Donazione indiretta - Animus donandi - Prova
(Cc, articolo 809)
libretto in questione, atteso che le spese mensili necessarie per la cura
e assistenza dell'anziana signora erano comunque ben superiori alle
entrate legate al trattamento pensionistico.
I convenuti negavano di aver comunque attinto alle somme depositate
sul libretto per far fronte a proprie esigenze personali; ad ogni buon
conto, evidenziavano che dall'importo della transazione stragiudiziale
(di euro 100.000,00) andavano sottratte tutte le spese legali da loro
pagate all'avvocato che aveva assistito la de cuius, ammontanti ad
euro 8.935,90, nonché le spese funerarie sostenute di euro 5.256,73
e di quelle relative all'acquisto della celletta ossario di euro 727,41.
Anche l'investimento di somme in buoni postali, con successivo
prelievo del riaccredito alla scadenza, costituiva operazione lecita e
consentita da parte dei convenuti, poiché pur sempre compiuta in
relazione a somme oggetto di donazione indiretta in proprio favore.
Osservavano comunque che le attrici avevano a lungo serbato silenzio
in merito alla gestione del libretto postale in questione, silenzio che si
è protratto anche dopo che in data ### avevano rilasciato al fratello
convenuto procura per incassarne le somme residue, ottenendo così
la corresponsione della quota pari ad euro 3.122,00 ciascuna. Doveva
allora ritenersi che esse avessero prestato acquiescenza alla già
intervenuta divisione delle somme costituenti l'eredità.
La richiesta di rendiconto, poi, non era meritevole di accoglimento,
posto che le attrici avevano erroneamente individuato la esistenza di
un rapporto contrattuale di mandato tra la de cuius ed i convenuti in
relazione alle somme in questione, rapporto tuttavia inesistente e
comunque non provato, con la conseguenza che nessuna
rendicontazione era dovuta. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1713
doveva ritenersi integrata la tacita dispensa dei convenuti, presunti
mandatari, da detto obbligo, dato che l'esistenza del libretto postale
cointestato e dei buoni postali erano circostanze note a ### e ###
sin dall'agosto del 2016, tuttavia nulla avevano opposto. Nulla
avevano opposto, come detto, nemmeno successivamente, fino a
quando in data ### aveva provveduto a ripartirne il saldo, dopo aver
lui conferito idonea procura all'incasso.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica
d'ufficio affidata alla dott.ssa ### Veniva comunque preliminarmente
rinnovata, data l'eccezione di parte, la procura alle liti rilasciata dalle
attrici ai propri difensori.
Trattenuta la causa in decisione, l'attrice ### rinunciava agli atti del
giudizio ed i convenuti accettavano la predetta rinuncia, a spese di lite
compensate: chiedevano dunque al Tribunale di darne atto nella
decisione.
Spirati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie
di replica, il Tribunale pronunciava sentenza. * * *
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del rapporto processuale
ex art. 306 c.p.c. tra l'attrice ### ed i convenuti ### e ### a spese
di lite compensate ( nota depositata congiuntamente dai difensori in
data ###).
Quanto ai restanti rapporti processuali ed il merito della materia del
contendere, vanno invece svolte le seguenti osservazioni.
La domanda di petizione dell'eredità proposta dall'attrice (### è
fondata e va accolta, nei limiti che seguono.
La successione ab intestato di ### si è aperta in data ### e unico
cespite facente parte della comunione ereditaria è pacificamente
costituito dalle somme accreditate sul libretto postale n. ###, aperto
in data ### ed intestato alla de cuius e ad entrambi i convenuti.
Per prospettazione attorea, nonostante il fenomeno di cointestazione
del libretto postale, le somme che dalla sua apertura sono state ivi
accreditate provenivano unicamente da ### sicché andavano
interamente riconosciute come facenti parte del compendio ereditario
da dividere tra i suoi eredi. In buona sostanza, doveva ritenersi
superata la presunzione di pari comproprietà in capo ai tre
cointestatari (### e ### delle somme man mano depositate sul
predetto libretto. ### è fondato e va condiviso.
La consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa ### alle cui risultanze il
Tribunale intende dare pieno recepimento perché congruamente
sorrette da motivazione solida e priva di vizi logici, ha accertato che
la provvista del libretto postale n. ### è in effetti sempre e solo stata
costituita da somme della de cuius. Si tratta, a ben vedere, della sua
pensione di vecchiaia accreditata per un totale di euro 14.106,00 e
della somma di euro 100.000,00 percepita da ### a seguito della
transazione conclusa con terzi (### per reintegrazione della quota di
legittima spettante dalla successione della figlia premorta, ### (cfr.
doc. 6 attrice): il tutto per un totale di accrediti pari ad euro
114.106,00 (cfr. elaborato peritale dott.ssa ### p. 11).
Sicché la prova contraria alla presunzione di pari appartenenza delle
somme in capo a ciascuno dei tre cointestatari si è correttamente
formata, con la conseguenza che tutte le somme trasferite sul libretto
postale vanno riferite alla de cuius ed alla massa ereditaria (cfr. a
contrariis, Cass. civ., Sez. II, 13/09/2024, n. 24655).
Va poi disattesa la tesi dei convenuti avuto riguardo alla natura di
donazione indiretta in proprio favore dell'atto di cointestazione.
In effetti, all'esito dell'istruttoria espletata va reputato difettare in
giudizio la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità
(ma anche di merito) in punto di animus donandi, prova intesa come
necessario accertamento che il donante non era assistito, al momento
della cointestazione, da altro scopo all'infuori di quello di liberalità in
favore degli altri cointestatari (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
22/09/2021, n. 25684: “Il versamento di una somma di danaro da
parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non
costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l'atto di cointestazione,
con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata
presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo
dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo
quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente
nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel
momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della
liberalità. Pertanto, in assenza di circostanze univocamente
suffraganti l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da
parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato
al contribuente non era idoneo a fondare una presunzione di
appartenenza pro quota a quest'ultimo”; Tribunale Rieti sez. I,
09/04/2022, n.195: “In materia di donazione indiretta, il versamento
di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente
cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità.
Affinchè tale versamento possa costituire una donazione indiretta
deve essere verificata l'esistenza dell'animus donandi: quindi deve
essere accertato che il proprietario del denaro non aveva in quel
momento altro scopo che quello della liberalità”; Tribunale Roma,
### XVII, 17/05/2021, n. 8546: “Al corrispettivo della vendita,
seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge,
qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di
donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la
regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente
cointestato. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui la parte provi
che le somme depositate sul conto cointestato provengano da un
conto intestato solo ad uno dei due titolari o che siano il prezzo della
vendita di beni personali o che siano il salario del proprio lavoro. Tutto
ciò può essere dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise
e concordanti dalle quali è possibile dedurre l'esistenza di una diversa
situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme
depositate sul conto. Il requisito della proprietà esclusiva delle somme
può essere desunto proprio dalla prova documentale dell'esclusiva
provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto”).
In buona sostanza, i convenuti non hanno provato, così come invece
avrebbero dovuto, l'esistenza dell'elemento soggettivo della
fattispecie della donazione indiretta invocata in giudizio, ovverossia il
citato incondizionato spirito di liberalità di ### nei riguardi del figlio
### e della nuora ### al momento dell'apertura del libretto postale
n. ### in data ###. ### unica testimone escussa in corso di causa
e della cui attendibilità peraltro si dubita essendo legata da un
rapporto di parentela stretto con i convenuti (di cui è la figlia), ha
dichiarato che la nonna avrebbe lasciato ai suoi genitori (i convenuti)
la disponibilità del denaro (in particolare, la somma di euro
100.000,00 relativa all'atto di transazione già citato) perché
sostanzialmente lei non sapeva che farsene essendo una somma
cospicua, purché essi provvedessero al suo personale sostentamento
(cfr. verbale d'udienza del 13.6.2023).
In merito, vanno svolte molteplici considerazioni.
