Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

Si può donare un bene di altri?...
Si può donare un bene di altri?
La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

Nel caso di specie, da un’interpretazione letterale e sistematica delle clausole negoziali dell’atto di donazione impugnato, risultava in maniera univoca la consapevolezza in capo alle parti della attuale non appartenenza dell’immobile donato al patrimonio del coerede donante essendo espressamente dichiarata l’appartenenza del bene oggetto della liberalità alla comunione ereditaria tra il donante e il fratello germano instauratasi a seguito dell’apertura della successione legittima dei di loro genitori.

Tribunale Palermo, sezione II, sentenza 6 novembre 2024 n. 5419 – Giudice Cipiti
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simona Maria Cipiti, ha pronunciato,
ai sensi dell'art. 190 c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
P1 , (C.F.(...)), nato a P. il (...), ed ivi residente in Via (...) n.37, elettivamente domiciliato in Palermo,
Viale…, presso lo Studio Legale Associato P1 , con gli Avv.ti…, che lo rappresentano e difendono,
giusta procura in calce all'atto di citazione
-attore
CONTRO
C1 , (C.F.(...), nata a P. il (...), ivi residente in via (...) N. 58, elettivamente domiciliata, nella Piazza
…di Palermo, presso lo studio dell'Avv. …che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.7.2023
- convenuta
Avente ad oggetto: azione di revocazione per ingratitudine; azione di nullità della donazione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con alto di citazione ritualmente notificato, P1 ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare
la revocazione, per ingratitudine della donataria, C1 della donazione avente ad oggetto la quota
indivisa di ½ dell'appartamento sito in P., via (...) n.58, piano settimo, scala B, distinto al catasto
fabbricati di P. al Fg.(...) , Mapp.(...) , sub.(...) (ex sub ), giusta atto del (...), stipulato a rogito del
Notaio X1 , Rep. N.(...) , Racc. n.(...) ; in subordine, ha chiesto che ne venga accertata e dichiarata la
nullità per mancanza di causa.
A sostegno delle superiori domande, parte attrice ha allegato: i) che a far data dal 1 novembre 2018
la convenuta lo aveva allontanato dall'appartamento donatole, sottraendogli le chiavi di accesso; ii)
che in conseguenza di ciò, P. era stato costretto a chiedere ospitalità ad un amico e, poi, a prendere
in locazione un altro immobile; iii) che, senza ragione, la convenuta aveva determinato l'interruzione
di qualsiasi contatto I.P. e il figlio della convenuta; iv) che il 13 dicembre 2018 era stato veniva
notificato il ricorso per separazione giudiziale; v) che durante il mese di luglio 2019, l'attore veniva
a conoscenza del fatto che la convenuta aveva omesso di comunicare all'odierno attore (affetto da
gravi patologie di natura cardiologica tali da necessitare un intervento chirurgico a cuore aperto) la
data del necessario intervento chirurgico (comunicato alla stessa per telefono direttamente
dall'Istituto Sanitario che lo aveva in cura), che pertanto veniva rinviato a data da destinarsi; vi) che,
nel corso delle trattative per la separazione, la convenuta aveva notificato due distinti alti di precetto,
a fronte di un lieve ritardo nella corresponsione dell'assegno di giugno e luglio 2020; vii) che,
ometteva di restituire gli effetti personali, nonché lutti i beni di sua proprietà esclusiva; viii) che la
donazione deve ritenersi nulla, per difetto di causa, siccome avente ad oggetto una quota pro
indiviso di un immobile facente parte di una comunione ereditaria (I.P. e il fratello C2 ).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.5.2021, si è costituita in giudizio C1
eccependo l'infondatezza delle domande spigate nei suoi confronti e rilevando, in particolare: i) che
la mancata comunicazione della notizia giunta dall'Ospedale Ismett sull'operazione chirurgica che
avrebbe coinvolto parte avversa, non è ascrivibile ad una ipotesi di attentato alla vita; ii) che i motivi
di revoca formulati dall'attore, oltre che essere sforniti di prova, non integrano nessuna delle
fattispecie tassativamente indicate dall'art. 801 c.c.; iii) che parte attrice non ha provato la circostanza,
sottesa all'azione di nullità proposta, che l'immobile oggetto della donazione faccia parte di una più
ampia massa ereditaria, non avendo invero prodotto in giudizio la dichiarazione di successione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., le parti, hanno depositato le memorie assertive
con le quali hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, lasciando sostanzialmente invariati i
termini della controversia.
