Nullità del testamento privo dei caratteri di autografia ed olografia. Una parola aggiunta da un terzo ne determina la invalidità.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Marcello MAGGI - Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …del Ruolo Generale anno 2021
TRA
A.M.A. - rappresentata e difesa dall'avv….;
- ATTORE-
E
D.M. ,D.F.C. rappresentati e difesi dall'avv….;
D.R., D.M. , D.A.R. , D.I.
contumaci
- CONVENUTI-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione dell' 11-10-2021 ritualmente notificato , A.M.A. premesso di essere nipote di
M.M.N., deceduta in Manduria in data 11-10-2020 all'età di 85 anni; che la M. era coniuge in terze
nozze di D.V.G. morto nel 2011, che l'aveva sposata nel 1981 dopo il decesso delle prime due mogli
, e che dal primo matrimonio con M.I., aveva avuto i due figli D.F.C. e D.M.; che poco dopo la morte
del coniuge, M.M.N., rimasta sola e bisognosa di cure anche per l'età avanzata, era stata avvicinata
dai figli del defunto marito, i quali promettendole le necessarie cure ed assistenza si erano fatti
istituire suoi eredi universali con un testamento olografo del 9-1-2012, poi ribadito il giorno dopo in
forma pubblica per atto del notaio V.; che tuttavia ben presto D.F.C. e D.M. si erano disinteressati
della testatrice adducendo pretestuosi impegni lavorativi e la residenza fuori M.; che in ragione di
tale disinteresse la M. si era rivolta ad essa attrice ricevendone cure ed assistenza, e, per esprimerle
riconoscenza, con testamento pubblico del 27-11-2012 revocando ogni precedente atto di ultima
volontà l'aveva istituita propria erede universale con la condizione dell'assistenza vitalizia; che
venuto a conoscenza del nuovo testamento D.F.C. aveva intrapreso dinanzi a questo Tribunale
azione di riduzione delle disposizioni mortis causa di D.V.G., espresse con testamento pubblico del
21-1-2009 con cui lo stesso aveva nominato erede universale la moglie; che analoga domanda aveva
formulato nel costituirsi in quel giudizio D.M., mentre D.I. aveva dichiarato di avere rinunciato
all'eredità del nonno; che in quel giudizio aveva resistito M.M.N. deducendo che i diritti dei figli
legittimari erano stati soddisfatti da donazioni ricevute in vita da costoro; che a seguito del decesso
di M.M.N. il giudizio era stato interrotto con ordinanza del 2-11-2020; che poche settimane dopo essa
attrice era stata contattata da D.M. il quale le aveva chiesto il rilascio dell'immobile alla via T. 7 di
proprietà della M., assumendo di esserne proprietario insieme al germano F.C.; che ella aveva
rifiutato il rilascio, evidenziando di essere stata nominate erede universale dalla propria zia; che
nelle more del carteggio che ne era seguito tra i rispettivi legali, essa attrice era stata avvisata del
fatto che ignoti avevano cambiato la serratura della casa di via T. 7 e dell'annessa cantina; che in
seguito si era presentato sul posto D.F.C. assumendo di esser stato lui a cambiare la serr atura
intimandole di allontanarsi; che nel successivo carteggio legale l'avv. …per conto dei germani D.
aveva inviato copia di un testamento olografo recante la data del 15-9-2020 pubblicato con verbale
del notaio T. di F. rep.(...) e raccolta (...) del (...) con cui la M. aveva apparentemente disposto delle
proprie sostanze in favore degli stessi, legando anche delle somme di denaro alle nipoti D.R., D.M.
, D.A.R. e D.I.; che ,avuta notizia di questa pubblicazione, essa istante aveva incaricato un perito
grafologo di verificare l'autenticità di tale scheda testamentaria, che dal tecnico era stata ritenuta
falsa; che vi erano molteplici elementi presuntivi ulteriori, che analiticamente esponeva, i quali
facevano propendere per il carattere apocrifo della scheda testamentaria; che nonostante ciò D.M.
ne aveva chiesto la pubblicazione mentre D.F. aveva presentato dichiarazione di successione sulla
scorta di quel testamento, nonostante la già insorta contestazione circa la loro qualità di eredi, sicchè
dovevano essere dichiarati indegni a succedere ai sensi dell'art.463 c.c. avendo quanto meno
utilizzato la scheda testamentaria non genuina; su tali premesse conveniva dinanzi a questo
Tribunale D.M. ,D.F.C., D.R., D.M. , D.G., D.A.R. , chiedendo che venisse dichiarata la nullità del
testamento olografo recante la data 15-9-2020 attribuito alla defunta M.M.N. e pubblicato con verbale
del notaio T. di F. del (...) rep.(...) e raccolta n.(...), con conseguente declaratoria di apertura della
successione testamentaria in favore dell'erede universale A.M.A. istituita con testamento pubblico
del 27-11-2012;chiedeva inoltre disporsi il rilascio dell'immobile di via T. 7 in M. in catasto al foglio
di mappa n.(...), p.lla (...) sub. (...) con condanna dei convenuti, ognuno pe r quanto di ragione, alla
restituzione in favore di essa attrice dei beni mobili, somme, depositi titoli e quant'altro appartenuto
in vita a M.M.N. e da loro posseduti o incassati, oltre interessi legali, con vittoria di spese di lite da
porsi in solido a carico dei convenuti e con distrazione per il difensore anticipatario.
Si costituivano tempestivamente in giudizio D.M. e D.F.C., i quali chiedevano il rigetto delle
domande attrici in ragione della piena genuinità ed efficacia del testamento olografo impugnato,
contenente revoca delle precedenti disposizioni testamentarie in favore dell'attrice; in subordine, per
il caso di accertamento della nullità del testamento, spiegavano domanda riconvenzionale
chiedendo che la disposizione testamentaria di M.M.N. del 27-11-2012 e quella di D.V.G. assunta con
testamento pubblico del 21-1-2009 in favore della moglie venissero ridotte, in quanto in palese
violazione dei diritti di legittimari pretermessi di essi convenuti, riducendo dei 2/3 loro spettanti la
quota dell'immobile in M. alla via T. 7 già piazza G.X. in catasto fabbricati al foglio di mappa n.(...),
p.lla (...) sub. (...), accertando e dichiarando che tale quota di immobile per un terzo ciascuno spettava
ad essi resistenti ,nonché riducendo di due terzi le somme che D.V.G. aveva nella sua provvista
bancaria come risultante dalla denuncia di successione detratte le spese funerarie per Euro 1600,
somme ammontanti per i due terzi loro spettanti ad Euro 14369,il tutto con vittoria di spese di lite.
Esponevano i resistenti che la causa da loro intrapresa nei confronti della M. per la riduzione delle
disposizioni testamentarie in suo favore del coniuge era stata interrotta per il decesso della
convenuta e non riassunta, perché nelle more D.F.C. aveva rinvenuto un testamento olografo a firma
della stessa M. e pubblicato con verbale del notaio T. di F. del (...) rep.(...) e raccolta n.(...), con il quale
la stessa aveva istituito eredi i figli del defunto marito e legato delle somme alle nipoti D.R., D.M. ,
D.A.R. e D.I.; che gli indizi addotti da parte attrice per sostenere la falsità di tale ultimo testamento
erano poco significativi essendovi anzi elementi per dedurne l'autenticità, né pertanto vi erano i
presupposti per la declaratoria di indegnità a succedere; deducevano che già al momento della morte
della M. essi convenuti erano proprietari, ciascuno nella misura di un terzo, dell'immobile in M. alla
via T. 7 quale bene personale, per cui la successione di M.M.N. aveva riguardato solo il restante
terzo, pari a 100/300 di proprietà della de cuius lasciati ad essi resistenti nella misura di 50/300
ciascuno, sicché era comunque infondata la domanda di rilascio del cespite; aggiungevano che a
fronte dei legati e lasciti testamentari non era stata ricevuta alcuna somma fatta eccezione per quella
di Euro 4248,41 depositata presso B.S., essendo risultate negative le altre ricerche effettuate presso
istituti bancari del territorio; che nell'ipotesi di declaratoria di invalidità del testamento della M. del
15-9-2020 spettava loro la quota di legittima sull'eredità di D.V.G. il quale illegittimamente con il
proprio testamento del 21-1-2009 aveva pretermesso i figli legittimari; che pertanto in
riconvenzionale andavano ridotte le disposizioni testamentarie di D.V.G. rispetto alla quota
ereditaria di M.M.N., ed attualmente della sua pretesa avente causa A.M.A., con il riconoscimento
in favore dei resistenti dei due terzi dell'eredità del padre ex art.542 c.c. sicché spettava loro un terzo
ciascuno dell'immobile di via T. in M. ed un terzo ciascuno del 50% del saldo attivo dei conti già
cointestati dal de cuius con la M. ,come risultante dalla denuncia della successione paterna.
Rimanevano contumaci D.R., D.M. , D.A.R. e D.I..
