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Sentenza

La produzione del testamento olografo in copia fotostatica, e non in originale, ...
La produzione del testamento olografo in copia fotostatica, e non in originale, lascia presumere che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente e tale presunzione non è scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all’originale, rilevante solo dopo che sia superata la prefata presunzione. Sicché, la parte che intenda valersi del documento, di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione dell’originale, deve fornire la prova dell’esistenza del testamento al momento dell’apertura della successione e, pertanto, della mancanza di revoca ad opera del testatore.
Tribunale Bari, civile sezione I, sentenza, 26 marzo 2024 n. 2635
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile,
riunito in camera di consiglio in persona dei
signori magistrati:
1. dott. Saverio U. de Simone - Presidente
2. dott. Alessandro Carra - Giudice
3. dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2008 sotto il numero
d'ordine …vertente
TRA
P1, rappresentate e difese dall'Avv…
- attrici -
E
C1, C2, C3 E C4 , rappresentati e difesi dal Prof. Avv. …
- convenuti -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato P1 e P1 convenivano in giudizio C1, C2, C3 e C4 ,
esponendo che in data 16.4.1998 era deceduto C2, rispettivamente padre e nonno delle attrici; che le
ultime volontà del de cuius erano contenute in un testamento olografo datato 1.12.1997, con cui
venivano attribuiti beni determinati ai tre figli (a P1 l'usufrutto dei locali attribuiti in S. in C. alla (...)
nonché la piena proprietà dell'appartamento sito in S. in C., alla (...); a P1, C1 e C5 la quota di
proprietà, pari ad 1/2, sia sui locali siti in S. in C. sia sul fondo rustico in agro di S., alla contrada di
(...) e l'intera quota disponibile alla nipote P1 (consistente nella piena proprietà dell'appartamento in
S. in C. alla (...) al piano secondo, e nella nuda proprietà dei locali in S. in C. alla (...) mentre nulla
veniva lasciato alla moglie C6 che, tuttavia, la successione si era aperta ab intestato in favore dei tre
figli del de cuius C5 , C1 e P1 , nonché della coniuge C6 poiché le attrici erano impossibilitate ad
esibire l'originale o anche la copia del prefato testamento, che solo successivamente rientrava nella
disponibilità delle stesse; che in data 3.3.2002 era deceduta anche C6 che aveva disposto dei suoi
beni con testamento olografo pubblicato il 23.11.2004, lasciando a P1 la quota disponibile dei suoi
diritti sugli immobili siti in S. in C. alla (...) e al (...) nonché il fondo rustico in agro di S. in C. in
contrada M. e quello in agro di A. e a C5 , C1 e P1 la restante parte dei suoi diritti sugli immobili in
parti uguali; che tutte le spese funerarie occorse per il funerale della madre, pari ad Euro 1.750,00.
nonché tutte le spese successive e precedenti di assistenza materna erano state sopportate da P1 ;
che in data 14.12.2003 era deceduto anche C5, lasciando eredi i due figli, C6 e C2 , e la coniuge, C4 .
Deducevano altresì che la quasi totalità dei beni immobili caduti nella successione di C2 e C6 era
rimasta nella disponibilità di C1 e degli eredi di C5, ad esclusione dell'appartamento di (...), rimasto
nella disponibilità di P1. Asserivano che nell'asse ereditario dovesse essere incluso anche un
immobile ubicato in (...), intestato a C1 , il quale lo aveva tuttavia acquistato con denaro donatogli
dal de cuius. Assumevano che C2 dal giorno della redazione del testamento, non aveva mai revocato
le sue disposizioni, nè era riscontrabile la sua volontà di revocarle e che, al contrario, aveva
mantenuto ferma la volontà di attribuire i beni, nel modo indicato nel testamento, a sua figlia P1 e a
sua nipote e agli altri suoi due figli; che la figlia P1 e la nipote P1 contrariamente agli altri figli del
de cuius, avevano assistito C2 negli ultimi anni della sua vita e, pertanto, questi aveva voluto
ringraziarle per la loro assistenza. Riferivano le attrici di possedere il testamento di C2 solo in copia
fotostatica; che, comunque, il testamento di C2, seppur in fotocopia, era rispondente ai requisiti di
forma indicati dall'art. 602 c.c. e conteneva le ultime volontà del de cuius; che le attrici non avevano
la disponibilità materiale del testamento per dolo e determinazione di altri; che il patrimonio di C2
e C6 doveva essere diviso secondo le disposizione testamentarie dei coniugi; che, pertanto, le attrici
avevano diritto ad ottenere, previo il riconoscimento della validità del testamento di C2 , la divisione
del compendio ereditario relativamente alle successioni di C2 e C6
Tutto ciò premesso, chiedevano accertarsi che la scheda testamentaria in fotocopia avesse i requisiti
di legge di cui all'art. 602 c.c. nonché accertarsi che il contenuto del testamento di C2 , prodotto in
fotocopia, fosse espressione della volontà del de cuius.
