Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

Azione di riduzione - Domanda - Onere di specificità. (Cc, articolo 564; Cpc, ar...
Azione di riduzione - Domanda - Onere di specificità. (Cc, articolo 564; Cpc, articoli 163 e 164)
La sentenza appellata è motivata come segue: “Il legittimario che
propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è
stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore
della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata
dal testatore" (Cass. 14473/2011).
Orbene, nella specie l'attore si è limitato a richiamare il testamento
pubblico della de cuius apoditticamente asserendo come per effetto
del prelegato in favore della sorella e relativo alle quote di 8/12 della
piena proprietà dell'appartamento sito in ### 126 e di 4/42 della
piena proprietà del locale rimessa, sempre sito all'indirizzo sopra
indicato, la testatrice avesse leso la quota di legittima ad egli riservata
per legge.
Ciò nonostante la massa ereditaria fosse costituita da ulteriori beni
oltre a quelli specificamente indicati nel testamento, come desumibile
dalla denuncia di successione ove si contempla anche l'immobile sito
in ### 25/27.
In tal modo, quindi, l'attore non ha assolto all'onere posto
espressamente a suo carico dalla sentenza sopra richiamata
mancando di determinare, e meno che mai con esattezza, sia il valore
della massa ereditaria che il valore della quota di legittima
asseritamente violata dal testatore.
Ne consegue il rigetto della domanda di riduzione con relativo
aggravio delle spese di causa sulla parte soccombente”.
Con il primo motivo d'appello l'appellante deduce “sull'incontestabile
violazione della quota di legittima spettante all'appellante ex art. 537
comma 2 c.c. e sulla manifesta erroneità, illogicità ed infondatezza
della gravata sentenza”. ### sostiene l'erroneità della sentenza di
primo grado atteso che lo stesso è stato nominato erede della quota
di legittima, che secondo l'art. 537, comma 2 c.c. in caso di due figli
è pari a 1/3 a ciascun figlio, mentre a controparte spetta 1/ 3 della
quota di legittima e 1/3 di disponibile, tanto che l'immobile sito in
### via ### 25/27, di cui la de cuius era proprietaria, è stato
suddiviso sulla base delle suddette quote. Inoltre rileva che il valore
dell'eredità, detratto il legato è esiguo. Atteso che l'appellante non ha
ricevuto alcuna donazione, alcun legato o altra attribuzione
patrimoniale e che l'unico coerede ha beneficiato della quota di
legittima, della disponibile e del prelegato, nel consegue la lesione
della legittima per 1/3. A ciò si aggiunga che nell'atto di citazione era
stata indicata sia la quota di legittima richiesta che l'intero asse
ereditario. E in ogni caso il giudice avrebbe dovuto d'ufficio ricostruire
l'asse ereditario.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante deduce “sulla condotta
processuale della prof. ### e sulla violazione e falsa applicazione da
parte del Tribunale dell'art. 115 c.p.c.”. ### sostiene che
controparte non ha contestato se non tardivamente in sede di
conclusioni la presunta mancata determinazione dell'asse ereditario e
l'attribuzione lesiva dei diritti di legittima, limitandosi a sostenere che
il legato sostanziava una attribuzione modale.
A ciò si aggiunga che l'azione di riduzione può essere proposta
anteriormente all'azione di divisione.
Con il terzo motivo l'appellante deduce “sull'infondatezza delle
avversarie deduzioni, eccezioni, argomentazioni e conclusioni” con
particolare riferimento all'attribuzione del prelegato in considerazione
dell'assistenza prestata in vita.
I tre motivi vanno trattati congiuntamente essendo strettamente
connessi.
In diritto va osservato come secondo l'insegnamento della S.C.
“poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre
all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni
che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse
attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine
di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione
posto dall'art. 564 c.c., a carico di colui che agisce in riduzione, ritiene
il Collegio che la precisazione di tali elementi si riverberi con
immediatezza sul contenuto dell'atto di citazione, di talché eventuali
omissioni o imprecisioni, in presenza di altri elementi probatori che
depongano viceversa per la loro esistenza o individuazione ovvero a
fronte di puntuali contestazioni delle controparti, potrebbero dar vita
ad un'ipotesi di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., in relazione
al requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c… Sempre in tale
prospettiva, è frequente riscontrare nella giurisprudenza di merito
l'affermazione secondo cui ai fini della stessa ammissibilità dell'azione
di riduzione sarebbe necessario anche indicare in dettaglio i valori dei
beni costituenti il relictum e di quelli oggetto delle donazioni (dirette
o indirette), con la necessità altresì di specificare con precisione
l'ammontare della lesione vantata. Tuttavia, ritiene il Collegio che
anche tale affermazione vada puntualizzata. Come sopra esposto,
l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un
quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini
del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione,
e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in
giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il
compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come
nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia
menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in
successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di
donazioni poste in essere in vita dal defunto). Una volta soddisfatto
tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione
della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere
di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che,
richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla
legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero
in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri
soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una
lesione. In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione
in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in
considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del
donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in
termini matematici con una sua precisa indicazione numerica,
essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del
complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle
vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia
inferiore a quanto invece la legge gli riserva. Opinare diversamente
significherebbe imporre al legittimario che agisce in riduzione di dover
necessariamente esperire una preventiva perizia di parte ovvero di
proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari
beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che comunque non
rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al
giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso
l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività
della lesione dedotta e la sua precisa entità” (Cass. n. 181199/2020).
Pertanto deve ritenersi, in linea con il condivisibile orientamento della
S.C., che l'onere attoreo sia soddisfatto richiamando la misura della
sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, e assumendo che
per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza
delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al
netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. Non
pare quindi condivisibile l'assunto del giudice di primo grado secondo
cui grava su parte attrice l'onere di indicare sia il valore della massa
ereditaria che il valore della quota di legittima asseritamente violata
dal testatore.
A ciò si aggiunga che parte attrice/appellante nella citazione in primo
grado ha rappresentato un quadro sufficientemente preciso degli
elementi patrimoniali che vengono a concorrere il patrimonio sulla
base del quale determinare la legittima, indicando non solo il bene
oggetto di prelegato alla sorella ma anche il bene sito in ### n.
25/27. Pacificamente inoltre non vi sono donazioni in base alle quali
effettuare la riunione fittizia. Ulteriormente l'attore ha indicato la
quota di legittima richiamando l'art. 537 c.c., essendo eredi due figli.
Va quindi esaminata nel merito la domanda attorea.
Le parti sono figli di ### deceduta in 28.10.2014.
Nel testamento pubblico della ### ricevuto dal notaio in data ###,
è contenuta la seguente disposizione “dichiaro di essere vedova e di
avere due figli ### nato a ### il 20 febbraio 1963 e ### nata a
### il 24 febbraio 1962. Prelego a mia figlia ### i miei diritti
sull'appartamento in ### viale ### n. 126 con l'annesso posto auto,
ringraziandola per l'assistenza prestatami in vita. Nomino eredi della
quota di legittima e disponibile mia figlia ### e nella sola quota di
legittima mio figlio ###”.
Pertanto nel testamento la disposizione a favore della figlia in
relazione ai diritti sull'appartamento in ### viale ### n. 126 con
l'annesso posto auto, viene qualificata in termini di prelegato.
Il prelegato ha ad oggetto (come da denuncia di successione): - diritti
pari a 8/12 (otto dodicesimi) della piena proprietà dell'appartamento
posto al pianterreno composto di vani catastali cinque e mezzo,
confinante con viale privato su due lati, con ### con vano scala e con
beni ### salvo altri, e riportato nel ### di ### al foglio 203
mappale 389 sub 2, ### piano T, interno 2, categoria A/2, classe 3,
vani 5,5, rendita € 539,70; - diritto pari a 4/42 (quattro
quarantaduesimi) della piena proprietà del locale rimessa, posto al
piano seminterrato, della superficie catastale di metri quadrati
centocinquantacinque (mq. 155), confinante con terrapieno, con
rampa di accesso e vano scala condominiale, salvo altri, e riportato
nel ### di ### al foglio 203 mappale 389 sub 9, ###, categoria
C/6, classe 2, mq. 155, rendita € 416,26.
