Sia il primo (la sottoscrizione) sia l’ultimo requisito (l'autografia) assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell’indicazione della data è, invece, di accertare se l’erede fosse capace di testare nel giorno in cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l’effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Testamento - Testamento olografo - Contenuto (c.c., artt. 587, 601, 602)
Il testamento, osserva il Tribunale di Messina, è, ai sensi dell’articolo 587 c.c., l’atto con il quale taluno provvede alla destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla morte (con la precisazione che detta norma, al comma II, consente espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale tra cui, ad esempio, la scelta delle modalità e del luogo della propria sepoltura). In relazione alla forma di tale negozio giuridico mortis causa l’articolo 601 c.c. distingue, poi, il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio. Il successivo art. 602 c.c. stabilisce, quindi, che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Di conseguenza, affinché il testamento possa qualificarsi come olografo non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l’apposizione della data e l’autografia.
Sia il primo sia l’ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell’indicazione della data è, invece, di accertare se l’erede fosse capace di testare nel giorno in cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l’effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
Fondamente si rivela il rispetto dei criteri ermeneutici che mirano a ricostruire l’effettiva volontà del testatore come espressa nel testamento ciò impedendo qualsiasi operazione che porti ad integrare ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa. In ogni caso, in considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, occorre l’accertamento, indipendente dai requisiti di forma individuati dall’articolo 602 c.c., dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un effettivo atto di disposizione del proprio patrimonio.
Tribunale di Messina, sez. I, sentenza 30 aprile 2024 n. 1089
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina,
Prima Sezione Civile,
composto dai ###ri Magistrati: 1) dott. ### 2) dott.ssa ### 3)
dott. ssa ### est., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° ###/2020 R.G., posta in
decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2024,
sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa da ### c.fisc. ###,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti ###
C O N T R O ### c.fisc. ###, elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta
procura in atti #### c.fisc. ###, ### c.fisc. ###, ### c.fisc.
###, ###
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione
per lesione di legittima.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni,
sostituita ex art. 127 ter cpc, i procuratori delle parti hanno
concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### citava in giudizio
i fratelli ##### e ### esponendo che in data ### era deceduto
il padre ### che aveva lasciato un testamento, asseritamente
olografo, datato 18.1.2014, pubblicato in ### in data ### dal
figlio ### odierno convenuto. Esponeva che, dati i dubbi sulla
autenticità di detto testamento, egli aveva conferito mandato ad
un consulente di parte che aveva concluso affermando la non
riferibilità della scheda testamentaria al de cuius, né in ordine al
contenuto che alla sottoscrizione ed alla data. Aggiungeva che il
de cuius ea stato ricoverato, in data ### presso l'### e che lo
stesso aveva sottoscritto, nella medesima data, un atto di
consenso informato ed aveva successivamente sottoscritto, in data
###, la scheda per la richiesta della carta di identità e che il
consulente, stante la particolare rilevanza di dette scritture, aveva
concluso per la eterografia del testamento. Concludeva, pertanto,
chiedendo che fosse dichiarata la nullità dello stesso per difetto di
olografia. Con vittoria di spese e compensi.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano #### e
### , dei quali veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata in data ### si costituiva ### contestando
il contenuto dell'atto di citazione e chiedendone il rigetto. Rilevava che
la scheda testamentaria doveva ritenersi olografa e che, comunque,
la stessa non aveva avuto alcun effetto, considerato che egli si era
limitato a pubblicare il testamento senza, tuttavia, effettuare alcuna
voltura, tanto che fiscalmente il bene non era stato attribuito ad
alcuno. Rilevava che egli aveva cercato di raggiungere un accordo con
i fratelli, tanto che aveva un nominato un tecnico per stimare il bene
costituente l'intero asse ereditario del de cuius.
Concessi i termini di rito, veniva disposta ed espletata ctu, che veniva
depositata in data ###.
Alla udienza del 22.1.2024 le parti precisavano le conclusioni, parte
attrice insistendo nelle domande spiegate e parte convenuta
“prendendo atto del parere del ctu” e la causa veniva assunta in
decisione.
Tutto ciò premesso la domanda avanzata da parte attrice è fondata e
deve essere accolta.
Il testamento è, ai sensi dell'art. 587 c.c., l'atto con il quale taluno
provvede alla destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla
morte.
In relazione alla forma di tale negozio giuridico mortis causa l'art. 601
c.c. distingue, poi, il testamento olografo ed il testamento per atto di
notaio. ###. 602 c.c. stabilisce, quindi, che il testamento olografo
deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del
testatore.
Di conseguenza, affinché il testamento possa qualificarsi come
olografo non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque
necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del
testatore, l'apposizione della data e l'autografia.
Sia il primo sia l'ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle
disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di
un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell'indicazione della data
è, invece, di accertare se l'erede fosse capace di testare nel giorno in
cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più
testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale
sia posteriore con l'effetto di revocare le disposizioni incompatibili
contenute nei testamenti anteriori.
