Il regolamento sul testamento telematico
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione invia telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ex art. 5-bis l n. 307/1981, come modificato dall'art. 12, comma 7, l. n. 246/2005 recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
Termini e modalità tecniche di trasmissione telematica.
La richiesta di iscrizione viene redatta in originale tramite l'uso di apposi strumenti software in conformità alle norme del codice dell'amministrazione digitale. Il documento informatico è sottoscritto dal capo dell'archivio notarile con firma digitale e dai notai. Tale richiesta deve essere trasmessa come allegato di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'art. 16, commi 7 e 8, d.l. n. 185/2008, convertito in l. n. 2/2009 (non possono essere trasmesse più richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica).
Arrivata la ricevuta di avvenuta consegna al notaio e al capo dell'archivio notarile, il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio PEC, il numero e la data di registrazione della richiesta.
La richiesta è trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro 10 giorni e dal capo dell'archivio notarile entro 3 giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione. Essa è soggetta ad imposta di bollo, così come si evince dall'art. 4 del decreto ministeriale.
Il registro generale dei testamenti è disponibile, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00. In allegato il testo completo del regolamento.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIADECRETO 20 settembre 2019, n. 170; in G.U. del 24 gennaio 2020, n. 19Regolamento recante la disciplina delle modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. (20G00007)Vigente al: 8-2-2020 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307, recante ratifica edesecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistemadi registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' allalibera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento delnotariato e degli archivi notarili; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante normein materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazionipubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge23 ottobre 1992, n. 241; Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione eriassetto normativo per l'anno 2005, ed in particolare l'articolo 12,comma 7, che ha inserito l'articolo 5-bis alla legge 25 maggio 1981,n. 307; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misureurgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa eper ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recantedisposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dalnotaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recantedisposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dellepersone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972,n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984,n. 956, recante regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981,n. 307; Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espressodalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20aprile 2009; Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (gia' Centronazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), in data23 febbraio 2016; Acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei datipersonali, in data 25 novembre 2015 e 28 marzo 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4luglio 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, anorma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data13 agosto 2019; A d o t t ail seguente regolamento:Art. 1Ambito di applicazione1. Il presente regolamento stabilisce in attuazione dell'articolo5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, le modalita' di iscrizionein via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generaledei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivionotarile. Art. 2Modalita' tecniche della trasmissione telematica1. La richiesta di iscrizione e' redatta in originale tramitel'utilizzo di appositi strumenti software in conformita' a quantoprevisto dal codice dell'amministrazione digitale. Il documentoinformatico che contiene la richiesta e' sottoscritto personalmente
dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro tipodi firma elettronica qualificata e, dai notai, mediante firmadigitale rilasciata a norma dell'articolo 23-bis della legge 16febbraio 1913, n. 89. 2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato adun messaggio di posta elettronica certificata, in conformita' alledisposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 48, 49, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche.Il messaggio deve essere trasmesso dall'indirizzo di postaelettronica certificata di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, deldecreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazionidalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse piu'richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica. 3. Il notaio e il capo dell'archivio notarile, ai quali nonpervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro oredall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizionein via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalita' e neitermini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto delPresidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, per quelletrasmesse su supporto cartaceo. 4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, conmessaggio di posta elettronica certificata, il numero e la data diregistrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertoriodell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo che la rendeirricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione diirricevibilita' della richiesta e' sottoscritto con firma digitale ocon altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervengala ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio,il registro generale dei testamenti deve trasmettere nuovamente lepredette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo. 5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non trasmessele richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno deiseguenti motivi: a) richiesta non trasmessa con messaggio di posta elettronicacertificata, in conformita' a quanto previsto dal comma 2; b) richiesta di iscrizione non elaborabile perche' il documentoinformatico e' difforme dalle specifiche tecniche disposte con ilprovvedimento di cui all'articolo 6, comma 2; c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalita'previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su uncertificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimatoa trasmettere la richiesta di iscrizione. 6. Il presidente del consiglio notarile comunica all'archivionotarile distrettuale: a) l'iscrizione a ruolo del notaio; b) la sospensione, l'interdizione temporanea, l'interdizione daipubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione delnotaio dall'esercizio ai sensi della legge penale e la revoca ocessazione dei provvedimenti medesimi;
