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Sentenza

SUCCESSIONE - Controversia in materia di “successioni ereditarie” e mediazione (...
SUCCESSIONE - Controversia in materia di “successioni ereditarie” e mediazione (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In materia di successioni ereditarie, la domanda giudiziale è procedibile solo previo esperimento della mediazione obbligatoria. Qualora vi sia litisconsorzio necessario, la mediazione deve coinvolgere tutti i litisconsorti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l’assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l’intero procedimento e determina l’improcedibilità dell’azione

Tribunale Cosenza, Sez. I civile, sentenza 9 giugno 2025 n. 990 – Giudice Rombolà
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …/2020 R. Gen. Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/03/2024
TRA
P1, c.f.: (...) elett.te dom.to/a alla via n. sauro 102 85100 potenza ITALIA presso lo studio
dell'Avv…., c.f: (...) dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di
citazione/in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
C1 , c.f.: (...) elett.te dom.to alla VIA…, presso lo studio dell'Avv…., c.f: (...), dal quale è
rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATO
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno "
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il P1 ha prodotto tempestivo appello avverso la sentenza del GDP di Potenza n. …/2020, che ne ha
respinto la domanda, contenuta nei limiti della competenza per valore del GDP, volta ad ottenere
la condanna del coniuge, C1 al risarcimento dei danni, per aver la stessa asportato gli arredi e le
suppellettili assegnati al P1 , in uno alla casa coniugale, con l'ordinanza presidenziale emessa nel
procedimento di separazione personale, confermata dalla Cda di Potenza con successiva ordinanza
emessa agli esiti di apposito reclamo, acquisita agli atti del procedimento.
Ha sostenuto l'odierno appellante che era la C1 , obbligata ex art. 1218 c.c , a dover provare di aver
ottemperato all'ordinanza, con la restituzione della casa, degli arredi e delle suppellettili, di aver in
ogni caso fornito la prova dell'asporto, riconosciuto, unitamente al valore dei beni, dalla stessa C1
nello sporgere domanda riconvenzionale, rilevando altresì che l'onere della prova, ove mai su di
esso gravante, doveva ritenersi pienamente assolto ex art. 115 c.p.c., per l'omessa specifica
contestazione da parte della appellata dei fatti indicati, nonché a mezzo del ricorso alle nozioni di
fatto che rientrano nella comune esperienza, a mezzo della produzione documentale e del
raccoglimento della prova orale, e, infine, relativamente all'ammontare del danno, benché
riconosciuto, anche eventualmente ex art. 196 c.c..
Precisava, infatti, il P1 che la C1 aveva riconosciuto l'asporto, assumendo di averlo eseguito per
esserne legittimata, per avere detto asporto avuto ad oggetto, a suo dire, i soli beni di sua proprietà
esclusiva (in maniera singolare tutti gli arredi della casa coniugale) acquistati con denaro proprio o
donatole e per aver quantificato, sempre essa C1 - il valore di parte dei beni assegnati al P1 ed
asportati almeno in Euro. 5.000,00, allorquando aveva sporto domanda convenzionale, contenuta
nella competenza per valore del GDP.
Nel procedimento di secondo grado si è costituita la C1 , resistendo al gravame e proponendo
tardivo appello incidentale; precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta in data 19.2. u.s.,
la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo di
impugnazione.
Primo motivo di appello: nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione
apparente; violazione dell'art. 189 disp att. cpc
Secondo il Giudice di pace dalla generica pendenza del reclamo e quindi dall'assenza di
provvedimenti definitivi e dalla origine della controversia "in provvedimenti in materia di famiglia"
discenderebbe la impossibilità di accogliere la domanda e "quindi" la sua infondatezza.
La erronea motivazione sembrerebbe faccia coincidere la definitività del provvedimento con la
fondatezza della domanda, quindi una tale domanda sarebbe accolta, secondo il giudice di prime
cure, allorquando vi sia un provvedimento che non possa essere più soggetto a rimedi di
impugnazione ordinari, e quindi "stabile e definitivo".
