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Sentenza

Successioni. Donazione diretta del denaro e donazione indiretta del bene (Cc, ar...
Successioni. Donazione diretta del denaro e donazione indiretta del bene (Cc, articoli 769, 782 e 809
)

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile, che integra un’ipotesi di donazione indiretta del bene.

La configurazione di tale fattispecie non richiede, peraltro, la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all’alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d’un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all’acquisto. per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’articolo 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’articolo 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’articolo 769 cod. civ., non richiama l’articolo 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

Nel caso di specie, è stato dimostrato che la dazione di 200.000,00 Euro è stata effettuata dalla de cuius, all’unico scopo di consentire l’acquisto dell’immobile da parte della nipote, provato dalla stretta contiguità temporale tra l’elargizione di denaro, avvenuta tramite bonifico bancario, e l’acquisto dell’immobile da parte di poco successivo.

    Corte d’Appello Ancona, Sez. II, sentenza, 7 marzo 2024 n. 403 – Pres. Est. Federico
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico - Presidente Estensore
Dott. Maria Ida Ercoli - Consigliere
Dott. Anna Bora - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al N. 874 del Ruolo generale dell'anno 2020, promossa da:
M.C. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. …(telefax: (...); pec:..) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, Via…;
-appellante-
CONTRO
R.M. (C.F. (...)) e B.T. (C.F. (...)), rappresentate e difese dall'Avv. …(PEC:…) ed elettivamente
domiciliate presso il suo studio in Montemarciano (An)…;
-appellate-
E CONTRO
F.S. (C.F. (...)) in proprio e in qualità di erede di G.M. e M.S. (C.F. (...)), in qualità di erede di G.M.,
rappresentate e difese dall'Avv. …(pec:…) ed elettivamente domiciliare presso il suo studio in
Montemarciano (AN), P.zza…;
-appellate-
NONCHÉ NEI CONFORNTI DI
P.C. (C.F. (...));
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. …/2020 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data
28.2.2020 e non notificata
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. .../2020 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta da M.C. e da P.C.,
con cui attore e convenuta, in qualità di eredi della zia M.G.M., chiedevano di dichiarare nulle una
serie di operazioni bancarie effettuate dalla de cuius in favore di G.M., R.M., B.T. e F.S., in quanto
donazioni prive dei necessari requisiti di forma, con conseguente condanna delle convenute al
conferimento all'asse ereditario delle somme donate.
In particolare, a sostengo delle proprie pretese M.C. deduceva che: - M.G.M. era decuta in Ancona
il 30.6.2013 senza lasciare alcun discendente in linea retta;
- gli unici eredi legittimi erano le sorelle, G. e R.M., e i nipoti M. e P.C., succeduti, per
rappresentazione, alla madre M.I.M., sorella di M.G., deceduta il 12.4.2012;
- nei mesi immediatamente antecedenti alla morte di M.G.M. si erano verificati alcuni movimenti
anomali nel conto corrente della de cuius n. (...), acceso presso la B.P.A. (filiale di M.), consistenti
nell'accredito di ingenti somme di denaro in favore di alcuni parenti e, in particolare:
a) 80.000,00 euro corrisposti tramite due bonifici bancari, entrambi privi di causale, rispettivamente
di 30.000 Euro e 50.000 Euro, effettuati l'11.2.2011 e il 6.8.2012 su conto corrente cointestato a B.T. e
R.M.;
b) 200.000,00 Euro corrisposti mediante bonifico dell'11.4.2012 a F.S.;
c) 100.00,00 euro corrisposti a R.M. a mezzo assegno bancario del 14.5.2008.
Assumendo la natura donativa delle predette dazioni di denaro, M.C. chiedeva, quindi, di
dichiarane la nullità di tali atti di disposizione, in quanto privi dei necessari requisiti di forma ex art.
782 c.c.
Si costituiva P.C., sorella dell'attore, la quale aderiva alla domanda proposta da M.C. e proponeva
altresì domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la declaratoria di nullità per difetto di forma di
altri quindici assegni bancari, in quanto donazioni effettuate dalla zia in favore delle sorelle e delle
nipoti e ne chiedeva, per l'effetto, il conferimento all'asse ereditario.