La causa e stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove orali ammesse e,
precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione con l'assegnazione alle parli dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va innanzitutto esaminato, poiché logicamente pregiudiziale, e rilevabile d'ufficio, sebbene proposta
in via subordinata dall'attore intesa alla declaratoria di nullità della donazione oggetto del giudizio
per difetto di causa.
La domanda va rigettata, poiché infondata.
Occorre rilevare in punto di diritto che secondo il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica: "La donazione di cosa altrui o
parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la
donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa
ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio
del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è
consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare"
(Cassazione civile sez. un., 15/03/2016, n.5068).
Argomentando dalla lettura del disposto dell'art. 769 c.c., la Suprema Corte ha affermato che
l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce elemento essenziale del
contralto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso costituita
dall'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante connotati da spirito di
liberalità non può realizzarsi. In altre parole, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che
questi intende donare rappresenta elemento costitutivo del contratto di donazione, che in mancanza
di tale elemento e nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 comma 11 c.c..
È stato però precisato che, tale ipotesi di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che
il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina
l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa
donativa. Viceversa, allorquando l'altruità della cosa sia conosciuta dal donante e tale
consapevolezza risulti da un'espressa affermazione dell'atto pubblico, la donazione di bene altrui
ben può valere come donazione obbligatoria di dare.
Orbene, nel caso di specie, da un'interpretazione letterale e sistematica delle clausole negoziali
dell'alto di donazione impugnato, risulta in maniera univoca la consapevolezza in capo alle parti
della attuale non appartenenza dell'immobile donato al patrimonio del coerede donante.
Invero, nel corpo dell'alto pubblico è espressamente dichiarata l'appartenenza del bene oggetto della
liberalità alla comunione ereditaria tra il donante P1 e il fratello germano C2 instauratasi a seguito
dell'apertura della successione legittima dei di loro genitori X2 deceduto il 23.4.1991 e X3 deceduta
il 25.10.2007).
Nell'ambito dello schema negoziale, del resto, le parti hanno individuato come oggetto dell'atto di
liberalità la quota indivisa di ½ (un mezzo) dell'appartamento sito in P., via (...) n.58, con la
precisazione che hi restante quota indivisa di ½ (un mezzo) appartiene ad C3 (cfr. art. 1, atto di
donazione del (...), stipulato a rogito del Notaio X1 ,Rep. N.(...), Racc. n.(...) - all. 2 atto di citazione).
A fronte della consapevolezza in capo alle parti - risultante dal corpo dell'atto - della parziale altruità
del bene oggetto dell'atto di liberalità deve, pertanto, escludersi l'applicabilità al caso di specie della
sanzione della nullità, per difetto di causa, della donazione impugnata; dovendosi, viceversa,
attribuire alla donazione in esame efficacia obbligatoria, proprio in considerazione della esistenza di
siffatto elemento soggettivo.
La domanda, proposta ai sensi dell'art. 801 c.c., intesa alla revocazione per ingratitudine della
donataria dell'atto di donazione avente ad oggetto la quota indivisa di ½ (un mezzo) dell'immobile
sito in P., via (...) n.58, stipulato in data (...), in Notar X1 , Rep. N.(...) , Racc. n.(...) , è infondata per le
ragioni appresso spiegate.
Occorre rammentare in punto di diritto che he la revocazione per ingratitudine opera nei casi
tassativamente previsti dall'art. 801 c.c., ovvero in ipotesi in cui il donatario ha commesso uno dei
fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c. per i casi di indegnità a succedere (ossia omicidio
volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale), ovvero abbia posto in essere comportamenti lesivi
del decoro e dell'onore del donante (c.d. 'ingiuria grave') o pregiudizievoli per il suo patrimonio,
oppure gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433,435 e 436.
È anzitutto infondato il motivo di revoca incentrato sull'omessa comunicazione, ad opera della
donataria, della notizia, da costei ricevuta a mezzo telefonico dall'Istituto Sanitario, inerente alla data
fissata per l'esecuzione di un intervento chirurgico "salvavita" per il donante.
Sul punto, il dott. X4 , medico cardiologo che all'epoca del fatto aveva in cura P1 , in sede di
escussione testimoniale resa all'udienza del 18 giugno 2024, ha riferito: "Sul cap. n. 3): "non mi
occupo personalmente di avvisare i pazienti in ordine agli appuntamenti ma se ne occupava
personale URP cioé dell'ufficio relazioni con il pubblico dell'ISMETT. Dall'epoca riferita della
chiamata posso desumere che si trattasse della chiamata per la convocazione per l'espletamento
dell'esame coronarografia, esame di controllo post - operatorio, disposto in quel caso a fronte della
sintomatologia sospetta per angina pectoris, riferita dal paziente. Poiché è un esame invasivo che
richiede l'applicazione di uno strumento che si inserisce nell'arteria e richiede pertanto il ricovero.
