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Sentenza

La morte di un nobiluomo genovese, olimpionico di vela, scatena una vicenda succ...
La morte di un nobiluomo genovese, olimpionico di vela, scatena una vicenda successoria definita dalla Cassazione solo pochi mesi fa. Interessanti i principi enucleati dalla Corte di Appello genovese, confermati sostanzialmente dalla Suprema Corte di Cassazione.
Cassazione civile  sez. II  Data:27/06/2014 ( ud. 15/04/2014 , dep.27/06/2014 ) 
Numero:    14673

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA CIVILE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. ODDO        Massimo                         -  Presidente   -  
    Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria                   -  Consigliere  -  
    Dott. GIUSTI      Alberto                    -  rel. Consigliere  -  
    Dott. PICARONI    Elisa                           -  Consigliere  -  
    Dott. ABETE       Luigi                           -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
            O.J., rappresentata e difesa, in forza di procura  speciale 
    in  calce  al  ricorso, dagli Avv. COMOGLIO Luigi Paolo e  Cinzia  De 
    Micheli,  con  domicilio eletto presso lo studio di  quest'ultima  in 
    Roma, via Tacito, n. 23; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    PROVINCIA  RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE DELLA PICCOLA  OPERA 
    DELLA  DIVINA  PROVVIDENZA, in persona del legale rappresentante  pro 
    tempore,  rappresentata  e difesa, in forza  di  procura  speciale  a 
    margine  del controricorso, dagli Avv. GLENDI Cesare e Lucia  Scalone 
    di  Montelauro, con domicilio eletto nello studio di quest'ultima  in 
    Roma, via Cola di Rienzo, n. 162; 
                                                     - controricorrente - 
                                  e contro 
                          G.S.G., in proprio e quale erede  di      R. 
      L.,  rappresentato  e  difeso, per procura  speciale  in  data  13 
    settembre  2013, autenticata dal notaio BULLERT Patricia dello  Stato 
    della  Florida  e  munita  di Apostille ai  sensi  della  Convenzione 
    dell'Aja 5 ottobre 1961 dal Segretario di Stato - Department of State 
    of  Florida, in data 17 settembre 2013, dagli Avv. Franco  Vigotti  e 
    Lucia  Scalone  di Montelauro, con domicilio eletto nello  studio  di 
    quest'ultima in Roma, via Cola di Rienzo, n. 162; 
                                                     - controricorrente - 
    per  la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, Sezione 
    Seconda, 24 maggio 2012, n. 8272. 
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  15 
    aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti; 
    uditi  gli  Avv. Luigi Paolo Comoglio, Lucia Scalone di Montelauro  e 
    Franco Vigotti; 
    udito  il  Pubblico  Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore 
    Generale   Dott.   CAPASSO   Lucio,  il   quale   ha   concluso   per 
    l'inammissibilità, in ogni caso infondatezza del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. - Come emerge dal testo della sentenza oggetto della odierna impugnazione, la controversia sostanziale ruota intorno all'eredità di O.M., nobiluomo genovese, olimpionico di vela nel (OMISSIS), figlio di M.E., morta nel (OMISSIS), coniugato con R.V. e fratello di O.G..

    M. in vita gode della dimora familiare genovese di (OMISSIS), ricca di tesori d'arte raccolti nelle generazioni precedenti, nonchè di una casa a (OMISSIS) e di varie società con sede in (OMISSIS); muore nel (OMISSIS). La vedova di O.M. è R.V., che mantiene la condizione patrimoniale del defunto, intrattiene normali rapporti di affinità con la sorella del marito, G., la quale muore nel (OMISSIS). R.V. muore nel (OMISSIS). G. nel (OMISSIS), a 85 anni, ha adottato la figlia di un congiunto, O.J..

    Alla morte di R.V., la sorella L. si proclama sua erede e quindi beneficiaria di tutti i beni goduti dalla de cuius.

    A contendersi il patrimonio O. e l'eredità di R.V. sono anche: O.J., che rivendica i diritti ereditari della madre adottiva sul patrimonio rimasto indiviso con M. già dal tempo della morte della madre M.; la Provincia Don Orione, che vanta un testamento R. del 1999, nel quale risulta beneficiaria di alcuni monili e in cui si fa cenno al ricavato di altre vendite.

    Verrà chiamato in causa anche il figlio di L., G. S.G., che vive per gran parte dell'anno all'estero.

    La prima causa è avviata da O.J. nei confronti della Provincia Don Orione, che aveva accettato l'eredità R.; la seconda è avviata da R.L. per chiedere il riconoscimento della qualità di erede universale di V., in forza del testamento del 1971 e per far constare che la Provincia Don Orione era solo legataria dei monili menzionati nel testamento del 1999. Don Orione disconosce il testamento e la O. interviene nella seconda causa.

    Le due cause vengono riunite.

    La attrice O., in conclusioni, chiede di essere riconosciuta erede universale di G. e quindi di conseguire: il 75% dei beni contenuti in (OMISSIS), nel frattempo venduti da C. e su iniziativa R.; l'87,5% delle partecipazioni societarie svizzere.

    Assume infatti che, essendo rimasto indiviso il patrimonio M. tra i fratelli M. e G. ed essendo succeduti a O.M. la vedova e la sorella, tali sono le proprie quote.

    R.L. chiede che la successione di V. sia regolata secondo le previsioni di tre testamenti pubblicati nel 2000; nei confronti di J. che siano respinte le sue domande e dichiarata l'usucapione di tutti i beni posseduti da V.; in subordine la prescrizione del diritto di O.G. di accettare l'eredità, con declaratoria della estraneità di J. nei confronti della successione dei parenti dell'adottante.

    2.- Il Tribunale di Chiavari, con sentenza 18 novembre 2005, ha dichiarato che la Provincia Don Orione, di cui ha respinto le domande, era solo legataria della parure di gioielli , come richiesto da R.L.. Dato atto che la istanza di verificazione del testamento olografo del 1966 di O.M. era stata tardivamente introdotta, il Tribunale ha accolto la domanda di petizione ereditaria di J. relativa ai beni venduti all'asta e respinto le ulteriori domande di O.J. verso R.L. e Don Orione e le domande contrapposte svolte da R.L..

    3. - La Corte d'appello di Genova con sentenza in data 29 luglio 2009 ha preso atto della rinuncia della Provincia Don Orione all'appello principale da essa proposto. Ha dichiarato che R.L. era erede universale di V.. Ha rigettato la domanda di O. J. per la restituzione pro quota dei beni mobili di (OMISSIS). Ha ritenuto che sia maturata tra il 1972 e il 1999 l'usucapione, in favore di parte R., del compendio mobiliare.

    Ha rigettato l'appello incidentale di O.J. relativo alle quote azionarie.

    4. - O.J. con atto 13 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione. Ha svolto sette gruppi di censure, così riassumibili:

    motivi attinenti alla violazione delle regole del giusto processo e soprattutto alla ricusazione dei componenti del Collegio della Corte di appello; motivi concernenti la rinuncia dichiarata dalla Provincia Don Orione; motivi attinenti l'accertamento della qualità di erede di R.V. in capo a R.L.; motivi attinenti l'accertamento della qualità di erede di O.M. in capo alla sorella G. e quindi in capo a J., sua avente causa;

    motivi sul riconoscimento della comproprietà - a favore della ricorrente - del compendio di collezioni costituenti gli arredi della villa (OMISSIS); motivi sulle domande aventi ad oggetto le società svizzere; motivo sulle spese processuali di consulenza.

    R.L., la Provincia Religiosa Don Orione e G. S.G. hanno resistito con controricorso.

    5. - La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 24 maggio 2012, n. 8272, ha rigettato il ricorso.

    La sentenza è cosi motivata.

    "2) Il primo e il secondo motivo di ricorso concernono la violazione dell'art. 52 cod. proc. civ., per la mancata sospensione del processo e comunque per la nullità della sentenza, in relazione alla mancata astensione dei giudici di appello denunciata con istanza di ricusazione del 17 luglio 2009, sulla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata. Le censure sono infondate, atteso che l'istanza, come si desume dal ricorso stesso, venne depositata dopo la decisione della causa, che risulta essere stata adottata nella camera di consiglio del 9 luglio 2009. Pertanto la Corte d'appello non poteva nè doveva tenere conto di un'istanza giunta oltre il limite utile per far sorgere il suo dovere di esaminarla sotto qualsiasi forma.