R.M. e B.T., costituitesi, eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire di M. e
P.C., in assenza della qualità di eredi della de cuius M.G.M.; nel merito, chiedevano il rigetto delle
domande proposte da M. e P.C., rilevando che le uniche somme erogate dalla de cuius alla sorella e
alla nipote erano finalizzate a sopperire ad indispensabili bisogni familiari.
Si costituivano altresì G.M. e F.S., eccependo anch'esse, in via preliminare, la carenza di
legittimazione attiva di M.C. e contestando, nel merito, le domande attoree. In particolare, con
riguardo alla domanda proposta nei confronti di F.S., la convenuta rilevava che l'elargizione di
denaro effettuata in suo favore dalla de cuius era specificamente finalizzata all'acquisto di un
immobile, configurando, quindi, una donazione indiretta. Quanto alla domanda nei confronti di
G.M., parte convenuta chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l'attore
rinunciato all'azione nei confronti di quest'ultima.
Con sentenza n. .../2020 il Tribunale di Ancona, riconosceva, in via preliminare, la legittimazione
attiva di M. e P.C., in quanto eredi, per rappresentazione, della de cuius M.G.M. e qualificava le
relative domande come azioni di accertamento della nullità delle donazioni. Nel merito, il Tribunale
rigettava la domanda principale proposta da M.C. e quella riconvenzionale di P.C., condannandoli,
in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute.
In particolare, quanto alla domanda proposta da M.C., il giudice d i primo grado riteneva che:
- il bonifico di 200.000,00 Euro, effettuato in data 11.4.2012 da M.G.M. alla nipote F.S., doveva
qualificarsi come donazione indiretta dell'immobile, in quanto tale valida ed efficace;
- i due bonifici effettuati dalla de cuius alla sorella R.M. e alla nipote B.T. (bonifico di 50.000,00 Euro
del 6.8.2012 e di 30.000,00 Euro dell'11.2.2011) costituivano donazioni indirette finalizzate ad
estinguere i debiti delle società partecipate dalle due convenute e, quindi, anche tali opera zioni
dovevano considerarsi valide ed efficaci;
- l'assegno di 100.000,00 Euro del 14.5.2008 emesso dalla de cuius in favore di R.M. costituiva un
prestito a titolo gratuito, regolarmente restituito dalla beneficiaria, a distanza di circa un mese,
attraverso l'assegno n. (...) del 23.6.2008 di pari importo, riscosso da M.G.M. in data 2.7.2008, come
risultante dall'estratto conto della de cuius.
Del pari, veniva rigettata la domanda riconvenzionale proposta da P.C., in quanto gli assegni
impugnati risultavano, in parte, emessi dalla de cuius in favore di se stessa, in parte corrisposti a
soggetti terzi estranei al procedimento e, in parte, non provati, non risultando dagli estratti conto di
M.G.M. e non essendo, in ogni caso, possibile risalire all'effettivo destinatario, stante il mancato
possesso, da parte dell'istituto di credito, della relativa documentazione, in quanto ultradecennale.
Avverso detta sentenza propone appello M.C., chiedendo di riformare l'impugnata pronuncia ed
accertare la nullità per mancanza di forma delle donazioni effettuate da M.G.M., aventi ad oggetto
la somma di 80.000,00 Euro in favore di R.M. e B.T., e di 200.000,00 Euro in favore di F.S. e
condannare, per l'effetto, B.T. e F.S. alla restituzione, rispettivamente, di 6.666,00 Euro e di Euro
33.333,00 Euro (pari ad 1/6 del totale).
Si costituiscono R.M. e B.T., chiedendo di respingere l'appello proposto da M.C. con conferma
integrale della sentenza n. .../2020 del Tribunale di Ancona.
