle operazioni registrate sul conto dopo il decesso della
zia, conto peraltro dalla stessa ereditato, la cui movimentazione post mortem non può, pertanto,
considerarsi illegittima.
Per questi motivi anche la seconda domanda proposta dai ricorrenti deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo determinando il valore della causa in
base alle somme domandate (Euro 15.000 x 4 = Euro 60.000) ed utilizzando i parametri minimi per
le fasi istruttoria e decisionale in ragione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
rigetta le domande;
condanna P1 P3 P2 e P4 in solido, a rifondere a C1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi
Euro 9.142,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Conclusione
Così deciso in Torino, il 5 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2025.
12-07-2025 00:43
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