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Sentenza

Il regolamento sul testamento telematico...
Il regolamento sul testamento telematico
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione invia telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ex art. 5-bis l n. 307/1981, come modificato dall'art. 12, comma 7, l. n. 246/2005 recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

 

Termini e modalità tecniche di trasmissione telematica. 
La richiesta di iscrizione viene redatta in originale tramite l'uso di apposi strumenti software in conformità alle norme del codice dell'amministrazione digitale. Il documento informatico è sottoscritto dal capo dell'archivio notarile con firma digitale e dai notai. Tale richiesta deve essere trasmessa come allegato di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'art. 16, commi 7 e 8, d.l. n. 185/2008, convertito in l. n. 2/2009 (non possono essere trasmesse più richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica).
Arrivata la ricevuta di avvenuta consegna al notaio e al capo dell'archivio notarile, il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio PEC, il numero e la data di registrazione della richiesta.
La richiesta è trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro 10 giorni e dal capo dell'archivio notarile entro 3 giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione. Essa è soggetta ad imposta di bollo, così come si evince dall'art. 4 del decreto ministeriale.
Il registro generale dei testamenti è disponibile, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00. In allegato il testo completo del regolamento.

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIADECRETO 20 settembre 2019, n. 170; in G.U. del 24 gennaio 2020, n. 19Regolamento recante la disciplina delle modalita'  di  iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge  28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto  normativo per l'anno 2005. (20G00007)Vigente al: 8-2-2020  IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la  legge  25  maggio  1981,  n.  307,  recante  ratifica  edesecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un  sistemadi registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  allalibera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  delnotariato e degli archivi notarili; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante normein materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazionipubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge23 ottobre 1992, n. 241; Visto il Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  eriassetto normativo per l'anno 2005, ed in particolare l'articolo 12,comma 7, che ha inserito l'articolo 5-bis alla legge 25 maggio  1981,n. 307; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  misureurgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  eper  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,n. 2; Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  110,  recantedisposizioni in materia di  atto  pubblico  informatico  redatto  dalnotaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recantedisposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alledisposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  edel Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  dellepersone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  ladirettiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre1972,n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,n. 956, recante regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981,n. 307; Visto il parere interlocutorio del  Consiglio di  Stato,  espressodalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  20aprile 2009; Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (gia' Centronazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), in  data23 febbraio 2016; Acquisiti  i  pareri  del  Garante  per  la  protezione  dei   datipersonali, in data 25 novembre 2015 e 28 marzo 2019; Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4luglio 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  anorma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data13 agosto 2019; A d o t t ail seguente regolamento:Art. 1Ambito di applicazione1. Il presente regolamento stabilisce in  attuazione  dell'articolo5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, le modalita' di  iscrizionein via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generaledei testamenti su richiesta  del  notaio  o  del  capo  dell'archivionotarile. Art. 2Modalita' tecniche della trasmissione telematica1. La richiesta di  iscrizione  e'  redatta  in  originale  tramitel'utilizzo di appositi strumenti software  in  conformita'  a  quantoprevisto  dal  codice  dell'amministrazione  digitale.  Il  documentoinformatico che contiene la richiesta e'  sottoscritto  personalmente
dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro  tipodi  firma  elettronica  qualificata  e,  dai  notai,  mediante  firmadigitale rilasciata a  norma  dell'articolo  23-bis  della  legge  16febbraio 1913, n. 89. 2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato  adun messaggio di posta elettronica certificata,  in  conformita'  alledisposizioni di cui agli articoli  6,  6-bis,  48,  49,  del  decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole  tecniche.Il  messaggio  deve  essere   trasmesso   dall'indirizzo   di   postaelettronica certificata di cui all'articolo 16,  commi  7  e  8,  deldecreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazionidalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse  piu'richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica. 3. Il notaio  e  il  capo  dell'archivio  notarile,  ai  quali  nonpervenga la ricevuta di  avvenuta  consegna  entro  ventiquattro  oredall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di  iscrizionein via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalita' e neitermini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto delPresidente della Repubblica 18 dicembre  1984,  n.  956,  per  quelletrasmesse su supporto cartaceo. 4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, conmessaggio di posta elettronica certificata, il numero e  la  data  diregistrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertoriodell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo  che  la  rendeirricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione diirricevibilita' della richiesta e' sottoscritto con firma digitale  ocon altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervengala ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro  ore  dall'invio,il registro generale dei testamenti deve  trasmettere  nuovamente  lepredette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo. 5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non  trasmessele richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno  deiseguenti motivi: a) richiesta non  trasmessa  con  messaggio  di  posta  elettronicacertificata, in conformita' a quanto previsto dal comma 2; b) richiesta di iscrizione non  elaborabile  perche'  il  documentoinformatico e' difforme dalle specifiche  tecniche  disposte  con  ilprovvedimento di cui all'articolo 6, comma 2; c) richiesta  di  iscrizione  non  sottoscritta  con  le  modalita'previste dal comma 1 ovvero  sottoscritta  con  firma  basata  su  uncertificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimatoa trasmettere la richiesta di iscrizione. 6. Il  presidente  del  consiglio  notarile  comunica all'archivionotarile distrettuale: a) l'iscrizione a ruolo del notaio; b) la sospensione, l'interdizione  temporanea,  l'interdizione  daipubblici uffici o altro  provvedimento  comportante  sospensione  delnotaio dall'esercizio ai sensi della  legge  penale  e  la  revoca  ocessazione dei provvedimenti medesimi; 
