Pregiudizialità nella successione internazionale: chi puo' sospendere il giudizio?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 giugno – 24 luglio 2014, n. 16805
Presidente Petitti – Relatore Giusti
Fatto e diritto
Ritenuto che O.M. ha proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, azione di accertamento della propria qualità di erede legittimario per la quota di riserva pari alla metà dell'asse ereditario in morte del di lui padre O.U. nonché domande di riduzione delle donazioni indirette compiute dal de cuius in favore della moglie G.V.I. , sposata in seconde nozze;
che si è costituita la convenuta G.V.I. , che ha chiesto preliminarmente l'accertamento della pregiudizialità di un procedimento di volontaria giurisdizione da lei stessa avviato in Messico, avente ad oggetto il riconoscimento della nomina di esecutore testamentario e della designazione di erede, con conseguente sospensione del processo italiano ai sensi dell'art. 7, comma 3, e 66 della legge 31 marzo 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);
che all'udienza del 27 giugno 2013 la convenuta chiedeva anche la sospensione del processo, invocando la pendenza in Messico del giudizio di nullità testamentaria che l'attore aveva introdotto in data 11 aprile 2013 nell'ambito del procedimento da lei promosso in Messico;
che con ordinanza emessa l'8 luglio 2013 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo dinanzi a lui pendente a norma dell'art. 7, comma 3, della legge n. 218 del 1995, sul rilievo che la vocazione legale o testamentaria dipende dalla definizione del giudizio impugnatorio che lo stesso attore ha promosso dinanzi al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco - Mexico con atto dell'11 aprile 2013;
che per la cassazione dell'ordinanza di sospensione l'Onorato ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 23 settembre 2013, sulla base di due motivi;
che l'intimata ha resistito, depositando memoria;
che il pubblico ministero ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., chiedendo che la Corte dichiari la nullità dell'ordinanza impugnata;
che le conclusioni scritte del pubblico ministero ed il decreto del presidente di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio sono stati notificati alle parti.
Considerato che, preliminarmente, la natura facoltativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995, della sospensione del processo disposta per pregiudizialità della causa straniera non preclude l'impugnazione della relativa ordinanza con ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass., Sez. VI-1, 25 novembre 2010, n. 23977);
che, poiché il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma è riservato al giudizio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-Jbis, n. 6), cod. proc. civ., trattandosi di causa ereditaria di riduzione per lesione di legittima, il provvedimento di sospensione doveva essere adottato dal collegio, ossia dal giudice chiamato a decidere la causa pregiudicata, e non dal giudice istruttore (Cass., Sez. II, 5 maggio 2003, n. 6835; Cass., Sez. I, 23 novembre 2004, n. 22102; Cass., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13578);
che, pertanto, l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice istruttore deve essere annullata, condividendosi le conclusioni scritte del pubblico ministero;
che le parti vanno rimesse al Tribunale di Roma, previa riassunzione nel termine di legge;
che il giudice del merito provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del regolamento di competenza.
27-07-2014 11:42
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