Espletata infruttuosamente mediazione, era rigettata domanda di sequestro giudiziario in corso di
causa proposta dall'attrice con ricorso del 25-3-2022.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice chiedeva che nella ritenuta ammissibilità della
domanda riconvenzionale, fatta collazione delle donazioni anche indirette compiute in vita ai figli
da D.V.G. e comunque imputato il loro valore alla quota di riserva vantata dai convenuti, fosse a lei
attribuita la quota di eredità spettante all'attrice nella misura di legge; sempre per tale eventualità
chiedeva accertare che M.M.N. aveva sostenuto spese a carico della massa ereditaria per Euro
3213,19 imputandone la quota di legge ai convenuti condannandoli al relativo pagamento o
compensando il loro eventuale credito; chiedeva inoltre accertare in ogni caso l'obbligo dei convenuti
di rendere il conto della gestione dei beni ereditari a fare tempo dal 18-2-2021 e sino al rilascio, e
condannandoli altresì al pagamento di una indennità pari al valore locativo dell'immobile per cui è
causa, il tutto con trascrizione della sentenza e con vittoria di spese di lite da distrarsi per il difensore
anticipatario. Precisava che D.M. aveva ricevuto dal padre due immobili con atto per notaio Gargano
in data 4-8-1987 e con atto per notar …in data 23-8-1996,mentre D.M. aveva ricevuto dal padre una
somma di denaro che aveva utilizzato per l'acquisto di un immobile; pertanto gli stessi al fine
dell'azione di riduzione avrebbero dovuto accettare l'eredità paterna con beneficio di inventario ai
sensi dell'art.564 c.c.; eccepivano l'inammissibilità della riduzione delle disposizioni testamentarie
di M.M.N. non rivestendo i convenuti qualità di eredi legittimari della stessa. La causa è stata istruita
documentalmente e mediante consulenza tecnica di ufficio e rimessa al collegio per la decisione sulle
conclusioni in epigrafe.
Occorre farsi carico in via logicamente preliminare delle domande di declaratoria di nullità, per
mancanza di autografia del testamento olografo recante la data del 15-9-2020 attribuito a M.M.N.
(art. 606 c.c.), e della conseguente domanda di accertamento di apertura della successione
testamentaria sulla scorta di precedente atto di ultima volontà del 27-11-2012.
In punto di fatto va premesso quanto segue:
-in data 11-10-2020 decedeva in Manduria M.M.N. vedova di D.V.G., che le era premorto il 10-11-
2011;
-il (...) con verbale del notaio A.T. rep. n.(...) e raccolta (...) veniva pubblicato a richiesta di D.M., figlio
di primo letto di D.V.G., il testamento olografo di M.M.N. , recante la data del 15-9-2020;
- il predetto atto di ultima volontà recante sottoscrizione e data del 15-9-2020 aveva il seguente tenore
letterale: " Io sottoscritta M.M.N. nata a M. il (...) ed residente in M. in piazza G.X. trovandomi nelle
piene facoltà mentali revoco ed annullo qualsiasi mio precedente testamento e voglio che solo questo
abbia esecuzione. Lascio ai figli del mio defunto marito D.V.G. nato a M. il (...) tutta la casa di piazza
G.X. e 30.000 a D.F.C. nato a M. il (...) e a D.M. nato a M. il (...). Lascio a D.M. nata a M. il (...) D.R.
nata a M. il (...), D.A.R. nata a M. il (...) e D.I. nata a M. il (...) la somma di 5000,00 ciascuno".
Il testamento ora richiamato è da ritenersi invalido, secondo quanto condivisibilmente sostenuto
dall'attrice, in quanto privo del requisito dell'autografia ed olografia dettato dall'art.602 comma 1 c.c.