c) la cessazione definitiva dall'esercizio  del  notaio  ovvero  iltrasferimento ad altro distretto; d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la  restituzionedegli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16  febbraio  1913,n. 89; e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore,  previsti  dagliarticoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca  deipredetti provvedimenti. 7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite  immediatamentee comunque non oltre tre giorni  dalla  data  del  provvedimento  delpresidente  del  consiglio  notarile  o   del   consiglio   notarile,dell'esecuzione  delle  sanzioni  e  delle  misure  cautelari,  dellaconsegna degli atti o della loro  restituzione,  della  ricezione  daparte del  consiglio  notarile  del  provvedimento  emesso  da  altraautorita'. 8. Le comunicazioni di cui al comma  6  devono  essere  eseguite  amezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervengala ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro  ore  dall'invio,la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in  via  telematicaovvero su supporto cartaceo. Art. 3Termini per la trasmissione telematica delle richieste di iscrizione1. La richiesta  di  iscrizione  in  via  telematica  e'  trasmessadirettamente al registro generale dei  testamenti  dal  notaio entrodieci giorni e dal capo dell'archivio notarile entro tre giorni dalladata  in  cui  si  realizzano  i  presupposti  per  la  richiesta  diiscrizione. Art. 4Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione1. La richiesta  di  iscrizione  trasmessa  in  via  telematica  e'soggetta  alla  stessa  imposta  di  bollo  dovuta  per  l'iscrizioneeffettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25  maggio1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta inbase all'articolo 3 -Parte I della tariffa annessa  al  decreto  delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 2. L'imposta di bollo e' dovuta una sola  volta  nel  caso  in  cuil'iscrizione di cui al comma 1 vengaripetuta, in via telematica o susupporto cartaceo, salve le  ipotesi  in  cui  la  ripetizione  dellarichiesta avvenga per effetto di irricevibilita'. 3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 e' assolta con le modalita'previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 642. 4. L'assolvimento dell'imposta  di  bollo  in  modo  virtuale  puo'essere effettuato dal notaio, oppure, in  alternativa,  dall'archivionotarile competente  mediante  l'utilizzo  di  somme  preventivamente
versate dal notaio all'archivio notarile  stesso.  Qualora  le  sommeversate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta dibollo relativa alla  richiesta  di  iscrizione,  l'archivio  notarileeffettua la comunicazione di cui  all'articolo  19  del  decreto  delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  inviando  copiadella richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi  identificatividel testatore nel caso in cui la  richiesta  riguardi  un  testamentoinedito. Il notaio puo' richiedere all'archivio  notarile  competentela restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso alnotaio sono riconosciuti interessi per le somme versate. 5. Gli archivi notarili comunicano in via  telematica  al  registrogenerale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma  4  e  gliestremi della quietanza rilasciata.Art. 5Controlli delle richieste di iscrizione dei notai1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a  tuttigli atti del distretto notarile di competenza. Con  il  provvedimentodi cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalita' con le qualigli archivi notarili possono consultare  in  via  telematica  i  datiinseriti nel registro generale dei testamenti.2. Il capo dell'archivio notarile  effettua  i  controlli  previstidall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e  dall'articolo8 del decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  1984,  n.956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in  via  telematica  dainotai  del  distretto   di   competenza,   riscontrando   la   esattacorrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili  in  viatelematica,  con  quelli  riportati  nei  documenti  indicati   nellepredette disposizioni. Art. 6Regole tecniche1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenentile richieste di iscrizione devono essere trasmessi e  conservati  conmodalita',  conformi  alle  idonee  misure  di   sicurezza   di   cuiall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeoe del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza,  lariservatezza e l'integrita' dei dati e il rispetto  dei  principi  disegretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e  daldecretodel Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,  n.  956,  con  legaranzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati  da  parte  disoggetti diversi da quelli che ne hanno diritto. 2. Con provvedimento del direttore generale  dell'Ufficio  centraledegli   archivi   notarili,   adottato   entro   centottanta   giornidall'entrata in vigore del presente regolamento  e  pubblicato  nellaGazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del  Garante  perla protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecnichepreviste dall'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale,sono fissate: 
a) le modalita' tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione,trasmissione e conservazione delle  richieste  di  iscrizione, dellecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni chegli archivi notarili devono  effettuare  all'Ufficio  centrale  degliarchivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai,  per  lagestione  e  conservazione  dei  dati  e  per  assicurare   la   lorosegretezza; b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazionecon le quali il personale degli archivi notarili puo'  consultare  invia telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; c) le modalita' informatiche e  telematiche  di  consultazione  deidati dell'indice previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo  154  delregolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, edall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre  1924,  n.  1737,convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; d) la data a decorrere dalla quale la richiesta  d'iscrizione  puo'essere eseguita per via telematica; e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalita' di  cui  allalettera b)sono operative.Art. 7Orario di disponibilita' del servizio1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilita'dei servizi  informatici,  salvo  cause  di  forza  maggiore  o  casofortuito, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi', dalle ore  ottoalle ore diciotto, e dalle ore  otto  alle  ore  tredici  dei  giorniventiquattro e trentuno dicembre. 2. Il registro generale puo' in ogni caso sospendere il servizio inrelazione ad esigenze connesse all'efficienza e  alla  sicurezza  delservizio stesso. 3. In caso di sospensione superiore  a  quattro  ore,  il  registrogenerale provvede a darne notizia ai notai e ai  capi  degli  archivinotarili con idonee forme di  pubblicita'  informatiche,  determinatecon il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2. Art. 8Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  regolamentonon derivano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Leamministrazioni  pubbliche   interessate   provvedono   ai   relativiadempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Avv. Antonino Sugamele

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