(Regolamento 650/2012; art. 46 della Legge 31 maggio 1995 n. 218; Cc artt. 570, 583, 589 e 602)
In tema di nullità del testamento, l’esigenza di salvaguardare la spontaneità della volontà del testatore e la libertà di revoca delle disposizioni testamentarie ha indotto il legislatore a stabilire una presunzione assoluta di una mancanza di libera e spontanea espressione della volontà dei testatori per aver disposto “nel medesimo atto” nelle due forme del testamento congiuntivo semplice o del testamento congiuntivo reciproco, senza quindi consentire di provare che la congiunzione delle disposizioni testamentarie sia un fatto meramente estrinseco e non abbia compromesso la libera volontà dei disponenti; pertanto la norma in esame sanziona di nullità l’ipotesi di un unico testamento contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali richiesti per il testamento olografo dall’art. 602 c.c., dove è evidente il richiamo ad una attività di redazione e sottoscrizione dell’atto da parte di un unico soggetto.
Ai sensi del “Considerando n. 83” del Regolamento n. 650/2012, detto regolamento non si applica alla Danimarca. Pertanto, a prescindere dalla data di apertura della successione, deve trovare applicazione la previsione di cui all’art. 46 della L. n. 218 del 1995 a tenore della quale “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”, a meno che lo stesso non abbia sottoposto, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di nullità della scheda testamentaria ex art. 589 c.c., per avere i due testatori disposto con un unico atto, e che la nullità rilevata avesse carattere sostanziale e non formale, con conseguente applicazione, dell’art. 46 L. n. 218 del 1995.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai S*** Magistrati: 1) dott.ssa C*** M*** -
Presidente 2) dott. C*** B*** - Giudice, 3) dott.ssa V*** C*** - Giudice est., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2019R.G., posta in decisione, con concessione dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/01/2023 e promossa da P***
M***,c.fisc. P***, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE L*** E*** DE L*** P*** che la
rappresentano e difendono giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
P*** S***,c.fisc. P***, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. B*** M*** che lo rappresenta
e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
N*** LIS,c.fisc. N***,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
X SP , con sede in M. alla P*** G*** A***, 3 - T*** A, CF eP. IVA ***, in persona del legale
rappresentantep.t. Dott. R*** N*** rappresentato e difeso dall'Avv. E*** C*** giusta procura generale
alle liti in N*** C*** V*** rep. (...) fasc. (...), presso il cui studio, sito in Messina, è elettivamente
domiciliato
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione di testamento.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato P*** M*** esponeva che in data 19.02.2015 era deceduto
a O*** (*** il fratello p*** v***, non coniugato, senza lasciare figli; che in base alle regole della
successione ab intestato, applicabili ai sensi dell'art. 46 L. n. 218 del 1995, eredi del de cuius erano
ristante ed il fratello P*** S***, anche quest'ultimo da tempo emigrato in D*** che il de cuius era
cointestatario, insieme al fratello S***, di un conto corrente sul quale, alla data del 31.03.2015, vi era
un saldo di Euro 1.348.529,80, e di un deposito titoli che, alla medesima data, presentava un attivo
di Euro 2.574.544,43; rilevava che la metà delle somme sopra indicate erano cadute in successione e
si erano devolute pro quota anche all'istante; che ella aveva chiesto ed ottenuto, con Provv. del 17
dicembre 2015, il sequestro giudiziario di una quota dei titoli cointestati; che il custode nominato
aveva aperto un rapporto di conto corrente intestato alla custodia nel quale erano state versate le
quote pari al 25% delle cedole e dividendi dei titoli.
Aggiungeva, poi, di avere, in data 14.1.2016, proposto giudizio di merito nelle forme ex art. 702 bis
c.p.c. chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire le somme di spettanza, giudizio nel
quale veniva integrato il contraddittorio nei confronti della Lis N***, e conclusosi, dopo
l'esperimento negativo della fase di mediazione, con sentenza di inammissibilità della domanda.
Pertanto, con l'odierno atto di citazione la attrice riproponeva tutte le domande già spiegate,
chiedendo che fosse dichiarata nulla, inapplicabile ed ineseguibile nei confronti della istante la
disposizione testamentaria del de cuius in favore di Lis N***, perché in violazione della legislazione
italiana applicabile nel caso di specie, e che fosse liquidata la sua quota di eredità con riferimento al
conto corrente sopra indicato ed al deposito titoli, con la condanna della Banca X SPA alla
corresponsione, in favore della ricorrente, della quota del 25 % delle somme esistenti ed affluenti sul
conto corrente numero X aperto presso il detto istituto di credito, cointestato al de cuius ed al
convenuto P*** S*** Con comparsa depositata in data 20.10.2020 (oltre il termine per la costituzione
tempestiva del convenuto) si costituiva p*** 5***^ contestando il contenuto dell'atto di citazione e
chiedendone il rigetto.
Rilevava che la attrice non era dotata di legittimazione attiva, atteso il testamento redatto dal de
cuius, così come dovevano ritenersi carenti di legittimazione passiva sia esso convenuto che la Lis
N***, atteso che nessuno dei due era nel possesso dei beni ereditari.
Rilevava che la attrice aveva avanzato domanda anche in relazione alla quota del 25% dei titoli
nominativi a sé intestati, non rientranti nella successione, non appartenendo al de cuius, ed, inoltre,
rilevava che i titoli dovevano ritenersi di sua proprietà esclusiva e, come tali, non facenti parte della
comunione ereditaria.
Con comparsa depositata in data 24.10.2020 si costituiva, altresì, la X SPA che contestava la propria
qualità di litisconsorte necessario e la propria legittimazione passiva
Osservava, infatti, che la banca ove erano depositate delle somme di denaro facenti parte dell'asse
ereditario doveva essere considerata del tutto estranea al rapporto processuale tra la parte che agisce
in petizione ereditaria e la parte che contesta la qualità di erede della parte attrice.
In subordine, osservava che essa non voleva ostacolare il soddisfacimento dell'altrui diritto, ma
adempiere secondo i principi di correttezza e certezza.
Nonostante la regolarità della notifica, la Lis N*** non si costituiva.
C*** i termini di rito, con provvedimento emesso in esito alla udienza del 22.3.2021, veniva disposto
ordine di esibizione nei confronti dell' X
Tenuto conto delle riposte fornite dalla X e considerato che il sequestro era stato dichiarato inefficace,
il Tribunale rimetteva le parti in mediazione ex art. 5 D.L. n. 28 del 2010, mediazione che, ritualmente
iniziata, aveva però esito negativo.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, alla udienza del 23.1.2023, svolta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti provvedevano a precisare le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tutto ciò premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Lis N***, che,
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
Ancora in via preliminare, si rileva che, nel caso di specie, al fine di regolare la successione del de
cuius P*** V***, deve trovare applicazione la legge italiana.
Non è contestato fra le parti che, al momento del decesso, avvenuto il 29.6.2015, il de cuius fosse
cittadino italiano, seppur domiciliato in D*** Deve rilevarsi che, ai sensi del "Considerando n. 83"
del Regolamento n. 650/2012, detto regolamento non si applica alla D*** Pertanto, a prescindere dalla
data di apertura della successione, deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 46 della L.
n. 218 del 1995 a tenore della quale "la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale
del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte", a meno che lo stesso non abbia
sottoposto, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello
Stato in cui risiede.
Poiché non risulta, dalla scheda testamentaria depositata, che il de cuius abbia effettuato la scelta
per la disciplina vigente in D*** nelle forme previste, deve trovare applicazione, nel caso di specie,
la legge italiana, in base alla quale deve, pertanto, essere regolata la successione di P*** V*** Se così
è, deve essere dichiarata - in accoglimento della domanda svolta dalla attrice - la nullità del
"testamento reciproco" sottoscritto dal de cuius, unitamente alla Lis N*** Nella scheda testamentaria
prodotta - intestata "testamento reciproco" - il P*** V*** e N*** N*** dichiarano di fare testamento
con questo unico atto, sottoscritto da entrambi e nel quale, al punto 2, la N*** dispone dei propri
beni per quando avrà cessato di vivere ed, al punto 3, dispone analogamente il P*** Il testamento
risulta sottoscritto contestualmente in data 1.10.2010.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorra una ipotesi di nullità della scheda testamentaria ex
art. 589 c.c., per avere i due testatori disposto con un unico atto, e che la nullità rilevata sia di carattere
sostanziale e non formale, con conseguente applicazione, dunque, della previsione già richiamata
dell'art. 46 L. n. 218 del 1995 e non già dell'art. 48 della medesima legge.
