L'ospedale pubblico non può negare le cartelle cliniche del de cuius agli eredi se questi ultimi vogliono impugnare il testamento.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23 marzo – 12 giugno 2012, n. 3459 Presidente Botto – Relatore Palanza
Fatto e diritto
1. - Con atto ritualmente notificato e depositato, Michele Tizio e Anna Maria Tizio propongono appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia, n. 1761/2011, che aveva accolto il ricorso di Maria Vittoria Della Sempronio, Alberto Mevio1 Mevio2, Parrocchia di San ... (...), inteso all' esibizione della documentazione clinica del defunto Dott. Pietro Ulteriano1 Ulteriano2, deceduto il 4 gi ugno 2010, dalla data di ricovero fino alle dimissioni e per l'annulla mento del rifiuto espresso dall'azienda ospedaliera con nota del 27 luglio 2011.
2. - Il primo giudice ha ritenuto fondate le censure prospettate, in quanto i ricorrenti in primo grado (eredi designati del defunto dott. Ulteriano1 Ponz one) devono ritenersi titolari di una situazione qualificata giuridicamente rilevante e pienamente tu telabile ai sensi della disciplina generale in materia di diritto di accesso, venendo meno nei confronti di un defunto la particolare protezione del diritto alla riservatezza per i dati sensibili e, quindi, la necessita' di comparare i diritti per verificare se la richiesta di accesso intende far valere un diritto della personalita' di pari valore secondo la disciplina prevista per i dati sensibili dagli articoli 92, 26 e 60 del codice della privacy.
3. - Gli appellanti contestano tali statuizioni sostenendo, in concreto, che i ri correnti in primo grado non sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso sulla document azione clinica del Dott.
Ulteriano1, in quanto solo i familiari, indipendentemen te dalla qualita' di eredi, assumono i poteri di tutela della situazione giuridica dell'interessato defunto e della sua riservatezza post mortem a fronte di richieste invasive della sfera giuridica sensib ile del de cuius. L'azione di accesso promossa dai ricorrenti in primo grado, invece, muove dalla rivendicazione di essere stati indicati coeredi e beneficiari di un testamento olografo redatto in data 16 febbraio 2004, pubblicato il 24 giugno 2010, dopo la morte dello stesso Dott. Ulteriano1. Tuttavia, il 17 giugno 2009 il testatore aveva provveduto a revocare ogni precedente disposizione testamenta ria e l'eredita', circa un anno dopo la dichiarazione di revoca, e' stata accettata dagli eredi legittimi, nipoti del defunto, Michele ed Anna Maria Tizio, ai quali l'Azienda Ospedaliera aveva richiesto l'assenso al rilascio della documentazione clinica oggetto dell'istanza di access o. Gli eredi legittimi si sono opposti a detto rilascio.
Presupposto della decisione del T.A.R. e' che il diritt o alla riservatezza si estingue con la morte del titolare (Consiglio di Stato Sez. V, n. 2866 del 2008). Pertanto, secondo i giudici di primo grado, nella fattispecie non viene preso in considerazione l'interesse alla riservatezza. Secondo gli appellanti, la stessa sentenza del Consiglio di Stat o, richiamata solo in parte dal TAR, precisa che i congiunti superstiti, indipendentemente dalla qualita' di eredi, assumono per vari aspetti poteri di tutela della situazione giuridica dell'interessato defunto e che, proprio in materia di dati personali, l'art. 82 del D.Lgs. n. 196/2003 prevede che, in caso di impossibilita' fisica o di incapacita' dell'interessato e di chi esercita legalmente la potesta', il consenso al trattamento dei dati personali possa essere dato da un prossimo congiunto o convivente (Consiglio di Stato Sez. V, n. 2866 del 2008), come prevede la disposizione del regolamento interno app licata dall'ente ospedaliero nel negare l'accesso, disposizione che non e' stata nemmeno impugnata dai ricorrenti in primo grado.