Si costituisce, inoltre, F.S., in proprio e quale erede di G.M., unitamente alla sorella M.S., chiedendo,
in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello nei confronti della de cuius avendo M.C.
rinunciato all'azione nei confronti di quest'ultima; nel merito le appellate chiedono, inoltre, di
respingere l'avverso gravame, confermando integralmente la sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello M.C. si duole che il giudice di primo grado abbia qualificato come
donazione indiretta la dazione, da parte di M.G.M., della somma di 200.000,00 Euro alla nipote F.S.,
utilizzata da quest'ultima per l'acquisto di un immobile in S..
In primo luogo, l'appellante rileva che la contiguità temporale tra l'elargizione di denaro, effettuata
dalla de cuius mediante bonifico bancario dell'11.4.2012, e l'acquisto dell'immobile, in data 16.4.2012,
non sarebbe idonea a dimostrare la finalizzazione della dazione delle somme rispetto all'acquisto
immobiliare, posto che, in data 16.3.2012 F.S. aveva versato 25.000 Euro a titolo di caparra (assegno
bancario allegato al doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellata), essendosi, dunque, già
determinata all'acquisto circa un mese prima della donazione ricevuta dalla zia.
In secondo luogo evidenzia che, a fronte della donazione ricevuta di 200.000,00 Euro, F.S. ha
acquistato l'immobile al prezzo di 220.000 Euro (25.000 Euro a titolo di caparra e 195.000 Euro a
saldo), mancando, quindi, il requisito della corrispondenza tra la somma donata e il costo
dell'immobile, richiesto dalla giurisprudenza ai fini della configurazione della d onazione indiretta
di immobile.
Infine, parte appellante rileva che le testimonianze escusse non sarebbero idonee a dimostrare
l'animus donandi della de cuius al momento dell'elargizione di denaro, non essendo, in particolare,
provato che attraverso la dazione della predetta somma M.G.M. abbia inteso donare alla S.
l'immobile acquistato.
Secondo la prospettazione di M.C., l'elargizione di denaro effettuata da M.G.M. a F.S. in data
11.4.2012 dovrebbe, quindi, qualificarsi come donazione diretta di denaro, in quanto tale nulla per
difetto di forma ex art. 782 c.c.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Costituisce principio pacifico in giurisprudenza, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
9282 del 5.8.1992, che "nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed
intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la
sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il
corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta
del bene stesso, non del denaro. (conf. Cass., 30/5/2017, n. 13619; 26/08/2002, n. 12486).
La Cassazione ha, inoltre, chiarito che "la donazione diretta del denaro, successivamente impiegato
dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui
oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro
quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi di
donazione indiretta del bene". La configurazione di tale fattispecie non richiede, peraltro, "la
necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo
all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio),
necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione d el denaro ed
acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto" (Cass., 24/02/2004, n. 3642).
1.3. Nel caso di specie, è dimostrato che la dazione di 200.000,00 Euro è stata effettuata da M.G.M.
all'unico scopo di consentire l'acquisto dell'immobile da parte della beneficiaria F.S..
1.3.1. In tal senso depone, innanzitutto, la stretta contiguità temporale tra l'elargizione di denaro,
avvenuta tramite bonifico bancario dell'11.4.2012, e l'acquisto dell'immobile da parte di F.S., con atto
del 16.4.2012.
1.3.2. D'altra parte, tale circostanza non risulta contraddetta dal previo versamento della caparra da
parte della S., non essendo tale elemento idoneo, di per sé, ad escludere la l'animus donandi della
de cuius al momento dell'elargizione di denaro, né la contiguità temporale tra la dazione delle
somme e l'acquisto dell'immobile, perfezionatosi con l'atto del 16.4.2012.
Invero, l'intento liberale della M. ed in particolare la volontà di donare l'immobile alla nipote emerge
chiaramente dalle testimonianze assunte. Il teste A.R.P. ha, infatti, riferito: "ricordo che la signora M.
quando era ricoverata in ospedale mi disse di aver fatto questo regalo alla nipote F. dandole i soldi
per acquistare la casa. Ricordo con precisione che mi disse di averle dato 200.000,00 euro".
