SUCCESSIONE - Prova della dispensa della collazione (Cc articoli 555, 564, 737 e 2722)
La prova della dispensa della collazione deve essere rigorosa e non può essere desunta da indizi vaghi, incerti, contraddittori. Pertanto, ogni qualvolta l’indizio allegato per inferire la dispensa tacita si presti a letture alternative non è consentito utilizzare lo stesso per interpretare nel senso propugnato dal donatario la volontà del de cuius.
Tribunale Torino, Sez. II civile, sentenza, 12 maggio 2025 n. 2296 - Presidente rel. De Maria
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Paola De Maria - Presidente rel.
dott.ssa Anna Castellino - Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. …/2022 promossa da:
P1 (C.F.(...)) col patrocinio dell'avv…. presso il cui studio in Torino, Via …ha eletto domicilio;
parte attrice
contro
C1 (C.F.(...)) col patrocinio dell'avv…. presso il cui studio in Torino, Via …ha eletto domicilio;
parte convenuta
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Fatto e svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione in data 7.11.2022, ritualmente notificato e preceduto da vano tentativo di
mediazione obbligatoria, P1 ha convenuto in giudizio il germano C1 assumendo le conclusioni in
epigrafe trascritte, sintetizzabili nella formulazione, in via di principalità, di domanda di collazione
ex art.737 c.c. della donazione di immobili a rogito 28.4.2018 notaio X2 e, in via di subordine ("nella
denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta accoglibile...la dispensa da
collazione...in caso quindi in cui la donazione effettuata ecceda la quota disponibile dovrà essere
accolta la domanda di riduzione della disposizione.." cfr. comparsa conclusionale alle pp. 19-20,
paragrafo rubricato "Sulla domanda subordinata-Azione di riduzione") di domanda di riduzione ex
artt.555 e 564 c.c. della donazione lesiva; in ogni caso, di domanda di divisione del compendio
immobiliare e dei relativi frutti.
L'attore ha allegato che:
- in data 21.6.2020, all'età di novantatre anni, decedeva in Rivoli, senza lasciare testamento, il padre,
X1 , al quale succedevano ex lege e in parti uguali i due figli P1 e C1 ;
- in data 28.4.2018, con atto a rogito notaio X2 rep. n.(...) racc. n.(...), il de cuius aveva donato a C1 ,
senza dispensa da collazione, la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, di alcuni immobili di sua
esclusiva proprietà siti in S. (in particolare: fabbricati, con cortile di pertinenza-bene comune, censiti
al NCEU al F.(...), part.(...) subb.(...) e terreni censiti al C.T. al F.(...) , mapp.(...));
- alla data del decesso, il de cuius era titolare di (ulteriori) beni immobili (meglio individuati nell'atto
introduttivo, parte espositiva in fatto, par.5) e di somme di denaro giacenti su conti correnti e titoli
(cfr. ivi par.6). già incassate dai fratelli e tra loro suddivise nella misura di ½ ciascuno;
- secondo stima effettuata da tecnico di fiducia (cfr. doc.9), il valore del compendio immobiliare di
X1 ammonterebbe a Euro.1.642.301,70, di cui Euro.646.184,00 rappresentati dai fabbricati e dai
terreni donati;
- nella denuncia di successione, C1 non indicava nell'asse ereditario del defunto padre gli immobili
ricevuti in donazione (cfr. doc.5 quadro EB, EC) e, richiesto dal fratello P1 di addivenire a divisione
immobiliare del compendio ereditario previa collazione degli immobili oggetto del rogito 28.4.2018
notaio X2 assumeva di essere stato tacitamente dispensato dalla collazione.
2.Si è costituito tempestivamente il convenuto per aderire alla domanda di divisione ereditaria e
richiedere il rigetto della domanda di collazione del compendio donato sul presupposto della
volontà del donante di dispensarlo tacitamente dalla collazione, desumibile dal tenore dell'atto di
donazione (c.d. elementi intriseci, quali l'età del donante e del donatario; la perfetta lucidità del
primo e l'autosufficienza economica del secondo; l'oggetto della donazione, avente a oggetto la sola
nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del donante, non seguita da successivo testamento)
e dai rapporti in essere tra X1 e i figli (c.d. elementi estrinseci, tra i quali spicca la vicinanza fisica ed
affettiva del de cuius col figlio C1 )
3 le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e istruita la causa mediante assunzione di prove
testimoniali, la causa è stata trattenuta a decisione collegiale sulle conclusioni definitive precisate ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sviluppate, nei termini ex art. 190 c.p.c., nelle memorie conclusionali.