Non si può dire se è salvavita, poiché é un esame diagnostico, all'esito del quale potrebbe emergere
un'esigenza di intervento in tempi brevi. È un esame importante non routinario" (cfr. verbale di
udienza del 18 giugno 2024).
Le superiori dichiarazioni, dunque, consentono di escludere che la conversazione intercorsa tra la
convenuta e l'Istituto sanitario riguardasse - come sostenuto dall'attore - un intervento chirurgico "a
cuore aperto", come tale indifferibile e urgente per la salute dell'attore; essendo, piuttosto, emerso
che la chiamata telefonica abbia avallo ad oggetto la convocazione per l'espletamento di un esame
diagnostico post-operatorio (nella specie coronarografia), valutato dallo stesso specialista escusso
come non necessariamente "salvavita". Né, del resto, risulta altrimenti dal quadro probatorio offerto
dall'attore.
La condotta omissiva contestata alla convenuta, pertanto, è inidonea ad integrare l'ipotesi di revoca
per ingratitudine subspecie del "tentato omicidio" di cui al n.1) dell'art. 463 c.c., essendo a tal fine
necessaria la consumazione di una condotta penalmente rilevante connotata degli elementi
costitutivi della fattispecie delittuosa come prescritta dalla legge penale; in quanto tale, l'addebito si
ritiene del tutto privo di rilievo giuridico ai sensi dell'art. 801 c.c., poiché non astrattamente
riconducibile a nessun'altra causa di revoca ivi considerata.
È parimenti infondato il motivo di revoca fondato sull'asserito allontanamento imposto dalla
donataria al proprio figlio con conseguente interruzione dei rapporti con il donante.
Sul punto, il teste T1 , ascoltato all'udienza del 3 ottobre 2023, ha riferito che: "Posso dire che dopo
la separazione, il sig P1 continuò a frequentar X5 , figlio della sig.r C1 per essere stato presente anche
io. Qualche volta è successo che quando mi trovavo a Palermo e uscivo con il sig. P1 passavamo a
prendere X5 che era fuori con gli amici per riaccompagnarlo a casa. Poi questa cosa non capitò più.
Il sig. P1 mi disse che a X5 non era più permesso frequentarlo. Posso dire che in occasione di una
visita di monumenti incontra X5 che faceva da guida per la descrizione dei monumenti. Io gli dissi
che era un peccato non esserci più visti, e riconto che lui disse, allargando le braccia qualcosa del
tenore: "per adesso è così che cosa devo fare?" (cfr. verbale di udienza del 3 ottobre 2023).
La deposizione testimoniale non consente di verificare se l'interruzione del rapporto tra il figlio della
donataria e il Sig. P1 sia stata causata da un sentimento di disistima manifestato dalla donataria nei
confronti del donante oppure se ciò sia dipeso da una libera scelta del minore.
Sotto tale profilo, le dichiarazioni rese dal teste si appalesano del tutto neutre, non consentendo di
ricavare la prova della commissione, ad opera della donataria, di una condotta ingiuriosa ai danni
del donante; ben potendo presumersi che l'interruzione della relazione affettiva con il minore essere
anche una conseguenza dello scioglimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in
seguito alla separazione.
Non essendovi evidenze tali da comprovare che detta interruzione sia stata indotta da condotte
denigratorie tenute dalla convenuta, sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ingiuria grave richiesta,
ex art. 801 c.c., pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della
persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il
comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di
irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la
coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento e costituisce, peraltro, formula
aperta ai mutamenti dei costumi sociali. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente
la legittimità del comportamento del donatario (cfr. Cass., 13 gennaio 2018, n. 20722; Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 31/10/2016, n. 22013).
L'ipotesi in esame prevista dall'art. 801 c.c. deve, quindi, da un lato essere caratterizzato dalla
manifestazione, nel comportamento del donatario, di una irrispettosità del donante contrastante con
il senso di riconoscenza, esteriorizzata ossia resa palese a terzi; dall'altro lato, il contegno di ostilità
deve essere durevole, non potendo quindi esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo
risulti calato in un clima di contrasto sorto per ragioni specifiche.
Orbene, occorre rilevare altresì, in punto di diritto, che secondo orientamento della giurisprudenza,
dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'ingratitudine del coniuge donatario, in ipotesi di
separazione, non può ravvisarsi nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza materiale, né in
quello di aver intrecciato un nuovo legame, ma va individuata nel modo ingiurioso, come sopra
circostanziato, con cui tali fatti siano stati compiuti (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/1987, n.2003;
Tribunale Brindisi, 26/05/2014; Tribunale Milano Sez. IV, 20/07/2012).