In primo luogo, come detto, si dubita fortemente dell'attendibilità
della testimone, oltre che per via del grado di parentela prossimo con
i convenuti, anche perché la sua dichiarazione non ha trovato
riscontro probatorio alcuno in corso di causa, né a livello documentale
né è stata corroborata da ulteriori dichiarazioni testimoniali; resta
dunque una dichiarazione isolata in un contesto probatorio del tutto
lacunoso sul punto.
In secondo luogo, va messo in luce che si tratta di una dichiarazione
che non riguarda specificatamente l'avvenuta cointestazione del
libretto, e dunque la totalità delle somme ivi accreditate
(cointestazione, questa, che è unico oggetto della domanda di
accertamento della donazione indiretta da parte dei convenuti) bensì
riguarda, se mai, solo alcune somme che sono poi state ivi depositate
(ovverossia quelle derivanti dalla transazione stragiudiziale
richiamata).
Da ultimo, deve rilevarsi che il carattere incondizionato dello spirito di
liberalità richiesto dalla citata giurisprudenza è risultato del tutto
insussistente, siccome la testimone ha dichiarato che, a suo dire, il
lascito patrimoniale della de cuius era stato da lei deciso a patto che
### e ### provvedessero alla sua persona. Si intende dire, che per
quanto riportato al Tribunale la de cuius avesse disposto la
cointestazione al precipuo fine di ottenere in cambio assistenza e cura,
così dimostrando di avere uno scopo ben differente da quello di
esclusivo ed incondizionato spirito di liberalità nei confronti dei
convenuti.
Quest'ultima circostanza è allora dirimente nel senso di escludere
l'animus donandi della fattispecie della donazione indiretta rispetto
alla cointestazione del libretto postale oggetto di causa; dunque, la
relativa proposta domanda di accertamento va respinta.
Ne discende che, assenti donazioni da ridurre, la domanda di
collazione e riduzione per lesione di legittima proposta dall'attrice in
via subordinata resta assorbita. Parimenti assorbita è la domanda
proposta dai convenuti di accertamento della inammissibilità della
riduzione richiesta dall'attrice (erede pura e semplice) della donazione
ricevuta da ### non coerede (art. 564 co. 1 c.c.), per reintegra di
quota di legittima asseritamente lesa.
Si passa così all'esame della domanda di petizione ereditaria ed
annessa domanda di divisione.
Indiscussa e pacifica la qualità di eredi di ### ed ### della defunta
madre ### coglie allora nel segno la richiesta dell'attrice volta ad
ottenere la restituzione di tutte le somme facenti parte della massa
ereditaria che ### e ### hanno prelevato dal saldo del libretto
postale n. ###, dopo l'apertura della successione (cfr. Tribunale
Benevento sez. I, 19/06/2024, n.1200: “In tema di azione di petizione
ereditaria di cui all'art. 533 c.c. la stessa è rimedio concesso dal
legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria
qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni
ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la
restituzione dei beni stessi. È stato sul punto precisato che la petitio
hereditatis - azione di condanna avente un contenuto
necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo
accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte
dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a
titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per
oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di
una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione
ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di
erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione,
fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e
passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente,
colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei
beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna
situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro
si ritenga o sia stato indicato come vero erede”; Tribunale Imperia
sez. I, 27/07/2023, n.516: “### di petizione ereditaria ha come
"causa petendi" la qualità d'erede, come "petitum" la ricostruzione
dell'asse ereditario e come fine ultimo il recupero del bene del "de
cuius" da chiunque lo detenga vantando un titolo ereditario che non
gli compete o che è invalido.
Tale azione è ammissibile anche ove diretta al recupero non di beni,
bensì di crediti, in quanto l'erede ben può agire per assicurarsi
l'adempimento di crediti appartenenti al defunto, se si tratta di crediti
derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al
"de cuius"”).
Anche al fine del presente accertamento, soccorre puntualmente la
consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa ### che ha chiarito che
dopo l'apertura della successione (13.10.2012), i convenuti hanno
prelevato complessivamente euro 65.187,49 (di cui euro 24.854,03
sono stati prelevati da ### ed euro 40.333,46 sono stati prelevati da
###, con ciò confermando la ricostruzione fattuale attorea. Si tratta
dunque di somme che dovranno essere restituite in toto alla massa
ereditaria, di cui costituiscono chiaramente un credito.