    2.1) Il terzo motivo assume che la nullità della sentenza deriverebbe anche dalle due precedenti istanze di ricusazione, che "dovevano essere accolte". In narrativa di ricorso (pag. 34-35) si apprende che la prima istanza venne respinta da magistrati della medesima sezione di cui facevano parte i giudici ricusati e che il magistrato relatore aveva già conosciuto in altre occasioni di controversie civili instaurate da O.J., ragioni che non configurano alcuna illegittimità del provvedimento di rigetto.

    Quanto alla seconda istanza non viene evidenziata alcuna specifica o fondata censura avverso la declaratoria di inammissibilità che fu resa dal Collegio. La Corte, stando al ricorso, giudicò infatti che il primo provvedimento copriva "il dedotto e il deducibile" in relazione all'ipotizzata ricusazione ex art. 51 cod. proc. civ., n. 3.

    La narrativa di ricorso espone che l'istanza si fondava su fatti precedenti ma appresi dall'istante successivamente, ma ciò non dimostra, come ivi si sostiene, che le premesse enunciate fossero errate, giacchè la ratio decidendi dell'inammissibilità riguardava anche i profili "deducibili", cioè fatti preesistenti l'istanza respinta.

    La breve articolazione della censura lamenta genericamente e apoditticamente la "palese ingiustizia" della soluzione adottata. Il difetto di specificità della critica la rende manifestamente infondata.

    2.2.) Anche la questione preliminare di cui al quarto motivo è infondata. Essa si riferisce alla ritualità della procura alle liti rilasciata da G.S.G., impugnata con querela di falso e sostituita da nuova costituzione, con comparsa del 24 marzo 2006.

    La ricorrente lamenta nullità della sentenza ex art. 101 cod. proc. civ., perchè la Corte d'appello non le avrebbe dato tempo di valutare "ogni decisione in merito alla nuova costituzione" e non ne avrebbe verificato la validità. Aggiunge che "probabilmente" era ed è falsa "anche la seconda procura". Il rilievo non ha pregio, perchè in primo luogo la Corte d'appello ha discusso della posizione di G.L. considerandolo ritualmente costituito; in secondo luogo tra la data della seconda costituzione e quella dell'udienza collegiale sono intercorsi tre anni e alcune udienze, di talchè non è neppure concepibile una violazione del contraddittorio per mancata concessione di uno specifico termine per controdedurre circa la costituzione in giudizio del suddetto, sussistendo ampia concreta possibilità di dispiegare puntuali deduzioni in proposito, deduzioni, a tacer d'altro, mancate anche in questa sede, in cui si allude a ipotetici vizi dell'atto.

    In via preliminare è pure denunciato (violazione degli artt. 112, 341 e 329 cod. proc. civ.) il mancato rilievo dell'acquiescenza che sarebbe stata prestata dalla R. alla sentenza, per lei sfavorevole, resa dal tribunale di Chiavari.

    La censura è inammissibile, perchè la ricorrente non indica specificamente in quali termini e in quali atti fosse stata sollevata siffatta eccezione (Cass. 978/07; Sez Un. 11730/10).

    Parte R. ha rilevato che a fronte di una generica eccezione di inammissibilità del gravame, solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l'odierna ricorrente ha sviluppato l'argomentazione oggi riproposta.

    Il rilievo coglie nel segno, giacchè il ricorso genericamente allude all'aver "sempre eccepito l'acquiescenza trattandone ampiamente, in sede di conclusionali e repliche".

    3) Il gruppo di motivi che riguarda l'inefficacia della rinuncia effettuata dalla Provincia religiosa Don Orione è parimenti privo di fondamento.

    Con il primo (numerato sub 2.1) parte ricorrente sostiene che, vertendosi in materia di diritti indisponibili, come l'acquisto della qualità di erede, non sarebbe consentito rinunciare (alla domanda o) agli atti del giudizio in cui sia discussa l'attribuzione di tale qualità.

    Con il secondo deduce che la O. avesse interesse alla prosecuzione dell'appello e che pertanto fosse indispensabile la di lei accettazione della rinuncia.

    Con il terzo che sarebbero stati violati gli artt. 83 e 84 cod. proc. civ., in relazione al canone 638 c.j.c, per carenza dei poteri rappresentativi e delle autorizzazioni necessaria alla rinuncia all'impugnazione.

    Indipendentemente dalla validità della tesi riassunta sub 1, è sufficiente qui confermare due delle rationes decidendi che hanno condotto la Corte d'appello a rigettare le questioni riproposte in questa sede e succintamente riassunte.

    In primo luogo va ribadito che la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (Cass. 18255/04; Cass. 23749/11). Peraltro è stato utilmente osservato dalla difesa dell'Istituto che la Provincia Don Orione non aveva spiegato domande nei confronti della O., che non era quindi sua controparte in relazione alle pretese inizialmente fatte valere e rinunciate.

    In secondo luogo va rilevato che la Corte d'appello ha affermato che ove non sussistesse la idoneità della rinuncia all'appello, per carenza del potere in capo al legale rappresentante della Provincia religiosa, non potrebbe neanche esistere il potere di promuovere l'impugnazione in capo a questo soggetto.

    Parte ricorrente dedica il terzo motivo all'illustrazione della differenza tra la proposizione di un'impugnazione e la rinuncia al diritto azionato che l'abbandono dell'impugnazione comporta.

    In tal modo però sfugge all'odierno motivo di ricorso un profilo decisivo e assorbente della motivazione: la Corte d'appello ha affermato che, se il legale rappresentante non avesse avuto il potere di rinunciare, sarebbe stato anche carente del valido potere di promuovere la partecipazione al giudizio di primo grado, senza il quale, come è ovvio, non vi sarebbe materia per discutere della rinuncia all'impugnazione.

    Orbene, questo profilo non è stato censurato, con la conseguenza che la decisione in ordine alla validità della rinuncia resta comunque sufficientemente sorretta, indipendentemente dall'esito delle altre deduzioni svolte in ricorso.

    4) Dal rigetto del secondo gruppo di motivi discende la inammissibilità, per irrilevanza, del primo motivo del terzo gruppo di censure, motivo che concerneva la asserita necessità di statuire sulla qualità di erede dell'Ente religioso, in conseguenza della invalidità della relativa rinuncia.

    Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere R.L. erede di O.R. V. sulla base del testamento del 1971 e che a tal fine avesse proposto appello sul punto.

    La censura è infondata, giacchè la Corte d'appello ha interpretato la domanda citando testualmente la parte delle conclusioni di appello in cui il gravame si riferiva al testamento del 1971. Invano parte ricorrente obietta che sarebbe stato valorizzato un inciso irrilevante e che nella trattazione da pag. 13 a 15 dell'atto di appello la R. si sarebbe riferita al solo testamento del 1999.

    Va in contrario osservato: a) che trattavasi di questione di interpretazione della domanda - demandata istituzionalmente al giudice del merito e non denunciatale in cassazione se congruamente motivata (Cass. 15643/03; 3538/05) - di talchè doveva essere censurata non con riferimento e secondo le tecniche dell'invocato vizio di cui all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, ma criticando convenientemente la motivazione; b) che il riferimento all'atto di appello, esaminato per verificare la congruità del riferimento stesso, è incompleto, atteso che alla pag. 12 dell'atto la R. aveva specificato che in corso di causa, e particolarmente in conclusioni, essa aveva chiesto che l'eredità le fosse riconosciuta "in conformità ai tre testamenti prodotti", cosi ricomprendendo anche quello del 1971. Pertanto anche riguardata, ove possibile, sotto gli altri profili di cui all'art. 360 cod. proc. civ., la censura è priva di pregio.

    4.1) Gli altri motivi del terzo gruppo di censure attengono all'accertamento della qualità di erede della de cuius in capo a R.L..

    I motivi da 3.3 a 3.6 riguardano la delazione dell'eredità sulla base del testamento olografo del 1971, di cui la O. afferma la validità dell'avvenuto disconoscimento (3.3); l'efficacia del disconoscimento effettuato dalla Provincia Don Orione (3.4) indipendentemente dalla sua successiva rinuncia all'appello quindi alla domanda di accertamento della qualità di erede; la tardività dell'istanza di verificazione proposta da R.L. (3.5); la nullità della disposizione testamentaria in relazione al disposto degli artt. 634, 647 e 692 cod. civ. (3.6).