Applicando i superiori principi al caso di specie, all'esito dell'istruttoria condotta in giudizio, sono
infondate le ulteriori contestazioni mosse nei confronti della donataria poste dall'attore a
fondamento della propria azione quali condotte ingiuriose.
In particolare, parte attrice si duole: - della sottrazione delle chiavi di accesso dell'appartamento di
via X n.58; - della notifica del ricorso per la separazione giudiziale con il donante; - della notifica
dell'atto di precetto nel corso dello svolgimento delle trattative; - dell'assoluto rifiuto di addivenire
ad un accordo in ordine al mantenimento.
Nel caso di specie, non risulta, neppure in punto di allegazione, che l'allontanamento del donante
dalla casa familiare sia avvenuto con modalità oltraggiose. Né dall'istruttoria condotta in giudizio
sono emersi elementi dai quali inferire che la donataria, nell'intimare il rilascio dell'abitazione, abbia
manifestato comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante.
Pertanto, tale circostanza, unitamente agli altri episodi addotti dall'attore a fondamento della propria
azione - benché astrattamente contrastanti con il senso di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare
i rapporti tra donante e donatario -, nella specie, si appalesano di per sé irrilevanti ai sensi dell'art.
801 c.c. poiché privi degli clementi oggettivi della esteriorizzata manifestazione di un sentimento di
disistima per la persona del donante reso palese a terzi, richiesti dalla legge ai fini dell'ingiuria grave
che giustificherebbero la revoca per ingratitudine della donataria.
Alla stregua dei medesimi parametri normativi, sopra compendiate, è infondato l'ulteriore motivo
di revoca per ingratitudine concernente l'episodio, riferito dal teste di parte attrice, T2 , riguardante
alcune esternazioni effettuate dalla convenuta in occasione di un incontro da lei organizzato con gli
amici più stretti del Sig. P1.
In particolare, il teste ha riferito che: "... In quella occasione, che a me è parsa un'occasione di sfogo,
la sig.ra C1 ci ha riferito dei problemi che erano causa della separazione riferiti all'Avv. P1 anche
relativamente a sue posizioni debitorie. Ricordo che si lamentò anche che l'avv. P1 non le versava il
mantenimento. Posso dire che in questa occasione la sig.ra C1 era agitata e non ha usato toni
lusinghieri" (cfr. verbale di udienza del 3 ottobre 2023).
Ebbene, la prova offerta sul punto dal teste non consente di valutare la portata lesiva delle
esternazioni - genericamente descritte come "non lusinghiere" - compiute sulla persona di P1 , tenuto
altresì conto del fatto che il testimone stesso riferisce di aver percepito tali esternazioni come un
motivo di sfogo per la convenuta, a fronte del consolidato deterioramento dei rapporti con l'ex
coniuge.
Ad ogni buon conto, alla luce delle considerazioni già svolte in relazione agli altri motivi di revoca,
appare decisiva sul punto la mancanza dell'elemento della durevolezza del sentimento di disistima
nei confronti del donante, richiesto dalla legge ai tini della sussistenza della ingiuria grave di cui
all'art. 801 c.c., non potendo, invero, il contegno di ostilità esaurirsi in un singolo episodio,
soprattutto se, come nella specie, questo risulti calato in un clima di contrasto I. le parti, nel contesto
della separazione dei coniugi.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda intesa alla revoca della donazione avente ad
oggetto la quota indivisa di ½ (un mezzo) dell'immobile silo in P., via (...) n.58, va rigettata.
In considerazione dell'esito del giudizio, sono poste a carico di parte attrice le spese di lite, liquidate
in Euro 6.766,00 per compensi - calcolate per tutte le fasi del giudizio secondo valori tendenti ai medi
- ad eccezione della fase di studio liquidala secondo valori minimi -, recati dalle tabelle allegate al
D.M. n. 147 del 2022, applicabile ratione temporis in considerazione della data della decisione, per
lo scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00) secondo il valore della controversia
dichiarato, tenuto conto della concreta attività svolta sono poste a carico di parte attrice, risultata
integralmente soccombente, oltre CPA, IVA, e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì,
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, cosi provvede:
1) Rigetta, per le causali di cui in parte motiva, tutte le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna P1 alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite liquidale in
complessivi Euro 6.766,00, olire CPA, IVA, e spese generali come per legge.
Conclusione
Così deciso in Palermo, il 6 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2024.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza