Annullamento del testamento per incapacità naturale ed onere della prova.
Tribunale Lucca, 09/06/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 09/06/2020), n.465
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.M.R. e G.R. citavano in giudizio la loro sorella G.C. affinché: in via principale, venisse pronunciato l'annullamento del testamento pubblico di B.M. ricevuto dal Notaio G. di Pietrasanta in data 4.07.2013 per incapacità naturale ex art. 428 c.c. della testatrice; in via subordinata, venisse disposta la reintegra della quota di legittima spettante a ciascuna attrice, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell'art. 553 c.c.
A fondamento della domanda le attrici allegavano che:
- in data 2.02.2016 era deceduta la madre B.A.M. lasciando eredi legittime le tre figlie G.M.R., G.R. e G.C., essendo premorti i figli G.R. e G.C.;
- con testamento pubblico ricevuto dal Notaio G. di Pietrasanta in data 4.07.2013 B.A.M. aveva istituito unica erede la figlia G.C., lasciandole l'immobile sito in Seravezza, frazione Querceta, Via S.G. a soddisfacimento del credito che residuava a favore di quest'ultima, ammontante ad € 90.000,00;
- la B., già prima di tale testamento, era affetta da demenza senile di tipo Alzheimer, di tal ché doveva ritenersi incapace di intendere e di volere all'atto dispositivo di ultima volontà;
- in ogni caso, essendo le attrici eredi legittimarie pretermesse, le stesse avevano diritto alla reintegrazione delle quota di legittima loro spettante considerato il valore dell'immobile caduto in successione, pari ad € 150.000,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio G.C. contestando con specifiche controdeduzioni in punto di validità del testamento e di capacità di testare della de cuius le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita unicamente con i documenti prodotti in giudizio, poiché all'udienza del 18.10.2019, fissata per la discussione sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il difensore delle attrici non compariva e il procuratore della convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente rinunciando entrambe le parti agli ulteriori mezzi di prova formulati nei rispettivi atti.
Sulle conclusioni precisate in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di eventuali repliche.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. - La domanda di invalidità del testamento per incapacità a testare
Le attrici assumono che la de cuius al momento del testamento pubblico si trovava in "condizione di minorata salute psichica e fisica" e che ciò sarebbe comprovato dalla documentazione medica prodotta in atti, dalla quale emergerebbe che era "affetta da demenza senile di tipo Alzheimer" già prima del testamento pubblico.
Al di là della genericità delle allegazioni attoree, dalle quali pare evincersi che si intenda far valere lo stato di incapacità totale e permanente della de cuius dovuto alla demenza senile di tipo Alzheimer preesistente al momento del testamento, devesi osservare che non v'è prova alcuna di tale stato di incapacità, di tal ché era onere delle attrici dimostrare che la loro madre B.A.M. era incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, onere che invece non risulta essere stato assolto.
Sul punto appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento, ai sensi dell'art. 591 comma 2, n. 3 c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr., ex plurimis, Cass. 4.02.2016 n. 2239; Cass. n. 23.12.2014 n. 27351).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta dalle attrici emerge che nel luglio 2011 la de cuius fu ricoverata presso l'Ospedale Versilia con diagnosi di "ictus ischemico subacuto", circostanza che, sebbene comprovi la sussistenza di limitate capacità neurologiche e motorie della B. in quello specifico momento, non dimostra di per sé, né l'incapacità totale e permanente di quest'ultima, né la sua incapacità naturale al momento di testare. Peraltro, dal verbale di Pronto Soccorso datato 19.07.2011 risulta che il medico refertante abbia attestato, all'esito della visita neurologica, che la de cuius "era cosciente [..] la paziente riferisce di essere caduta accidentalmente", ciò implicando che la B., nonostante l'ictus ischemico, dimostrava di possedere una sufficiente capacità di orientamento e discernimento.
Ad ogni buon conto, nessuna prova dell'asserita demenza senile di tipo Alzheimer risulta fornita dalle attrici.
Alla luce delle su esposte considerazioni la domanda di invalidità del testamento per incapacità a testare della de cuius deve ritenersi infondata e, conseguentemente, va respinta.
§ 2. - La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per reintegrazione della legittima
Va respinta, poiché infondata, anche la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per reintegrazione della legittima.
Sebbene sia incontestabile che le attrici siano eredi legittimarie pretermesse, non risulta tuttavia provato che il valore dell'immobile caduto in successione - che secondo quanto è dato evincersi dalle allegazioni attoree rappresenta l'unico bene facente parte dell'attivo ereditario - sia superiore all'importo di € 90.000,00, di cui la de cuius si è riconosciuta debitrice della figlia G.C. nel testamento pubblico, il quale a tal proposito dispone: "Istituisco erede universale di tutti i miei beni mia figlia C.G. e ciò anche a soddisfacimento del debito che ho nei suoi confronti, che oggi residua a Euro novantamila" .
Né, a fronte dell'assoluta carenza probatoria sul punto (le attrici non hanno prodotto neppure una perizia di stima di parte), poteva essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo osserva il Collegio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La domanda va dunque respinta.
§ 3. - La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha avanzato domanda di condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c., assumendo la temerarietà della lite.
Tale domanda va senz'altro respinta, poiché l'accoglimento della domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c., così come la condanna d'ufficio della parte soccombente, ai sensi del comma 3 di tale disposizione, presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie - elementi obbiettivi dai quali desumere il dolo o quantomeno la colpa grave, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
Infatti, la qualità di eredi legittimarie pretermesse delle attrici esclude ictu oculi la natura temeraria della presente lite.
§ 4. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico delle attrici.
Dette spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e la determinazione del compenso viene effettuata in relazione al valore della controversia, tenuto conto dell'opera effettivamente prestata (non è stata svolta attività istruttoria), della non complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti e della palese infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte dalle attrici;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta nei confronti delle attrici;
3) condanna le attrici G.M.R. e G.R. a rimborsare, in via solidale, alla convenuta G.C. le spese di lite, liquidandole in complessivi € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compenso di avvocato ed € 1.050,00 per rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge.
Così deciso dal Tribunale, come sopra composto, nella camera di consiglio del 9 giugno 2020, udita la relazione della dott.ssa Silvia Morelli, estensore.
04-07-2020 14:50
Richiedi una Consulenza