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Sentenza

L'ospedale pubblico non può negare le cartelle cliniche del de cuius agli eredi ...
L'ospedale pubblico non può negare le cartelle cliniche del de cuius agli eredi se questi ultimi vogliono impugnare il testamento.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23 marzo – 12 giugno 2012, n. 3459  Presidente Botto – Relatore Palanza  

 Fatto e diritto  

1. - Con atto ritualmente notificato e depositato, Michele Tizio e Anna Maria Tizio  propongono appello avverso la sentenza del T.A.R.  Lombardia – sezione staccata di Brescia, n. 1761/2011, che aveva accolto il ricorso di Maria Vittoria Della Sempronio, Alberto Mevio1 Mevio2,  Parrocchia di San ... (...), inteso all' esibizione della documentazione  clinica del defunto Dott. Pietro Ulteriano1 Ulteriano2, deceduto il 4 gi ugno 2010, dalla data di ricovero  fino alle dimissioni e per l'annulla mento del rifiuto espresso dall'azienda ospedaliera con nota del  27 luglio 2011.

2. - Il primo giudice ha ritenuto fondate le censure prospettate, in quanto i ricorrenti in primo grado  (eredi designati del defunto dott. Ulteriano1 Ponz one) devono ritenersi titolari di una situazione  qualificata giuridicamente rilevante e pienamente tu telabile ai sensi della disciplina generale in  materia di diritto di accesso, venendo meno nei confronti di un defunto la particolare protezione del  diritto alla riservatezza per  i dati sensibili e, quindi, la necessita'  di comparare i diritti per verificare  se la richiesta di accesso intende far valere un diritto della personalita' di pari valore secondo la  disciplina prevista per i dati sensibili dagli articoli 92, 26 e  60 del codice della privacy.

3. - Gli appellanti contestano tali statuizioni sostenendo, in concreto, che i ri correnti in primo grado  non sono legittimati ad esercitare il diritto di  accesso sulla document azione clinica del Dott.

Ulteriano1, in quanto solo i familiari, indipendentemen te dalla qualita' di eredi, assumono i poteri di  tutela della situazione giuridica dell'interessato  defunto e della sua riservatezza post mortem a fronte  di richieste invasive della sfera giuridica sensib ile del de cuius. L'azione di accesso promossa dai  ricorrenti in primo grado, invece, muove dalla rivendicazione di essere stati indicati coeredi e  beneficiari di un testamento olografo redatto in data 16 febbraio 2004, pubblicato il 24 giugno 2010,  dopo la morte dello stesso Dott. Ulteriano1. Tuttavia, il 17 giugno 2009 il testatore aveva provveduto a  revocare ogni precedente disposizione testamenta ria e l'eredita', circa un anno dopo la dichiarazione  di revoca, e' stata accettata dagli eredi legittimi, nipoti del defunto, Michele ed Anna Maria Tizio,  ai quali l'Azienda Ospedaliera aveva richiesto l'assenso al rilascio della documentazione clinica  oggetto dell'istanza di access o. Gli eredi legittimi si sono opposti a detto rilascio.

Presupposto della decisione del T.A.R. e' che il diritt o alla riservatezza si estingue con la morte del  titolare (Consiglio di Stato Sez. V, n. 2866 del  2008). Pertanto, secondo i giudici di primo grado,  nella fattispecie non viene preso in considerazione l'interesse alla riservatezza. Secondo gli  appellanti, la stessa sentenza del Consiglio di Stat o, richiamata solo in parte dal TAR, precisa che i  congiunti superstiti, indipendentemente dalla qualita' di eredi, assumono per vari aspetti poteri di  tutela della situazione giuridica  dell'interessato defunto e che, proprio in materia di dati personali,  l'art. 82 del D.Lgs. n. 196/2003 prevede che, in caso di impossibilita' fisica o di incapacita'  dell'interessato e di chi esercita legalmente la potesta', il consenso al trattamento dei dati personali  possa essere dato da un prossimo congiunto o convivente (Consiglio di Stato Sez. V, n. 2866 del  2008), come prevede la disposizione del regolamento interno app licata dall'ente ospedaliero nel  negare l'accesso, disposizione che non e' stata nemmeno impugnata  dai ricorrenti in primo grado.