Peraltro, nel presente giudizio di appello, è stata prodotta l'ordinanza della Corte d'Appello di
Potenza del 7/11/2018 n. …/2018 che ha respinto il reclamo incidentale della C1 avverso l'ordinanza
presidenziale, con specifico riferimento all'assegnazione in uso esclusivo dei mobili (cfr doc n.11
produzione P1).
Si rileva che la presunta motivazione del GDP viola il disposto di cui all'art. 189 disp. alt. c.p.c.
precisandosi che l'ordinanza del P1 è dotata di efficacia esecutiva immediata in virtù del ripetuto
articolo secondo il quale: "l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale ... dà i provvedimenti
di cui all'art. 708 del codice costituisce titolo esecutivo" e che anche il provvedimento con cui il G.I.
ne dispone la modifica nel corso del giudizio è dotato della medesima efficacia esecutiva immediata,
sempre in virtù del ripetuto articolo 189 disp. att. cpc.
Si precisa che agli esiti della emissione dell'ordinanza presidenziale, che disponeva "la casa familiare,
con i relativi arredi e suppellettili, ad eccezione degli effetti personali del coniuge, viene assegnala
in uso esclusivo al P1 ", è sorta una obbligazione di fonte giudiziale in forza della quale la C1 è
divenuta debitrice dell'obbligo restitutorio della casa, degli arredi e delle suppellettili e, pertanto,
essa, ex art. 1218 c.c., era tenuta ad eseguire esattamente la prestazione posta a suo carico, nel mentre
il P1 , creditore della prestazione, era tenuto solo a dedurre l'efficacia della ordinanza del ed il suo
inadempimento.
Parte appellante ha provato l'asporto e l'inadempimento della C1 , costituiti altresì, alla luce anche
del verbale di rilascio prodotto (doc n. 7) dalla mancata consegna dei mobili che dal medesimo
verbale risultano barrali con il "NO", provando nel contempo i danni che ne sono conseguiti, anche
per effetto dell'avvenuto loro riconoscimento ad opera della odierna appellata, che ha espressamente
indicato il valore di alcuni mobili dalla stessa asportati quantificandolo in Euro5.000.00.
La C1 , infatti, ha riconosciuto l'avvenuto asporto, sia con la nota dell'11.5.2018 del suo difensore,
ove questi afferma che la C1 " ha portato con se l'essenziale, indicando "ad esempio", la cameretta.."
e poi "... è stata portata via solo parte della cameretta del piccolo X1 " e sia con il reclamo incidentale
ex art. 708 c.p.c. dalla stessa prodotto avverso l'ordinanza presidenziale, addicendone una irrilevante
giustificazione, indicando poi essa stessa solo alcuni mobili e suppellettili prelevati quali: 1) sistema
audio 2) letto e materassi della camera matrimoniale 3) cameretta con armadio a ponte, letto,
scrivania, sedia e libreria a ponte;4) cameretta con armadio a ponte5) tavolo da pranzo corredato da
quattro sedie 6) divano quattro posti e divano 1 posto in pelle (cfr. pag.25 della memoria di
costituzione).
Parte appellata ha ritenuto di produrre la sentenza di separazione giudiziale n. 949/2024, emessa dal
Tribunale di Potenza nelle more del presente giudizio, che peraltro non risulta ancora divenuta
irrevocabile, relativa al procedimento nel quale è stata adottata l'ordinanza di assegnazione della
casa e degli arredi e delle suppellettili al P1 , trascrivendone quanto dal Tribunale affermato "sulla
assegnazione della casa coniugale". "Il resistente ha continuato a domandare per tutto l'arco del
processo, e ciò ha fatto anche in sede di precisazione delle conclusioni, l'assegnazione in suo favore
dell'immobile, di cui è proprietario esclusivo, adibito a casa coniugale.
