SUCCESSIONE - Annullamento del testamento per incapacità e onere della prova
(Cc, articolo 591)
L’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di ultra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Nel caso in esame, l’attrice aveva l’onere di dimostrare in modo preciso e rigoroso la sussistenza non di mere difficoltà psicofisiche del defunto, ma di una grave compromissione delle sue capacità cognitive, tale da determinarne un vero e proprio stato di incapacità nel momento in cui, ad agosto del 2017, fu redatto il testamento.
Tribunale Reggio Emilia, Sez. I, sentenza 24 maggio 2025 n. 497 - Giudice Dazzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. …/2024 promossa da:
C1 , con il patrocinio dell'avv….., elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
in…, MODENA;
ATTRICE
contro
C2 , con il patrocinio dell'avv. …elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
VIA …MODENA;
CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
Con atto di citazione C1 conveniva in giudizio la sorella C2 , Per impugnare il testamento olografo
datato 09/08/2017, con il quale il padre X1 , deceduto a (...) in data X 2022, revocando ogni sua
precedente disposizione, aveva disposto che alla sua morte la quota disponibile del suo patrimonio
sarebbe stata assegnata alla figlia, odierna convenuta, C2.
Parte attrice sosteneva che il menzionato testamento olografo del 09/08/2017 fosse stato redatto dal
padre in condizioni psico-fisiche tali da inficiare la sua capacità di disporre del proprio patrimonio.
Riferiva inoltre di aver motivo di ritenere che il testamento in questione, pur essendo datato
09/08/2017, fosse stato redatto in epoca successiva, nell'anno 2019.
L'attrice chiedeva dunque, testualmente, di "accertare e dichiarare la nullità, annullamento e/o
inefficacia del testamento olografo 9.8.2017 di X1 ex artt. 428 e 591 c.c.", richiamando giurisprudenza
della Cassazione in materia di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore
(Cass. 10571/1998 e Cass. 28758/2017).
Produceva documentazione medica finalizzata a comprovare il quadro fisico compromesso del de
cuius, nonché una relazione datata 04/10/2023 dello psicologo e psicoterapeuta Prof. X2
Affermando e chiedendo di accertare l'invalidità e l'inefficacia, per le ragioni anzidetto, del
testamento olografo 9.8.2017, l'attrice domandava di accertare e dichiarare che la successione mortis
causa del padre X1 fosse regolata dal precedente testamento pubblico del 19.2.2013, e che, di
conseguenza, l'adito Tribunale disponesse la divisione dell'eredità sulla base delle quote ereditarie
delle coeredi C1 e C2 così come indicate nel predetto testamento del 19.2.2013, l'unico, secondo la
tesi attorea, a doversi considerare valido ed efficace.
Si costituiva in giudizio la convenuta C2 la quale concludeva chiedendo di respingere le domande
attorce in quanto infondate, e domandava la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite
temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa veniva
riservata in decisione all'udienza del 22/05/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, occorre in via preliminare inquadrare giuridicamente la fattispecie sulla
scorta delle allegazioni attoree da considerarsi tempestivamente dedotte.
Parte attrice ha sostenuto, sia nell'atto di citazione che nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., che X1 fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento
olografo datato 9/08/2017; ha quindi dedotto l'invalidità del testamento impugnato sotto il profilo
dell'infermità psichica del de cuius.
La fattispecie dedotta è riconducibile alla incapacità di intendere e volere del testatore al momento
della redazione del testamento, dunque all'art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ..
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., parte attrice ha dedotto, per la prima volta nel corso del
giudizio, un fatto costitutivo nuovo a fondamento della propria pretesa, mai dedotto prima, ossia
che il testamento in questione non sarebbe "stato compilato (quanto meno nella sua interezza) dal
defunto"; causa petendi, quest'ultima, che risulta ben diversa da quella allegata nell'atto di citazione
e rappresentata, come si è detto, dallo stato di incapacità naturale del testatore riconducibile all'art.