In base a cio', i fratelli Tizio affermano il loro diritto a tutelare la sfera di riservatezza del defunto e si oppongono all'accesso dei ricorrenti in primo grado, i quali con la revoca del testamento olografo non possono vantare una situazione giuridi ca che abbia i requisiti dell'attualita' e della rilevanza ai fini dell'accesso e che, inoltre, avanzano una richiest a esplorativa e a tutto campo senza allegare alcun elemento che possa indurre l'idea di un contenuto anomalo dell'atto pubblico di revoca. Pertanto, gli appellanti chiedono che la sentenza impugna ta venga riformata e che sia confermato il provvedimento dell'Ente ospeda liero di rigetto dell'istanza di accesso.
4. - Si costituiscono solo due de gli appellati, ovvero Maria Caio a Della Sempronio e Alberto Mevio1 Mevio2, con memoria depositata il 13 marzo 2012, con la quale deducono l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. In tale memoria viene, dapprima, precisato che la revoca del testamento olografo, con il quale gli appellati erano stati nominati dal Dott. Longa ri - che all'ep oca si trovava ricoverato presso la casa di cura Villa ... di ... - coeredi, non e' avvenuta con atto pubblico dallo stesso sottoscritto, in quanto questi dichiarava al notai o rogante di essere impossibilitato ad impugnare la penna a causa de lla rigidita' della mano. Per mezzo della revoca sopradetta, l'eredita' del Ulteriano1 veniva devolut a in favore degli eredi legittimi Michele e Anna Maria Tizio, suoi nipoti. Tuttavia, secondo quanto sostenuto dagli appellati, il defunto dott. Ulteriano1 non sarebbe stato in buoni rapporti con il nipote Michele Tizio e la devoluzione ereditaria a favore di quest'ultimo si configurer ebbe, pertanto, alquanto im prevedibile e maturavano l'intendimento di accertare le effettive condizioni di salute di Pietro Ulteriano1 Ulteriano2, per poterne verificare la capacita' di intende re e di volere al momento dell'atto di revoca del testamento olografo, al fine di chiederne l'eventuale annullamento. A tal fine, e' peraltro necessario, secondo quanto riportato nella memoria di costituzione, disporre delle cartelle cliniche dell'ospedale ... Po di ... (Cr), dipendente dall'Azienda ospedaliera Istituti Ospedalieri di ..., struttura presso la quale il Ulteriano1 era stato degente prima dell'ultimo ricovero presso la casa Villa ... fino al suo decesso. A favor e di cio', gli appellati fanno le va sul fatto che un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che l'intent o di esperire un'azione giudiziaria e', gia' di per se', sufficiente all'esercizio dell'accesso e che, pertanto, essi sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso. Inoltre, l'appellato Alberto Mevio1 Mevio2 e' cugino del defunto, nondimeno per questo vincolo di parentela avrebbe diri tto all'accesso. Quanto all'interess e giuridicamente rilevante per l'accesso, gli appellati nella memoria di costituzi one sostengono che la valutazione va fatta in astratto e che l'interesse al l'accesso si configura indipe ndentemente da ogni giudizio sull'ammissibilita' o fondatezza de lla domanda giudiziale eventualme nte proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso.
In merito, poi, al diritto alla ri servatezza, quale ostacolo al diritto di accesso, gli appellati ritengono che, trattandosi di diritto personali ssimo, esso si estingua con la mort e del titolare dello stesso, tutto cio' al fine di ribadire la loro legittimazione ad esercitare l'accesso alle cartelle cliniche del dott.
Ulteriano1.
5. - La causa e' passata in decisione all'udienza pubblica del 23 marzo 2012.
6. L'appello non e' fondato.
6. 1. – Va, in primo luogo, considerato il quadro normativo. In materia di diritto di accesso ai dati concernenti persone decedute deve farsi riferime nto alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del codice per la tutela dei dati pers onali, che disciplinano in modo di retto l'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute, prevedendo che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari meritevoli di tutela. Tale disciplina regola anche l'accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non puo' trovare applicazione la di sciplina specificamente prevista in materia dall'articolo 92 del medesimo codice, la quale consente l'accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall'interessato che possono far valere un diritto della personalita' o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i piu' stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali e, comunque, del tutto opposte alle tesi de gli appellan ti. Non e' neppure utile il richiamo per analogia all'articolo 82 del medesimo codice, che regola la diversa situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilita' fisica o giuridica dell'interessato e che prevede che il consenso possa essere fornito, in assenza di chi esercita la potesta' legale, da un prossimo c ongiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cu i dimora l'interessato.
La disciplina dell'articolo 9 del codice regola, invece, compiutamente ed esaustivamente la questione del trattamento dei dati personali delle persone decedute, in quanto indica chi puo' esercitare l'insieme dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso codice, il quale, nel disciplinare il trattamento dei dati medesimi, considera non solo le posizioni soggettive di chi puo' esercitare il diritto di accesso, ma anche quello di chi puo' opp orsi ad esso. Si puo', dunque, concludere su questo punto condividendo (in parte qua) la tesi sostenuta dagli appellan ti, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale sopr avvive una forma di tutela dei dati sensibili – come altre forme di tutela - anche dopo la morte, ma nelle forme specifiche e diverse previste dall'art. 9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione.
6.3. - Alla luce del riportato quadro normativo, le posizioni delle parti si presentano entrambe come posizioni tutelabili nell'ambito della disposizione dell'articolo 9 de l codice: l'autorita' amministrativa avrebbe, pertanto, dovuto ponderare i valori connessi a lle diverse posizioni alla luce della disciplina legislativa (dovendo eventualmente disapplicare il proprio regolamento in presenza di un diritto regolato in modo detta gliato ed esaustivo da fonti di rango legislativo). Insorta la controversia giurisdizionale, il compito spetta al giudice amministrativo ed e' stato correttamente svolto dalla sentenza del T.A.R..
6.4. – Da questo punto di vista, infatti, risulta fondata - alla stregua della disciplina generale del diritto di accesso con particolare riferimento alla qualificazione dell'inter esse secondo la precisa definizione dell'art. 22, comma 1, le tt. b), della legge n. 241/1990 – la richiesta di accesso avanzata dagli attuali appellati, come giustamente sott olineato dalla sentenza del T.A.R.. L'interesse sottostante risulta un interesse diretto, qualificato, c oncreto e attuale, in qua nto rivolto ad ottenere informazioni utili ad agire in giudizio a tutela di loro diritti, la cui fondatezza non deve essere valutata ai fini dell'accesso. Di conseguenza, esso costituisce interesse prop rio tutelabile ai sensi dell'art. 9 del codice per la protezione dei dati personali.
6.5. – Per quanto riguarda la posizione giuridica degli appellanti, essi non ha nno dimostrato di agire ne' nell'interesse del defunto, ne' per ragioni familiari meritevoli di tutela. Essi si configurano oggettivamente nella vicenda quali portatori di un interesse proprio ad opporsi, in quanto potenzialmente controinteressati alle ragioni che sostengono la richiest a avversaria. Pertanto, il loro interesse non trova tutela nell'ambito della disciplina del trattamento dei dati personali e in particolare di quella dell'accesso ad essi. Quindi, nella ponderazione degli interessi ai fini dell'applicazione delle disposizi oni dell'art. 9 del codi ce citato, l'interesse degli appellanti non puo' che essere considerato recessivo. Tale valutazi one ponderata determina l' esito della presente controversia in senso conforme alla pronuncia del T.A.R..
6.6. – Non puo' neppure essere accolta la censura relativa al carattere “esplorativo ed esteso a tutto campo” della richiesta di accesso, in quanto rivolta a conoscere “tutti” i dati sanitari e clinici del defunto, il che confermerebbe la mancanza di qualsiasi segno di anomalia da accertare in modo specifico e mirato. La richiesta avanzata dagli appe llati risulta, invece, fu nzionale e proporzionata rispetto all'interesse che si vuole far valere e alle circostanze richiamate.
7. - L'appello e' pertanto respinto e la sentenza del T.A.R. e' confermata con motivazione solo in parte diversa.
8. - Nella natura della controversia si ravvisano motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa.
30-08-2012 00:16
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