Domandavano, inoltre, il riconoscimento, ai sensi dell'art. 533 c.c., della qualità ereditaria nei
confronti degli attuali possessori sine titulo dei beni dei compendi ereditari di C2 e C6 l'accertamento
e il riconoscimento che il bene immobile di (...), intestato a C1, fosse bene donato in vita da C2 al
figlio C1 e, pertanto, soggetto a collazione, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria
formatasi sui beni relitti delle successioni di C2 e C6 secondo le disposizioni contenute nei loro
testamenti. Infine, chiedevano la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 534 c.c., dei beni
componenti la massa ereditaria dei coniugi C2 - C6 e che tosse accertata la mala lede nel possesso,
da parte dei convenuti, relativamente ai beni di cui chiedevano la restituzione e, di conseguenza, la
condanna degli stessi alla restituzione dei frutti naturali e civili maturati sui predetti beni dal giorno
dell'apertura delle successioni di C2 e C6 Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.2.2008, si costituivano C1 nonchè C2 , C3 e
C4 (in qualità, rispettivamente, di figli e moglie di C5 ), contestando le avverse prospettazioni e
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Con vittoria di spese.
In particolare, i convenuti deducevano che, prima dell'instaurazione del giudizio, precisamente nel
periodo compreso tra il 2005 e il 2006, le parti, con l'assistenza dei rispettivi legali, avevano provato
ad addivenire ad una divisione bonaria dei beni costituenti il patrimonio ereditario di C2 e C6 e che,
durante queste trattative, le attrici non avevano mai menzionato l'esistenza del testamento di C2 e,
difatti, si dava per scontato che si fosse aperta la sua successione legittima.
Inoltre, riferivano che la fotocopia del testamento olografo difettasse dei requisiti di cui all art. 602
c.c., non potendosi considerare scritta e sottoscritta dal suo presunto autore, e che neppure potesse
essere oggetto di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., poiché quest'ultima poteva riguardare
esclusivamente l'originale di una scrittura privata. Peraltro, disconoscevano espressamente, a norma
dell'art. 2719 c.c., la conformità della copia all'originale e disconoscevano la scrittura e la
sottoscrizione di C2.
Asserivano che, comunque, il testamento prodotto in fotocopia ed attribuito a C2 era da dichiararsi
nullo per impossibilità o indeterminatezza dell'oggetto, poiché il testatore aveva disposto di beni in
parte non suoi; invero, gli unici beni di proprietà esclusiva di C2 erano costituiti dal locale a piano
terra ubicato in Santeramo con ingresso della trav. di (...) e dal fondo rustico sito in S. alla contrada
(...)
Ad ogni buon conto, evidenziavano che, ove ritenuto valido il testamento in fotocopia, le
disposizioni ivi contenute sarebbero lesive della quota di legittima di C6 pretermessa dalla
successione del coniuge, e che la stessa, in qualità di moglie del de cuius, avrebbe dovuto ottenere
1/4 del patrimonio ereditario.
Infine, negavano il pagamento, da parte di C7 delle spese concernenti il funerale di X1 e riferivano
di aver sopportato il pagamento delle imposte di successione per il complessivo importo di Euro
13.350,00, da ripartirsi tra i coeredi. Ciò premesso, domandavano il rigetto delle domande attoree e,
in via subordinata e riconvenzionale, qualora fosse stato ritenuto valido il testamento, chiedevano
l'accertamento della lesione della quota di legittima della madre C6 con riferimento all'eredità del di
lei coniuge C2 , nonché che fosse accertato il diritto dei convenuti al rimborso delle imposte pagate
con riferimento alle successioni di C2 e C6 , per il complessivo importo di Euro 13.350,00 e delle
spese sostenute per le migliorie e le addizioni arrecate all'immobile di (...). Infine, chiedevano
disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria. Con vittoria di spese.
Con ordinanza depositata il 19.05.2008, a scioglimento della riserva in seguito all'udienza del
15.8.2008, svoltasi presso la Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, il Giudice, rilevato che la
domanda di impugnazione del testamento fosse di competenza del Tribunale in composizione
collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6, c.p.c., rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale.
Dunque, rilevata la competenza del Tribunale di Bari in composizione collegiale.
con decreto del 27.05.2008, la causa veniva assegnata alla Prima Sezione Civile.
Esaurita la trattazione della causa, veniva espletata la prova per interpello delle attrici e dei
convenuti. Seguivano alcuni rinvii richiesti congiuntamente dalle parti al fine di raggiungere una
composizione bonaria della controversia. Indi, con ordinanza del 26.4.2016 il G.I. ammetteva la sola
prova testimoniale richiesta dalle attrici, ritenendo indispensabile accertare la validità del
documento prodotto in copia dalle attrici e attribuito al de cuius C2 . Dopo numerosi rinvii richiesti
da parte attrice per l'escussione dei testi, all'udienza dell'11.7.2022 veniva assunta la testimonianza
di T1 . Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 23.10.2023
le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.
Le domande proposte dalle parli devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, va rigettata la richiesta, formulata da parte attrice all'udienza dell'11.7.2022 e
reiterata negli scritti successivi, di ammissione di ulteriori richieste istruttorie e, in particolare, di
sostituzione del teste ing. T2 , deceduto dopo il deposito delle memorie istruttorie, con l'escussione
di altri testi (all'udienza dell'11.7.2022 è stata chiesta la sostituzione con la teste Arch. T3 , mentre
nella comparsa conclusionale con i testi T4 e T5 ). Ed invero, i mezzi di prova sono stati ammessi con
ordinanza del 24.06.2016 e la richiesta di ulteriori mezzi istruttori si appalesa superflua e irrilevante
ai fini della decisione, stante l'istruzione della causa mediante la documentazione prodotta in
giudizio dalle parti, l'escussione della testimonianza di T6 e l'espletamento degli interrogatori
formali. Quanto alla richiesta di sostituzione del teste T7 deceduto dopo l'ammissione dei mezzi
istruttori, si osserva che, nel processo civile, la parte che vuole avvalersi di una prova testimoniale
per provare le circostanze poste a fondamento della propria domanda o delle proprie difese deve
articolare i capitoli di prova ed indicare i testi, a pena di decadenza, con la memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c., mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti su cui ciascuna deve
essere interrogata (art. 244 c.p.c.). Sicché, in linea generale, non è consentito alle parti sostituire i
testimoni indicati in precedenza, anche nel caso in cui dopo il deposito delle memorie istruttorie uno
dei testimoni muoia o diventi incapace. Ed invero, l'assunzione di testi che non siano stati
preventivamente c specificamente indicati è consentita solo nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui
enunciazione deve ritenersi tassativa. Ciò in quanto l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile
e la preclusione prevista dall'art. 244 c.p.c. si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245
c.p.c.. secondo cui il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere
con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo
esame (in tal senso Cass. n. 8929/2019).
Orbene, nel caso che ci occupa, la sostituzione del teste deceduto dopo il deposito delle memorie
istruttorie non può essere accolta. Infatti, con ordinanza del 26.04.2016, sono stati ammessi i capitoli
di prova che parte attrice aveva formulato specificamente per la testimonianza dell'Ing. T7
(limitatamente ai capitoli 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18) e sui quali solo tale teste poteva
riferire né tantomeno parte attrice aveva specificamente indicato altri testi per le medesime
circostanze. Inoltre, vale la pena evidenziare che la testimonianza del Geom. T4 era stata richiesta su
circostanze diverse da quelle del teste T2 e, comunque, non attinenti al testamento, mentre riguardo
al teste T5 , le attrici sono decadute dalla prova, avendo omesso la citazione del teste a partire
dall'udienza del 18.2.2019 e per le udienze successive.
Passando al merito, occorre esaminare la questione relativa alla produzione del testamento in
fotocopia di C2 per il quale le attrici chiedono accertarsi che il documento de quo abbia i requisiti
indicati nell'art. 602 c.c. e che il suo contenuto sia espressione della volontà del de cuius.
