Volture catastali e accettazione dell’eredità (Cc, articoli 476 e 2648, 3 comma)
Se, dopo la morte del de cuius, i dati catastali relativi all’immobile sono stati volturati, con conseguente intestazione dell’intera proprietà del bene, di proprietà del de cuius per la quota di 1/2, in favore della moglie che ne ha acquistato l’intera proprietà per successione testamentaria, in quanto unica legittimata ad effettuare la voltura, tale adempimento può senz’altro riferirsi alla stessa, desumendo da ciò la volontà inequivoca di accettare l’eredità del coniuge.
Tribunale Bergamo, Sez. I, sentenza 27 gennaio 2025 n. 115 - Giudice Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
C1 e per essa la mandataria P1 c.f. (...) , assistita e difesa dall'avv…., come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
Curatela dell'eredità giacente di X1 , c.f. (...) , in persona del curatore dott. C2 come da decreto di
nomina in atti;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, la società C1 -e per essa la mandataria
P1 (doc. B) - ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità
del signor X2 da parte della moglie defunta X1 citata in giudizio in persona del curatore dell'eredità
giacente nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo (doc. 9, 9 bis), deducendo che: - a seguito
di un'operazione di cessione dei crediti in blocco (doc. 3), ha acquistato da Banco X il credito vantato
nei confronti dei signori X e X1 e derivante dal contratto di mutuo stipulato il 20 settembre 2004 (doc.
4), garantito da ipoteca volontaria concessa dai coniugi, ciascuno per la propria quota, sul bene sito
in F. G. d'A. (B.), così identificato catastalmente: foglio (...), Sezione MM, con il mappale X subalterno
X, Via X , piano 1, categoria (...), classe (...), vani 5; - in data 17 dicembre 2010, è deceduto il signori X
(doc. 5) e la sua eredità si è devoluta per testamento in favore della moglie (d oc. 6), deceduta a sua
volta il 23 febbraio 2016 senza avere accettato espressamente l'eredità del coniuge (doc. 7); -
nell'ambito della procedura esecutiva avviata per ottenere il pignoramento dell'immobile ipotecato,
è emerso che difetta la continuità delle trascrizioni dell'eredità del signor X la quale risulta
tacitamente accettata dalla signora X1 in forza della voltura catastale effettuata in proprio favore
(doc. 11 ).
Malgrado la regolarità della notifica, il curatore dell'eredità giacente della signora X1 non si è
costituito, ma all'udienza del 23 giugno 2025 è comparso personalmente, rimettendosi alla decisione
del Tribunale.
La ricorrente, sentita in udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281
sexies ult. co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta per le ragioni di seguito
illustrate.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta
pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di crede della signora
X1 e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, così da ripristinare la continuità delle
trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
Nel merito, si ricorda che. ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità,
questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto
che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non ne lla qualità di
erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l 'acquisizione della qualità di erede è l 'effetto
del compimento di un 'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un
comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione
obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno
2018, n.14499).
Com'è noto, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che
ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione,
ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di
vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento,
legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 30 aprile
2023. n. 11478; Cass. 28 ottobre 2020. n. 23737; Cass. 22 gennaio 2020. n. 1438 e da ult. Cass. 14 aprile
2022, n. 12259).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l' accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire
attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del
conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria- può tuttavia desumersi
soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro
chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la
successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de
cuius (cfr. Cass. 11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia. 6
dicembre 2021, n. 1594).
Ne consegue che Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo
se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale.
Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei
beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II. 20/07/2022,
n. 1702).
Intendendo aderire a tale orientamento, si osserva quanto segue.
Dall'esame dei documenti in atti, risulta che, dopo la morte del signor i dati catastali relativi
all'immobile di X sono stati volturati (doc. 11), con conseguente intestazione dell'intera proprietà del
bene, di proprietà del de cuius per la quota di 1/2, in favore di X1 che ne ha acquistato l'intera
proprietà per successione testamentaria, come precisato anche nella relazione notarile e nella nota
di trascrizione (doc. 6. 10).
Pertanto, considerato che la signora X1 era l'unica legittimata ad effettuare la voltura, tale
adempimento può senz'altro riferirsi alla stessa, desumendo da ciò la volontà inequivoca di accettare
l'eredità del coniuge.
La domanda deve essere pertanto accolta.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art.
2648 comma terzo c.c. la quale potrà essere richiesta dalla resistente, su cui grava il relativo onere,
senza che possa essergli ordinato si provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non
essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della controparte,
vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ai sensi degli art. 281
terdecies e sexies c.p.c., cosi statuisce:
dichiara la signora X1 erede pura e semplice del signor X2
dà arto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art.
2648 comma terzo c.c.;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Bergamo, il 27 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2025.
10-05-2025 16:21
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