c) la cessazione definitiva dall'esercizio del notaio ovvero iltrasferimento ad altro distretto; d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la restituzionedegli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913,n. 89; e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore, previsti dagliarticoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca deipredetti provvedimenti. 7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite immediatamentee comunque non oltre tre giorni dalla data del provvedimento delpresidente del consiglio notarile o del consiglio notarile,dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari, dellaconsegna degli atti o della loro restituzione, della ricezione daparte del consiglio notarile del provvedimento emesso da altraautorita'. 8. Le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere eseguite amezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervengala ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio,la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in via telematicaovvero su supporto cartaceo. Art. 3Termini per la trasmissione telematica delle richieste di iscrizione1. La richiesta di iscrizione in via telematica e' trasmessadirettamente al registro generale dei testamenti dal notaio entrodieci giorni e dal capo dell'archivio notarile entro tre giorni dalladata in cui si realizzano i presupposti per la richiesta diiscrizione. Art. 4Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione1. La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica e'soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizioneeffettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta inbase all'articolo 3 -Parte I della tariffa annessa al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 2. L'imposta di bollo e' dovuta una sola volta nel caso in cuil'iscrizione di cui al comma 1 vengaripetuta, in via telematica o susupporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione dellarichiesta avvenga per effetto di irricevibilita'. 3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 e' assolta con le modalita'previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 642. 4. L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale puo'essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivionotarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente
versate dal notaio all'archivio notarile stesso. Qualora le sommeversate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta dibollo relativa alla richiesta di iscrizione, l'archivio notarileeffettua la comunicazione di cui all'articolo 19 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copiadella richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificatividel testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamentoinedito. Il notaio puo' richiedere all'archivio notarile competentela restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso alnotaio sono riconosciuti interessi per le somme versate. 5. Gli archivi notarili comunicano in via telematica al registrogenerale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma 4 e gliestremi della quietanza rilasciata.Art. 5Controlli delle richieste di iscrizione dei notai1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a tuttigli atti del distretto notarile di competenza. Con il provvedimentodi cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalita' con le qualigli archivi notarili possono consultare in via telematica i datiinseriti nel registro generale dei testamenti.2. Il capo dell'archivio notarile effettua i controlli previstidall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall'articolo8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n.956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in via telematica dainotai del distretto di competenza, riscontrando la esattacorrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili in viatelematica, con quelli riportati nei documenti indicati nellepredette disposizioni. Art. 6Regole tecniche1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenentile richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati conmodalita', conformi alle idonee misure di sicurezza di cuiall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza, lariservatezza e l'integrita' dei dati e il rispetto dei principi disegretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e daldecretodel Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, con legaranzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati da parte disoggetti diversi da quelli che ne hanno diritto. 2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centraledegli archivi notarili, adottato entro centottanta giornidall'entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del Garante perla protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecnichepreviste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale,sono fissate:
a) le modalita' tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione,trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, dellecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni chegli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degliarchivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per lagestione e conservazione dei dati e per assicurare la lorosegretezza; b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazionecon le quali il personale degli archivi notarili puo' consultare invia telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti; c) le modalita' informatiche e telematiche di consultazione deidati dell'indice previsto dal terzo comma dell'articolo 154 delregolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, edall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione puo'essere eseguita per via telematica; e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalita' di cui allalettera b)sono operative.Art. 7Orario di disponibilita' del servizio1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilita'dei servizi informatici, salvo cause di forza maggiore o casofortuito, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi', dalle ore ottoalle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorniventiquattro e trentuno dicembre. 2. Il registro generale puo' in ogni caso sospendere il servizio inrelazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza delservizio stesso. 3. In caso di sospensione superiore a quattro ore, il registrogenerale provvede a darne notizia ai notai e ai capi degli archivinotarili con idonee forme di pubblicita' informatiche, determinatecon il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2. Art. 8Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamentonon derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Leamministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativiadempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
11-02-2020 21:34
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