SUCCESSIONI E DONAZIONI
Accettazione dell’eredità - Beneficio d’inventario - Chiamato nel possesso di beni (c.c., articolo 485)
In sentenza il Tribunale di Parma rileva come, ai sensi dell’articolo 485 c.c., il chiamato all’eredità, quando sia nel possesso dei beni ereditari, debba fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità, con la precisazione secondo cui, trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
La fattispecie descritta nella norma in esame configura un caso di acquisto dell’eredità da parte del chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega a un suo determinato comportamento omissivo o commissivo, discutendosi se lo stesso sia qualificabile come acquisto ope legis in modo puro e semplice dell’eredità o come accettazione ope legis.
L’orientamento più recente – precisa ancora l’adito Giudice di Parma - sembra aderire a quest’ultima posizione ravvisando una accettazione “presunta” dell’eredità, o una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui sono elementi costitutivi l’apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari (anche nel caso in cui il chiamato all’eredità sia già nel possesso dei beni ereditari in quanto comproprietario) e la mancata tempestiva redazione dell’inventario.
La ragione che ha spinto il Legislatore a prevedere questa fattispecie di acquisto, o accettazione ex lege si ravvisa, principalmente, nell’esigenza di tutelare l’interesse dei terzi (chiamati ulteriori e creditori) all’integrità del patrimonio ereditario di fronte a una situazione possessoria del chiamato, in uno all’obiettivo di raggiungere in tempi brevi la certezza in ordine alla destinazione dell’eredità.
Non solo. Il possesso dei beni ereditari previsto dall’articolo 485 cit. non deve necessariamente riferirsi all’intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, nè deve manifestarsi in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all’eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Tribunale di Parma, sez. I, sentenza 8 luglio 2025, n. 809
Tribunale di Parma, Sentenza n. 809/2025 del 08-07-2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico, dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado N. 3041/2024 R.G. promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv.
### ed elettivamente domiciliat ### della ### n. 3 contro ### E ### contumaci In punto:
accettazione di eredità ### v. verbale udienza del 10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. il ### ha evocato in giudizio ### e ### deducendo che: ### la
ricorrente, creditrice nei confronti dei resistenti in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di ### di
### n. 397/2022 provvisoriamente esecutivo, ha introdotto azione esecutiva mediante atto di
pignoramento notificato ai debitori esecutati avente ad oggetto la quota per ognuno di essi di ½ di
taluni immobili indicati nell'atto introduttivo; ### detti beni sono pervenuti ai resistenti in forza
della successione aperta in data ### di ### nell'ambito della indicata procedura esecutiva è,
tuttavia, emerso che non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità del defunto ### da parte dei
resistenti, i quali occupano l'immobile staggito. In ragione di quanto esposto il ### ha, quindi,
chiesto che venga accertata la qualità di eredi dei resistenti del defunto ### e ### regolarmente
citati in giudizio, non si sono costituiti rimanendo contumaci.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In linea generale, si rileva che ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità, quando è nel
possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o
dalla notizia della devoluta eredità con la precisazione per cui, trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
La fattispecie descritta nella norma in esame configura un caso di acquisto dell'eredità da parte del
chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega a un suo determinato
comportamento omissivo o commissivo, discutendosi se lo stesso sia qualificabile come acquisto
ope legis in modo puro e semplice dell'eredità o accettazione ope legis.
La giurisprudenza più recente è sembrata aderire a quest'ultima posizione ravvisando una
accettazione “presunta” dell'eredità (Cass. n. 7226/2006; Cass. 2663/1999; Cass. n. 1325/1993) o
una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità di cui sono elementi costitutivi
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari (anche nel caso in
cui il chiamato all'eredità sia già nel possesso dei beni ereditari in quanto comproprietario - n.
5152/2012) e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. 16739/2005; Cass. n.
3696/2003; Cass. n. 11634/1991).
La ragione che ha spinto il legislatore a prevedere questa fattispecie di acquisto o accettazione ex
lege si ravvisa principalmente nell'esigenza di tutelare l'interesse dei terzi (chiamati ulteriori e
creditori) all'integrità del patrimonio ereditario di fronte a una situazione possessoria del chiamato,
in uno all'obiettivo di raggiungere in tempi brevi certezza in ordine alla destinazione dell'eredità.
Rileva, da ultimo, richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza anche di legittimità secondo
cui “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro
e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve
necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la
consapevolezza della sua provenienza, nè deve manifestarsi in una attività corrispondente
all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i
beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti
poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza
al compendio ereditario” (Cass. 4707/1994).
Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, si osserva che dagli elementi istruttori acquisiti in
giudizio e, precisamente, dalla relazione redatta dal perito estimatore geom. ### nell'ambito della
procedura esecutiva R.G.E. n. 160/2022 i debitori esecutati ### e ### occupano l'abitazione
pignorata facente parte del compendio ereditario per cui è causa, avendovi ivi anche la residenza,
mentre non risulta che gli stessi abbiano redatto l'inventario nel richiamato termine codicistico.
Tali elementi, da valutarsi unitamente al comportamento processuale dei resistenti che sono
rimasti contumaci e alla comunicazione del loro ### di ### in data ### (“Con riferimento a quanto
in oggetto in data odierna mi è stato notificato il provvedimento del Giudice Tutelare di
accoglimento della mia istanza di autorizzazione a non procedere alla nomina di un legale di fiducia
ed alla costituzione nel su menzionato giudizio dato che a mio avviso vi è stata accettazione tacita
dell'eredità”), consentono di concludere che ### e ### debbano essere considerati eredi del
defunto ### Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara in capo a ### nata a ### il ### (C.F. ###), e ### nato a ### il ### (###), la
qualità di eredi di ### nato a ### il ### e morto il ### (C.F. ###); 2) ordina al ### competente per
territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza; 3) condanna parte resistente alla
rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 125,00 per spese ed €
2.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e
come per legge.
22-07-2025 18:03
Richiedi una Consulenza