Motivi della decisione.
1.La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
2.In punto di diritto, l'obbligo di collazione ereditaria, quale strumento giuridico volto a garantire
nella divisione la parità delle quote spettanti agli eredi, sorge automaticamente a seguito della
apertura della successione (cfr. ex multis Cass. 15131/2005 e Cass. 14193/2022) e opera tanto nella
successione legittima che in quella testamentaria (cfr. Cass.3013/2006).
La regola, inferibile dall'art.737 c.c., è che la collazione operi sempre, salvo dispensa (eccezione), e
che la prova della sua dispensa, produttiva di effetti nei limiti della disponibile, incomba sulla parte
che la eccepisca (cfr. Cass. 15131/2005).
L'istituto della dispensa tacita dalla collazione è univocamente ammesso dalla giurisprudenza di
legittimità, oltre che implicitamente consentito dal tenore dell'art.737 c.c., laddove abilita il donante
a dispensare il donatario dall'obbligo senza impone forme particolari (non richiede né la forma
scritta né la sua necessaria pattuizione all'interno dell'atto di donazione). Trattasi di negozio
autonomo (e non patto aggiunto o contrario alla donazione) la cui prova non soggiace ai limiti
dell'art.2722 c.c. (cfr. cass.3045/1975). I facta concludentia, dai quali è lecito inferirne la ricorrenza,
sono desumibili dal comportamento complessivo del donante e possono anche consistere in
elementi estranei all'atto di donazione (cfr. Cass.1100/1977) purché "incompatibili con una volontà
contraria a quella che da essa argomenta" (come affermato da Cass.6591/1983, che ha considerato
tacitamente dispensato dalla collazione di immobile un coerede perché, nell'ambito dello stesso
testamento, all'altro coerede era stato espressamente imposto l'obbligo di collazione con riferimento
a diverso immobile).
In applicazione di questi principi, la giurisprudenza non ha ritenuto sufficiente per provare la
dispensa tacita dalla collazione la circostanza che il donante si sia limitato a dichiarare che la
donazione avvenisse in conto della disponibile; tale dichiarazione risulta infatti ambigua tenuto
conto che nella divisione ereditaria sono soggetti a collazione tutti i beni donati, sia quelli prelevati
sulla legittima, sia quelli prelevati sulla disponibile. Parimenti non decisivo per la prova della
dispensa è stato ritenuto il concorso di due significativi indizi: la dissimulazione della donazione
(che potrebbe essere stata posta in essere anche per ragioni diverse dalla volontà di mettere al riparo
l'immobile oggetto di donazione dissimulata dalla collazione) e la riserva di usufrutto (cfr.
Cass.942/1967).
In conclusione, può dirsi che la prova della dispensa della collazione, che qui incombe sul convenuto,
debba essere rigorosa e non possa essere desunta da indizi vaghi, incerti, contraddittori. Detto in
altri termini, ogni qualvolta l'indizio allegato per inferire la dispensa tacita si presti a letture
alternative non è consentito utilizzare lo stesso per interpretare nel senso propugnato dal donatario
la volontà del de cuius.
3.In fatto, la vicenda in esame rientra a pieno titolo nella "zona grigia" di non decisività degli indizi
offerti da C1 a sostegno della propria tesi.