    Il motivo 3.5 è infondato; con esso la O. lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto tempestiva l'istanza di verificazione del testamento del 1971. La Corte di appello ha ritenuto che tale istanza non richiede forme sacramentali e che era stata idoneamente (e quindi tempestivamente) sollevata, non richiedendo forme sacramentali, in considerazione del chiaro permanere della volontà della parte R. di valersi del testamento, evincibile dalle sue difese e dal dipanarsi istruttorio della causa, con l'ammissione della consulenza.

    Tale ricostruzione si fa carico quindi della problematica qui riproposta e la risolve con apprezzamento incensurabile, in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte (art. 360-bis cod. proc. civ.). Giova ricordare in proposito l'insegnamento in forza del quale l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 13258/06).

    Restano pertanto assorbiti i due motivi precedenti.

    4.2) Quanto al mancato rilievo d'ufficio della nullità del testamento, che deriverebbe dal non aver la Corte colto nelle disposizioni testamentarie una condizione di reciprocità o un onere illecito o una sostituzione fedecommissaria nulla, basti rilevare che le prime due ipotesi, che erano state fatte valere inizialmente dalla Provincia don Orione (ricorso pag. 84), sono state abbandonate con la rinuncia all'appello.

    La terza consiste in una mera congettura interpretativa circa un'espressione testamentaria rituale di rispetto e convenienza, poichè allude al dovere dell'erede di render conto alla cognata G.; l'espressione è però rivolta all'esecutore testamentario, al fine di evitare contrasti nell'ipotesi di sopravvivenza del marito: dunque si è in presenza di frase priva di qualsiasi portata rilevante ex art. 692 cod. civ..

    A tacer d'altri profili pertinenti, trattasi di tre ipotesi meramente congetturali, nemmeno fatte valere direttamente dalla O., che, per la loro inconsistenza, non potevano certo fondare un dovere di rilievo officioso di nullità dell'atto da parte del giudice di appello.

    Manifestamente infondata è anche la censura sub 3.7, concernente una presunta indegnità a succedere di R.L. per occultamento e probabile distruzione di un ultimo testamento di R.V., adombrata dalla Provincia Don Orione.

    Non è indicato in ricorso su quali risultanze dovesse fondarsi simile evenienza e quindi come potesse sorgere, anche in questo caso, il dovere di rilievo officioso della cui omissione la ricorrente si duole.

    Il rigetto di queste censure, che miravamo a inficiare il fondamento testamentario della qualità di erede di R.V., rende superfluo l'esame del motivo 3.8., afferente il secondo concorrente titolo che secondo la Corte d'appello ne fonda la legittimazione a succedere alla de cuius, cioè l'esserne "unica erede legittima, in quanto unica sorella, morta senza lasciare nè coniuge, nè prole, nè genitori nè altri ascendenti".

    5) Il quarto gruppo di censure attiene al riconoscimento della qualità di erede di O.M. in capo a O.G., dante causa dell'odierna ricorrente J..

    La problematica, dettagliatamente affrontata dalla Corte d'appello di Genova per accogliere, sul punto, l'appello proposto dalla R., risulta assorbita, come la Corte stessa ha rilevato (pag. 29), dalle conclusioni raggiunte in ordine all'avvenuta usucapione dei beni mobili contenuti nella villa di (OMISSIS).

    La controversa qualità di erede in capo a G., in relazione a un testamento del 1966, si risolve infatti nell'individuare la estensione della quota di beni mobili che spetterebbero a J. in forza di tale linea successoria.

    Mette conto comunque, anche in vista del sesto gruppo di motivi di ricorso, osservare che le censure sono infondate. Quanto alla prima (4.1), che mira ad affermare la validità del disconoscimento del testamento 24.11.1966 operato da O.J., bene ha fatto la Corte d'appello a ritenere che tale testamento doveva essere considerato alla stregua di documento proveniente da terzi, contestabile solo con la querela di falso.

    La statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16362/03), che risulta ora confermata alle Sezioni Unite (Su 15169/10) le quali, pur rivedendo l'orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve riservarsi diverso trattamento a quelle (come il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.

    Ne consegue l'assorbimento della successiva censura (motivo 4.2) relativa alla tardività della istanza di verificazione connessa al disconoscimento.

    Inconferente è poi la terza, che attiene alla documentazione comprovante la successione a O.M., in pari quota, della moglie R.V. e della sorella O.G.. Trattasi di argomentazioni (rilevanza di denunce catastali) che possono assumere valore significativo solo in ordine alla contesa sull'usucapione, ma che non sono decisive per dimostrare la qualità rivendicata.

    6) Il quinto gruppo di censure riguarda il riconoscimento della comproprietà - a favore della ricorrente - del compendio di collezioni costituenti gli arredi della villa (OMISSIS).

    La Corte d'appello con meticolosa analisi, distinta in 24 punti, ha indicato le ragioni che la portavano ad affermare: a) che la O. non aveva provato che nel 1983, allo morte di G., fossero compresi nell'asse ereditario i beni mobili controversi; b) l'avvenuta usucapione dei beni della villa già in capo a R. V., maturata quanto meno tra il 1972 (morte di M.) e il 1999; c) l'esclusione di ogni diritto di O.J. sull'eredità contesa.

    6.1) La difesa della ricorrente mira in premessa a sostenere: che era onere probatorio della R. dimostrare un atto di interversione del possesso e il godimento esclusivo dei beni comuni; che bastava alle proprie ragioni dimostrare la propria qualità di erede di M.E., madre di O.G., e la sussistenza dei beni alla morte di quest'ultima.

    Sul punto giova subito precisare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, di cui parte ricorrente si è peraltro dichiarata consapevole, "il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. 7221/09; 12775/08).

    Parte ricorrente invano evidenzia (motivo 5.1) che la proprietà originaria nel 1957 era comune ai fratelli O. e che la R. doveva dimostrare un atto di interversione e invano lamenta violazione di norme in tema di prova (artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2727, 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3), con riferimento all'utilizzo esclusivo dei beni della villa da parte dei coniugi O. - R..

    Va ripetuto, con riguardo all'onere della prova sulla proprietà dei beni, che il riferimento della Corte d'appello è al momento della morte di G., (OMISSIS), non al (OMISSIS); il convincimento è stato fondato sul fatto (punto o della motivazione) che l'avvenuta suddivisione dei beni mobili tra i due fratelli doveva essere intervenuta da gran tempo, se nessuno dei due ( M. morto nel (OMISSIS), ma soprattutto G., che non era nel possesso di essi e che secondo il ricorso ne sarebbe stata proprietaria per il 75%) nei propri testamenti aveva fatto cenno al compendio mobiliare di immenso valore contenuto nella villa.

    Va inoltre evidenziato che determinante e assorbente è comunque il convincimento raggiunto della Corte in ordine all'avvenuta usucapione, questione che toglie rilevanza ad ogni deduzione circa l'onere della prova.

    6.2) Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata risulta argomentata e incensurabile, perchè congrua e logica sotto ogni aspetto.

    Non è intaccata dai rilievi svolti sub 5.2, che attengono all'effettivo uso dell'abitazione di (OMISSIS) da parte de coniugi O.: le risultanze circa la residenza anagrafica in (OMISSIS) di R.V., riportate nei documenti indicati nel motivo, nulla tolgono alla circostanza, reiteratamente emergente dalla sentenza, che quella fosse la effettiva dimora principale della R..

    Nè rilevano le riflessioni (5.3 e 5.4) sulla possibilità che la comunione si prolunghi indefinitamente. A fronte delle molte circostanze analizzate, che conferiscono sostanza all'avvenuta usucapione e alla avvenuta divisione a poco vale insistere sulla non necessità che fosse la O. a dimostrare che non vi era stato scioglimento della comunione, condizione originaria superata da condotte inequivocabilmente provate e militanti nel senso voluto dalla Corte di appello.

    Era infatti sufficiente il godimento esclusivo, senza necessità di provare un atto di interversione, praticamente impossibile per chi per decenni continui a godere degli arredi della propria dimora, in assenza di alcun elemento fattuale o anche una richiesta o un significativo comportamento di segno inequivocabilmente contrario - almeno negli ultimi venti anni - (risale ai primi anni 70 il prelievo consensuale da parte di O.G. di un mobile e di alcune vele del campione olimpionico per farne dono a J. e famiglia).