Entrambe le parti già vantavano il diritto di proprietà degli immobili
per 1/6 dell'appartamento ed 1/42 del locale rimessa (cfr. visura
camerale).
Va inoltre evidenziato come la ### risultava proprietaria della quota
di 1/27 dell'immobile sito in ### alla via ### che veniva lasciata
nella quota disponibile e di legittima alla figlia ### corrispondente a
2/81 (pari ai 2/3 di 1/27) mentre all'appellante veniva attribuita la
quota di legittima di 1/81 del predetto immobile (pari ad 1/3 di 1/27)
(come desumibile dalla dichiarazione di successione presentata
dall'appellata).
Ciò premesso, va evidenziato il prelegato è un legato caratterizzato
per il fatto che il beneficiario è uno o più degli eredi ai sensi dell'art.
661 c.p., caratterizzandosi per un'attribuzione successoria a titolo
particolare a un soggetto istituito erede in aggiunta alla quota
ereditaria di sua spettanza, ed è necessariamente a carico di tutta
l'eredità andando quindi ad incidere pro quota anche sulla quota
ereditaria del beneficiario. La disposizione relativa al legato è
riducibile ai sensi dell'art. 554 c.c. nell'ipotesi di lesione della
legittima. ### parte appellata tale disposizione va ricondotta alle
disposizioni testamentarie remuneratorie, con la conseguenza che
dell'attribuzione si deve tenere conto solo nei limiti dell'arricchimento.
Considerato il lungo arco temporale in cui l'appellata ha prestato
assistenza alla madre, viene in considerazione un'attribuzione modale
priva di arricchimento, con conseguente rigetto della domanda attorea
applicando analogicamente l'art. 770, comma 2 Quanto ritenuto da
parte appellata non è condivisibile. Infatti, come è stato ritenuto dalla
S.C., con pronuncia risalente ma che si condivide e che non è smentita
da successivi arresti, “nel vigente ordinamento esiste una netta
distinzione tra la disciplina degli atti inter vivos e quella degli ###
mortis causa: ciò preclude qualsiasi possibilità di assimilare nel
trattamento giuridico - in ispecie la regola del secondo comma dell'art
770 cod civ - che è riservato alle liberalità fatte animo solvendi, le
disposizioni testamentarie a carattere patrimoniale, a titolo universale
o a titolo particolare, che abbiano analoga struttura, cioè l'eventuale
connotazione del collegamento ad un intento satisfattivo, con la
conseguenza che anche tali disposizioni testamentarie sono soggette
alla disciplina della riduzione nel caso di lesione di legittima” (Cass. n.
5775/1978). Nel caso di specie viene in rilievo non un atto inter vivos,
bensì una disposizione testamentaria soggetta alla relativa disciplina,
senza possibilità di applicare in materia testamentaria la disciplina
relativa agli atti inter vivos, venendo in rilievo una fattispecie non
suscettibilità di applicazione analogica, attesa la specifica causa delle
disposizioni testamentarie.
A ciò si aggiunge il fatto che il testamento qualifica espressamente la
disposizione in termini di prelegato, limitandosi la testatrice a
ringraziare la figlia per l'assistenza prestata, senza giustificare
l'attribuzione sulla base dell'assistenza prestata. ### ha dedotto
l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte in quanto ha
chiesto la proprietà esclusiva di un bene senza richiedere la quota di
riserva e senza proporre domanda di divisione. ### dell'appellata
non è condivisibile, atteso che parte attrice ha chiesto “accogliere la
domanda di riduzione ex art. 554 e seguenti c.c. spiegata dall'attore
e conseguentemente accertare e dichiarare che quest'ultimo ha diritto
di vedersi riconosciuto l'ulteriore diritto di proprietà di 2/9, oltre alla
quota di 1/6 già di sua proprietà, dell'appartamento sito in ### viale
### n. 126 e riportato nel ### di ### al foglio 203 mappale 389
sub 2, ### piano T, interno 2, categoria A/2, classe 3, vani 5,5,
rendita € 539,70; nonché l'ulteriore diritto di proprietà per la quota di
2/63, oltre alla quota di 1/42 già di sua proprietà, del locale rimessa
sito in ### viale ### n. 126 posto al piano seminterrato, della
superficie catastale di metri quadrati centocinquantacinque (mq.