Per giurisprudenza ormai consolidata “la parte che contesti
l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di
accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della
relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di
accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (Cass. 24835/2022
e CASS SU 12307/2015). ### attrice, proponendo domanda di
nullità del testamento per difetto di olografia, secondo la lettura data
dalle ### della Suprema Corte ribadita dalla recente sentenza
appena richiamata, ha adeguatamente assolto il suddetto onere.
In base ai risultati della consulenza espletata il testamento pubblicato
dal convenuto ### deve essere dichiarato nullo per mancanza del
requisito della olografia.
In particolare, il nominato C.T.U., all'esito di un accertamento
accurato e convincente, esaminati in originale il testamento olografo
oggetto di accertamento e le scritture di comparazione di origine
certa, ha concluso affermando che “Gli esiti dell'accertamento esperito
consentono di escludere categoricamente che l'olografo oggetto del
disposto accertamento possa essere opera del de cuius ### Pietro”.
A sostegno di tale conclusione il CTU ha sottolineato che “l'analisi della
scrittura dell'olografo ha consentito di prendere atto dell'esistenza di
sostanziali irregolarità esecutive e, soprattutto, di contrastanti,
inconciliabili livelli di capacità espressiva. Si è accertata, in buona
sostanza, una incompatibilità sostanziale tra la scrittura del testo e la
sottoscrizione in verifica e firme autografe: non soltanto con quella di
data vicina ### a quella del documento in verifica, ma anche rispetto
a quelle di epoca remota ed alle successive, queste ultime
progressivamente e vistosamente più alterate non soltanto per il
progredire della senilità, ma anche per i riflessi negativi sulla capacità
scrittoria del de cuius percepibili fin dal 2007, data nella quale
presentò la denuncia di smarrimento ai ### Merita di essere
richiamata e sottolineata l'irregolarità dei tracciati grafici che sono
risultati volutamente ritoccati per alterare i tracciati sottostanti,
perchè non conciliabili con la modalità scrittoria del de cuius ma anche
(forse soprattutto) per mascherare una modalità scrittoria
presumibilmente propria della mano del falsario, trattandosi di
tracciati realizzati istintivamente, con una immediatezza tipica della
spontaneità che si è ritenuto di dovere mascherare. In buona
sostanza, il de cuius non aveva le attitudini e capacità grafiche
necessarie per redigere la scrittura dell'olografo: non le aveva in
epoca remota e anteriormente all'aggravarsi delle patologie che nel
2011 ne hanno determinato il ricovero presso l'ospedale "###,
certamente non le aveva in epoca successiva al ricovero in quanto da
quell'epoca la sua firma (e a maggior ragione la grafia in generale),
in quando disarticolate nella coordinazione dei movimenti e stentate
nei tracciati grafici, risultano inconfutabilmente inadeguate per potere
per realizzare la scrittura del testamento in verifica”.
Il Ctu ha dati atto che nessuna delle parti ha presentato rilievi.
Tutto ciò premesso, conformemente a quanto dichiarato dal ###
deve affermarsi la carenza del requisito della olografia della scheda
testamentaria apparentemente redatta dal ### in data ### e
pubblicata il ###, con conseguente nullità del predetto testamento.
Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio irrilevante la adesione
alla domanda dell'attore dichiarata da parte convenuta nella sola
comparsa conclusionale, atteso che, come è noto, gli scritti conclusivi
possono solo avere ad oggetto esplicazioni delle conclusioni già prese
e deve rilevarsi che, nelle note sostitutive della presenza alla udienza
in cui la causa è stata assunta in decisione, parte convenuta aveva
concluso dichiarando solo di “prendere atto delle conclusioni del
consulente”.
Rileva, ancora, il Collegio che, come affermato dalla Suprema Corte,
il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa
altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il
ricorso all'autorità giudiziaria deve essere considerato soccombente.
### convenuta, invero, nell'insistere in domanda non ha impedito
che si svolgesse l'accertamento in sede giudiziaria, limitandosi, come
detto, “! prendere atto delle conclusioni della consulenza” in sede di
precisazione delle conclusioni e dichiarando in comparsa di aderire alla
domanda. Tenuto conto dei principi sopra espressi deve essere
dichiarata soccombente apparendo, inoltre, del tutto irrilevante che il
testamento dichiarato nullo non avesse determinato alcun effetto ai
danni dell'attore.
Pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta sia le spese
di giudizio, (liquidate nei valori medi dello scaglio delle cause di valore
indeterminabile, compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00) che le
spese di ctu come già liquidate.
Possono invece, essere compensate le spese di giudizio nei confronti
dei convenuti contumaci atteso che la loro chiamata in causa era
necessitata stante la loro posizione di litisconsorti necessari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle
parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ###
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di ### dei
contumaci ##### e ### disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la nullità del testamento
apparentemente redatto dal ### in data ### e pubblicato il ### in
### 2) condanna ### alla rifusione delle spese processuali in favore
di parte attrice che liquida in € 651,12 per spese vive ed € 7.616,00
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa; 3) pone le spese di ctu,
come già liquidate, in via definitiva a carico di parte convenuta ###
4) compensa integralmente le spese processuali fra l'attore ed i
convenuti contumaci.
14-05-2024 21:12
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