Giudizio sulla paternità: gli eredi degli eredi non sono legittimati passivi Corte d'Appello Milano, sentenza 02.05.2011
Corte di Appello di Milano
Sez. Persone, Minori e Famiglia
Sentenza 2 maggio 2011
(Pres. Poppa, est. Marini)
RG. 3403/2009
Repubblica italiana
In nome del proprio italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA
LA CORTE , IN CAMERA DI CONSIGLIO, IN PERSONA DEI MAGISTRATI:
dottor Ilio Poppa presidente
dottor Patrizia Locascio consigliere
dottor Ines Marini consigliere relatore
Sull'appello avverso la sentenza numero 8782/2009 emessa dal tribunale di Milano, proposto
da
F. E., difesa dall'avvocato Botti presso il cui studio in Milano, Via Cesare Corrente 2, è elett.domiciliato
contro
L.P., difeso dall'avv.Iannarone, presso il suo studio in Milano, in via Iglesia 16 è elett. domiciliato
e con la partecipazione del PG presso la corte d'appello di Milano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni come da udienza di pc del 14 gennaio 2011.
FATTO
Il tribunale di Milano ha respinto, per difetto di legittimazione passiva, la domanda proposta da F. E nei confronti di P.L, quale erede di Angelo V.P., a sua volta erede di A.D.M., unica erede e sorella di Renato D. M. (deceduto nel 1955), avente ad oggetto l'accertamento in capo ad essa F.E dello status di figlia naturale di Renato D. M..
La F.E. ha proposto gravame chiedendo che, in riforma della sentenza, venga accertata la legittimazione passiva di P.L. e che venga dichiarata con efficacia retroattiva erga omnes che essa appellante è figlia naturale di Renato D.M.
Il PL ha chiesto la reiezione del gravame e la integrale conferma della sentenza.
MOTIVI
La appellante lamenta che il tribunale abbia negato la legittimazione passiva del PL perché erede dell'erede (dell'erede) del preteso padre naturale di essa F.E., uniformandosi alla sentenza della cassazione a sezioni unite n. 21287/2005, secondo la quale “contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi dell'art. 276 cod.civ., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.
Ad avviso della F.E. le sezioni unite “avrebbero risolto il contrasto giurisprudenziale nella dichiarata consapevolezza che tale soluzione interpretativa scelta generava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 276 c.c. in relazione agli articoli 3, 24,30 terzo comma della costituzione”, quando invece tale interpretazione:
- non sarebbe “l'unica possibile” e sarebbe “in contrasto con i principi… contenuti negli art 30, 24 e 3 della costituzione e con l'art. 3 della Convenzione Europea 15 ottobre 1975 per lo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, che lo Stato italiano approvava, ma non ha ancora ratificato, ponendo “un limite all'esercizio dell'azione di dichiarazione di paternità naturale” non giustificato dalla necessità di tutelare la famiglia legittima.
- le sezioni unite (a cui il tribunale si è uniformato) avrebbero erroneamente interpretato la ratio dell'art 276 cc.
Per cui – ad avviso della E.F.- un'interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe essere che quella offerta dalla pur risalente sentenza della cassazione n. 9033/1997[1] (laddove avrebbe esteso la legittimazione passiva anche gli eredi degli eredi) e che consentirebbe- nel caso di specie- di ritenere validamente instaurato il contraddittorio nei confronti del Lavazzi ” in qualità di erede di erede, quale soggetto in concreto destinato a subire gli effetti successori di un eventuale riconoscimento in capo ad ( essa ) attrice dello status di figlia naturale”.
Nel merito l'appellante richiama la attenzione della corte sulle emergenze istruttorie acquisite
Tanto premesso, il gravame non può essere accolto.
Invero la E.F. si limita a riproporre le difese del precedente grado, non introducendo alcun elemento innovativo atto a scalfire la decisione del tribunale, che ha fornito una risposta motivata- e qui condivisa- a tutte le questioni qui riproposte, saldamente ancorandosi alla pronuncia delle sezioni unite della cassazione n. 21287/2005 e alle ordinanze della corte costituzionale 319/2007-379/2008-80/2009.
Da un lato infatti il primo giudice non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, (come invece sollecitava la E.F.), dell'articolo 276 primo comma del codice civile, nella parte in cui esclude la legittimazione passiva degli eredi degli eredi del presunto genitore naturale, poiché la questione era stata “recentemente”dichiarata manifestamente inammissibile dalla stessa corte con una “pluralità” di ordinanze (n.319/2007-379/2008-80/2009), dalle quali il tribunale ha condivisibilmente ritenuto di non doversi discostare.
A ciò aggiungasi che, quanto alla asserita possibilità di interpretazioni alternative e costituzionalmente orientate:
- da un lato, la corte costituzionale (nel giudicare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 276, in riferimento agli articoli 3,24 e 30 della costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità per colui che voglia fare accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore) ha esattamente ritenuto che la previsione di un curatore speciale tra i legittimati passivi, ovvero la individuazione di questi ultimi negli eredi degli eredi del preteso genitore, rientrasse nella discrezionalità del legislatore ordinario e, dunque che “la richiesta di pronuncia additiva” non fosse”costituzionalmente obbligata”.
- dall'altro, le sezioni unite della corte di cassazione non solo hanno ritenuto insuperabili“le indicazioni fornite dal dato testuale” e dalla “lettura sistematica”dell'articolo 276 c.c.(laddove nega la legittimazione passiva agli eredi degli eredi del preteso genitore naturale), ma anche che esse fossero compatibili con il dettato costituzionale (laddove consente al legislatore ordinario di imporre ” limiti alla ricerca della paternità…. e alla successione legittima”) e non “in contraddizione con la imprescrittibilità dell'azione”. Inoltre le sezioni unite ( come successivamente ha ribadito la corte costituzionale nelle menzionate ordinanze) hanno sottolineato come i “limiti” della norma in questione non fossero superabili attraverso la interpretazione giurisprudenziale ( qui invocata dunque a sproposito dalla E.F.), tanto che hanno auspicato un intervento integrativo da parte del legislatore.
Inconferente appare poi il richiamo operato dalla E.F. all'art. 3 della Convenzione Europea 15 ottobre 1975 per lo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, per l'assorbente rilievo che si tratta di norme non ancora ratificate dallo stato italiano, come peraltro riconosce la stessa appellante.
Non meritevole di apprezzamento, perché superata dai rilievi sopra già svolti (afferenti alla scelta discrezionale del legislatore), appare inoltre la doglianza della E.F. che investe la asserita erronea interpretazione, da parte delle Sezioni unite della cassazione ( fatta propria dal tribunale), della ratio dell'art 276 cc ( che –secondo l'assunto- non sarebbe quella di “agevolare la individuazione del soggetto passivo dell'azione, poiché se così fosse, nel caso di premorienza del genitore e dei suoi eredi , si sarebbe prevista la legittimazione passiva del curatore, come stabilito dall'art 274 cc per il caso di disconoscimento di paternità”).
Del pari appare inconferente il richiamo operato dalla E.F. al difforme orientamento (ritenuto più consono al dettato costituzionale) espresso dalla cassazione nella ormai risalente sentenza 9033/1997, laddove ha esteso la legittimazione passiva anche agli eredi degli eredi, e che consentirebbe- secondo l'assunto - di ritenere validamente instaurato, nel caso di specie, il contraddittorio nei confronti del P.L.” in qualità di erede di erede, quale soggetto in concreto destinato a subire gli effetti successori di un eventuale riconoscimento in capo ad ( essa ) attrice dello status di figlia naturale”.
La appellante invero non apporta alcun elemento innovativo atto a scalfire le articolate e qui condivise argomentazioni con cui le sezioni unite della cassazione hanno superato la divergente interpretazione consacrata nella sentenza n. 9033/1997, su cui la E.F fonda invece le proprie difese.
Per cui, esclusa la possibilità di nominare un curatore speciale, il tribunale ha correttamente negato la legittimazione passiva del P.L., in forza dei principi affermati dalle sezioni unite.
Le spese del gravame seguono la soccombenza vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del gravame, liquidate in euro 95,00 per esborsi, euro 1953,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari, oltre al contributo forfettario e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Milano 2 maggio 2011
Il consigliere relatore estensore
Il presidente
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[1] Cassazione 9033/1997:”la domanda di dichiarazione di paternità naturale, implicando questioni inerenti allo status delle persone, rende indispensabile la partecipazione di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, tanto per l'aspetto personale che patrimoniale, è suscettibile di effetti in seguito alla formazione di uno status diverso da quello originario. Consegue che nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale la legittimazione spetta, in mancanza di un presunto genitore, ai suoi eredi, ricompresi tra questi gli eredi degli eredi, che non possono essere considerati semplici interessati ai sensi del secondo comma dell'articolo 276 c.c. e che acquistano la veste di litisconsorti necessari”.
09-08-2011 00:00
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