    6.3) Infondatamente, per giustificare il rispetto verso la condizione di possesso altrui, si sostiene che gli arredi costituissero, in senso tecnico, una universalità di beni mobili. Tale accertamento non risulta dalla sentenza, nè consta che sia stato oggetto di dibattito processuale. In ogni caso il valore di questa affermazione è sempre teso a ribadire di chi era onere provare la proprietà dei beni, questione risolta dalla riaffermata circostanza che la contesa riguarda i beni oggetto dell'arredo e che su di essi, singolarmente e complessivamente, è maturata l'usucapione.

    6.4) Incensurabile, in quanto logica e plausibile, è la valutazione delle testimonianze discusse sub 5.6, riferite a comportamenti (una discussione su spostamento mobili avvenuta nel (OMISSIS)) irrilevanti a fronte della anteriorità, evidenziata in sentenza, circa il tempo utile all'usucapione.

    E' anzi possibile rilevare che la valutazione è quanto mai congrua in relazione al fatto che non sono emersi successivi analoghi episodi, il che si rileva, senza in alcun modo negare l'onere della prova dell'usucapione in capo alla R., per evidenziare come l'assenza di risultanze contrarie sia di portata imponente in relazione al valore dei beni e della lunghezza del tempo, si da circondare di attendibilità la valutazione dei giudici di merito, che ne hanno fatto buon uso.

    Si scontra con questi rilievi anche la rilevanza che il motivo 5.7 vorrebbe dare al dono del 1972 di una bussola e un gioco di vele, di cui si è già detto. Circostanze marginali e lontane nel tempo, con tutta evidenza prive di portata decisiva, come è richiesto in sede di legittimità per denunciare violazione di legge circa le norme invocate (ancora artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2727 e 2729 cod. civ. e art. 2697 cod. civ.), censure che si risolvono in denunce di vizi motivazionali.

    Queste considerazioni valgono anche per il motivo successivo, che insiste sulla pretesa inversione dell'onere della prova e sul valore dei pochi beni appresi da G. in tempi remoti.

    Nè risulta illogico il rilievo dato al silenzio del testamento del 1966 in ordine alla destinazione dei beni che la O. vorrebbe comuni. Si tratta di uno dei tanti argomenti presuntivi legittimamente utilizzati per costruire il convincimento circa la esclusiva proprietà in capo ai coniugi O. - R., quantomeno maturata per usucapione, ma verosimilmente, si è ritenuto, con atto non documentabile dopo tanto tempo, di tutto il compendio immobiliare.

    Parte ricorrente vorrebbe che il proprio comportamento fosse qualificato come bonaria tolleranza (5.10), e critica che la Corte abbia dato rilevanza al fatto che per undici anni (dal 1972 al 1983) O.G. non abbia avviato alcuna pretesa circa il possesso dell'ingente patrimonio, ma ancora una volta la censura manifesta solo un modo alternativo di valutare una realtà di fatto e non certo una violazione di legge.

    La sentenza ha valorizzato un insieme di comportamenti e di fatti che ha accuratamente descritto; ha indicato alcuni elementi più rilevanti, altri meno probanti, ma non si può negare che anche in questo caso la scelta sia logica e coerente. E' più plausibile la tesi accolta in sentenza, che non quella di una mera tolleranza del possesso altrui, relativa a beni cosi ingenti e lasciati per tanto tempo a una cognata.

    6.5) Il ricorso sostiene che la O. non doveva preoccuparsi della prova futura del proprio diritto (5.11); non è cosi: la possibilità che maturasse l'usucapione a fronte di un pacifico ed esclusivo possesso protratto per tanti anni, nonostante tre successioni ereditarie ( M., O.M., poi O. G.) sussisteva e non avrebbe dovuto sfuggire nè a quest'ultima, nè alla di lei figlia adottiva. Ciò valeva soprattutto con riguardo a beni mobili, privi, ha detto la Corte con opportuno spunto discorsivo, di etichetta attributiva di proprietà. Il motivo si spinge perfino a contestare questa considerazione e indica a riprova l'esistenza di due foto e alcune lettere di G. quali effetti personali. Ancora una volta la pochezza, quantitativa e qualitativa, del rilievo, a petto della consistenza enormemente maggiore del compendio, ridonda a favore dell'apprezzamento di merito svolto dalla Corte di appello.

    Non vi può essere violazione di legge neppure con riguardo (censura 5.12) al rilievo dato nei punti l, m, n, o della sentenza, sempre relativamente al valore del comportamento silente dei fratelli O..

    Se ne è già scritto sopra: rimane da aggiungere che improprio appare, per questo come per successivi e precedenti motivi, il tentativo di censurare un apprezzamento di fatto, congiunto a un insieme coerente di altre valutazioni, con la via della censura ex art. 360, n. 3; la Corte d'appello ha valutato questi comportamenti e sebbene essi non fossero in astratto inequivocabili (un mancato testamento non è certo tale in ordine all'essere o meno proprietari di un bene) ha dato loro un senso sia intrinseco (l'anomalia della mancata disposizione di beni di grande valore, asseritamente propri per la maggior parte, ma mai detenuti), sia connesso ad altri elementi. Non v' è materia per dirsi che siano state violate le norme invocate, soprattutto se si ha di mira il fatto che il titolo opposto a chi rimaneva silente era l'usucapione nel frattempo maturata a favore di chi esercitava il possesso.

    Cadono in questi modi anche i motivi da 5.13 a 5.15 relativi alla condotta silente assunta anche da O.J..

    6.6) I buoni rapporti tra le due congiunte e l'intervento della defunta R. in favore dell'iscrizione del figlio di O. J. allo Yacht club nulla modificano circa la possibilità di valorizzare in senso coerente con l'avvenuta usucapione il comportamento silente della figlia adottiva di G.. E compatibile, anzi rafforzativa della tesi accolta, è l'interpretazione della testimonianza del figlio della ricorrente di cui al punto S della motivazione.

    Non lede alcuna "norma generale" affermare, come ha fatto la Corte, che se solo nel 2000, come testimoniato, la ricorrente incaricò il figlio di fare ricerche sull'asse ereditario, ciò fosse sintomo di assenza di consapevolezza (per 17 anni) di essere comproprietaria dei beni: il che non dimostra di per sè l'usucapione, ma contribuisce molto, come è stato detto, a far credere che pacificamente e ininterrottamente già da molto tempo prima la R. e il defunto O.M. possedessero indisturbati la villa e il suo contenuto.

    6.7) Irrilevante è poi il denunciato modesto errore di cui al motivo 5.16: non erano parte dell'arredo della villa, ma della casa di Portofino i libri di cui la R. aveva disposto per testamento:

    la circostanza non inficia la complessiva valutazione di merito.

    6.8) Quanto al motivo 5.17, valgono per respingerlo, poichè esso ribadisce argomenti in tema di onere probatorio attinenti i presupposti dell'usucapione, i rilievi già svolti sub 6.1. Le stesse e le ulteriori argomentazioni svolte valgono a rendere vano il motivo successivo, sempre concernente i limiti della prova richiedibile a parte O..

    E' poi da rigettare l'ultima censura di questo paragrafo, che riguarda il capo della sentenza di primo grado con cui era stata ordinata l'inclusione dei diritti di O.J., riconosciuti in quella sentenza, nell'inventario dell'eredità beneficiata di R. V..

    La O. afferma che detto capo di sentenza è passato in giudicato per difetto di impugnazione, tesi vanificata dal rilievo opposto della parte controricorrente R..

    La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (Cass. 4363/09).

    Lo stretto collegamento tra l'impugnazione in punto di usucapione e l'incompatibile accertamento di un credito attinente il valore degli stessi beni (usucapiti e) venduti all'asta dall'erede R. esclude che si sia formato il giudicato di cui alla censura (Cass. 4934/10).

    7) Il sesto gruppo di censure si concentra sulle domande aventi ad oggetto le società svizzere.

    Esso muove dalla decisiva premessa dell'accertamento della qualità di erede di O.M. in capo a O.G., premessa rivelatasi infondata in forza di quanto osservato sub 5) della odierna motivazione (con effetto anche sulle deduzioni di cui ai motivi successivi, v. p. es. il motivo 6.5 pag. 182).