155), confinante con terrapieno, con rampa di accesso e vano scala
condominiale, salvo altri, e riportato nel ### di ### al foglio 203
mappale 389 sub 9, ###, categoria C/6, classe 2, mq. 155, rendita
€ 416,26”. Parte attrice/appellante ha quindi chiesto che venga
accertato il diritto di proprietà pro quota sugli immobili oggetto di
legato pari alla quota di legittima, diritto che consegue alla
dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie per effetto
dell'azione di riduzione.
Ulteriormente, va ricordato come l'azione di riduzione e l'azione di
divisione sono autonome, potendo essere esperita la prima e non la
seconda. In tal senso secondo la S.C. “l'azione di divisione ereditaria
e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima
presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione
ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità
di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in
essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda
di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in
quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione,
quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di
primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove
e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato
il contraddittorio” (Cass. n. 18468/2020).
Nel caso in esame, considerato che si tratta di due figli, ai figli è
riservata ai sensi dell'art. 537 c.c. la quota di due terzi, da dividersi in
parti uguali, e pertanto la quota di riserva per ciascuno dei figli è pari
a 2/6 e cioè a 1/3. ### la fase istruttoria è stata espletata una CTU
che ha accertato il valore complessivo (al momento dell'apertura della
divisione) della massa ereditaria costituita dai due immobili siti in
### l'appartamento per la quota di 4/6 di valore pari a € 126.960,00
e il locale rimessa per la quita di 2/21 di valore pari a € 11.790,00, e
dall'immobile sito in ### per la quota di 1/27 di valore pari a €
2850,00.
Spettando quindi all'appellante quale quota di legittima il 1/3 dei beni
rientranti nella successione, ne consegue che l'attribuzione
all'appellata del prelegato avente ad oggetto l'appartamento in ###
viale ### n. 126 con l'annesso posto auto, oltre alla disponibile e alla
legittima sull'ulteriore immobile sito in via ### lede la quota
dell'appellante pari ad 1/3 del patrimonio ereditario, al quale è stata
quindi attribuita unicamente la quota di legittima dell'immobile sito in
via ### per un valore di € 950,00 a fronte di un valore della quota
attribuita all'appellata complessivamente di € 140.650,00.
Deve quindi ritenersi la lesione della legittima.
Va poi ricordato come “il prelegato, che è disposizione testamentaria
a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta
l'eredità, in se stesso, denota un generico intento preferenziale del
testatore, e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'azione
eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle
conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art. 558, comma 1, c.c.”
(Cass. n. 2776/1970); “il prelegato altro non è che un legato disposto
a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità (art. 661 c.c.).
Il generico intento preferenziale verso la persona dell'onorato,
manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato,
esaurendosi con la disposizione stessa, non è sufficiente a salvare il
prelegato dalla eventuale riduzione proporzionale di cui al 1° comma
dell'art. 558 c.c. Perché ai sensi del 2° comma di detto articolo la
riduzione proporzionale non si applichi ad una data disposizione
testamentaria, non basta infatti che con tale disposizione il testatore
abbia manifestato la volontà di beneficiare un data persona a
preferenza di altro, giacché una simile volontà, è almeno di solito,
individuabile in misura più o meno notevole, in qualsiasi disposizione
testamentaria, ed invece occorre che il testatore abbia manifestato la
ben diversa volontà di preferire una data di disposizione rispetto alle
altre. E nessuna ragione giuridica autorizza a ritenere che, per il solo
fatto di aver disposto un prelegato, il testatore abbia anche voluto che
questo abbia effetto a preferenza delle altre disposizioni
testamentarie, in caso di esercizio dell'azione di riduzione da parte dei
legittimari lesi” ( n. 1206/1962). Ne consegue che la riduzione deve
avvenire proporzionalmente considerando il prelegato, rispettando
quindi la medesima proporzione di valore voluta dal testatore.