Chiamato a interpretare, in base ai principi sopra enunciati, la volontà di X1 di dispensare o meno il
figlio C1 dalla collazione in ordine all'atto di donazione stipulato in data 28.4.2018 a rogito notaio X2
(rep. n.(...) racc. n. (...)), trascritto all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Torino-Servizio di
PP.II. di Torino 2 il 18.5.2018 ai nn.19864/14012, il Collegio dispone dei seguenti clementi rinvenienti
dall'istruttoria documentale e testimoniale:
- il rogito in esame (il cui costo, comprensivo di imposte, tasse e onorario del notaio, ammonta a
complessivi Euro.8.406,80, corrisposti al notaio da C1 : cfr. docc.7-8-9 parte convenuta) non contiene
espressa dispensa dalla collazione del donatario C1 e ha a oggetto la donazione della nuda proprietà
di fabbricati e terreni, in premessa indicati, con riserva di usufrutto in capo al donante;
- al momento del rogito (28.4.2018), X1 -coltivatore diretto, vedovo, titolare di omonima impresa
individuale cancellata alla sua morte (cfr. doc.10 attore)- aveva novantuno anni e cinque mesi, era
attivo e perfettamente lucido, condizione che mantenne sino alla morte intervenuta il 21.6.2020, due
anni e due mesi circa dopo la donazione in esame;
- la successione di X1 , alla quale concorrono in parti uguali i figli P1 (cl.1961) e C1 (cl.1964), è regolata
dalla legge;
- a tenore di rogito (circostanza confermata dai testi escussi) la donazione in esame è l'unico atto di
liberalità disposto da X1 a favore del figlio C1 ; il figlio P1 , anch'egli coltivatore diretto, non ricevette
donazioni dal padre ma divenne cessionario negli anni duemila della azienda agricola del genitore,
trasferita l'anno successivo al figlio X3 , che beneficiò dei terreni in Sangano di proprietà del nonno
e da questo concessigli in comodato gratuito; l'azienda agricola fu infine trasferita da X4 al fratello
X5 (cfr. docc. da 13 a 21 attore);
- C1 , celibe, impiegato comunale, da sempre convivente coi genitori (dal 14.6.2007 in …1 : cfr. docc.5-
6 parte convenuta) era, tra i figli, colui che maggiormente seguiva, accudiva e sosteneva nel
quotidiano il padre, al quale, nel tempo libero dal lavoro, offriva aiuto nella coltivazione dei campi
(cfr. testi T1 T2 T3 ;)P1 , pur non sottraendosi, unitamente ai suoi familiari, all'accudimento dei
genitori nei momenti del bisogno (cfr. teste T4 e X5 ), aveva un rapporto più conflittuale col padre,
col quale ebbe discussioni relative alla gestione degli immobili (divisione del capannone,
ristrutturazione dell'abitazione: cfr. teste X5 , T1.
Dalle circostanze sopra elencate, tutte pacifiche, parte convenuta inferisce la natura successoria e
remuneratoria della donazione compatibile soltanto con la previsione di dispensa dalla collazione.
La sua tesi, ben esplicitata nelle note conclusionali e fondata sul corretto presupposto che "in questa
vicenda il valore delle prove testimoniali è sia del tutto secondario..", è che la donazione di immobili
con riserva di usufrutto -unico atto di liberalità disposto dal de cuius e non seguito da successivo
testamento- effettuata da un anziano ma lucido padre a favore del figlio C1 , "prediletto" e
benestante, abbia senso logico e utilità giuridica ed economica soltanto se inserita in un disegno
successorio del donante volto a beneficiare il figlio donatario esonerandolo, sia pure implicitamente,
dalla collazione. "Dare..a un solo figlio ..facendogli anche…pagare oltre Euro.8.000 di spese notarili"
con l'obbligo di restituire" a breve "non avrebbe avuto alcun senso", argomenta la parte, e
risponderebbe a "una scelta..balzana", incoerente con la natura parsimoniosa e la lucidità mentale
del defunto padre. L'unico modo per attribuire senso e utilità all'operazione -non seguita da
successiva regolazione testamentaria-, prosegue, è quello di intendere tacitamente inserita nella
donazione la dispensa da collazione ("L'unica liberalità interpretabile è appunto la esenzione dalla
collazione post mortem" cosi da garantire una "devoluzione esclusiva e definitiva del bene donato
al donatario") e di presumere dalla mancanza di successivo testamento che "con la donazione il
donante avesse già operato ogni scelta voluta per il futuro della propria successione e che questa
risolvesse ogni volontà del defunto".
La tesi di parte convenuta, pur brillante e ben argomentata, non è condivisibile perché gli indizi, di
natura logico-giuridica, posti a suo sostegno sono privi della necessaria decisività probatoria in
ordine alla volontà del de cuius perché si prestano a lettura alternativa rispetto al senso propugnato.
In breve.
Non vi è dubbio che X1 intendesse attribuire, per mero spirito di liberalità, al figlio C1 la nuda
proprietà dei fabbricati e dei terreni oggetto del rogito X2 con l'intento di consolidare in capo al
donatario la piena proprietà degli stessi dopo la sua morte. In tal senso è il chiaro disposto dell'atto
di donazione, ribadito ad abundantiam dal teste G.. T5 , tecnico di fiducia della famiglia C1 e testimone
nell'atto di donazione, che ebbe a confermare la volontà donativo del de cuius a favore del figlio C1
senza nulla dire circa la volontà del primo di dispensare il secondo dalla collazione.
La libera e consapevole volontà di X1 di donare alcuni immobili al figlio C1 è il presupposto, non
certo il tema probatorio d'interesse per la decisione della presente vertenza.