In base a cio', i fratelli Tizio affermano il loro diritto a tutelare la sfera di riservatezza del defunto  e si oppongono all'accesso dei ricorrenti in primo grado, i quali con la revoca del testamento  olografo non possono vantare una situazione giuridi ca che abbia i requisiti dell'attualita' e della  rilevanza ai fini dell'accesso e  che, inoltre, avanzano una richiest a esplorativa e a tutto campo senza  allegare alcun elemento che possa indurre l'idea di un contenuto anomalo dell'atto pubblico di  revoca. Pertanto, gli appellanti  chiedono che la sentenza impugna ta venga riformata e che sia  confermato il provvedimento dell'Ente ospeda liero di rigetto dell'istanza di accesso.

4. - Si costituiscono solo due de gli appellati, ovvero Maria Caio a Della Sempronio e Alberto Mevio1  Mevio2, con memoria depositata il 13 marzo 2012, con la quale deducono l'infondatezza del  gravame in fatto e diritto. In tale memoria viene, dapprima, precisato che la revoca del testamento  olografo, con il quale gli appellati  erano stati nominati dal Dott. Longa ri - che all'ep oca si trovava  ricoverato presso la casa di cura Villa ... di ... - coeredi, non e' avvenuta con atto  pubblico dallo stesso sottoscritto, in quanto questi dichiarava al notai o rogante di essere  impossibilitato ad impugnare la penna a causa de lla rigidita' della mano. Per mezzo della revoca  sopradetta, l'eredita' del Ulteriano1 veniva devolut a in favore degli eredi legittimi Michele e Anna  Maria Tizio, suoi nipoti. Tuttavia, secondo quanto sostenuto dagli appellati, il defunto dott. Ulteriano1 non sarebbe stato in buoni rapporti con il nipote Michele Tizio e la devoluzione  ereditaria a favore di quest'ultimo si configurer ebbe, pertanto, alquanto im prevedibile e maturavano  l'intendimento di accertare le effettive condizioni di  salute di Pietro Ulteriano1 Ulteriano2, per poterne  verificare la capacita' di intende re e di volere al momento dell'atto di revoca del testamento  olografo, al fine di chiederne  l'eventuale annullamento. A tal fine, e' peraltro necessario, secondo  quanto riportato nella memoria di costituzione, disporre delle cartelle cliniche dell'ospedale ...  Po di ... (Cr), dipendente dall'Azienda ospedaliera Istituti Ospedalieri di ...,  struttura presso la quale il Ulteriano1  era stato degente prima dell'ultimo ricovero presso  la casa Villa  ... fino al suo decesso. A favor e di cio', gli appellati fanno le va sul fatto che un consolidato  orientamento giurisprudenziale sostiene che l'intent o di esperire un'azione giudiziaria e', gia' di per  se', sufficiente all'esercizio dell'accesso e che, pertanto, essi sono legittimati ad esercitare il diritto  di accesso. Inoltre, l'appellato Alberto Mevio1 Mevio2 e' cugino del defunto, nondimeno per questo  vincolo di parentela avrebbe diri tto all'accesso. Quanto all'interess e giuridicamente rilevante per  l'accesso, gli appellati nella memoria di costituzi one sostengono che la valutazione va fatta in  astratto e che l'interesse al l'accesso si configura indipe ndentemente da ogni giudizio  sull'ammissibilita' o fondatezza de lla domanda giudiziale eventualme nte proponibile sulla base dei  documenti acquisiti mediante l'accesso.

In merito, poi, al diritto alla ri servatezza, quale ostacolo al diritto di accesso, gli appellati ritengono  che, trattandosi di diritto personali ssimo, esso si estingua con la mort e del titolare dello stesso, tutto  cio' al fine di ribadire la loro  legittimazione ad esercitare l'accesso alle cartelle cliniche del dott.

Ulteriano1.

5. - La causa e' passata in decisione all'udienza pubblica del 23 marzo 2012.

6. L'appello non e' fondato.

6. 1. – Va, in primo luogo, considerato il quadro normativo. In materia di diritto di accesso ai dati  concernenti persone decedute deve farsi riferime nto alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del  codice per la tutela dei dati pers onali, che disciplinano in modo di retto l'esercizio del diritto di  accesso per le informazioni relative a persone  decedute, prevedendo che essi possono essere  esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari  meritevoli di tutela. Tale disciplina regola anche l'accesso alle cartelle cliniche, dal momento che  non puo' trovare applicazione la di sciplina specificamente prevista in materia dall'articolo 92 del  medesimo codice, la quale consente l'accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse  dall'interessato che possono far valere un diritto della personalita' o altro diritto di pari rango. Se  dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i piu' stretti congiunti  potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma,  con conseguenze paradossali e, comunque, del tutto  opposte alle tesi de gli appellan ti. Non e'  neppure utile il richiamo per analogia all'articolo 82 del medesimo  codice, che regola la diversa  situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilita'  fisica o giuridica dell'interessato e che prevede che  il consenso possa essere fornito, in assenza di  chi esercita la potesta' legale, da un prossimo c ongiunto, da un familiare, da  un convivente o, in loro  assenza, dal responsabile della struttura presso cu i dimora l'interessato.