    Va aggiunto, per completezza, che l'inesistenza di diritti di O. G. su detti beni azionari, peraltro mai con certezza identificati, è stata sancita, questa volta concordemente, sia dal tribunale che dalla Corte d'appello. Quest'ultima ha ripetuto che conti e movimenti di beni concentrati in Svizzera sin dal 1962 facevano capo al solo O.M., senza che G., asseritamente comproprietaria, ne avesse mai potuto disporre o vantato il possesso.

    Parte ricorrente deduce che secondo il diritto svizzero, che reputa applicabile a questi beni, non è ipotizzabile l'usucapione di questi beni, ma solo la prescrizione acquisiti va quinquennale fondata sulla buona fede, dimostrata dal possessore.

    La questione è nuova e poichè implica una accertamento di fatto (l'esistenza della buona fede), non è rilevabile in sede di legittimità. Vale invece a confortare implicitamente che di questi beni non vi fosse traccia nel patrimonio di G. a seguito delle remote movimentazioni rintracciate.

    La motivazione dei giudici di merito è anche corretta nel rigettare la pretesa di sospensione del giudizio in attesa di "rogatorie" che sarebbero state avviate in sede di volontaria giurisdizione per accertare esistenza e vicende di queste entità patrimoniali. Se attività istruttoria v'era da compiere per stabilire la consistenza ereditaria, la sede propria era questa causa, con i vincoli istruttori che le erano propri, essendo del tutto infondata la pretesa di ammettere un'istruttoria parallela, non certo dovuta officiosamente, posto che la prova della consistenza ereditaria, cioè dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, deve essere data da chi agisce per la petitio (Cass. 5304/84 e utilmente Cass. 3181/11).

    Queste considerazioni travolgono le censure da 6.3. a 6.5 che, al cuore, mirano ad affermare che era la Corte d'appello a dover verificare d'ufficio (ricorso pag. 180) eventuali passaggi azionari e la sorte della proprietà di queste azioni (con il relativo patrimonio societario) di cui da circa trenta - quaranta anni O. G. non aveva disponibilità.

    Anche la censura sub 6.6 non merita accoglimento: concerne la proprietà di una villa in (OMISSIS) che era intestata prima a una società svizzera e che era stata alienata a R.V..

    La Corte d'appello ha rilevato che bene aveva fatto il primo giudice ad escludere che il bene facesse parte dell'eredità di G., posto che sin dal 1976 la società svizzera Lark Etablissement l'aveva alienata a R.V. e non era stata rinvenuta nè una controdichiarazione nè altro elemento idoneo a inficiare gli effetti di questo rogito e la conseguente persistente comproprietà di O.G..

    Il ricorso deduce che non trattasi di simulazione, ma di negozio fiduciario che le azionista vollero per motivi fiscali, risalenti alla L. n. 159 del 1976, attestati dal commercialista assunto quale testimone. Non emerge dal nucleo della deposizione, per quanto dedotto in ricorso, che vi sia stata interferenza di O.G. nella scelta di alienare alla sola R. il bene ed è congrua e logica la deduzione che in assenza di prova del titolo che valesse a sconfessare il valore giuridico di quella vendita, ha negato che il bene fosse riferibile alla madre adottiva di O.J..

    Non si è discusso in fase di appello, per quanto consta dalla sentenza, di simulazione o di negozio fiduciario, ma della necessaria prova di proprietà comune nel 1976 e di permanere di essa "in contrasto con risultanze di prova scritta".

    Tale valutazione non è scalfita dalle ragioni svolte in ordine alla controdichiarazione, indicata in sentenza come possibile mancato elemento di prova che avrebbe potuto superare l'atto del 1976.

    8) Quanto all'ultimo gruppo di censure, parte ricorrente lamenta infondatamente che siano state compensate le spese del giudizio di appello tra la rinunciante Provincia Don Orione e la O..

    In ordine alla validità della rinuncia alla domanda formulata dalla Provincia è sorta controversia, davanti al giudice di appello, a seguito della deduzione di parte O. (cfr. conclusioni a pag. 4 della sentenza impugnata) della nullità di tale rinuncia.

    Ne consegue che non poteva farsi pedissequa applicazione dell'art. 306 cod. proc. civ., u.c., relativo alla rinuncia agli atti del giudizio, e che la Corte, disattese queste conclusioni della odierna ricorrente, ben poteva far luogo a compensazione delle spese di lite, provvedimento che risulta sinteticamente e forse ellitticamente motivato, ma che rinvia al complesso della vicenda processuale sviluppatasi.

    Quanto alle spese di consulenza, sono state ripartite motivatamente tra O. e Provincia in relazione al fatto che la consulenza investiva l'autografia di testamenti disconosciuti "rispettivamente" dalle due parti.

    O. sostiene erroneamente che il capo di sentenza era stato impugnato solo dalla Provincia rinunciante.

    A pag. 28 punto 3 dell'atto di appello R. (parte che era stata condannata dal tribunale in solido con la Provincia al pagamento delle spese di c.t.u.) risulta esplicitamente l'impugnazione di questo capo di domanda anche "nei confronti di O.J.".

    Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione all'alto valore della lite e agli atti depositati".

    6. - Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione O.J. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 luglio 2013, sulla base di nove motivi.

    Hanno resistito, con separati atti di controricorso, la Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione e G.S. G., quest'ultimo anche quale erede di R.L..

    La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività della notificazione del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente G.L..

    Infatti, la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 24 maggio 2012: sicchè - non essendo stata notificata - il termine lungo (di un anno e quarantasei giorni, per effetto della sospensione feriale del termine) scadeva, non l'8 luglio 2013, ma il 9 luglio 2013, quando la notifica si è perfezionata.

    A ciò aggiungasi che risulta per tabulas dalla relazione di notificazione che la richiesta della ricorrente all'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica è avvenuta il giorno precedente, ossia l'8 luglio 2013: di talchè, anche se si dovesse considerare come data di scadenza l'8 luglio, l'impugnazione sarebbe comunque tempestiva, dato che la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un dato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio.

    2. - Il primo motivo di revocazione è relativo al quarto motivo preliminare del ricorso per cassazione (motivo 1.4), circa la procura alle liti rilasciata da G.S.G..

    Con tale motivo preliminare si lamentava la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 101, nonchè, più ampiamente, per violazione delle garanzie attinenti al contraddittorio nel corso del giudizio (art. 111 Cost.), in quanto la Corte d'appello non aveva dato alla difesa di O.J. il tempo necessario per valutare ogni decisione in merito alla nuova costituzione in giudizio di G.S.G.. Secondo la Corte di cassazione, tra la data della seconda costituzione e l'udienza collegiale sarebbero intercorsi più di tre anni e alcune udienze. Il che avrebbe reso inconsistente, se non addirittura irrilevante, il vizio in procedendo denunziato.

    L'errore revocatorio, ad avviso della ricorrente, nasce dal ritenere che la seconda costituzione sia avvenuta con comparsa di costituzione del 24 marzo 2006, quando, invece, la data di tale comparsa è di tre anni successiva (24 marzo 2009). Tale affermazione - afferma la ricorrente - risulterebbe chiaramente smentita dalle risultanze degli atti processuali. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione, non erano decorsi affatto tre anni e diverse udienze tra la seconda costituzione del G.L. e l'udienza di discussione, perchè al contrario tutto si svolse nella stessa udienza.

    2.1. - Il motivo è inammissibile, perchè il supposto errore di fatto - non avere considerato che la seconda costituzione di G.S.G. (unica rilevante ai fini processuali, stante la rinuncia alla precedente costituzione) sia avvenuta all'udienza di discussione - è privo del carattere della decisività, non avendo costituito ragione essenziale e determinante della decisione adottata.

    Per un verso, infatti, la circostanza dell'essere intercorso un lasso temporale di tre anni ed alcune udienze tra la data della seconda costituzione e quella dell'udienza collegiale ha formato oggetto, nell'ambito della complessiva motivazione, soltanto di un rilievo aggiuntivo e sussidiario, come è chiaramente espresso dall' incipit che introduce la proposizione che lo racchiude ("in secondo luogo").

    La ragione prevalente per giudicare priva di pregio la censura della ricorrente è affidata ad un'altra ratio (introdotta dalle parole "perchè in primo luogo"), rappresentata dal fatto che la Corte d'appello ha discusso della posizione di G.L. considerandolo ritualmente costituito.