591, comma 2, n. 3), cod. civ. (norma peraltro richiamata nello stesso atto di citazione).
Sul punto, coglie quindi nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata nella propria memoria ex
art. 171 ter n. 3 c.p.c. dalla convenuta, la quale ha fondatamente eccepito la novità dell'allegazione
da ultimo dedotta dall'attrice per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., mai dedotta
prima, sulla quale la convenuta stessa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Ne consegue che. proprio in ragione del fatto che il thema decidendum non possa essere rappresentato
dalla mancanza del requisito dell'autografia del testamento, in quanto dedotta tardivamente
dall'attrice per la prima volta nella memoria ex art. 17 ter n. 2 c.p.c., la CTU grafologica richiesta da
parte attrice risulterebbe del tutto superflua (nella ordinanza istruttoria si era infatti ritenuta
superflua la CTU grafologica "alla luce di petitum e causa petendi emergenti dall'atto di citazione").
Si impone poi, sempre in via preliminare, una seconda importante precisazione, ossia che non vi sia
alcuna prova che il testamento impugnato, datato 09/08/2017, sia stato redatto, come prospettato
dall'attrice, nell'anno 2019.
Anzi, il fatto che il testamento, che revocava ogni precedente disposizione e disponeva
l'assegnazione della quota disponibile alla figlia C2 sia stato redatto nell'anno 2017, è compatibile
con la narrazione della stessa attrice, la quale nell'atto di citazione riferisce che, proprio nell'anno
2017, la sorella C2 dopo un precedente allontanamento, si fosse riavvicinata al padre, e che di contro
i rapporti tra il padre e la figlia C1 fossero diventati sempre più tesi. Le disposizioni testamentarie
del 09/08/2017, pertanto, appaiono compatibili con la volontà del testatore di favorire la figlia C2 la
quale, stando a quanto riferito in citazione dalla stessa attrice, nell'anno 2017 aveva un rapporto più
disteso con il padre.
Considerato quindi che, in assenza di prova contraria, il testamento in questione deve ritenersi
redatto alla data ivi indicata (9 agosto 2017), parte attrice aveva l'onere di fornire prova rigorosa che
il testatore, al momento della redazione del testamento, fosse incapace di intendere e volere ex art.
591, comma 2, n. 3), cod. civ.L'onere della prova era quindi a carico della parte attrice (ex multis,
Cass. ord. 22 gennaio 2019, n. 1682).
Al riguardo, non è sufficiente una semplice alterazione delle capacità psichiche, ma occorre la prova
dell'assenza assoluta della coscienza dei propri alti e della capacità di autodeterminarsi all'epoca in
cui fu redatto il testamento.
Più in particolare, l'art. 591, comma 2, n. 3) c.c. prevede l'incapacità di testare per coloro che siano
privi della capacità di intendere e di volere "nel momento in etti fecero testamento".
Quanto alla consistenza che deve avere l'incapacità ai lini dell'invalidità dell'atto, la norma citata è
interpretata con particolare rigore dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente
affermato come "... l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula
l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del
de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di ultra
causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di
ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il
conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu
redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere ... " (Cass. n. 8690/2019: Cass. n.
27351/2014; Cass. n. 15480/2011 Cass. n. 9081/2010).
Nel caso per cui si procede, quindi, l'attrice aveva l'onere di dimostrare in modo preciso e rigoroso
la sussistenza non di mere difficoltà psicofisiche del defunto, ma di una grave compromissione delle
sue capacità cognitive, tale da determinarne un vero e proprio stato di incapacità nel momento in
cui, ad agosto del 2017, fu redatto il testamento.
Ritiene questo Giudice che tale prova non sia stata raggiunta.
La documentazione medica prodotta da parte attrice (documento n. 9) risale infatti in gran parte
all'anno 2019, ossia a due anni dopo rispetto al momento della redazione del testamento olografo di
cui si discute, che come si è detto è datato 9 agosto 2017.
Anche il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (documento n.
6) risale all'anno 2019.
Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno presentato da C1 risale all'anno 2020 (RG
…/2020 VG), quindi a circa tre anni dopo la data del testamento.
Infine, la relazione dello psicologo e psicoterapeuta Prof. X2 prodotta dall'attrice al documento n. 10
è priva dei caratteri del cosiddetto parere pro veritate, inteso come parere redatto non nell'interesse
del cliente, ma nell'interesse della verità. Nel caso di specie, la relazione in esame non reca la
qualificazione pro veritate, e non contiene né formalmente, né sostanzialmente, alcuna dichiarazione
che attesti la sua redazione nell'interesse della legge e non in una logica di parte.
Il parere de quo neppure può essere ritenuto un saggio dottrinale, poiché non si tratta di un
documento pubblicato e sottoposto al dibattito scientifico ma redatto su specifico incarico
professionale della parte attrice; assume quindi sostanzialmente la stessa valenza di una allegazione
difensiva.
Ciò detto sulla inefficacia probatoria della relazione del 04/10/2023 dello psicologo X2 detta relazione
non apporterebbe comunque alcun elemento di novità a quanto già più sopra rilevato, posto che le
sue conclusioni si riferiscono a probabili condizioni di vulnerabilità e fragilità emotiva in cui versava
il de cuius "dalla primavera del 2019" (cfr. documento attoreo n. 10), quindi anche in questo caso a
due anni di distanza rispetto al momento in cui fu redatto il testamento in esame.
In definitiva, la certificazione di invalidità, il ricorso per amministrazione di sostegno e tutta
documentazione medica prodotta sono successivi di almeno due anni rispetto al momento della
redazione del testamento olografo del 09/08/2017, e come già rilevato nell'ordinanza istruttoria, che
in questa sede si conferma, in assenza di certificazione medica risalente all'anno 2017 e concludente
sul piano probatorio, la CTU medico-legale richiesta risulterebbe, con tutta evidenza, di natura
esplorativa.
Il CTU sarebbe infatti chiamato a svolgere una consulenza tecnica sulla scorta di documentazione
medica che, proprio in ragione del fatto di essere risalente ad almeno due anni dopo la data del
testamento, non sarebbe in grado di accertare, con il dovuto rigore probatorio, che il de cuius fosse
affetto da condizioni patologiche evolutive e da un deterioramento cognitivo di gravità tali da
renderlo incapace di intendere e volere alla data della redazione del testamento del 09/08/2017, o
quantomeno che fosse in tali condizioni in prossimità della stesura del testamento medesimo.
Il CTU medico-legale non avrebbe quindi a disposizione elementi sufficienti per poter accertare, con
un adeguato grado di attendibilità, che alla data del 09/08/2017 o in prossimità della stessa, X1 si
trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi
coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed
estrinsecazione della volontà sia stato in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o grave
malattia (Cass. n. 2239/2016; Cass. n. 27531/2014).
Va rilevata infine l'inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice nella memoria ex art. 17l
ter n. 2 c.p.c. e poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli di prova
formulati sono in parte irrilevanti, in parte di contenuto valutativo, in parte documentali ed in parte
superflui ai fini della decisione.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni. la domanda attorea di accertamento
della invalidità del testamento del 09/08/2017 va respinta in quanto infondata, essendo rimasta
sfornita di fondamento probatorio, lì dove l'onere della prova era a carico dell'attrice (Cassazione
civile sez. VI, 22/01/2019,11.1682).
Non è possibile ritenere provata l'incapacità di intendere e volere del testatore al momento specifico
della data del testamento (09/08/2017) sulla base dei documenti medici acquisiti, e per i motivi sopra
esposti una CTU medico-legale risulterebbe esplorativa.
Rimangono di conseguenza assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei
parametri previsti dal D.M. n. 147 del 2022.
Non sussistono i presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza anche
istruttoria, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in
Euro 7.616,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% del compenso.
Conclusione
Così deciso in Reggio Emilia, il 24 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2025.
28-06-2025 05:42
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