Questo Collegio ritiene che debba essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'assegnazione della
casa coniugale, la quale seguirà le regole di diritto comune in base alla titolarità (in proprietà o in
godimento). Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore
per garantire affigli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Nel caso di specie la
funzione dell'istituto è venuta a mancare, atteso che la ricorrente, da sempre genitrice collocataria-
convivente con i figli, ha rinvenuto altra situazione abitativa per sé e per i minori X2 e X1 , a ragione
di ciò avanzando domanda per ottenere una contribuzione economica dal resistente al pagamento
del canone di locazione " (pag. 27 e 28).
Nel dispositivo il Giudice della separazione ha pronunciato il non luogo a provvedere
sull'assegnazione della casa coniugale sita in P. alla via (...) n. 261, da intendersi, correttamente, come
esaurimento della questione dell'assegnazione da intendersi definitivamente attribuita in favore
dell'odierno appellante, stante il volontario trasferimento in altro immobile dell'appellata fin
dall'ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti, in cambio della corresponsione di parte del
relativo canone di locazione da parte dell'odierno appellante.
Non ha evidentemente inteso il giudice della separazione in alcun modo rigettare tale assegnazione,
espressamente comprensiva di arredi e suppellettili come precisalo nell'ordinanza presidenziale e
nell'ordinanza di rigetto del reclamo, mentre, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di
separazione allegata, troverà applicazione la disciplina dello scioglimento della comunione tra i
coniugi, come rilevato, ancora una volta, dall'ordinanza di rigetto del reclamo ( cfr. All. 11
produzione telematica di parte appellante) e come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di
merito.
"Ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione coniugale si scioglie al momento della separazione di fatto
(ossia con l'autorizzazione da parte del presidente a vivere separati), ovvero alla data di
sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente, purché
omologato. Dunque lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di
separazione giudiziale (o con l'omologa di quella consensuale) che individua il momento in cui sorge
l'interesse ad agire, concreto ed attuale, vólto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma
esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la
conseguente divisione. ( cfr. Tribunale Taranto sez. 1. 15/09/2023, n.2093)
Pertanto, considerata la tipologia del mobilio non rinvenuto in casa come dal verbale di riconsegna
del 24 Maggio 2018, esclusi gli oggetti chiaramente riconducibili ai figli minori prelevato dalla madre
affidataria, deve ritenersi che parte appellante abbia correttamente quantificato il danno risarcibile
entro il limite di Euro 5000, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal 24.05.2018, data del verbale
di riconsegna in cui l'appellante ha avuto concretamente percezione del danno.
Pertanto, l'appello principale deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza appellata sul
punto, e contestuale rigetto nel merito dell'appello incidentale proposto per le medesime
motivazioni concernenti la disciplina dello scioglimento della comunione tra i coniugi, in base al
principio della ragione più liquida.
Non si ritiene che ricorrano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non
risulta sufficientemente dimostrata la malafede dell'appellata, anche alla luce della obiettiva
complessità della vicenda e della parallela pendenza del presente giudizio rispetto a quello di
separazione, mentre l'allegazione di alcune fotografie ritraenti i figli minori della coppia da parte
dell'appellante, ai fini del giudizio, non rientra tra quelle specificamente sanzionate dalla
disposizione invocata, che non costituisce quindi in ogni caso rimedio idoneo alla illiceità
astrattamente prospettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex D.M. n. 147 del
2022. tenuto conto del valore della controversia, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza. SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica. definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da P1, nei confronti di C1 , con cosi provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata del Giudice di Pace
di Potenza n. ../2020 del 25.11.2020, condannando l'appellata al risarcimento del danno nella misura
di Euro 5000 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del verbale di
riconsegna (24.05.2018) fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma
di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla data della mancata esibizione (24.05.2018)
fino al momento della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali sulla somma interamente
rivalutata dal momento della presente decisione al saldo, trattandosi di debito di valore
2) Condanna l'appellata soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, quanto al
giudizio di primo grado, in Euro 1265 per compensi ed Euro 108,47 per spese di lite e, quanto al
presente giudizio di appello, in Euro 1276, 00 per compensi ed Euro 174 per spese di lite, oltre iva,
epa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Conclusione
Così deciso in Potenza, il 10 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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