DONAZIONE - Forma della donazione indiretta
(Cc, articoli 769, 782, 809 e 2932)
La donazione indiretta può essere realizzata mediante il compimento di atti che non necessariamente richiedono la forma dell’atto pubblico. Se la dazione di denaro è effettuata con bonifici e con lo scopo specifico di consentire l’acquisto dell’immobile essendo, emergendo poi in maniera certa e incontrovertibile che l’elargizione della somma di denaro si pone in rapporto teleologico con la compravendita del bene, l’operazione negoziale assume espliciti connotati identificativi di un negozio indiretto. Il ricorrente aveva proposto una domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di una donazione diretta di danaro, ritenendola, nulla per assenza della forma pubblica anche se ne asserisce ab origine l’assenza dell’elemento necessario dato dallo spirito di liberalità. Questa circostanza di per sé renderebbe fondata la domanda di ripetizione, potendosi comunque valorizzare l’insussistenza della giustificazione causale a sostegno dell’attribuzione patrimoniale. Nondimeno, come sostenuto proprio dalla resistente, la natura liberale della suddetta attribuzione e, per essa, dell’immobile può essere agevolmente desunta non solo dalla documentazione bancaria offerta ma anche dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti mediante messagistica WhatsApp.
Tribunale Catanzaro, sezione II, 17 giugno 2025, n. 1208 - Giudice Faccenda
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ai
sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …del Ruolo Generale dell'anno 2023, vertente
tra
P.V. (C.F.I. (...)), nato a H. (M.) il (...), rappresentato e difeso dall'Avv. …((...)), ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Viale…, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
e
B.G. (C.F. (...)), nata a C. il (...), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avv.ti …((...)) e …((...)), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Catanzaro, Via…, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.9.2023 ex art. 281 decies cod. proc. civ., V.P. adiva l'intestato Tribunale
premettendo di aver conosciuto la convenuta per ragioni di lavoro e di averla incaricata ad
acquistare un'abitazione in C., via V. D. snc; precisava che per l'acquisto di detto immobile il
ricorrente le trasferiva la complessiva somma di Euro 280.000,00 mediante diversi bonifici, eseguiti
tra dicembre 2022 e febbraio 2023 con causale "per acquisto casa" ("for purchase of house" cfr. all. 1).
Tuttavia, a fronte degli importi così corrisposti, la resistente consegnava al P. un'unica fattura di Euro
20.000,00, emessa dalla B. S.r.l. (società non meglio descritta in ricorso) in favore della prima, senza
che quest'ultima documentasse la destinazione degli ulteriori importi o l'avvenuto acquisto
ell'immobile.
Richiesta stragiudizialmente la restituzione dell'intero importo (cfr. all 3) - il quale veniva negato
poiché ritenuto espressivo di una donazione indiretta di danaro giustificata dai rapporti affettivi
esistenti tra le parti (cfr. all. 4 del ricorso) -, il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo l'accoglimento
delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente al mandato
conferitole dal ricorrente o, in subordine, la nullità della donazione della somma di denaro indicata
in atti; per l'effetto condannare la resistente alla ripetizione in favore del ricorrente della somma di
Euro 280.000,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo".
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, G.B. si costituiva in giudizio il 24.11.2023
confutando la fondatezza della domanda avversa.
Nel dettaglio, contestava la ricostruzione in fatto prospettata dal ricorrente, sostenendo l'inesistenza
di un contratto di mandato senza rappresentanza stipulato tra le parti, peraltro privo della necessaria
forma.
Riteneva, contrariamente (come comprovato dalle interlocuzioni avvenute tra le parti mediante
scambi di messaggi WhatsApp), che il P. avesse personalmente trovato, tramite pubblicità televisiva,
un'agenzia immobiliare che si occupava della vendita di immobili da costruire, insistendo affinché
la sig.ra B. accettasse la sua offerta, tanto da averla autorizzata a stipulare personalmente il contratto
preliminare per munirsi di un'abitazione.