Le attrici hanno prodotto un testamento in fotocopia che, secondo la loro prospettazione, sarebbe la
riproduzione del testamento olografo redatto da C2 in data 1.12.1997, che non sono riuscite a reperire
in originale "per dolo e determinazione d'altri".
In particolare, le attrici sostengono che il de cuius C2 aveva affidato il proprio testamento olografo
all'Ing. T7 il quale, nel giugno del 1998 (due mesi dopo la morte del testatore), lo aveva consegnato
a P1 ; hanno riferito che, in occasione di un diverbio tra i germani, C1 e C5 avevano sottratto a P1
l'originale del testamento.
Pertanto, le attrici hanno chiesto accertarsi che la fotocopia in loro possesso ha i requisiti di forma e
di sostanza del testamento olografo di C2 e rispecchia le ultime volontà del de cuius.
Invece, i convenuti hanno negato la possibilità di accertamento dei requisiti di cui all'art. 602 c.c. di
una mera riproduzione in copia di un testamento olografo, assumendo che il documento fotocopiato
non si può considerare scritto e sottoscritto dal suo preteso autore, né può essere oggetto di eventuale
verificazione, che richiede esclusivamente l'originale della scrittura privata. In ogni caso, i convenuti
hanno disconosciuto espressamente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità della fotocopia
all'originale e la scrittura e la sottoscrizione attribuite nella copia del testamento al de cuius C2
Ebbene, giova evidenziare che, in caso di rinvenimento della fotocopia di un testamento olografo, la
natura giuridica della fotocopia è sicuramente diversa da quella del testamento olografo sottoscritto
dal testatore, poiché la scheda testamentaria riprodotta in fotocopia è una prova del negozio
contenuto, è un mezzo di prova di secondo grado, trattandosi di "documento di documento".
Pertanto, non possono essere accertati i requisiti previsti dall'art. 602 c.c. su un documento prodotto
in fotocopia, che non è assimilabile al testamento olografo, ma è solo una mera prova del negozio
mortis causa.
Invero, data la natura giuridica di mera prova del testamento in fotocopia, esso non può produrre
gli effetti sostanziali del testamento, tra cui l'apertura della successione testamentaria, che è
subordinata all'esistenza di un negozio del testatore, con precisi requisiti di forma e sostanza (tra cui
quello della sottoscrizione), idonei a tutelare la certezza dei rapporti giuridici, che non sussistono in
caso di mera riproduzione in fotocopia.
Ne consegue che, nel giudizio, l'autorità giudiziaria può accertare se il documento sia un falso o la
fotocopia di un testamento autentico e, solo in questo caso, l'apertura della successione testamentaria
sarà determinata non dalla fotocopia ma dalla scheda testamentaria in originale la cui esistenza è
accertata da una sentenza passata in giudicato (in tal senso autorevole dottrina, che non si cita in
ossequio all'art. 1 1 8 co 3 Disp. Att. c.p.c.).
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la produzione
del testamento olografo in copia fotostatica, e non in originale, lascia presumere che il de cuius lo
abbia revocato, distruggendolo deliberatamente e tale presunzione non è scalfita dal mancato
disconoscimento della conformità all'originale, rilevante solo dopo che sia superata la prefata
presunzione. Sicché, la parte che intenda valersi del documento, di cui si assuma la perdita
incolpevole per smarrimento o per distruzione dell'originale, deve fornire la prova dell'esistenza del
testamento al momento dell'apertura della successione e, pertanto, della mancanza di revoca ad
opera del testatore (cfr., sul punto, Cass. n. 22191/2020, Cass. n. 10171/2015, Cass. n.17237/2011, Cass.
n. 12098/1995).
Tale prova contraria può essere data, anche per presunzioni, attraverso la prova dell'esistenza del
testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato
revocato dai testatore), nonché provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte
del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza
alcun concorso della volontà del testatore stesso. Inoltre, è ammessa anche la prova che la
distruzione dell'olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere
efficacia alle disposizioni ivi contenute (si veda Cass. Civ. 22191/2020). Infine, "ferma la prioritaria
esigenza che sia stata data la prova contraria alia presunzione di revoca, sono applicabili al
testamento le norme degli artt. 2724 n. 3, e 2725 c.c. sui contratti. È quindi ammessa ogni prova,
compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purché beninteso la
scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento" (Cass. Civ. 22191/2020).