Quel che rileva è, invece, stabilire se la volontà di X1 , non esplicitata in alcun atto, fosse quella di
alterare con la donazione l'uguaglianza delle quote della sua successione favorendo il figlio C1 a
discapito del figlio P1 . Come premesso, l'istituto della collazione è preposto a garantire la par
condisci tra gli eredi e "la dispensa dalla collazione ha la finalità, potenziando la facoltà di
disposizione del donante, di esonerare il donatario dal conferimento del donati, con l'effetto che la
successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non
fosse stata fatta e il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titilo
liberale; il tutto, naturalmente, fino all'invalicabile limite dell'intangibilità delle quote di riserva dei
legittimari"(cfr. Cass. 14193/2022, che richiama Cass.711/1966, 268/1984, 989/1995).
Quindi, per interpretare la volontà di X1 occorre interrogarsi se la predetta donazione conservi o
meno senso e utilità per le parti dell'atto anche al di fuori del preteso intento successorio e
remunerativo attribuito al de cuius dal convenuto, vale a dire anche in assenza di dispensa da
collazione.
La riposta al quesito è positiva.
La donazione, avulsa dal contesto di regolazione anticipata dei rapporti successori in ottica di favore
per il convenuto, ha da subito modificato Passetto giuridico delle parti determinando
l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario, con ciò dimostrando di rispondere a
una causa lecita e giuridicamente apprezzabile. Infatti, indipendentemente dal fatto che il donatario
non versasse in situazione di difficoltà economica al momento del rogito (elemento peraltro estraneo
all'atto di liberalità), lo stesso ben avrebbe potuto disporre, limitatamente alla nuda proprietà, dei
beni ricevuti per atto tra vivi. La riserva di usufruito in capo al donante può essere letta come un
bilanciamento ai diritti da subito acquisiti dal donatario e, dunque, come una nonna di prudenza
imposta dal donante per garantirsi il godimento dei beni donati vita natural durante.
Inoltre, la ragione che ebbe determinare X1 alla donazione potrebbe risiedere nella volontà di
attribuire al tiglio C1 , a lui più vicino per presenza fisica ed emotiva, compatibilità caratteriale e
comunanza di interessi, determinati fabbricati e terreni da lui valutati come più significativi. Non
può escludersi che X1 , senza volere alterare le porzioni ereditarie, abbia inteso la donazione come
una sorta di parziale divisione del testatore, vale a dire un modo per destinare determinati beni a un
determinato erede, così operando una scelta qualitativa dei beni che andranno a comporre le
porzioni ereditarie e non quantitativa circa la consistenza della quote. Merita, infatti, ricordare che
in sede di divisione ereditaria il donatario ha facoltà di esperire la scelta tra il conferimento in natura
e per imputazione (cfr. Cass.5659/2015).
Viene, infine, valutata neutra la circostanza che X1 non abbia disposto del proprio patrimonio per
testamento. L'assenza di testamento potrebbe significare, come sostenuto dal convenuto, che X1
avesse inteso la donazione a favore di C1 come l'unico correttivo da apportare alle quote ereditarie;
ma trattandosi di correttivo qualitativo e non necessariamente quantitativo potrebbe anche essere
letta come volontà del de cuius di non derogare al disposto normativo che postula la parità delle
quote ereditarie tra i suoi due figli.
In conclusione, la lettura ambivalente degli indizi portati dal convenuto a sostegno della volontà del
padre di dispensarlo dalla collazione non consentono la formazione di una prova rigorosa sul punto.
Se l'eccezione (dispensa) non è provata occorre tornare alla regola (parità delle quote). La divisione
avverrà computando nella massa ereditaria di C1 gli immobili oggetto della donazione a rogito X2
4.Le spese di lite sono demandate al definitivo.
5.La causa viene rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione delle operazioni
divisionali.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa
o assorbita:
1.accerta e dichiara che nella divisione ereditaria di X1 (C.F.(...)) nato a (...) il (...) e deceduto a (...) il
(...) 2020, deve farsi oggetto di collazione la piena proprietà degli immobili in (...) (fabbricati, con
cortile di pertinenza-bene comune, censiti al NCEU al F.(...) , part.(...) subb.(...) e terreni censiti al
C.T. al F.(...) , mapp.(...)) che X1 ebbe a donare per la nuda proprietà a C1 (C.F.(...)) con atto in data
28.4.2018 a rogito notaio X2 (rep. n.(...) racc. n.(...)), trascritto all'Agenzia delle Entrate-Ufficio
Provinciale di Torino-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2 il 18.5.2018 ai nn.(...) 14012;
2.provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di
divisione ereditaria;
3.riserva la regolazione delle spese al definitivo.
Conclusione
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2025.
13-06-2025 13:46
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