Successione legittima e testamentaria
La successione mortis causa, ai sensi dell'art. 457 c.c. (si veda l'art. 457 del Codice Civile Commentato), può essere regolata solamente per testamento o secondo legge, non essendo previste altre fonti per la devoluzione dell'eredità diverse da queste ultime [G. Bonilini, Manuale di diritto delle successioni, 6° ed., Torino, 2013, 236 ss.].
La distinzione successione testamentaria (o successione testata) e successione legittima (o successione ab intestato) dipende, dunque, proprio dalla fonte della disciplina del fenomeno successorio, che nell'un caso è rappresentata dal testamento e nell'altro dalla legge [G. Bonilini - M. Confortini - G. Mariconda, op. cit., 150-151].
Il testamento, come è noto, è l'atto negoziale, espressione dell'autonomia privata riconosciuta dall'ordinamento a ciascun individuo persona fisica, con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (si veda l'art. 587 del Codice Civile Commentato).
Nella successione legittima, invece, l'eredità si devolve nell'ordine e secondo le quote previste dall'art. 565 c.c. (si veda l'art. 565 del Codice Civile Commentato) in favore dei familiari del de cuius (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti) e, in loro mancanza, dello Stato.
Tenuto conto che l'apertura della successione legittima dipende dall'esistenza di particolari rapporti di parentela e/o di coniugio con il de cuius, assume particolare rilievo pratico la prova di detti rapporti, soprattutto nel caso in cui occorra esercitare diritti derivanti dalla successione.
In proposito, si osserva che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la qualità di erede legittimo deve essere provata in forma documentale, mediante gli atti dello stato civile, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di successione (Cass., 4 maggio 1999, n. 4449; Cass., 10 febbraio 1995, n. 1484).
Inoltre, a tal riguardo, per completezza espositiva, si evidenzia che i rapporti di parentela rilevanti ai fini della successione legittima possono essere provati anche con atto notorio ricevuto dal notaio ai sensi dell'art. 1, L. 1° febbraio 1913, n. 89 e, nei casi consentiti anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [Si veda lo Studio CNN approvato il 29 marzo 2001, n. 3321 a cura di Micol-Eloise D'Orio].
In generale, per la tassazione dell'atto con cui il chiamato all'eredità - senza accettarla espressamente - assume il titolo di erede, cioè si riconosce espressamente erede del defunto si veda la Guida pratica Assunzione del titolo di erede.
07-03-2020 19:28
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