    D'altra parte, anche rimanendo nell'ambito della ratio spiegata dalla Corte ad abundantiam, la sentenza impugnata fa leva in ogni caso su una argomentazione ulteriore, che comprova l'assoluta irrilevanza del denunciato errore: ossia sul fatto che, in sede di ricorso per cassazione, sono mancate deduzioni specifiche sulla ritualità della costituzione in giudizio di G.S.G., essendosi la difesa della ricorrente limitata ad "alludere a ipotetici vizi dell'atto".

    Va poi conclusivamente rilevato che del supposto errore di fatto la ricorrente non può dolersi in questa sede, avendo essa stessa indicato, nel ricorso per cassazione definito con la sentenza impugnata per revocazione, la data - che qui assume erronea - del 24 marzo 2006. Basta leggere, al riguardo, alla pag. 56 di detto ricorso, il periodo che inizia al rigo 14 (terzo capoverso):

    "Nell'udienza 26.3.2009, G.S.G. dichiarò di non volersi avvalere in giudizio della comparsa 25.2.2009, contenente la sottoscrizione impugnata di falso, e di volersi costituire, a mezzo del medesimo difensore, con altra comparsa, recante data 24.3.2006".

    3. - Il secondo motivo di revocazione riguarda la decisione dei tre motivi (2.1., 2.2. e 2.3.) di ricorso per cassazione, relativi al capo di sentenza concernente la rinuncia all'azione enunciata dalla Provincia religiosa di Don Orione; conseguentemente, sulla decisione dei tre motivi (3.1., 3.6. e 3.8.) concernenti la necessità di statuire sulla qualità di erede del medesimo ente religioso.

    Ricorda la ricorrente che il secondo gruppo di motivi articolati nel ricorso per cassazione concerneva il capo di sentenza di appello in cui era stata ritenuta valida ed efficace la rinuncia all'azione posta in essere dalla Provincia religiosa.

    La Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che le censure mosse alla sentenza di secondo grado non fossero ammissibili, in quanto non sarebbe stata impugnata una delle rationes decidendi, di per sè decisiva ed assorbente.

    Si deduce nel ricorso che, in sostanza, secondo la Corte, la ricorrente non avrebbe spiegato perchè la carenza di poteri rappresentativi incidesse solo sulla rinuncia e non in generale sulla partecipazione al giudizio: mancherebbe, quindi, la censura attinente a siffatto decisivo ed assorbente profilo decisorio.

    Ad avviso della ricorrente, sarebbe evidente l'errore di fatto processuale ascrivibile alla Corte, cui sarebbe sfuggito un preciso e circostanziato passaggio contenuto alle pagg. 68 e 69 del ricorso per cassazione. In tale punto sarebbero evidenziate con precisione le differenze sussistenti tra i poteri conferiti dalla normale procura alle liti (tra cui il potere di costituirsi in giudizio) e il potere di impugnare, e i poteri che, invece, non si ritengono mai compresi nella stessa (come appunto quello di rinunciare all'azione o agli atti). Posto che la Corte di cassazione non ha ritenuto infondata tale argomentazione difensiva, ma ha affermato che non sarebbe mai stata sollevata alcuna censura con riguardo a tale profilo, sarebbe evidente l'errore denunciato: errore anche decisivo, posto che la Corte non avrebbe preso in esame i motivi di ricorso.

    3.1. - Il motivo è inammissibile.

    In primo luogo perchè non sussiste alcuna consequenzialità necessaria tra il lamentato errore e la decisione. Infatti la sentenza della Corte, nel rendere la decisione sulla validità e sulla efficacia della rinuncia fatta dalla Provincia religiosa, non si è affidata soltanto al rilievo dell'omessa impugnazione di una delle rationes suscettibili di sostenere la sentenza d'appello.

    L'argomentazione fondante della decisione sui motivi di ricorso riposa sulla affermazione di diritto secondo cui "la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere", e sul rilievo che "la Provincia Don Orione non aveva spiegato domande nei confronti della O., che non era quindi sua controparte in relazione alle pretese inizialmente fatte valere e rinunciate".

    In secondo luogo perchè solo apparentemente la ricorrente denuncia in questa sede un errore di fatto processuale, derivante dall'essere sfuggito un "preciso e circostanziato passaggio alle pagine 68 e 69 del ricorso per cassazione". In realtà, essa tende a censurare il risultato dell'operazione di interpretazione dell'atto processuale compiuto dalla Corte di cassazione.

    La sentenza impugnata - evidentemente - ha avuto ben presente la circostanza che in quelle pagine la ricorrente per cassazione aveva dedotto la violazione dell'art. 84 cod. proc. civ., relativo ai poteri del difensore, osservando che un conto è la proposizione dell'impugnazione (per la quale è sufficiente avere una normale procura alle liti, potendo bastare anche quella di primo grado, qualora sia riferibile ad ogni grado di giudizio), altro è rinunciare all'impugnazione (per la quale è necessaria una procura speciale di diritto sostanziale). Lo dimostra il fatto che le ultime tre righe di pag. 8 della sentenza danno atto, con estrema chiarezza, che "Parte ricorrente dedica il terzo motivo all'illustrazione della differenza tra la proposizione di un'impugnazione e la rinuncia al diritto azionato che l'abbandono dell'impugnazione comporta". Al riguardo, la sentenza ha ritenuto - con ciò esprimendo un'attività di valutazione e di giudizio, che per definizione si colloca al di fuori dell'ambito dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 391-bis cod. proc. civ. e art. 395 cod. proc. civ., n. 4 - che il ricorso per cassazione non investiva un profilo "decisivo ed assorbente della motivazione" della sentenza della Corte d'appello: ossia il fatto - tutto calibrato sui poteri (non già del difensore, ma) del legale rappresentante della Provincia religiosa - che "se il legale rappresentante non avesse avuto il potere di rinunciare, sarebbe stato anche carente del valido potere di promuovere la partecipazione al giudizio di primo grado, senza il quale, come è ovvio, non vi sarebbe materia per discutere della rinuncia all'impugnazione".

    A ben vedere, pertanto, a differenza di quanto mostra di ritenere la ricorrente per revocazione, la questione non atteneva al potere del difensore di rinunciare all'azione, ma al potere di rinunciare del legale rappresentante della Provincia. E sul punto nessun errore è assolutamente ravvisabile nella affermazione della sentenza che non era stato censurato l'argomento della Corte d'appello, secondo cui il potere del legale rappresentante di disporre del diritto azionato era desumibile da quello, incontestato, di agire in giudizio.

    4. - Il terzo motivo di revocazione riguarda la decisione del primo e del secondo motivo (motivi 1.1. e 1.2.) del ricorso per cassazione, per errore di fatto sulla data della sentenza di appello.

    L'errore di fatto concernerebbe la decisione in ordine ai motivi con cui si contestava l'illegittimità e comunque la nullità della sentenza di appello, per non avere disposto la sospensione del processo in conseguenza della proposizione dell'istanza di ricusazione. Secondo la Corte, la sentenza sarebbe stata emessa il 9 luglio 2009, prima del deposito dell'istanza di ricusazione, avvenuto il 17 luglio 2009. Si tratterebbe di affermazione erronea, risultando documentalmente provato in atti che la sentenza fu depositata in data 29 luglio 2009.

    4.1. - Il motivo non coglie nel segno.

    La Corte non è incorsa in alcun errore di fatto revocatorio, perchè la data del 9 luglio 2009 - indicata dalla Corte nella sentenza revocanda - è quella, risultante per tabulas dalla sentenza d'appello, della deliberazione in camera di consiglio da parte del Collegio della 3^ Sezione civile della Corte d'appello di Genova.

    E la Corte di cassazione ha indicato quella data (e non quella successiva della pubblicazione mediante deposito in cancelleria, avvenuto il 29 luglio 2009) sull'evidente considerazione che, essendo l'istanza di ricusazione del 17 luglio 2009, la Corte d'appello, che aveva già deliberato la decisione in camera di consiglio, "non poteva nè doveva tenerne conto", altro profilo essendo la venuta ad esistenza della sentenza con la pubblicazione in cancelleria.

    5. - Il quarto motivo di revocazione attiene alla decisione del quinto motivo preliminare del ricorso per cassazione (motivo 1.5), a proposito della acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado da R.L..

