Indegnità a succedere: l'improcedibilità del ricorso per cassazione non permette la valutazione dei motivi della violazione dell'ordine pubblico. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 13-02-2020) 23-07-2020, n. 15666
Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 13-02-2020) 23-07-2020, n. 15666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9205-2018 proposto da:
V.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Cirte di cassazione e rappresentato e difeso dall'avvocato EDUARDO GIULIANI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
V.P., VA.PA. n. nel (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SOMALIA 289/A, presso lo studio dell'avvocato SILVIO AGRESTI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO AUTILIO giusta procura in calce al controricorso;
- ricorrenti incidentali -
e contro
V.S., V.M., V.L., v.p. n. nel (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 690/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO. Lette le memorie depositate dal ricorrente.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione del 7 dicembre 1993, V.G. conveniva in giudizio dianzi al Tribunale di Potenza il fratello V.S. affinchè fosse pronunciata la sua indegnità a succedere rispetto all'eredità del comune germano V., con la condanna al rilascio di tutti i beni relitti.
Assumeva che il convenuto avesse predisposto un falso testamento del fratello deceduto, a mente del quale sarebbe risultato unico erede, come peraltro attestato dalla sentenza del Tribunale di Potenza del 23/10/1989, confermata nei successivi gradi di giudizio.
Resisteva il convenuto, il quale contestava di essere stato condannato per il reato di falso, atteso che il processo penale si era concluso con l'applicazione dell'amnistia, ed evidenziava che occorreva procedere ad un nuovo accertamento in sede civile, negando di avere posto in essere la dedotta falsificazione.
Inoltre deduceva di essere il vero proprietario dei beni apparentemente caduti in successione, in quanto la cointestazione con il germano defunto aveva una sola funzione di garanzia, aggiungendo altresì che aveva sostenuto i costi per tutte le dizioni e miglioramenti.
In via riconvenzionale chiedeva altresì di accertare che il testamento impugnato era valido e che l'attore non aveva mai accettato l'eredità dei genitori, così che i beni facenti parte delle loro successioni erano di sua esclusiva proprietà.
Si costituivano anche V.L., V.M. e v.p. (n. nel (OMISSIS)) in qualità di legatari di somme, i quali dichiaravano di essere estranei alle vicende dedotte in giudizio. Con sentenza del 15 aprile 2014 il Tribunale dichiarava la falsità del testamento olografo nonchè l'indegnità a succedere del convenuto, rigettando tutte le domande riconvenzionali e condannando lo stesso convenuto ex art. 96 c.p.c..
V.S. proponeva appello avverso tale decisione, e nella resistenza del solo V.G., la Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 690 de1 29/12/2017, accoglieva in parte il gravame, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 33.209,35, oltre interessi legali, rigettando la domanda di responsabilità processuale aggravata, compensando per la metà le spese di lite, ponendo la residua parte a carico dell'appellante.
La sentenza d'appello disattendeva i motivi con i quali era stata ravvisata la falsità del testamento olografo rilevando che in sede penale l'attore si era costituito parte civile. In primo grado la sentenza penale aveva accertato la falsità commessa ad opera del convenuto, ma sebbene in appello fosse stata pronunciata l'estinzione del reato per amnistia, erano state confermate le statuizioni civili della sentenza di primo grado, così che gli accertamenti compiuti in sede penale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, mantenevano efficacia di giudicato in sede civile, anche a seguito della declaratoria di estinzione del reato.
Quanto alla corretta individuazione dei beni relitti, la sentenza d'appello rilevava che effettivamente dagli atti prodotti emergeva che determinati beni erano stati acquistati in comunione dal convenuto e al de cuius, mancando la prova di una cointestazione fiduciaria dei beni in capo al secondo.
Era da disattendere anche il motivo di appello con il quale ci si doleva del mancato riconoscimento del credito derivante dall'avere sostenuto i costi per le accessioni ed i miglioramenti dei beni comuni, emergendo invece che il valore dei beni era stato determinato al netto di tali interventi successivi.
La sentenza poi confermava il rigetto della domanda di usucapione avanzata dal convenuto, rilevando che le condotte individuate come idonee a far acquisire la proprietà esclusiva, erano in realtà della manifestazione di compossesso, che non denotavano il possesso esclusivo del bene da parte del comproprietario.
Disatteso altresì il motivo relativo all'assunta indebita modificazione della domanda di rilascio dei beni in quella di condanna al loro equivalente monetario, la Corte accoglieva il motivo che investiva la quantificazione del credito riconosciuto all'attore.
Infatti, era stata esperita una CTU che aveva individuato il valore dei beni caduti in successione sicchè non poteva procedersi ad una determinazione equitativa che prescindesse da quanto analiticamente accertato dal consulente d'ufficio, dovendosi quindi riconoscere all'attore la somma sopra riportata.
Infine era disatteso il motivo di appello vertente sul mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle somme asseritamente impiegate per far fronte a debiti ereditari, mentre era accolto quello che investiva la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto non vi era una soccombenza totale dell'appellante.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.G. sulla base di quattro motivi.
Va.Pa., n. nel (OMISSIS), e V.P., entrambi quali eredi di V.S. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore costituito (a mezzo PEC come chiarito dalla difesa dei controricorrenti) in data 15/1/2018 (a fronte della sua pubblicazione avvenuta in data 29/12/2017), non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.
A tal fine va richiamato l'orientamento di questa Corte per il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente della L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).
Trattasi peraltro di orientamento che è stato di recente ribadito da questa Sezione con l'ordinanza n. 30765/2017, che dando conto della necessità di contemperare i principi del processo telematico con le peculiarità del giudizio di cassazione, ha ribadito che se il destinatario della notifica del provvedimento impugnato intende proporre ricorso per cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali digitali.
Nè vale opporre, come dedotto nelle memorie depositate dal ricorrente che la notifica della sentenza fosse stata effettuata a colui che in grado di appello rivestiva la qualità di difensore del ricorrente, che in questa sede si è affidato al patrocinio di un nuovo legale, avendo questa Corte chiarito che (Cass. n. 21406/2018) ferma restando la regola per cui, nel caso in cui la notificazione della sentenza di appello sia avvenuta con notifica della modalità telematica, è onere del difensore che abbia ricevuto detta notificazione, attestare la conformità del documento analogico depositato al momento dell'iscrizione a ruolo a quello digitale ricevuto a mezzo pec, tuttavia grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorchè sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l'obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell'avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le attività di estrazione di copia analogica della documentazione notificatagli a mezzo PEC e di attestazione della conformità e di consegnare detta documentazione al nuovo difensore ovvero alla parte stessa.
Ne deriva che non può essere invocata come esimente dal rispetto della norma di cui all'art. 369 c.p.c., la circostanza rappresentata dalla diversità del difensore nel precedente giudizio di appello, cui sia stata effettivamente indirizzata la sentenza gravata.
Nella controversia inoltre deve ritenersi che non possa spiegare efficacia quanto alla correttezza del rilievo dell'improcedibilità, di cui alla proposta del relatore, quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019.
Tale decisione, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, come nel caso in esame, ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei.
Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, anche i detti messaggi pec con annesse ricevute.
Nel caso in esame, risulta prodotta solo copia della sentenza d'appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza.
In assenza di tali documenti il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato, va poi ritenuto assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.
Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020
17-08-2020 21:28
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