SUCCESSIONE – Derogabilità dell’art. 558 c.c. e reintegra con un diritto di credito (Cc articoli 558, 560 e 659)
La lesione subita dal legittimario può essere reintegrata con beni specifici e un diritto di credito nei confronti del beneficiario delle disposizioni testamentarie lesive, anziché con una quota di tutti i beni oggetto delle stesse.
Il criterio di riduzione proporzionale di cui all’ articolo 558 c.c. è derogabile e la reintegra della quota del legittimario leso può avvenire mediante attribuzione di un credito anziché di beni ereditari.
La sentenza del Tribunale di Agrigento non è aderente con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza che ritiene, invece, che il criterio di riduzione proporzionale ex art. 558 c.c. non sia derogabile e che la reintegrazione della quota di legittima lesa debba avvenire in natura e non mediante l’attribuzione di un diritto di credito.
Tribunale Agrigento, sentenza 15 febbraio 2025 n. 180 - Pres. Salvatori, Giud. Rel. Bennici
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Marco Salvatori - Presidente
Silvia Capitano - Giudice
Vincenza Bennici - Giudice relatore
SENTENZA
nella causa iscritta al n…. /2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
A.G., nato a L. (A.) il (...) (Avv….)
Parte attrice
E
A.A., nato a L. (A.) il (...) (Avv…)
Parte convenuta
OGGETTO: azione di riduzione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, A.G. deduceva che il proprio padre, A.F. - deceduto
in data 11/03/2019 - con testamento pubblico del 14/09/2011, aveva lasciato i suoi beni ai due figli -
esso attore e il fratello A. - e alle due nipoti, figlie di quest'ultimo, con disposizioni che avevano leso
la sua quota di legittima.
Conveniva quindi in giudizio, avanti a questo Tribunale, A.A., chiedendo l'accertamento della
lesione della propria quota di legittima e la relativa reintegra.
Si costituiva in giudizio A.A., il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che il
legato da esso ricevuto con la disposizione testamentaria impugnata, costituiva il rimborso
forfettario di un credito maturato dallo stesso e dalle di lui figlie (A.A. ed A.F.) per l'attività di
assistenza, diurna e notturna, prestata all'anziano padre per almeno dieci anni prima del decesso;
deduceva inoltre di avere sostenuto spese ereditarie pari complessivamente ad Euro.5.943,79 oltre
che esborsi - quando il de cuius era ancora in vita - per i lavori di manutenzione di tutti gli
appartamenti siti in L. nella Via A. M., pari ad almeno Euro.59.700,00; chiedeva, nel caso in cui il
legato fosse stato considerato gratuito, di accertare che lo stesso aveva prestato servizi in favore del
padre per un importo pari a euro Euro.175.500,00 e chiedeva quindi che la metà di detta somma
venisse rimborsata dal fratello in ragione della propria quota.
La causa, istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, oltre che sulla base della
documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 12.11.2024 - sulle conclusioni delle parti - è stata
trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali.
Motivi della decisione
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione formulata dal convenuto secondo cui il legato
attributo al convenuto non sarebbe soggetto all'azione di riduzione in quanto costituirebbe il
pagamento da parte del de cuius per i servizi ricevuti in vita dal figlio.
Nel fare ciò, occorre preliminarmente interpretare la scheda testamentaria oggetto di causa.
Nel testamento pubblico di A.F. si legge: "Lego a mio figlio G. il terreno sito in L. nella contrada R.
in catasto al foglio (...), particella (...), a mio figlio A. lego il restante terreno di contrada R., foglio (...),
particelle (...) - (...) e (...), oltre ai piani terra, primo e quarto del fabbricato sito in L. nella via A. M. e
alle mie nipoti A. e F., figlie di mio figlio A., rispettivamente i piani secondo e terzo del suddetto
fabbricato".
Ora, sebbene, da un lato, il testatore abbia utilizzato il termine "lego", va osservato che ciò non
esclude che lo stesso abbia voluto compiere un istituzione di erede ex re certa, assegnando
determinati beni quale quota del suo patrimonio.
E ciò appare anzi fondato alla luce del fatto che i beni menzionati nel testamento esauriscono l'intero
asse ereditario del de cuius e che i lasciti sono stati effettuati in favore dei figli e delle nipoti, quindi
dei parenti più stretti.
Deve quindi ritenersi che il testamento in parola contenga l'istituzione di più eredi e che quindi le
parti in causa siano eredi e non legatari del de cuius.
In ogni caso, anche a volere ritenere che il testatore abbia voluto legare i beni ai figli e alle nipoti, va
osservato come non vi sia alcun elemento che faccia ritenere che il legato in favore del figlio A. sia
stato effettuato quale corrispettivo dei servizi da esso resi.
L'art. 659 c.c. prevede "Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore,
il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito".
È stato chiarito in giurisprudenza che " Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art.
659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda
testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume
disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, iuris tantum e può,
quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata" (Cassazione civile sez. II,
04/04/1985, n.2306).
Nel caso in esame, non è stata offerta alcuna prova per superare tale presunzione, con la conseguenza
che il legato, se tale voglia intendersi, deve ritenersi gratuito.