Invero, ritiene il Collegio di condividere l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale a
detta nullità debba riconoscersi natura sostanziale e non formale atteso che tanto nel caso di
testamento congiuntivo che reciproco viene prevista la sanzione della nullità a prescindere da una
qualsiasi indagine sulla sussistenza di un accordo tra i testatori a disporre dei propri beni in un
determinato modo.
Ha affermato, invero, sul punto la Corte di Cassazione che "proprio l'esigenza di salvaguardare la
spontaneità della volontà del testatore e la libertà di revoca delle disposizioni testamentarie ha
indotto il legislatore a stabilire una presunzione assoluta di una mancanza di libera e spontanea
espressione della volontà dei testatori per aver disposto "nel medesimo atto" nelle due forme del
testamento congiuntivo semplice o del testamento congiuntivo reciproco, senza quindi consentire
di provare che la congiunzione delle disposizioni testamentarie sia un fatto meramente estrinseco e
non abbia compromesso la libera volontà dei disponenti; pertanto la norma in esame sanziona di
nullità l'ipotesi di un unico testamento contenente due o più sottoscrizioni in violazione dei requisiti
formali richiesti per il testamento olografo dall'art. 602 c.c., dove è evidente il richiamo ad una
attività di redazione e sottoscrizione dell'atto da parte di un unico soggetto".
Pertanto, alla luce di quanto affermato, deve essere dichiarata la nullità del testamento di P*** V***
sottoscritto in data 1.10.2010.
La nullità del testamento predetto travolge anche la revoca del precedente testamento, indicato dal
de cuius come redatto il 5.9.1989, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste
dall'art. 583 c.c..
Tuttavia, poiché di detta scheda testamentaria non è noto il contenuto né alcuno ne ha invocato la
efficacia per fondare le proprie pretese in contrasto con la delazione legittima, ritiene il Collegio che
debbano trovare applicazione le previsioni relative alla successione ab intestato.
Pertanto, essendo deceduto il de cuius senza lasciare coniuge o figli, ai sensi dell'art. 570 c.c., eredi
dello stesso sono i fratelli in parti uguali.
Risulta dagli atti depositati che il de cuius era contitolare, unitamente al fratello, odierno convenuto,
del c/c X e dal deposito titoli n. (...) presso la X
Da ciò discende - attesa la operatività della presunzione di contitolarità (che il convenuto avrebbe
potuto vincere esclusivamente avanzando tempestiva domanda riconvenzionale, circostanza che
non ricorre nel caso di specie stante la costituzione tardiva del convenuto) - che di detto conto
corrente e deposito titoli il 50% si appartiene al P*** S*** ed il restante 50% era di titolarità del de
cuius. Conseguentemente, stante la applicazione del disposto dell'art. 570 c.p.c., la quota del de cuius
deve essere ripartita in parti uguali fra i germani.
In questa sede è, dunque, già possibile disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in ordine
alle somme presenti sul conto corrente c/c X , disponendo che il 25% sia attribuito alla attrice P***
M*** ed il restante 75% al convenuto P*** S*** Tuttavia, è necessario rimettere la causa sul ruolo, al
fine di disporre ctu per verificare se i titoli di cui il P*** S*** assume di essere titolare in via esclusiva,
siano stati acquistati con denaro proveniente dal conto corrente cointestato allo stesso ed al de cuius
o con denaro proveniente dallo smobilizzo del deposito titoli intestati agli stessi.
La decisione sulle spese deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da p*** ivi*** con atto di citazione ritualmente notificato nei
confronti di P*** S***, N*** LIS e X SPA, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
provvede: 1) Dichiara la nullità del testamento sottoscritto da P*** V*** in data 1.10.2010; 2) dichiara
che eredi dello stesso sono, ex art. 570 c.p.c., P*** M*** e P*** S*** 3) dichiara aperta la successione di
P*** V*** e dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sul conto correnten. c/c x
presso la , disponendo che sia corrisposta alla attrice P*** M*** la quota del 25% ed al P*** S*** la
quota del 75% delle somme sullo stesso insistenti; 4) rimette sul ruolo come da separata ordinanza.
Conclusione
Così deciso in Messina, il 4 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023
23-03-2024 20:40
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