Orbene, nel caso che ci occupa, parte attrice non ha superato la presunzione di revoca del testamento
da parte del testatore e non ha fornito la prova dell'esistenza e del contenuto dell'originale del
testamento olografo di C2 al momento della sua morte né della distruzione, lacerazione o
cancellazione da parte di persona diversa dal testatore.
Infatti, la circostanza della perdita della disponibilità del testamento olografo in originale non
addebitabile alle attrici (ossia la asserita sottrazione del testamento da parte di C1 e C5 ) non ha
trovato riscontro nell'istruttoria orale svolta in giudizio.
In particolare, la teste addotta da parte attrice T6 , parente delle parti in causa, ha dichiarato di non
aver mai sentito parlare del testamento di C2 Inoltre, ha negato sia di aver appreso da C1 e C5 che
questi avevano sottratto il testamento paterno sia che gli stessi le avevano raccontato di aver distrutto
il testamento olografo di C2 dell'1.12.1997.
Quanto agli altri testi ammessi, il teste ing. T7 è deceduto prima dell'escussione e il teste T5 non è
stato più citato a comparire.
Né può assumere rilevanza pregnante ai fini probatori la dichiarazione datata 10.06.2007, prodotta
in fotocopia dalle attrici e attribuita a T7 con cui quest'ultimo dichiarava di aver ricevuto da C2 , "net
periodo a cavallo degli anni 1997-1998 ", il suo testamento olografo in originale, datato 1.12.1997, con
l'impegno di darlo alla figlia P1 , odierna attrice, dopo la sua dipartita. Inoltre, nella predetta
dichiarazione, l'Ing. T2 riferiva di aver consegnato il testamento olografo in originale a P1 .
conservando una copia dell'originale e dando una copia dello stesso anche alla figlia del de cuius.
Tale dichiarazione dell'Ing. T2 per un verso, è stata ritualmente disconosciuta dai convenuti che,
peraltro, hanno contestato sia l'ammissibilità del documento sia l'efficacia probatoria delle
dichiarazioni ivi contenute. Invero, parte attrice non ha mai depositato il documento in originale,
quale valido mezzo probatorio al fine di sostenere le proprie ragioni. Per altro verso, tale scrittura
non individua neppure approssimativamente il contenuto del testamento olografo a cui fa
riferimento.
Inoltre, è rimasta indimostrata la circostanza della indisponibilità da parte delle attrici dell'originale
del testamento olografo di C2 "per dolo e determinazione di altri" e, dunque, "non per colpa
ascrivibile alle istanti".
A sostegno della loro allegazione, le attrici hanno prodotto la fotocopia di una scrittura privata, a
firma di C6 datata 8.07.1998, in cui la stessa dichiarava che i suoi figli C8 e C1 si erano recati presso
la sua abitazione e, dopo aver picchiato lei e la figlia P1 avevano sottratto il suo testamento e quello
del marito C2. Tale dichiarazione, prodotta in fotocopia, è stata disconosciuta da parte convenuta
che, peraltro, ha contestato l'ammissibilità del documento e l'efficacia probatoria delle dichiarazioni
ivi contenute.
Anche con riguardo a tale documento, parte attrice non ha mai depositato l'originale, quale valido
mezzo probatorio per corroborare le proprie allegazioni.
Infine, parte attrice ha depositato in atti un CD-ROM contenente una conversazione tra l'attrice P1 e
T6 che, però, è stata disconosciuta da quest'ultima durante l'escussione della sua testimonianza. In
particolare, T6 ha riferito che non corrispondeva al vero la circostanza di aver effettuato una
registrazione in cui riconosceva le circostanze che le erano state rappresentate.
Ciò considerato, il Collegio osserva che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio che la
onerava, in virtù del rinvenimento della sola fotocopia del testamento olografo, di fornire prova
contraria alla presunzione di revoca del testamento, mediante distruzione consapevole da parte del
testatore.
Peraltro, i convenuti, sin dalla comparsa di costituzione, hanno contestato l'esistenza e l'autenticità
del testamento, disconoscendo espressamente la conformità della fotocopia all'originale. Tale
disconoscimento, tuttavia, diviene rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di
revoca (cfr. Cass. Civ. 22191/2020) e questo non è avvenuto nel caso in esame. Sicchè, il richiamo
operato da parte attrice nella comparsa conclusionale al principio di non contestazione è privo di
pregio in assenza di prova, gravante sulla parte attrice, della mancata revoca del testamento.