L'eccezione è quindi infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui il convenuto vanterebbe un credito nei confronti
dell'eredità per i servizi prestati al padre.
Ciò in quanto non è stata fornito alcun elemento atto a provare che il de cuius e il figlio A. abbiano
pattuito un corrispettivo per le cure prestate dal primo.
Peraltro, va osservato come, stante il rapporto di padre-figlio che legava i due, sia davvero difficile
ritenere che gli stessi abbiano pattuito un compenso, dovendosi invece presumere che quei servizi
di assistenza siano stati espletati per il legame e l'affetto che caratterizza tale rapporto.
Infine, è anche infondata l'eccezione secondo cui il convenuto vanterebbe un credito per i
miglioramenti effettuati nel fabbricato di via M..
A tal proposito, deve rilevarsi come la prova per testi formulata dal convenuto non è stata ammessa
per la sua genericità, in quanto finalizzata a sentire l'architetto che aveva redatto la perizia di parte
dallo stesso allegata, contenente la stima delle migliorie. Ciò di cui invece, il convenuto avrebbe
dovuto dar prova erano le lavorazioni eseguite, la loro entità e tipologia e le relative spese sostenute.
Sgomberato il capo dalle eccezioni e domande formulate dal convenuto e riconosciuta la qualità di
erede dell'attore, va ora osservato che l'individuazione della quota di legittima allo stesso spettante,
pari alla metà di due terzi, sulla base del disposto contenuto nel comma secondo dell'art. 537 c.c. -
concorrendo egli con un fratello, va effettuata sulla scorta della ctu a firma dell'Ing. D.C..
Il valore dell'asse ereditario è stato stimato nella complessiva somma di euro Euro. 154.117,88
(importo, che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, tiene conto delle spese di
demolizione del bagno e delle spese per sanzioni amministrative relative agli immobili di via M.,
come si evince dalla ctu a pag. 9).
Da tale importo vanno detratte le spese sostenute dal convenuto per imposte, pari a Euro 5.657,79 e
si ottiene, quindi, un totale di Euro 148.460,09.
La quota disponibile è pari ad un terzo -euro 49.486,70 - che è pari peraltro alla quota riservata
all'attore, quale erede legittimario.
E' dunque evidente che, stimato il valore dei beni assegnati all'attore in complessivi Euro 9.480,4, il
de cuius abbia evidentemente leso il diritto di legittima spettante allo stesso, dovendo costui essere
reintegrato nella sua quota per complessivi Euro 40.006,22.
Ora, dalla ctu risulta che il convenuto ha ricevuto beni per un valore complessivo di euro Euro.
93.086,80 mentre le nipoti del de cuius, estranee a questo giudizio, beni per un valore di Euro.
51.550,60.
Avendo l'attore citato solo il fratello, deve essere ridotta soltanto la quota di quest'ultimo, in misura
proporzionale.
A questo proposito va ricordato che l'azione di riduzione della legittima è un'azione di carattere
personale. Dunque, per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, nell'ipotesi in cui
l'obbligo di restituzione sia posto a carico di più soggetti, la riduzione opera in misura proporzionale.
Conseguentemente, non è configurabile un'obbligazione solidale in capo ai vari beneficiari che sono,
dunque, tenuti a rispondere solo limitatamente e proporzionalmente al valore di cui si riduce
l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi.
La disposizione testamentaria in favore del convenuto deve essere quindi ridotta (per reintegrare la
quota riservata all'attore) secondo il suddetto principio di proporzionalità della riduzione ex art. 558
c.c., in misura pari a Euro 39.917,23 e non in quella indicata dal ctu pari a Euro. 39.828,24.
Pertanto, ritiene il Collegio, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 560 c.c., di provvedere alla
reintegra assegnando all'attore i terreni siti in L., contrada R., censiti in catasto al fg. (...), particelle
(...), (...), (...), del valore complessivo di Euro. 32.400,00.
Ciò in considerazione del fatto che l'attore ha già una quota della particella n. (...) e ciò permetterà di
unificare la proprietà del fondo in contrada R..
La restante parte -pari ad Euro 7.217,23 - verrà corrisposta dal convenuto in denaro poiché, se si
attribuisse all'attore una parte dei beni di via M., si verrebbe a creare una non conveniente situazione
di comunione su tali beni.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara aperta la successione di A.F., nato a L. il (...) e ivi deceduto il 11/03/2019;
-accerta e dichiara che il testamento pubblico di A.F. del 14/09/2011, lede la quota di riserva spettante
all'attore quale erede legittimario per la somma di Euro 40.006,22 e che, conseguentemente, costui
ha diritto alla reintegrazione della predetta quota;
- per l'effetto, assegna all'attore la piena proprietà dei i terreni in Licata contrada R., censiti in catasto
al fg. (...), particelle n. (...), (...), (...) del valore Euro. 32.400,00 e condanna il convenuto a corrispondere
all'attore la somma di Euro 7.217,23;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore, parte ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite
di cui all'art. 131 D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse
comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 30
maggio 2002, n. 115, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Conclusione
Così deciso in Agrigento, il 12 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2025.
13-06-2025 14:19
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