, e pertanto ne va dichiarata la nullità. Il consulente tecnico di ufficio all'esito di una attenta analisi
del documento che lo racchiude e delle numerose scritture di comparazione, lo ha ritenuto
interamente apocrifo, osservando in particolare, quanto segue: " la parte dispositiva, la data e la
sottoscrizione del testamento in verifica presentano una scrittura lenta, staccata e frammentata;
caratteristiche che farebbero presumere un basso livello grafomotorio; al contempo, la precisione
della maggior parte delle lettere e dei collegamenti contrasta con le caratteristiche prima enunciate;
l'incoerenza è ancora più vistosa con ciò che è presente nella sottoscrizione, dalla quale, a causa delle
tantissime difficoltà in essa presenti, emerge un gesto grafico effettivamente di bassissimo livello
grafomotorio; ciò contrasta con ciò che normalmente accade, perché, essendo la firma più spontanea
ed automatizzata della scrittura, essa dovrebbe contenere un gesto grafico più sciolto e più sicuro;
partendo dalla stessa capacità di scrittura, derivante dallo stato e dalla neurofisiologia dei vari organi
deputati alla scrittura, la scrittura e la firma devono avere le stesse caratteristiche in uno stesso
momento, e non può produrre, al contrario, una scrittura eseguita senza difficoltà grafomotorie ed
una firma con tantissime stentatezze grafiche; le incoerenze sono rafforzate anche dal fatto che nel
testamento in verifica sono eseguiti decisamente meglio i nomi ed i cognomi delle altre persone,
rispetto a quelli della de cuius; non si spiega inoltre perché un testamento che dovrebbe essere stato
redatto e sottoscritto da una persona di quasi 85 anni (era l'età di M.M.N., all'epoca dei fatti) non
presenta nella scrittura alcun segno dell'invecchiamento; l'analisi della produzione grafica di
comparazione di M.M.N., ha dimostrato invece che i segni dell'invecchiamento erano presenti già
fin dalla prima firma a nostra disposizione risalente al 2009, all'età di 73 anni, e sono man mano
peggiorati secondo le leggi proprie dell'invecchiamento nelle altre firme e nella scrittura prodotte
per la comparazione; il confronto dettagliato delle varie caratteristiche grafiche e grafologiche tra il
testamento in verifica e la produzione grafica di M.M.N. ha dimostrato la completa diversità delle
stesse; è stato spiegato il perché della differenza tra la parte dispositiva e la sottoscrizione del
testamento in verifica: la firma non è altro che un tentativo di imitazione della vera firma di M.M.N.,
per questo dimostra un gesto grafico più difficoltoso. In conclusione: le gravi incoer enze grafiche
iniziali presenti nel testamento in verifica, la mancanza in esso dei segni dell'invecchiamento e la
diversità delle caratteristiche grafiche e grafologiche emerse dal confronto con la produzione grafica
di comparazione, portano alla dimostrazione ed alla conclusione che il testamento in verifica non è
stato redatto da M.M.N.." Le conclusioni cui l'ausiliare è così giunto, esito di un accurato raffronto
con le scritture di pugno della testatrice, dotate di coerente e diffusa motivazione tecnica, sono state
ribadite con una convincente ed esaustiva risposta alle osservazioni mosse dal consulente di parte
dei convenuti, che va qui integralmente richiamata e condivisa. Va in particolare rimarcata
l'osservazione rilevabile ictu oculi dal raffronto tra parte dispositiva e sottoscrizione della scheda
testamentaria per la quale quest'ultima appare di minore fluidità e lentezza di tratteggio rispetto alla
prima, ciò contrastando con quanto normalmente accade, perché, essendo la firma la parte più
spontanea ed automatizzata della scrittura, essa dovrebbe contenere un gesto grafico maggiormente
sciolto e sicuro; per contro la minore fluidità della sottoscrizione del documento rispetto al suo testo
può bene trovare spiegazione in un tentativo di imitazione lenta di un modello grafico (la
sottoscrizione) di cui evidentemente si aveva disponibilità. E' ancora decisiva per sostenere la
conclusione del carattere apocrifo dello scritto, l'osservazione, rispondente a regole di comune
esperienza e logica, secondo cui le caratteristiche della scrittura con l'avanzare dell'età non possono
migliorare, divenendo anzi il tratto grafico dell'anziano via via più incerto e stentato. Ebbene nella
fattispecie è illuminante il raffronto tra il testamento olografo redatto il 9-1-2012 da M.M.N. in favore
di D.M. e F., (di incontestata provenienza ed utilizzato quale scrittura di comparazione), e quello
redatto ad otto anni di distanza e qui oggetto di impugnazione, rilevandosi come il primo presenti
rispetto al secondo una disparità formale rilevabile ictu oculi anche al non tecnico. A tale proposito
è sufficiente considerare la maggiore grandezza, angolosità ,ed in genere diversa morfologia, dei
caratteri del testamento del 2012 rispetto al molto minore calibro ed al tratto arrotondato dei caratteri
del secondo testamento del 2020; il puntuale rispetto della riga nel secondo testamento laddove nel
primo erano lasciati dei righi semivuoti(si veda il salto tra il cognome D. ed il nome F. al rigo
inferiore);il gesto grafico ancor più incerto ed elementare nel primo testamento (vergato quanto la
testatrice aveva 77 anni) rispetto a quello proprio del contenuto dispositivo del secondo testamento,
vergato invece quando la testatrice ne aveva 85, ed invece caratterizzato, come evidenziato
dall'ausiliare, da un tratto grafico di una persona più giovane e dal rispetto dei righi di base.