    La sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente per cassazione non avesse mai indicato gli atti in cui l'eccezione di acquiescenza era stata formulata, ritenendo erroneamente - si assume - che la stressa avesse ammesso di avere proposto e svolto l'eccezione solo in sede di difese conclusive. Nel ricorso per cassazione - si fa presente - la difesa di O.J. aveva menzionato l'atto in cui tale acquiescenza era stata eccepita e, precisamente, l'istanza con cui era stata chiesta la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

    In secondo luogo si deduce che la Corte di cassazione - omettendo di riportare l'avverbio "anche" (prima di "in sede di conclusioni e repliche"), contenuto in un passaggio di pag. 58 - avrebbe erroneamente percepito il fatto processuale.

    5.1. - Il motivo è inammissibile, perchè è disallineato rispetto all'intera ratio decidendi.

    La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del motivo in questione, relativo al mancato rilievo dell'acquiescenza che sarebbe stata prestata dalla R. alla sentenza, facendo leva, in primo luogo, sulla genericità della deduzione ("la ricorrente non indica specificamente in quali termini ... fosse stata sollevata siffatta eccezione").

    La ricorrente, con l'odierno motivo di revocazione, si duole di un aspetto della dichiarata ragione di inammissibilità, relativa agli atti in cui l'eccezione di acquiescenza era stata sollevata, ma non interloquisce sul profilo - concorrente e da solo sufficiente a sorreggere la decisione - concernente il quomodo ("in quali termini") della relativa formulazione.

    6. - Il quinto motivo di revocazione è relativo alla "decisione di alcuni motivi di ricorso (motivi 3.2. e 3.8.) attinenti alla necessità di statuire sulla qualità di erede del medesimo ente religioso.

    Vi si afferma che, con il ricorso per cassazione (motivo 3.2.), la difesa di O.J. aveva lamentato: (a) l'acquiescenza prestata da R.L. al capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione di inefficacia del testamento olografo datato 14 settembre 1971; (b) la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per mancata indicazione dei motivi specifici d'appello.

    L'errore consisterebbe in ciò, che a pag. 12 dell'atto di appello (esaminato dalla Corte di cassazione ex officio) la difesa di R. L. non affermava affatto di aver specificato in corso di causa il riferimento ai tre testamenti, ma deduceva di averlo fatto solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.

    Inoltre, sarebbe frutto di errore anche il riferimento utilizzato. Il passaggio citato dalla Corte (oltre ad essere richiamato erroneamente) sarebbe tratto da un contesto del tutto diverso da quello cui la medesima Corte lo riferisce. La Corte ha utilizzato un passaggio relativo ad un motivo concernente la questione inerente all'accertamento della qualità di erede legittima, per fondare la propria decisione su un profilo radicalmente diverso e cioè su quello relativo all'accertamento della qualità di erede testamentaria.

    6.1. - Il motivo è inammissibile, perchè il vizio prospettato dalla ricorrente riguarda non un errore di percezione, ma un errore di giudizio, attinente all'interprerazione delle difese delle parti, che cade su un punto controverso.

    7. - Con il sesto motivo di revocazione (relativo alla decisione del motivo 4.3 di ricorso per cassazione inerente all'accertamento della qualità di erede di O.M., in favore di O.G. e, quindi, in favore di O.J., sua avente causa) si lamenta, con riferimento al passaggio a pag. 14 della sentenza, l'errore di fatto consistente nell'erronea percezione della natura dei documenti in questione. Non di generiche denunce catastali si tratterebbe, ma di vere e proprie note di trascrizione, vale a dire di atti con cui l'erede, ai sensi di quanto è previsto dall'art. 2648 cod. civ., trascrive il proprio acquisto a titolo ereditario.

    7.1. - Il motivo è inammissibile, perchè il supposto errore investe l'attività di giudizio, ponendosi al di fuori del vizio revocatorio.

    La Corte di cassazione ha ritenuto inconferente la terza censura (rubricata "violazione dei principi sanciti dall'art. 116 cod. proc. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: sulla documentazione comprovante la successione, in pari quota, di O.G. e R.V. a O.M.. Il tutto in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5").

    A tal fine ha evidenziato che le argomentazioni fatte valere dalla difesa della ricorrente "(rilevanza di denunce catastali) " "possono assumere valore significativo solo in ordine alla contesa sull'usucapione, ma ... non sono decisive per dimostrare la qualità rivendicata".

    Ora la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che "non di generiche denunce catastali si tratta, ma di vere e proprie note di trascrizione".

    Essa tuttavia non considera che, nel contesto della motivazione, le denunce catastali sono state indicate, sinteticamente e tra parentesi, in via esemplificativa come parte espressiva di un tutto, evidentemente intendendosi con ciò esprimere la valutazione che la documentazione richiamata dalla ricorrente era idonea ad assumere valenza "solo in ordine alla contesa sull'usucapione".

    8. - Il settimo motivo di revocazione si riferisce ad alcuni motivi di ricorso (4.1. e 4.2.) aventi ad oggetto la domanda di accertamento della qualità di erede di O.M., a favore di O. G. e, quindi, di O.J., sua avente causa.

    La ricorrente fa presente che, con i motivi 4.1. e 4.2., aveva lamentato l'erroneità della sentenza di appello, nella parte in cui aveva ritenuto necessario che il testamento olografo potesse essere contestato solo con la querela di falso e, comunque, nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l'istanza di verificazione proposta da R.L., e che la Corte ha respinto il primo motivo e non considerato il secondo, reputandolo assorbito nel primo.

    L'errore di fatto processuale consiste - si assume nell'erronea percezione circa la presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e concorde sul punto. La Corte non avrebbe rilevato la presenza di un diverso, contrastante e anzi prevalente, orientamento giurisprudenziale, la cui considerazione avrebbe condotto ad una pronunzia di segno diverso.

    In subordine, qualora la Corte ritenga che l'errore segnalato rappresenti un errore (non di fatto, ma) di diritto, come tale non denunciabile in revocazione, la ricorrente solleva formalmente la questione di costituzionalità dell'art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, anche in riferimento all'art. 6 CEDU ed all'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare con revocazione la sentenza di cassazione che, in ultima istanza, abbia violato le norme ed i principi del giusto e dell'equo processo, quali, appunto, sono quelli individuati dalla giurisprudenza della stessa Corte in tema di overruling processuale. Precisa al riguardo la ricorrente che l'attività difensiva svolta nel giudizio di merito dalla O. (disconoscimento del testamento olografo, ex art. 214 cod. proc. civ.) era perfettamente conforme e coerente con la giurisprudenza in allora dominante. Il fatto che la Corte di cassazione abbia del tutto omesso di considerare tale legittimo affidamento lederebbe i principi del giusto processo e, come tale, postulerebbe l'esigenza che l'ordinamento consenta una idonea forma di impugnazione della sentenza che, in ultima istanza, abbia posto in essere una simile (ed altrimenti irrimediabile) violazione.

    8.1. - La censura è inammissibile.

    A norma dell'art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), richiamato dall'art. 391-bis cod. proc. civ., per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Siffatto genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (Sez. 1^, 1 marzo 2005, n. 4295; Sez. 3^, 20 febbraio 2006, n. 3652; Sez. 1^, 9 maggio 2007, n. 10637).

    L'errore di fatto non può pertanto per definizione consistere in un preteso inesatto apprezzamento o ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali, nè nello scostamento dall'indirizzo ritenuto prevalente e per ciò solo definito "fatto", perchè qui si rientra appieno nell'attività di giudizio e di interpretazione della legge, sostanziale o processuale, applicabile per individuare la regula iuris idonea a risolvere il caso di specie.

    Ne consegue che non costituisce errore revocatorio l'avere il collegio della Sezione semplice della Corte di cassazione ritenuto meritevole di essere seguito un certo indirizzo giurisprudenziale (tra l'altro nella specie addirittura avvalorato, sia pure incidentalmente, da una pronuncia delle Sezioni Unite) che individua nella querela di falso, anzichè nel disconoscimento ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., lo strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità del testamento olografo.

    8.2. - Inammissibile per irrilevanza è il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis, sollevato in via subordinata dalla difesa della ricorrente.

    Nessun mutamento di indirizzo, tantomeno inatteso e repentino, è configurabile nella sentenza qui impugnata per revocazione con riguardo allo strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità dell'olografo.

    Infatti, l'indirizzo cui ha dato continuità la sentenza impugnata per revocazione risulta risalente nel tempo, essendo possibile rinvenire già in Sez. 2, 3 agosto 1968, n. 2793, e poi in Sez. 2, 30 ottobre 2003, n. 16362, l'affermazione (convalidata, sia pure oblter, dalla sentenza delle Sezioni Unite 23 giugno 2010, n. 15169) che la contestazione dell'autenticità dell'olografo si risolve in una eccezione di falso e deve essere sollevata (tenuto conto dell'idoneità del testamento olografo a devolvere l'eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 620 cod. civ., comma 6 e dell'equiparazione che, a certi fini, la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cui all'art. 221 cod. proc. civ. e segg..

    9. - L'ottavo motivo di ricorso attiene ad alcuni motivi di ricorso (da 5.16 a 5.19) aventi ad oggetto la domanda di accertamento della comproprietà sugli arredi della villa (OMISSIS).

    Ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe errato, a pag. 22 della motivazione, ove, con riferimento al motivo 5.16, parla di "modesto errore" relativamente al fatto che i libri oggetto di disposizione testamentaria da parte di R.V. si trovassero a (OMISSIS). Tale errore, ben lungi dall'essere modesto, se colto nella sua reale portata, avrebbe certamente ribaltato la decisione, posto che il giudice di secondo grado riteneva che la disposizione contenuta nel testamento del 1999 avrebbe dimostrato la convinzione, da parte di R.V., di essere unica proprietaria degli arredi di villa (OMISSIS).

    Vi sarebbero poi, ad avviso della ricorrente, ulteriori errori. Con riferimento ai motivi 5.17 e 5.18, la Corte di cassazione ha respinto le doglianze semplicemente richiamando le argomentazioni svolte al punto 6.1. della sentenza, in quanto tali motivi verterebbero sempre "in tema di onere probatorio attinente i presupposti dell'usucapione". La Corte - si assume - sarebbe incappata in un evidente errore di fatto, leggendo solo parzialmente, anzi del tutto marginalmente, i motivi indicati. In essi, infatti, il profilo probatorio è solamente minimale e marginale; tanto è vero che le violazioni lamentate concernono, da un lato, gli artt. 1102 e 1164 cod. civ., in tema di applicabilità delle norme in tema di inter- versione del possesso (motivo 5.17) e, dall'altro, l'art. 112 cod. proc. civ., in tema di interpretazione della domanda (motivo 5.18).

    "La veloce (e pressochè omessa) disamina dei motivi ha indotto la Corte di cassazione - si sostiene - a ritenere che gli stessi vertessero solo in materia di ripartizione dell'onere della prova, quando, al contrario, tali motivi concernevano altri e diversi profili".

    9.1. - Il motivo è inammissibile, sotto tutti i profili in cui si articola.

    Per un verso, l'avere la sentenza qualificato "modesto", e perciò irrilevante, un errore (concernente il luogo in cui si trovavano i libri oggetto di disposizione testamentaria da parte di R. V.) che la parte, con il motivo di impugnazione, considera, invece, grave, non rientra nello statuto dell'errore revocatorio, giacchè quella qualificazione esprime una valutazione e un giudizio e non rappresenta in alcun modo il riflesso dell'inesatta percezione di un fatto incontroverso.

    Per l'altro verso, la sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male interpretato i motivi di ricorso (Sez. 2, 22 giugno 2007, n. 14608;

    Sez. 6-3, 15 giugno 2012, n. 9835). Nella specie la pronuncia impugnata non solo ha descritto i motivi (il 5.17 ed il successivo) esaminati, ma ne ha poi argomentato la loro valutazione e decisione, indefettibilmente esternando l'una e l'altra con proposizioni assolutamente chiare, univoche e comprensibili (cfr. Sez. 6-1, 22 febbraio 2013, n. 4605).

    10. - Con il nono mezzo si censura la decisione in merito alle quote di tre società di diritto svizzero, Kerjos, Frannoz e Lark, di cui la O. ha chiesto la restituzione, sempre nell'ambito dell'azione di petizione di eredità.

    Si addebitano alla Corte di cassazione tre errori di fatto revocatori.

    In primo luogo, si assume che la Corte avrebbe errato là dove ha affermato che i beni svizzeri non sarebbero mai stati identificati.

    Tale asserzione sarebbe smentita da precisi dati di fatto, sia documentali che testimoniali, riconosciuti finanche dal Tribunale e dalla Corte d'appello. Sarebbe sufficiente leggere le conclusioni assegnate dalla difesa dell' O. riportate nella sentenza d'appello a pag. 6. L'errore sarebbe dimostrato dalla stessa sentenza revocanda e, in particolare, dalla pag. 1, dove la Corte afferma e da atto che l' O. avrebbe goduto in vita "di varie società con sede in (OMISSIS)".

    In secondo luogo la Corte avrebbe errato là dove ha affermato, a pag. 24, che i beni concentrati in (OMISSIS) sin dal 1962 facevano capo al solo O.M. e che appunto di detti beni non vi fosse traccia nel patrimonio di G. a seguito delle remote movimentazioni rintracciate.

    La Corte - prosegue la ricorrente - non avrebbe poi rilevato che "l'originale delle fotocopie prodotte non fu mai prodotto, nè che le stesse, prive di data, di sottoscrizione e di intestazione, neppure potevano essere qualificate documenti".

    Inoltre sarebbe errata l'affermazione secondo la quale la questione della proprietà delle società svizzere "muove dalla necessaria premessa dell'accertamento della qualità di erede di O. M." (cfr. pag. 23 della sentenza). Tale affermazione sarebbe smentita dalla stessa narrazione della sentenza, che a pag. 1 testualmente afferma: " O.J. rivendica i diritti ereditari della madre adottiva sul patrimonio rimasto indiviso con M. già dal tempo del decesso della madre M.E.".

    Infine, un terzo errore di fatto (in questo caso processuale) sarebbe costituito dall'affermazione secondo cui la questione relativa alla non configurabilità dell'usucapione (in base al diritto svizzero) è "nuova e poichè implica un accertamento di fatto (l'esistenza della buona fede), non è rilevabile in sede di legittimità". L'errore starebbe nel fatto che il rilievo formulato dalla difesa della ricorrente non costituiva una censura alla sentenza di secondo grado, ma rappresentava un mero rilievo volto ad interpretare correttamente le risultanze processuali. Tale assunto - si deduce - era preliminare e prodromico rispetto agli altri motivi. Alla luce del diritto straniero applicabile, infatti, nè O.M., nè R. V. hanno mai potuto acquisire la proprietà delle azioni delle società Kerjos, Frannoz e Lark Etablissement, perchè agli atti risultava comunque provata la loro mala fede proprio in forza di quanto reiteramente sostenuto da R. in appello (per il diritto svizzero non è possibile l'usucapione in presenza di mala fede).

    10.1. - Il motivo è inammissibile.

    Attiene, innanzitutto, al giudizio e alla valutazione compiuti all'esito della interpretazione propria del giudice di legittimità ritenere, come ha fatto la Corte con la sentenza impugnata, che la questione della proprietà delle società svizzere si collegasse alla necessaria premessa - rivelatasi infondata - dell'accertamento della qualità di erede di O.M. in capo a O.G..

    Quanto agli altri presunti errori revocatori, essi riguardano una argomentazione aggiuntiva, e quindi non decisiva, nell'economia complessiva della motivazione. Infatti, "il sesto gruppo di censure", relativo alle "domande aventi ad oggetto le società svizzere", è stato respinto, appunto, per la ragione preliminare appena indicata, vale a dire perchè "esso" (cioè, appunto, il sesto gruppo di censure) "muove dalla decisiva premessa dell'accertamento della qualità di erede di O.M. in capo a O.G., premessa rivelatasi infondata in forza di quanto osservato sub 5) della odierna motivazione (con effetto anche sulle deduzioni di cui ai motivi successivi, v. per es. il motivo 6.5 pag. 182)". Le argomentazioni successive sono state espresse in aggiunta, per completezza (come emerge, per tabulas, dall'incipit del rigo 2 di pag. 24).

    11. - Il ricorso per revocazione è inammissibile.

    Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiuntola T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per la Provincia Don Orione, in complessivi Euro 12.200, di cui Euro 12.000 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge, e, per G.L., in complessivi Euro 18.200, di cui Euro 18.000 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2014.

    Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014
Avv. Antonino Sugamele

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