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Sentenza

SUCCESSIONE – Abitazione nella casa coniugale e accettazione tacita dell’eredità...
SUCCESSIONE – Abitazione nella casa coniugale e accettazione tacita dell’eredità. (Cc, articoli 485 e 489) La prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell’abitazione della casa coniugale da parte dell’altro coniuge “configura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all’eredità, essendo sufficiente a questo scopo l’instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l’esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, l’accettazione “ex lege” dell’eredità.
Tribunale di Como Sez. II sentenza 10 giugno 2024 n. 651
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La [omissis] cessionaria pro-soluto da A. A. di tutti i crediti di [omissis] […] derivanti da contratti di
finanziamento, compreso quello di mutuo ipotecario concesso dal [omissis] poi incorporata in A. A.,
a B. B. e C. C., poi deceduta il [omissis], deduceva che sui beni immobili già di proprietà di
quest'ultima, per la quota del 50% in comunione con il coniuge, risultava trascritta l'accettazione
dell'eredità con beneficio di inventario in favore della minore B. B. nata a [omissis] il [omissis], a cui
non erano seguite ulteriori trascrizioni né depositato l'inventario, con la conseguente decadenza dal
beneficio e acquisizione della condizione di erede puro e semplice seppur al compimento di un anno
dal raggiungimento della maggiore età, ex art. 489 c.c. Invece il padre B. B., doveva considerarsi
erede puro e semplice, seppur in mancanza di trascrizione dell'accettazione espressa, essendo
rimasto nel possesso dei beni ereditari, senza aver mai redatto e depositato alcun inventario, né
dichiarato l'accettazione con beneficio d'inventario, né rinunciato all'eredità. Chiedeva pertanto, di
accertare che B. B. aveva accettato tacitamente l'eredità relitta dal proprio coniuge C. C., e che
conseguentemente, risultava proprietario, dell'ulteriore quota del 25%, in comunione indivisa con
la figlia minore B. B. proprietaria della restante quota del 25% caduta in successione, dell'immobile
sito in [omissis], ordinando all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di [omissis], Servizio di
Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza, con esonero dello stesso da ogni
responsabilità.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare che la figlia minore B. B. era proprietaria, per effetto
dell'istituto della rappresentazione, in comunione indivisa con il padre B. B., della quota del 50%
dell'immobile sito in [omissis].
La domanda principale appare fondata e dev'essere conseguentemente accolta.
Non è contestato, essendo B. B. rimasto contumace, che lo stesso, come peraltro documentato anche
dal certificato storico di residenza, abbia abitato nell'immobile caduto in successione sito in [omissis],
unitamente alla figlia B. B., dal [omissis] al [omissis]. Di conseguenza ha vissuto nell'immobile
caduto in successione per la quota del 50% diversi anni dopo la morte della moglie, avvenuta il
[omissis].
Secondo la giurisprudenza, la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa
coniugale da parte dell'altro coniuge “configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cod. civ., il
possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo
l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno
solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di
omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex
lege" dell'eredità” (Cass. 11018/2008).
Poiché B. B. è rimasto nel possesso dei beni ereditari ben più dei tre mesi previsti dell'art. 485 cc,
senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né tantomeno predisporlo, deve considerarsi
erede pure e semplice della metà quota del 50% dell'immobile di [omissis], di cui era proprietaria in
vita, la moglie C. C..P.Q.M.
dichiara che B. B., nato a [omissis] il [omissis], ha accettato tacitamente l'eredità relitta dal proprio
coniuge C. C., deceduta a Como il [omissis], e conseguentemente lo dichiara proprietario,
dell'ulteriore quota del 25%, in comunione indivisa con la figlia minore B. B. proprietaria della
restante quota del 25% caduta in successione, dell'immobile sito in [omissis], costituito da
appartamento composto da tre locali, servizi e area di pertinenza a piano terra, sottostante taverna,
servizio e cantina, collegati da scala [omissis], mappale [omissis] R.C. Euro 666,23, mappale [omissis]
sub. [omissis] p. [omissis] categoria [omissis]; ordina all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale
di [omissis], Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni
responsabilità; condanna B. B. al pagamento delle spese d giudizio, che liquida in € 518,00 per spese
ed € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Avv. Antonino Sugamele

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