Tenuto conto del disposto di cui all'art. 537 c.c. e quindi della quota
di riserva spettante all'appellante pari ad 1/3, la quota di riserva a lui
spettante sugli immobili siti in ### viale ### 126 è pari a 1/3 della
quota di 8/12 della piena proprietà dell'appartamento e di 1/3 dei 4/42
della piena proprietà del locale rimessa, corrispondente a 2/9
dell'appartamento e a 2/63 del locale rimessa.
Pertanto l'appello è fondato e in riforma della sentenza di primo grado
va quindi disposta la riduzione della disposizione del testamento
pubblico di ### del 02.08.2012 97 di repertorio degli atti di ultima di
volontà del ### di ### e pubblicata dal medesimo ### in data ###
rep. n. 12.829 racc. n. 7.741 e quindi va dichiara l'inefficacia nei
confronti dell'appellante della disposizione relativa al legato sino alla
concorrenza di un terzo e per l'effetto l'appellante va dichiarato
titolare per successione della madre ### del diritto di comproprietà
in relazione alla quota di 2/9 dell'appartamento sito in ### e di 2/63
del relativo locale rimessa.
§ 4. — All'accoglimento dell'appello consegue la regolamentazione
delle spese dei due gradi che sono poste a carico dell'appellata
soccombente. La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 127/2022 (valore della causa
indeterminabile, valore basso, scaglione quarto, tabella 2,
relativamente al primo grado, e tabella 12, relativamente al secondo
grado, valori medi). Sono inoltre dovute le spese di mediazione
documentate pari a € 542,80. Le spese di CTU sono poste in via
definitiva a carico di ### Va altresì accolta la domanda di ripetizione
della somma di euro 4.784,00 corrisposta a controparte in esecuzione
della sentenza di primo grado riformata, oltre interessi legali
dall'avvenuto pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ###
avverso la sentenza n. ###/2019 del Tribunale di ### così
provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di
primo grado, dispone la riduzione della disposizione del testamento
pubblico di ### del 02.08.2012 n. 97 di repertorio degli atti di ultima
di volontà del ### di ### e pubblicata dal medesimo ### in data
### rep. n. 12.829 racc. n. 7.741 e quindi dichiara l'inefficacia nei
confronti di ### della disposizione relativa al prelegato sino alla
concorrenza di un terzo e per l'effetto dichiara l'appellante titolare per
successione della madre ### del diritto di comproprietà per la quota
di 2/9 dell'appartamento sito in ### viale ### n. 126 e riportato nel
### di ### al foglio 203 mappale 389 sub 2, ### piano T, interno
2, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita € 539,70 e di 2/63 del
locale rimessa sito in ### viale ### n. 126 posto al piano
seminterrato e riportato nel ### di ### al foglio 203 mappale 389
sub 9, ###, categoria C/6, classe 2, mq. 155, rendita € 416,26;
condanna ### alla refusione a favore di ### delle spese dei due
gradi che liquida: quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi
ed € ###,00 per spese, oltre spese generali, IVA e ### ed € 542,80
per spese di mediazione; quanto al secondo grado in € 9.991,00 per
compensi ed € 777,00 per spese, oltre spese generali, IVA e ### con
distrazione a favore dell'avv. ### antistatario; pone le spese di CTU
in via definitiva a carico di ### condanna ### alla ripetizione a
favore di ### della somma di € 4.784,00, oltre interessi legali dal
pagamento al saldo.
Ordina la trascrizione della presente sentenza presso la ###
territorialmente competente
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza