Successione. Obbligo di collazione.
(Cc, articolo 737)
Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di un congiunto, ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza o di parentela.
Nella specie, il convenuto ha allegato la causa giustificativa dell’acquisizione indicandola nella restituzione operata dalla madre di somme anticipate dallo stesso convenuto per le necessità della genitrice, ed a fronte di ciò è onere degli attori dare la prova che si trattò invece di elargizioni eseguite per spirito di liberalità, soggette a collazione.
Tribunale Pesaro, sentenza 10 marzo 2025 n. 170 – Giudice Melucci
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2047 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
posta in decisione all'udienza del 7.11.2024, promossa
DA
P1 (C.F. (...)), P2 (C.F. (...) ), rappresentati e difesi dagli avv.ti …ed elettivamente domiciliati presso
il cui studio dell'avv. …sito a Pesaro via …in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attori -
CONTRO
C1 (c.f. (...) rappresentato e difeso per delega in calce al presente atto dall'avv. …ed elettivamente
domiciliato nel suo studio in …(RN) Via…e presso l'indirizzo (...) in virtù di delega posta in calce
alla comparsa di risposta
- convenuto-
In punto a: collazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - P1 e P2 convenivano in giudizio il fratello C1 , deducendo che il 21.2.2018 era deceduta la madre,
X1 alla quale erano succeduti i tre figli, istituiti eredi per testamento; aggiungeva che nella
successione dovevano includersi, oltre ai beni di cui alla denuncia di successione, anche le somme
ricevute in donazione da parte del convenuto, relativamente a due bonifici bancari espressamente
richiamati in citazione nel complessivo importo di Euro.30.000,00.
Concludevano, quindi, affinché si procedesse alla divisione della somma, previa collazione delle
donazioni effettuate in favore del convenuto.
Si costituiva C1 , il quale contestava le domande, eccependo che la somma non costituiva oggetto di
donazione, ma di restituzione di quanto anticipato dallo stesso convenuto per le necessità della
madre, dei cui bisogni gli attori si erano disinteressati; che le spese ammontavano a complessivi
Euro.31.147,00.
In istruttoria aveva corso una prova testimoniale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in
decisione all'udienza del 7.11.2024.
2 - La collazione - che è l'atto con il quale determinati soggetti, che hanno accettato l'eredità,
conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto - opera in presenza di
donazioni (art. 737 c.p.c.), senza necessità di domanda, incombendo a colui che neghi l'operatività
dell'istituto di fornire la prova del fatto impeditivo (cfr. Cass. 2005 n. 15131).
Ma, appunto, come chiarito dalla Suprema Corte, il principio della insorgenza automatica
dell'obbligo di collazione implica che risulti l'esistenza di donazioni. Queste debbono essere provate
da chi le deduce. Si presume, dunque, l'obbligo del conferimento della donazione che risulti
oggettivamente o sia stata provata, non si presume invece l'esistenza della donazione solo perché ne
sia stato chiesto il conferimento (così in motivazione Cass. 2021 n. 27086).
Nella specie, il convenuto ha allegato la causa giustificativa dell'acquisizione indicandola nella
restituzione operata dalla madre di somme anticipate dallo stesso convenuto per le necessità della
genitrice, ed a fronte di ciò è onere degli attori dare la prova che si trattò invece di elargizioni eseguite
per spirito di liberalità, soggette a collazione.
Al riguardo, è incontestata l'assistenza prestata dal convenuto alla madre negli ultimi anni di vita,
in ciò favorita dal fatto di "abitare vicino alla madre pensionata" (v. note attori 26.5.2022), a differenza
degli altri figli, rimasti assenti tanto da rimanere ignari persino della morte della genitrice (v.
citazione pg. 1).
La prova testimoniale, resa dalla badante della X1 ha dato conferma che era il convenuto a pagarle
la retribuzione (quasi otto mila euro), con relativi contributi, come pure a rimborsare le spese
sostenute per le necessità della madre (quasi due mila euro), sostenendo anche i costi di pulizia ed i
costi di trasporto. Le ricevute danno conferma della prova, e dimostrano gli ulteriori esborsi
sostenuti per soggiorni, viaggi, trasporti. Il fatto che i documenti di spesa siano nella disponibilità
del convenuto, che li ha prodotti in giudizio, è indicativa dell'onere assunto di pagamento,
risultando irrilevante che alcuni di questi documenti risultino intestati ad un terzo (tale X2 , il "cui
coinvolgimento negli affari di famiglia" è fatto pacifico (v. conclusionale attori pg. 3); si trattava,
come chiarito dal convenuto, del vicino di casa, cui lo stesso convenuto delegava talune incombenze
nei periodi di trasferimento per lavoro (v. replica pg. 1).
In questo contesto, di relazione d'assistenza tra il convenuto e l'anziana madre, protrattosi per anni
- la X1 risulta deceduta all'età di 92 anni - è normale ipotizzare l'adempimento di obbligazioni
nascenti dal legame parentale.
Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari
le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di un congiunto, ove
non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la
consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento
delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza o di parentela (cfr. sul punto Cass. 2023 n.
18814, secondo cui, al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di
somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria
occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di
obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione
fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità)
Non è stato, in ogni caso, assolto l'onere di prova che la de cuius abbia disposto delle somme in
questione con intento donativo, risultando così insussistente il presupposto per l'operatività della
disciplina della collazione, come pure della nullità per difetto della forma prevista in materia di
donazioni.
Le domande vanno, dunque, respinte con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da P1 e P2 contro C1 ,
così provvede:
1) respinge le domande proposte da P1 e P2 ;
2) condanna P1 e P2 , in solido, a rifondere a C1 le spese di lite, che si liquidano in Euro.5.077,00 per
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Conclusione
Così deciso in Pesaro, il 10 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2025
25-04-2025 19:27
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