E vale ancora considerare, a conferma delle conclusioni raggiunte dall'ausiliare, la evidentissima
disparità formale tra sottoscrizioni apposte in sede ospedaliera per consenso al trattamento dei dati
personali in occasione del ricovero presso il Presidio ospedaliero di Taranto il 16 settembre 2020
(poco più di indecifrabili e stentati ghirigori), e la grafia della parte dispositiva del testamento
impugnato che sarebbe stato redatto poche ore prima, dotata di fluidità grafica , chiari collegamenti
tra i caratteri e caratterizzato da un abbondanza di riferimenti mnemonici (le date di nascita di
ciascun beneficiario ivi riportate in maniera puntuale) assai probabilmente non propri di una
persona che già a quel momento era affetta da gravissime patologie (quali insufficienza respiratoria,
plurime metastasi ossee e multiple fratture patologiche: cfr. cartella clinica del 3-10-2020).
In definitiva le conclusioni cui il consulente di ufficio è giunto - assunte all'esito di una scrupolosa
analisi della scheda testamentaria condotta anche con l'ausilio di apposita strumentazione tecnica, e
dotate di un'ampia e coerente spiegazione fondata sui principi della scienza grafologica che va qui
integralmente richiamata - sono da condividere.
Non vi è dubbio che per la validità del testamento olografo debba essere accertata l'autografia
dell'atto di ultima volontà nella sua integralità, ovvero sia della sottoscrizione che della data e del
testo del documento, ritenendosi che, anche ove una sola parola risulti apposta da un terzo, ne risulta
inficiata la validità del testamento, indipendentemente dalla rilevanza della parte eterografa rispetto
al tenore dispositivo dell'atto (così Cass. 7.7.2004, n. 12458: La validità del testamento olografo esige,
ai sensi dell'art. 602 cod. civ. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo
del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi,
indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un
terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che
dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento
secondo il principio "utile per inutile non vitiatur";e v. anche nello stesso senso, Cassazione civile,
sez. II, 05/8/2002, n. 11733; Tribunale Torino, sez. II, 9/7/2019, n. 3385). Nella specie il testamento
impugnato deve pertanto essere dichiarato nullo ex art.606 comma 1 c.c. e privo di qualsiasi efficacia
, non ravvisandosi in esso i caratteri di autografia ed olografia, con l'effetto che rispetto al patrimonio
ereditario relitto da M.M.N. deve dichiararsi aperta la successione testamentaria in favore di A.M.A.
in quanto beneficiaria del testamento pubblico rogato dal notaio G.M.V. rep.(...) del (...) , con la quale
l'attrice venne istituita erede universale dell'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della de
cuius.
Va rigettata la domanda intesa dichiarare l'indegnità dei convenuti D.M. ,D.F.C. a succedere ai sensi
dell'art. 463 n.6 c.c. Si tratta di pronuncia alla quale l'attrice non ha interesse ex art. 100 c.p.c. giacché
la nullità del testamento olografo qui impugnato impedisce il realizzarsi di una vicenda successoria
ex testamento tra M.M.N. ed i predetti convenuti; questi ultimi poi non sono eredi legittimi di
M.M.N. essendo figli di primo letto di D.L.V..
La mancanza di idonei elementi istruttori, impedisce, peraltro, al collegio di poter decidere le
ulteriori domande ed in particolare la domanda riconvenzionale di riduzione delle disposizioni
testamentarie di D.L.V.G. , e con separata ordinanza vanno impartiti gli opportuni provvedimenti.
Il carattere parziale della presente decisione consiglia che le spese siano determinate in sede di
statuizioni definitive.
P.Q.M.
il Tribunale parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da A.M.A. e nei confronti di D.M.
,D.F.C., D.R., D.M. , M.G., D.A.R. con atto notificato il 3-3-2017, così provvede:
1) dichiara nullo, per mancanza di autografia, il testamento olografo recante la data 15-9-2020
attribuito alla defunta M.M.N. e pubblicato con verbale del notaio T. di F. del (...) rep.(...) e raccolta
n.(...);
2) rigetta la domanda intesa a dichiarare l'indegnità a succedere di D.M. ,D.F.C. per carenza di
interesse ad agire;
3) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
4) rinvia le spese al definitivo.
Conclusione
Così deciso in Taranto, il 28 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2024.
12-01-2025 06:48
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