La disciplina dell'articolo 9 del codice regola,  invece, compiutamente ed esaustivamente la  questione del trattamento dei dati personali delle persone decedute, in quanto indica chi puo'  esercitare l'insieme dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso codice, il  quale, nel disciplinare il  trattamento dei dati medesimi, considera non solo le posizioni soggettive di chi puo' esercitare il  diritto di accesso, ma anche quello di chi puo' opp orsi ad esso. Si puo', dunque, concludere su questo  punto condividendo (in parte qua) la  tesi sostenuta dagli appellan ti, anche sulla scorta della  richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale sopr avvive una forma di tutela dei  dati sensibili – come altre forme di tutela - anche  dopo la morte, ma nelle forme specifiche e diverse  previste dall'art. 9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di  terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione.

6.3. - Alla luce del riportato quadro normativo, le posizioni delle parti si presentano entrambe come  posizioni tutelabili nell'ambito della disposizione dell'articolo 9 de l codice: l'autorita'  amministrativa avrebbe, pertanto,  dovuto ponderare i valori connessi a lle diverse posizioni alla luce  della disciplina legislativa (dovendo eventualmente  disapplicare il proprio regolamento in presenza  di un diritto regolato in modo detta gliato ed esaustivo  da fonti di rango legislativo). Insorta la  controversia giurisdizionale, il compito spetta al giudice amministrativo  ed e' stato correttamente  svolto dalla sentenza del T.A.R..

6.4. – Da questo punto di vista, infatti, risulta fondata - alla stregua della  disciplina generale del  diritto di accesso con particolare riferimento alla qualificazione dell'inter esse secondo la precisa  definizione dell'art. 22, comma 1, le tt. b), della legge n. 241/1990 – la richiesta di accesso avanzata  dagli attuali appellati, come giustamente sott olineato dalla sentenza del T.A.R.. L'interesse  sottostante risulta un interesse diretto, qualificato, c oncreto e attuale, in qua nto rivolto ad ottenere  informazioni utili ad agire in giudizio a tutela  di loro diritti, la cui fondatezza non deve essere  valutata ai fini dell'accesso. Di conseguenza, esso  costituisce interesse prop rio tutelabile ai sensi  dell'art. 9 del codice per la  protezione dei dati personali.

6.5. – Per quanto riguarda la posizione giuridica degli appellanti, essi non ha nno dimostrato di agire  ne' nell'interesse del defunto, ne'  per ragioni familiari meritevoli  di tutela. Essi si configurano  oggettivamente nella vicenda quali portatori di  un interesse proprio ad opporsi, in quanto  potenzialmente controinteressati alle  ragioni che sostengono la richiest a avversaria. Pertanto, il loro  interesse non trova tutela nell'ambito della disciplina del trattamento dei dati personali e in  particolare di quella dell'accesso ad essi. Quindi, nella ponderazione degli interessi ai fini  dell'applicazione delle disposizi oni dell'art. 9 del codi ce citato, l'interesse degli appellanti non puo'  che essere considerato recessivo. Tale valutazi one ponderata determina l' esito della presente  controversia in senso conforme alla pronuncia del T.A.R..

6.6. – Non puo' neppure essere accolta la censura relativa al carattere  “esplorativo ed esteso a tutto  campo” della richiesta di accesso, in quanto rivolta  a conoscere “tutti” i dati sanitari e clinici del  defunto, il che confermerebbe la mancanza di qualsiasi segno di anomalia da accertare in modo  specifico e mirato. La richiesta  avanzata dagli appe llati risulta, invece, fu nzionale e proporzionata  rispetto all'interesse che si vuole far  valere e alle circostanze richiamate.

7. - L'appello e' pertanto respinto e la sentenza del T.A.R. e' confermata con motivazione solo in  parte diversa.

8. - Nella natura della controversia si ravvisano motivi per compensare le spese del presente grado  di giudizio.

P.Q.M.   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando  sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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