Pertanto, riteneva che "il sig. P. ha donato delle somme di denaro a scopo di liberalità, posto che è
lui ad aver contattato l'agenzia e sempre lui ha insistito per corrispondere il denaro necessario
all'acquisto di quella casa affinché la sig.ra B. potesse viverci insieme a sua nipote" (cfr. pag. 4
comparsa di costituzione e risposta); liberalità diretta di denaro, secondo la resistente, gravata
dall'onere di acquistare un determinato bene che, invero, si sarebbe tradotta in una donazione
indiretta, come si evincerebbe proprio dalla causale dei bonifici (cfr. "relation: family/friendreason:
donation for purchase of propetry").
Pertanto, affermando la validità della suddetta donazione, non soggetta al rispetto dell'elemento
essenziale della forma pubblica ex art. 782 cod. civ., chiedeva "In via principale: in ragione di quanto
premesso, rigettarsi integralmente il ricorso in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in
diritto; Nel merito: in ragione di quanto presso, accertare e dichiarare che la somma pari ad Euro.
280.000,00 è stata corrisposta dal sig. P. a titolo di donazione "indiretta" e quale liberalità al fine di
acquistare l'immobile da intestare alla sig.ra B., e per l'effetto, rigettare il ricorso; Con vittoria di spese
e di competenze del giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti".
La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste indicato da parte resistente; matura per la
decisione, veniva rinviata all'udienza del 5.6.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod.
proc. civ.
L'esame delle domande proposte dal ricorrente - l'una gradata all'altra - non può che seguire la loro
corretta qualificazione giuridica.
Appare di fondamentale rilievo evidenziare che entrambe le richieste (come si evince dal petitum)
sono finalizzate ad ottenere una pronuncia di condanna della B. alla ripetizione della somma elargita
in suo favore, benchè la prima - avanzata in via principale - si giustifica in ragione
dell'inadempimento di un contratto di mandato ad acquistare (cfr. "essendo incorsa in
inadempimento delle trattative precontrattuali... tenuta, ai sensi dell'art. 1337 e ss. cod. civ." pag. 2
del ricorso), mentre la seconda - proposta in via gradata - pone a suo fondamento la nullità della
donazione di danaro per assenza della forma richiesta ad substantiam, laddove risulti essere questo
il contratto effettivamente concluso tra le parti.
La loro congiunta proposizione non pone alcun dubbio di ammissibilità, considerato che
l'obbligazione di ripetizione di un indebito determina il sorgere di un diritto c.d. eterodeterminato,
il quale, per la sua identificazione, necessita del riferimento ai relativi fatti costitutivi,
potenzialmente divergenti sul piano genetico e funzionale; nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha
allegato due fatti costitutivi (tra loro, peraltro, incompatibili), quali l'inadempimento del contratto
di mandato e la nullità della donazione (ove emerga quest'ultima natura giuridica del contratto),
entrambi astrattamente idonei a giustificare il sorgere del diritto alla ripetizione della prestazione
eseguita.
Ciò premesso, procedendo con l'esame della domanda di ripetizione proposta in via principale e
giustificata dal dedotto inadempimento, la stessa risulta infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Va evidenziato che, com'è noto, l'azione prevista dall'ordinamento per conseguire la restituzione di
quanto prestato in esecuzione di un contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
cod. civ., la quale può essere esercitata laddove si accerti, per qualunque causa, la mancanza
(originaria o sopravvenuta) della causa adquirendi; il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione può
trovare, invero, la sua genesi o nello scioglimento ex tunc del vincolo contrattuale a seguito della sua
risoluzione (art. 1458 cod. civ.), o, più in generale, nel caso in cui venga accertata la mancanza
(originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, della causa solvendi, che rende la prestazione
eseguita dal solvens non dovuta.
Si osserva ancora, per quanto rileva in questa sede, che la domanda di ripetizione di quanto versato
in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive, formulata in ragione dell'inadempimento
dell'altra parte, non può che avere quale presupposto indefettibile lo scioglimento del vincolo
negoziale, non potendo, invece, tale ultimo effetto conseguire al mero verificarsi dell'inadempimento
stesso; occorre, quindi, o che il giudice accerti, anche d'ufficio, l'avvenuta vicenda risolutiva (nei casi
di c.d. risoluzione di diritto) o che sia accolta la proposta domanda di risoluzione ex art. 1453 e ss.
cod. civ., il cui accoglimento comporta l'adozione di una pronuncia giurisdizionale di natura
costitutiva (Corte di cassazione Sez. 2, ordinanza n. 28148 del 31/10/2024).
Questa premessa deve necessariamente inserirsi in un contesto specifico.
Invero, affinché si possa agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, la
parte "in bonis" è comunque onerata di allegare e provare l'esistenza del vincolo negoziale; in altri
termini, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione
dell'inadempimento della controparte.
Ad affermarlo è il granitico orientamento della Suprema Corte, la quale da oltre vent'anni è costante
nell'affermare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; da ultimo Sez. 1, Ordinanza
n. 22777 del 25/09/2018).
Ebbene, alla luce delle riferite premesse in diritto, nel caso in esame, pur costituendo dato pacifico
tra le parti (cfr. all. n. 1 del fascicolo del ricorrente) che il ricorrente, tra il mese di dicembre del 2022
e il mese di febbraio del 2023, abbia disposto diversi bonifici in favore della resistente, per un totale
di Euro 280.000,00, occorre rilevare che il P. non solo non si è attivato nel dimostrare l'esistenza di
un contratto di mandato stipulato con la B. per l'acquisto dell'immobile, ma non ha nemmeno chiesto
una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento del citato titolo negoziale.
Sotto il primo profilo, infatti, genericamente V.P. ha allegato di aver conferito oralmente incarico alla
B. di acquistare un immobile, sostenendo di aver concluso con la medesima un contratto di mandato
senza rappresentanza; circostanza, tuttavia, rimasta inesplorata e del tutto sfornita di prova, oltre ad
essere fortemente contestata da parte convenuta, la quale, invece, ha sostenuto di aver ricevuto il
denaro in regalo e al fine di poter acquistare per se stessa un immobile.
Situazione fattuale, peraltro, che appare smentita anche dal tenore dei messaggi prodotti dalla
resistente in giudizio (oltre che dalla prova orale), da cui non è possibile trarre alcun elemento di
convincimento che consenta di ipotizzare un incarico ad acquistare.
Con riferimento al secondo profilo, ad abundantiam, la stessa domanda di ripetizione non è stata
accompagnata dalla necessaria domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, la
quale avrebbe - nel caso di accoglimento - determinato gli effetti restitutori ex art. 1458 cod. civ.;
domanda che, per la sua natura costitutiva, non può in alcun modo ritenersi implicitamente inclusa
nella mera richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto.
In definitiva, l'assenza di prova dell'esistenza di un vincolo negoziale a prestazioni corrispettive, così
come allegato da parte ricorrente, nonché di una domanda di risoluzione di inadempimento
contrattuale impone la declaratoria di infondatezza dell'azione di restituzione proposta in via
principale.
Parimenti infondata risulta la domanda di restituzione avanzata dal ricorrente in via subordinata e
suffragata da una pretesa nullità della donazione di danaro.
Con la medesima, il ricorrente chiedeva comunque accertarsi la nullità dell'eventuale donazione di
danaro per difetto della forma pubblica prevista dall'art. 782 cod. civ. in ragione delle avverse difese
già anticipategli prima dell'introduzione del giudizio dalla resistente, la quale ha stragiudizialmente
ritenuto di essere beneficiaria di una donazione indiretta d'immobile previa corresponsione di
danaro.
Domanda che, si badi, per come proposta dal ricorrente, già in termini di allegazione risulta
incompatibile con il necessario spirito di liberalità che deve connotare qualsiasi donazione, anche
indiretta, non solo per averla spiegata in via subordinata, ma anche per aver sostenuto l'esistenza di
un contratto di mandato ad acquistare, tuttavia non dimostrato.
Per un chiaro quadro dell'istituto in parola, occorre premettere alcune considerazioni in diritto.
Ai sensi dell'art. 769 cod. civ., la donazione è definito quel contratto (da stipularsi per atto pubblico
a pena di nullità, art. 782 cod. civ.) con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Trattasi di un rapporto a struttura bilaterale, che richiede per il suo perfezionamento il consenso
delle parti, rappresentato, da un lato, dalla volontà del donante di arricchire l'altra senza ricevere
alcun corrispettivo in cambio e, dall'altro, dall'accettazione del donatario, che può manifestarsi o nel
momento stesso della stipula del contratto o con atto pubblico successivo.
Il contratto di donazione, quindi, si caratterizza, in primo luogo, dal nesso necessario che deve
sussistere tra l'incremento patrimoniale del beneficiario dell'atto e il contestuale impoverimento del
donante, con la particolarità che l'arricchimento del donatario può avvenire o disponendo di un
diritto (donazione reale) o assumendo verso il donatario un'obbligazione (donazione obbligatoria).
In secondo luogo, occorre lo spirito di liberalità che deve animare l'attribuzione del vantaggio
patrimoniale, dovendo l'atto essere concluso nullo iure cogente, ossia in piena spontaneità, senza
esservi determinati da un vincolo giuridico o extra-giuridico rilevante per l'ordinamento.
Secondo parte della dottrina, è necessaria la sussistenza dell'animus donandi, consistente
nell'assenza di un interesse patrimoniale del disponente sotteso all'operazione; requisito,
quest'ultimo, che differenzia l'atto di liberalità dagli atti gratuiti non liberali - la cui distinzione
ridiede nella natura patrimoniale e non patrimoniale dell'interesse posto a fondamento
dell'attribuzione - con la conseguenza che la presenza di un interesse patrimoniale, pur in assenza
di una controprestazione, è indice della ricorrenza di un atto gratuito interessato che non integra
donazione.
Si osserva, invece, che la donazione indiretta partecipa della struttura del c.d. negozio indiretto e si
configura quando le parti conseguono il risultato tipico della donazione (l'arricchimento del
donatario ed il depauperamento del donante) non con lo schema previsto dall'art. 769 cod. civ. ma
per mezzo di strumenti giuridici alternativi che consentono di produrre gli effetti tipici della
liberalità in via mediata.
Ne consegue, quindi, che la distinzione tra donazioni dirette ed indirette si rinviene esclusivamente
nel mezzo con il quale il fine di liberalità è perseguito e conseguito; nel primo caso tramite il contratto
di donazione (art. 769 cod. civ.) e, nel secondo caso, con un atto o un negozio giuridico che, pur non
essendo rivolto nella sua funzione immediata a perseguire il suddetto fine, lo realizza in maniera
indiretta, come scopo ulteriore e diverso rispetto alla sua causa tipica.
Tali conclusioni sono state recentemente condivise dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
18725/2017) la quale ha precisato che la donazione indiretta può essere realizzata "con atti diversi
dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce
abdicative); con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; con
contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; con
la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui)".
È stato ulteriormente precisato che oggetto della donazione è il denaro quando il soggetto che lo ha
ricevuto è libero di impiegarlo come desidera (Cass. n. 18541/2014), con la conseguenza che,
trattandosi di donazione tipica, è necessaria la forma dell'atto pubblico (SS.UU. sopra citate);
configura, invece, un'ipotesi di donazione indiretta, avente a oggetto l'immobile, quando la somma
di denaro viene elargita con lo scopo precipuo di investirla per l'acquisto del bene (Corte Cass., S.U.
n. 9282/1992; Cass. n. 11491/2014).
Si ritiene, infatti, che "Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile
in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato
successivamente dal figlio di un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione
rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto
dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del
denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in
presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo
acquisto" (Cass. n. 18541/2014 citata; n. 3642/2004; n. 11327/1997; SS.UU. n.9282/1992).
Pertanto, poiché la donazione indiretta può essere realizzata mediante il compimento di atti che non
necessariamente richiedono la forma dell'atto pubblico, nell'ipotesi in esame devono essere sempre
adeguatamente provati sia lo spirito di liberalità, sia il suo collegamento diretto con quanto elargito,
ossia il fine (nesso teleologico).
Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità richiede il raggiungimento di una prova
inequivocabile del rapporto di liberalità con il vincolo d'acquisto di uno specifico bene immobile,
avendo riguardo all'idoneità del mezzo impiegato anche in relazione alla pubblicità dei vari rapporti
giuridici e passaggi; deve, quindi, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra
elargizione del denaro e l'acquisto dell'immobile, in totale assenza del quale o in mancanza di prova
di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta di cui si discute (cfr.
Cass. n. 18541/2014).
Ebbene, la domanda in esame risulta in primo luogo generica, oltre che contraddittoria nelle sue
asserzioni.
Va evidenziato, infatti, che il ricorrente ha sostenuto che la corresponsione del denaro mediante più
bonifici (circostanza non contestata) non sia stata eseguita liberamente ma in esecuzione di un
supposto contratto di mandato ad acquistare un bene immobile, seppure - come già esplicitato - non
dimostrato.
Tuttavia, tale allegazione non consente di poter ritenere nemmeno configurabile, nelle sue linee
essenziali, una disposizione a titolo di liberalità, ancorché sostenuta da parte ricorrente in via
subordinata (cfr. pag. 3 del ricorso "Tuttavia, premesso che il ricorrente non ha mai inteso donare
alla resistente un così cospicuo importo di denaro, senza alcuna ragione connessa a legami familiari
o affettivi, le donazioni debbano essere concluse, a pena di nullità, nella forma dell'atto pubblico ed
alla presenza di almeno due testimoni. Si tratta di un caso di vincolo di forma previsto ad
substantiam").
In altri termini, proprio P.V. propone una domanda di ripetizione di quanto corrisposto in
esecuzione di una donazione diretta di danaro, ritenendola, nulla per assenza della forma pubblica
anche se ne asserisce ab origine l'assenza dell'elemento necessario dato dallo spirito di liberalità.
Questa circostanza, invero, di per sé renderebbe fondata la domanda di ripetizione, potendosi
comunque valorizzare l'insussistenza della giustificazione causale a sostegno dell'attribuzione
patrimoniale.
Nondimeno, come sostenuto proprio dalla resistente, la natura liberale della suddetta attribuzione
e, per essa, dell'immobile sito in C., via V. D., può essere agevolmente desunta non solo dalla
documentazione bancaria offerta dal P. (cfr. all. 1) ma anche dalla copiosa corrispondenza intercorsa
tra le parti mediante messagistica WhatsApp.
Con riferimento a questi ultimi, trattasi di messaggi non contestati da parte ricorrente, dai quali
emerge, inequivocabilmente, che il P. ha espresso, nel dicembre 2022, la libera e consapevole volontà
di acquistare un immobile da donare alla resistente, insistendo affinché quest'ultima accettasse la
sua proposta, senza porre condizione alcuna, autorizzandola anche a intestare il preliminare di
vendita direttamente a se stessa (cfr. messaggio del 7.2.2022 "Se tutto va bene e se tu mi permetti
compro una piccola casa a C.L. che piacerà a te e farò un contratto a un notaio lì per lasciare la casa
a te...io sono solo una persona con un grande cuore Voglio tanto viziarti per vederti felice anche se
non sarai la mia compagna").
In tale conversazione si discorre specificamente della somma complessiva di Euro 280.000,00
richiesta in questa sede (cfr. messaggio del 31.1.2023 "a fine settimana ti farò in bonifico di Euro
70.000 per la casa così in totale saranno Euro 280.000"; bonifico di Euro 70.000,00 peraltro
effettivamente effettuato il 2.2.2023, come risulta da all. 1 del ricorso).
Quanto all'acquisto di immobile, ancora, lo stesso risulterebbe concretamente realizzatosi, non
avendo il ricorrente contestato tale circostanza, specificamente allegata da dalla convenuta, anche se
non dimostrata documentalmente (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta "Tanto è vero che, anziché
richiedere l'esecuzione in forma specifica del trasferimento della titolarità del bene immobile
acquistato dal rappresentante (ex art. 2932 c.c.), parte ricorrente si è affrettato a richiedere la
restituzione delle somme bonificate, con chiaro intento emulativo nei confronti della sig.ra B. che,
purtroppo, ha già destinato le somme bonificate per l'acquisto dell'immobile").
Orbene, esaminando complessivamente le risultanze documentali del presente giudizio (suffragate
dalla prova orale, sebbene quest'ultima possa agevolmente ritenersi sovrabbondante), appare
indubitabile dalla lettura dei suddetti messaggi che il ricorrente abbia corrisposto alla B. la cifra
richiesta in ricorso proprio al fine di consentire a quest'ultima di acquistare un'abitazione in C.L., via
D., per puro spirito di liberalità.
Oltre alla causa liberale, vi è anche prova del nesso strumentale e teleologico che caratterizza la
corresponsione del denaro con l'acquisto dell'immobile; vi è, in altri termini, perfetta coincidenza tra
il prezzo del bene, come rinvenuto presso il venditore, è la somma di Euro 280.000 trasferita alla
convenuta con diversi bonifici di ingente valore.
Riprova del medesimo disegno è anche la vicinanza temporale dei citati bonifici, alcuni dei quali
eseguiti a distanza di ventiquattro ore l'uno dall'altro (cfr. ad esempio, bonifici del 19.12.2022, del
20.12.2022 e del 21.12.2022, per complessivi Euro 50.000); soccorre, inoltre, a sostegno di tale
interpretazione l'esplicita attribuzione causale che è stata impressa a ciascun bonifico.
Quest'ultima, letta nel quadro probatorio complessivo, a prescindere dalla indicazione del termine
"donazione", risulta specificamente destinata per l'acquisto di una casa; acquisto che avrebbe dovuto
effettivamente concludere la stessa B. dopo aver ricevuto la provvista dal ricorrente.
Peraltro, non solo risulta incontestato che la convenuta abbia acquistato la predetta unità
immobiliare dopo aver ricevuto il danaro; ad ulteriore riprova, la fattura n. (...) del 6.2.2023 emessa
dalla società B.M. s.r.l. (cfr. all. 2 del ricorso) - quattro giorni dopo l'ultimo bonifico di Euro 70.000
ricevuto dalla convenuta - è stata rilasciata a B.G. e riporta, nella propria causale, la dicitura
"Anticipo sull'acquisto di una unità immobiliare sita in C., via V. D. snc".
In definitiva, parte convenuta ha fornito la prova del fatto che l'allegata dazione di denaro è stata
effettuata con lo scopo specifico di consentirle l'acquisto dell'immobile in via D., essendo emerso in
maniera certa e incontrovertibile che l'elargizione della somma di denaro si ponesse in rapporto
teleologico con la compravendita del bene oggetto della pretesa donazione indiretta.
L'intera operazione negoziale assume espliciti connotati identificativi di un negozio indiretto; si
caratterizza, infatti, da un primo atto giuridico (corresponsione di danaro) e da un secondo negozio
(compravendita), entrambi intrinsecamente collegati, dai quali si evince chiaramente - per le
anzidette ragioni - lo spirito di liberalità sotteso all'approvvigionamento della somma necessaria a
consentire alla convenuta l'acquisto dello specifico immobile.
Le risultanze documentali comportano, quindi, il rigetto anche della domanda del ricorrente volta
ad ottenere la ripetizione di quanto eseguito in virtù di una donazione di danaro nulla per difetto di
forma pubblica, essendo plasticamente affiorata una donazione indiretta di immobile in ragione del
nesso di strumentalità della provvista e dello spirito di liberalità che ha animato il P. al momento
della disposizione dei diversi bonifici; corresponsione che, per le citate caratteristiche strutturali e
teleologiche, non è assoggettata al regime formale richiesto dall'art. 782 cod. civ. a pena di nullità
(art. 809 cod. civ.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa
pari ad Euro 280.000,00, in base ai valori minimi tenuto conto del valore della domanda, collocabile
in prossimità del minimo dello scaglione da Euro 260.000,01 ad Euro 520.000,00, da distrarsi in favore
dei difensori ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così
provvede:
1) rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che si liquidano
in complessivi Euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA, se dovuti,
come per legge, da distrarsi in favore dei difensori …ex art. 93 cod. proc. civ.
Conclusione
Così deciso in Catanzaro, il 17 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025. 10-08-2025 07:37
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