In definitiva, mancando sia la prova contraria alla presunzione di revoca del testamento di C2
prodotto in fotocopia sia la prova che il testamento è stato distrutto da persona diversa dal testatore,
nei termini sopra delineati, le domande proposte da parte attrice, relative all'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 602 c.c. della predetta fotocopia di testamento c all'accertamento della volontà
espressa dal testatore nel testamento olografo in fotocopia, vanno rigettate. Tutto ciò considerato,
restano assorbite le domande relative al riconoscimento della qualità ereditaria delle attrici, alla
restituzione dei beni che compongono la massa ereditaria, all'accertamento della mala fede nel
possesso dei beni ereditari dei convenuti e alla condanna alla restituzione dei frutti maturati dal
giorno dell'apertura della successione, prospettate da parte attrice ai sensi degli artt. 533, 534, 535
c.c., cosi come la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima di C6 avanzata dai
convenuti in riconvenzionale.
Va altresì rigettata, poiché non provata, la domanda di accertamento e riconoscimento della
donazione indiretta a C1 da parte del de cuius dell'immobile sito in S. in C. alla . Parte attrice ha
asserito che il convenuto C1 avesse acquistato il predetto immobile con denaro donatogli dal padre:
tuttavia, tale circostanza è rimasta indimostrata.
Invero, a sostegno della propria prospettazione, le attrici hanno esposto che lo stesso C1 aveva
incluso l'immobile di (...) tra o beni immobili facenti parie del compendio ereditario di C2 in una
relazione di stima.
Tuttavia, nella relazione di stima in questione, depositata dai convenuti (cfr. All. n. 27 del fascicolo
di parte convenuta), quanto all'immobile di (...), si riferisce soltanto che il fabbricato è pervenuto a
C1 "in virtù di costruzione su suolo acquistato dalla Sig.ra X2 con contratto preliminare di
compravendita del 23.05.1975 ed atto pubblico perfezionatosi in seguito".
Sicchè, in mancanza di alcun riferimento alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del
predetto bene, la relazione non fornisce alcun elemento al favore alla tesi di parte attrice, secondo
cui il convenuto C1 lo avrebbe acquistato con denaro fornitogli da C2.
Passando alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, rinveniente dalle successioni di
C2 e C6 avanzata sia dalle attrici sia dai convenuti, si osserva che nell'asse ereditario relitto dei
coniugi X1 rientrano diversi beni immobili. Appare pertanto necessario verificare preliminarmente
sia l'esistenza del diritto di proprietà su detti beni in capo ai defunti C2 e C6 al momento dell'apertura
della successione, sia la successiva permanenza del diritto in capo agli credi, sia, infine, l'assenza di
iscrizioni ipotecarie. Tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al line di
verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio,
richiedono necessariamente l'esame delle trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, le quali
costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali
sui beni immobili. Ed invero, nell'adire il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è
indispensabile l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione
concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno
della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
Ciò è indispensabile per verificare le condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza
del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e
l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un
partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. Inoltre, non compete al giudice di ordinare
alle parti la produzione documentale o di conseguirla per CTU. In assenza di certezza sulla proprietà
dei beni dell'asse ereditario, su eventuali loro vincoli o pregiudizi, come, pure, sulla integrità del
contraddittorio, che solo una idonea documentazione potrebbe determinare, la domanda va
dichiarata inammissibile (v. Tribunale Roma 16/7/2004, in Corriere del merito 2005, 23; Corte di
Appello Roma n. 2480/2011; Corte di Appello di Roma sentenza n. 1317 del 7.3.2012; Trib. Milano
sent. 19.7.2017). Nel caso in esame nessuna delle parti ha provveduto ad assolvere tale onere, che
gravava sulla parte interessata alla decisione della causa nel merito e, quindi, considerata la natura
del giudizio, sulla parte più diligente. Di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva
produzione (nei termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. concessi alle parti), è inammissibile in
radice la domanda di divisione ereditaria e le domande connesse (rimborso spese, migliorie e
addizioni).
Le spese seguono la soccombenza delle attrici e devono essere liquidate come in dispositivo sulla
base delle disposizioni di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione
disattesa, cosi provvede:
rigetta le domande proposte dalle attrici in merito alla esistenza e validità della scheda testamentaria
di C2 prodotta in fotocopia;
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
condanna le attrici al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, che liquida in
complessivi Euro 14.103,00, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge;
Conclusione
Cosi deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile il 26 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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