1.3.3. Infine, quanto alla dedotta differenza tra la somma ricevuta (pari a 200.000,00 Euro) ed il
prezzo per l'acquisto dell'immobile (225.000,00 Euro), risulta superato l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il
donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene. Al contrario, può ritenersi consolidato
l'orientamento opposto, in base al quale "si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un
immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa
compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione
e successivo impiego delle somme" (Cass., 17/4/2019, n. 10759).
1.3.4. A fronte di tali specifici elementi a dimostrazione del collegamento tra il bonifico di 200.000,00
Euro effettuato da M.G.M. in favore della nipote F.S. e l'acquisto dell'immobile da parte
dell'appellata, deve ritenersi che la dazione di denaro abbia rappresentato un mezzo per l'acquisto
immobiliare, integrando, dunque, un'ipotesi di donazione indiretta, in quanto tale valida ed efficace
in assenza di requisiti formali (ex plurimis Cass., 5/6/2013, n. 14197, ai sensi della quale "per la
validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio
tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico,
essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare
lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili
agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non
richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione").
2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole che, a fronte della domanda di
accertamento della nullità per difetto di forma delle donazioni dirette di denaro effettuate da M.G.M.
in favore di R.M. e
B.T., le appellate non abbiano preso posizione sulla natura dei bonifici ricevuti dalla de cuius
(50.000,00 Euro in data 6.8.2012 e 30.000,00 Euro in data 11.2.2012), limitandosi a contestare la
legittimazione ad agire di M.C. e deducendo, solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., che le somme sarebbero state erogate dalla de cuius al fine di far fronte a "impellenti bisogni
familiari".
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in
cui qualifica i due bonifici di 30.000,00 Euro e 50.000,00 Euro ricevuti da R.M. e B.T. come donazioni
indirette finalizzate all'estinzione dei debiti delle società partecipate dalle appellate, in assenza di
prova non solo del collegamento tra la dazione di denaro e il pagamento dei debiti societari, ma
anche dell'esistenza di tali debiti, così come del loro effettivo pagamento.
4. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi,
appaiono fondati.
La Suprema Corte è costante nel ritenere che "la donazione indiretta si identifica con ogni negozio
che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di
arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal
rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e
ritualmente dedotte e provate in giudizio" (Cass. 21/5/2020, n. 9379).
4.1. In particolare, il carattere indiretto della donazione postula un collegamento inscindibile di atti
(Cass., 18/9/2019, n. 23260), che non è, invece, ravvisabile "quando il danaro costituisca il bene di cui
il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla
previsione del donante", configurandosi, in questo caso, una donazione diretta di denaro (Cass.,
6/11/2008, n. 26746).
4.2. Ebbene, nel caso di specie, manca la prova della finalizzazione della dazione di denaro da parte
di M.G.M. al pagamento dei debiti delle società L. s.r.l. e T. s.r.l., di cui R.M. e B.T. erano socie.
Invero, se è vero che i documenti prodotti e le testimonianze escusse (testi L.T. e M.S.) hanno
dimostrato la situazione debitoria delle predette società, non risulta tuttavia provato che i
versamenti di denaro in favore delle appellate siano stati effettuati da M.G.M. al precipuo scopo di
estinguere i debiti societari.
Pertanto, in assenza di circostanze specifiche, ritualmente dedotte dalle appellate idonee a
dimostrare che lo scopo unico e specifico delle elargizioni di denaro operate dalla de cuius in favore
della sorella e della nipote fosse quello di estinguere i debiti delle società, deve ritenersi che i bonifici
di 30.000,00 Euro e 50.000,00 Euro costituiscano una donazione diretta, effettuata da M.G.M. al fine
di aiutare la sorella e la nipote in un momento di difficoltà finanziaria e, dunque, con puro intento
di liberalità
Ne deriva che dette donazioni devono dichiararsi nulle, in quanto prive dei necessari requisiti di
forma di cui all'art. 782 c.c., con conseguente obbligo di R.M. e B.T. di restituire alla massa ereditaria
quanto indebitamente percepito, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
5. L'accoglimento parziale del gravame proposto da M.C. impone altresì di procedere ad una nuova
determinazione delle spese di lite, su cui infra, con conseguente assorbimento del quarto motivo
d'appello, con cui l'appellante censura la regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
6.Va da ultimo dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal C. nei confronti di G.M. e
successivamente di F. e M.S., nei cui confronti la causa è stata riassunta a seguito del decesso della
de cuius.
6.1 E' incontroverso che nel giudizio di primo grado, all'udienza del 10.12.2017, il C. ha rinunciato
all'azione nei confronti di G.M..
Orbene la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione
(Cass.33761 del 2019).
Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal C. nei confronti di G.M. e
riassunta nei confronti delle eredi di quest'ultima.
7. Merita, infine, accoglimento la domanda di restituzione delle somme versate a R.M. e B.T. in
esecuzione della sentenza di primo grado, formulata da M.C. in sede di precisazione delle
conclusioni.
7.1. Sul punto, la S.C. ha infatti chiarito che "la richiesta di restituzione delle somme versate in
esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione,
deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione
della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni,
soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione
dell'impugnazione" (Cass., 15/3/2021, n. 7144).
7.2. Nel caso di specie, deve, dunque, ritenersi ammissibile la domanda di restituzione delle somme
versate in esecuzione della sentenza di primo grado, formulata da M.C. in sede di precisazione delle
conclusioni, avendo l'appellante allegato atto di pignoramento presso i terzi dell'11.12.2020 e,
dunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio d'appello, con cui R.M. e B.T. hanno agito
in via esecutiva nei confronti di M.C. per il pagamento delle spese processuali di primo grado.
La domanda di restituzione risulta, inoltre, fondata, essendo venuto meno, in ragione
dell'accoglimento parziale dell'appello, il titolo di corresponsione delle spese del giudizio di primo
grado.
8. Quanto alla regolazione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, M. e
P.C. vanno condannati in solido alla refusione delle spese di entrambi i gradi sostenute da F. e M.S.,
determinate sulla base del valore della domanda di condanna nei confronti di F.S. ( 33.333,00 Euro),
essendo la domanda di accertamento della nullità strumentale a quella di condanna, e liquidate
come da dispositivo.
B.T. e R.M. sono viceversa tenute alla refusione delle spese sostenute da M.C., anche in questo caso
liquidate in relazione all'ammontare della domanda di condanna nei loro confronti (6.666,00 Euro),
liquidate come da dispositivo, mentre va disposta la compensazione delle spese del presente grado
nei confronti di P.C. che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
.../2020 del Tribunale di Ancona proposto da M.C. nei confronti di R.M., B.T., F.S., in proprio e quale
erede di G.M. e M.S., in qualità di erede di G.M., nonché nei confronti di P.C., nella contumacia di
quest'ultima, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento
dell'appello così dispone:
- dichiara la nullità dei bonifici bancari effettuati da M.G.M. in favore di R.M. e B.T., aventi ad
oggetto i seguenti importi: 30.000,00 Euro, effettuato l'11.2.2011; 50.000,00 Euro, effettuato il 6.8.2012
e, per l'effetto, condanna B.T. alla restituzione di 6.666,00 Euro, oltre ad interessi legali dalla
domanda al saldo;
- dichiara inammissibile l'appello proposto da M.C. nei confronti di F. e M.S., quali eredi di G.M.;
- Rigetta l'appello proposto dal C. nei confronti di F.S..
- Condanna R.M. e B.T. alla refusione delle spese di lite sostenute da M.C. che liquida, quanto al
giudizio di primo grado, in 3.340,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfetario
spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, e quanto al presente grado in 3.200,00 Euro,
di cui 350,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed
accessori di legge;
- Condanna M. e P.C. in solido alla refusione dele spese di lite sostenute da F. e M.S., che liquida,
quanto al giudizio di primo grado in 4.400,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso
forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge e quanto al presente grado in
4.100,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali ed accessori
di legge.
- Condanna R.M. e B.T. in solido alla restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante
in esecuzione della sentenza di primo grado;
Conclusione
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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