Non solo.
Va presa anche in analisi la situazione delle somme prelevate dai
convenuti prima dell'apertura della successione, tenuto conto della
proposta domanda di divisione, con le precisazioni in appresso ( Cass.
civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/10/2024) 17/10/2024, n. 26951, in
parte motiva si legge: “…Orbene, la petizione dell'eredità, che
consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota
dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto
natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez.
6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni
ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2,
19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda
di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della
prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del
credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per
le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato
prima della sua morte (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass.,
Sez. 2, 2004, 24034)…”).
Anzitutto, va precisato che nonostante l'attrice abbia a più riprese
insistito sulla richiesta di rendiconto rispetto alla gestione del libretto,
da ultimo anche nelle conclusioni finali, va confermata la decisione sul
punto già intervenuta in fase istruttoria da parte del G.I. (cfr.
ordinanza del 7.3.2023), dovendosi altresì aggiungere, in tema di
riparto classico dell'onere della prova, che spettava ai convenuti
provare le proprie allegazioni relative al fatto di aver prelevato somme
dal libretto quando la de cuius era ancora in vita al fine di provvedere
a sostenere unicamente spese per la stessa. ### di rendicontazione
somme non era dunque necessario.
Tanto premesso, è pacifico che i convenuti abbiano prelevato somme
dal libretto anche prima dell'apertura della successione: ciò che è
controverso è - come detto - se dette somme fossero state impiegate
per assistenza e cura della de cuius ovvero per scopi differenti ad
esclusivo appannaggio dei convenuti.
Ancora una volta occorre riferirsi ai risultati della consulenza tecnica
d'ufficio svolta.
Lo schema costituente allegato n. 3 dell'elaborato conclusivo ha
evidenziato quelli che sono stati i prelievi di denaro effettuati da ###
dall'apertura del libretto (4.3.2010) fino al giorno di apertura della
successione (13.10.2012, incluso), complessivamente pari ad euro
9.870,00. Invece, i prelievi effettuati da ### ammontano ad euro
35.406,00. In totale, prima della morte di ### i convenuti hanno
prelevato euro 45.276,00.
A questo punto va evidenziato che i convenuti sostengono di aver
disposto di queste somme per il mantenimento e cura della de cuius.
La circostanza trova riscontro documentale in forza dell'estratto conto
di ### prodotto (si leggano le partite in “dare”) avuto riguardo alle
seguenti spese sostenute dal 2010 al 2012: ### la retta presso la
casa di riposo per ### alcuni ticket sanitari e ### la cura personale
(tinta dei capelli). Il tutto per un ammontare pari ad euro 49.307,43,
già al netto dell'ultimo accredito ricevuto dalla casa di riposo di euro
924,36 (cfr. doc. 10 convenuti).
Altresì trova riscontro documentale il pagamento di ### di euro
8.939,90 in favore dello studio legale incaricato di assistere la de cuius
nella pratica relativa alla successione della figlia ### essendo stati
prodotti sia la fattura dello studio legale con specifica ed inequivoca
indicazione della causale, sia la distinta del pagamento a mezzo
bonifico bancario (cfr. docc. 6 e 12 convenuti).
Dovrà dunque tenersi conto in appresso che i convenuti hanno
effettivamente sostenuto spese in favore della defunta ### pari ad
euro 58.247,33 nell'arco temporale intercorso dall'apertura del
libretto (4.3.2010) all'apertura della successione (13.10.2012), come
da loro allegato agli atti di causa.
Nessuna altra spesa asseritamente sostenuta in favore della de cuius
è stata però provata, dovendosi rilevare la genericità del documento
prodotto relativamente alle spese per la badante, posto che si tratta
di un foglio scritto a mano da autore ignoto con riportati alcuni importi
e non di un'attestazione di pagamento (cfr. doc. 11 convenuti),
nonché la genericità della documentazione prodotta come giustificativi
di spese sanitarie e di canoni di locazione (cfr. docc. 3 e 5 convenuti),
dei quali non si evince, a tutto voler concedere, il soggetto che ne ha
effettuato il pagamento.
Risulta infine provato il pagamento dei convenuti delle spese funerarie
per totali euro 5.985,95 ( docc. 7 e 8 convenuti), somma che andrà
posta a debito dell'eredità e ripartita tra tutti gli eredi. Altresì risulta
provato, e comunque non contestato, che i convenuti abbiano
corrisposto ad ### euro 3.122,00 nel 2019 come riparto del saldo
del libretto.
Alla luce di tutto quanto precede, dovendo procedere con la divisione
pro quota dei beni caduti in successione per eredità di ### quanto a
tutte le poste attive e passive della massa, va considerato che: ###
i convenuti sono debitori dell'eredità per euro 65.187,49, per prelievi
sul libretto postale realizzati dopo l'apertura della successione; ###
l'attrice e ### hanno già percepito euro 6.244,00 (euro 3.122,00
ciascuno) dal fratello convenuto dopo l'apertura della successione (cfr.
elaborato peritale dott.ssa ### p. 10); ### i convenuti sono debitori
di ### per euro 45.276,00 per aver effettuato prelievi sul libretto
postale di pari importo prima dell'apertura della successione; ### i
convenuti hanno sostenuto spese nell'esclusivo interesse di ### per
euro 58.247,33 prima dell'apertura della successione; ### i
convenuti hanno sostenuto le spese funebri per euro 5.985,95 dopo
l'apertura della successione.
Ne deriva il calcolo il seguente: ### + 65.187,49 credito eredità;
### + 6.244,00 credito eredità; (+ c - d) - 12.971,33 debito eredità;
### - 5.985,95 debito eredità; = euro 52.474,21 da dividere per tre
al fine di ottenere il valore della quota di ciascun erede.
Si ottiene che ciascuno dei condividenti ha diritto alla quota di euro
17.491,40 (= 52.474,21/3); tuttavia, considerato che ### ha già
incamerato la somma di euro 3.122,00, ella che ne fa domanda avrà
diritto ad ottenere la somma residuale pari ad euro 14.369,40 (=
17.491,40 - 3.122,00).
Detta somma dovrà essere corrisposta dai convenuti avendo essi già
incamerato il ben più rilevante importo di euro 110.463,49 (=
65.187,49 + 45.276,00), che pure al netto dei pagamenti già
effettuati per la de cuius in vita (58.247,33), risultano comunque aver
avuto disponibilità sufficienti (52.216,16), anzi eccedenti, la quota
parte (di euro 17.491,40) spettante ad ### in qualità di erede.
In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento di euro
14.369,40 a favore dell'attrice e la comunione ereditaria va
definitivamente così dichiarata sciolta.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste
integralmente a carico di parte convenuta, che ha chiesto di mandare
respinte tutte le pretese dell'attrice e che ha visto respinta la propria
domanda di accertamento della donazione indiretta. Vanno a tal
riguardo seguiti i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della
causa pari al quantum effettivamente oggetto di condanna al
pagamento, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo
in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese della
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
nella causa che reca numero ###/2022, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. ### la estinzione
del giudizio ex art. 306 c.p.c. avuto riguardo al rapporto processuale
tra ### da un lato, e ### e ### dall'altro lato. A spese di lite
compensate. 2. ### sciolta la comunione ereditaria con riferimento
alla successione di ### apertasi ab intestato in data ### in ### del
###. 3. ACCOGLIE la domanda di petizione ereditaria proposta da
### nei confronti di ### e ### nei limiti e per le ragioni di cui in
motivazione. 4. ### e ### in solido tra loro, al pagamento di euro
14.369,40 in favore di ### a titolo di conguaglio. 5. ### e ### in
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ###
quantificate pari ad euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre al 15%
per spese generali ed euro 860,35 per anticipazioni; infine, Iva e ###
professionale come per legge. 6. PONE definitivamente le spese della
c.t.u. a carico di ### e ### 7. SI PUBBLICHI
12-02-2025 07:50
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