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Sentenza

 L’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore sia u...
L’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore sia una forma di accettazione tacita dell’eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa così come pure, l’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius. Per di più nella fattispecie, l’accoglimento della domanda è stato fondato anche sulle risultanze delle visure catastali.
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10544 - Pres. Manna, Cons. Rel. Est. Cavallino
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta da:
Dott. MANNA Felice - Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa - Consigliere Rel. Est.
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 20235/2018 R.G. proposto da:
A.A., c.f. (Omissis), rappresentato e difeso dall'avv…., elettivamente domiciliato in Roma presso
l'avv. Emanuele Santoro, nel suo studio in viale ….
ricorrente
contro
B.B. Pneumatici Srl, C.C., + Altri Omessi, D.D. Italia Spa, Europa 2000 Spa, Agenzia delle Entrate
Riscossione.
intimati
avverso la sentenza n. 462/2018 della Corte d'appello di Lecce pubblicata il 30-4-2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-42024 dal consigliere Linalisa
Cavallino.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 2904/2014 depositata in data 11-7-2014 il Tribunale di Lecce, non definitivamente
pronunciando sulla domanda di divisione del compendio ereditario di C.C. proposta ai sensi
dell'art. 599 cod. proc. civ. da B.B. Pneumatici Srl, ha dichiarato che la società attrice aveva diritto di
chiedere la divisione degli immobili pignorati a A.A. e ha disposto procedersi alla divisione
mediante vendita, stante la non comoda divisibilità, nominando il delegato alle operazioni di
vendita.
2. A.A. ha proposto appello avverso la sentenza, al quale ha resistito B.B. Pneumatici Spa, mentre
sono rimasti contumaci Europa 2000 Spa, D.D. Spa, C.C. + Altri Omessi.
Con sentenza n. 462/2018 depositata il 30-4-2018 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello e
ha condannato A.A. alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di B.B. Pneumatici Spa
liquidate in Euro 2.200,00 oltre accessori.
La sentenza ha rigettato l'unico motivo di appello, con il quale l'appellante si era lamentato del fatto
che il Tribunale aveva ritenuto che egli avesse accettato tacitamente l'eredità paterna. Ha rilevato
che il primo giudice aveva ritenuto l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, oltre che sulla base del
possesso dei beni ereditari, suffragato da una serie di documenti aventi valore indiziario,
sull'elemento inconfutabile del contegno tenuto da A.A. nel giudizio di primo grado; ciò perché lo
stesso nella comparsa di costituzione e risposta aveva espressamente aderito alla domanda di
divisione giudiziale, limitandosi a chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nipoti
subentranti in rappresentazione del fratello E.E. rinunciante.
3. Avverso la sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi notificato,
oltre che agli appellati indicati nella sentenza impugnata, anche ad Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Tutte le controparti sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ., in prossimità
dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e con ordinanza interlocutoria n.
29721/2023 emessa all'esito dell'adunanza in camera di consiglio del 25-9-2023, dato atto che non vi
era agli atti la prova della notifica a tutte le controparti, è stato fissato termine per produrre gli avvisi
di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta non depositate, o per rinnovare le notifiche
che non fossero state eseguite.
Depositati gli avvisi di ricevimento, è stata nuovamente fissata l'udienza per la trattazione camerale
e all'esito della camera di consiglio del 9-4-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 476 e 485 c.c. mancato
compimento di atti gestori, errata interpretazione dei fatti e circostanze di causa, violazione e falsa
applicazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. Error in iudicando e in procedendo", il ricorrente lamenta che
la sentenza impugnata, dopo avere dichiarato che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento
a una "serie di documenti" per ritenere l'accettazione tacita di eredità, abbia poi omesso di
individuare tali documenti, riferendosi esclusivamente al contegno processuale di A.A.
Evidenzia come, al fine di ritenere l'accettazione tacita di eredità, sia necessaria la prova del
compimento di qualche atto di contenuto volontario, che lasci desumere la volontà di accettare
l'eredità.
Sostiene che la presentazione della denuncia di successione non determini accettazione di eredità e
che con riguardo alla voltura catastale gli effetti dell'accettazione tacita si producano solo a favore
di colui che vi provvede, mentre per gli altri è necessario valutare se vi sia stata la spedita del nome,
che nella fattispecie non risulta esservi stata. In ordine al contegno processuale che la sentenza gli
ha attribuito, il ricorrente evidenzia che nella comparsa di costituzione nel giudizio di divisione egli
aveva chiesto che il contraddittorio fosse esteso agli altri chiamati, all'udienza aveva dichiarato di
non avere mai compiuto atto di accettazione dell'eredità, così precisando e modificando ancora
prima della scadenza del termine ultimo di cui all'art. 183 co. 6 n.1 cod. proc. civ. le conclusioni
esposte nella memoria di costituzione.
1.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile perché elude la ratio decidendi della sentenza
impugnata.
Quest'ultima ha testualmente dichiarato che nella comparsa di costituzione e risposta innanzi al
Tribunale "A.A. ha espressamente aderito alla domanda di divisione giudiziale ex adverso proposta,
limitandosi a richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nipoti subentranti". In
questo modo la Corte d'appello ha interpretato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta
del debitore A.A., depositata entro il decennio dalla morte del padre, per cui non si poneva neppure
questione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità; al fine di sostenere che il debitore nella
comparsa di risposta non avesse aderito alla domanda di divisione e perciò la Corte d'appello avesse
erroneamente interpretato il contenuto dell'atto, il ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a rilevare
di avere chiesto nella comparsa di risposta l'integrazione del contraddittorio, perché tale elemento è
stato considerato dalla Corte d'appello, ma avrebbe dovuto richiamare specificamente il contenuto
della comparsa, dal quale risultasse esclusa l'adesione alla domanda di divisione affermata dalla
Corte d'appello.
In mancanza di ciò, le ulteriori deduzioni del ricorrente sono irrilevanti perché la sentenza
impugnata, a fronte del dato che il convenuto nella comparsa di costituzione aveva aderito alla
domanda di divisione, ha ritenuto tale condotta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cod. civ.
Non sono pertinenti neppure gli ulteriori argomenti del ricorrente, secondo i quali già all'udienza di
comparizione, e perciò prima del decorso del termine per la modificazione della domande, egli
aveva negato di avere compiuto atti di accettazione dell'eredità: secondo la prospettazione della
Corte d'appello l'accettazione tacita dell'eredità era avvenuta nel momento in cui A.A.si era
costituito aderendo alla domanda di divisione e quindi la successiva condotta processuale non
poteva incidere sull'accettazione già avvenuta.
Per il resto il motivo di ricorso è infondato, in quanto è già stato posto il principio secondo il quale
l'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita
dell'eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo
contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa (Cass. Sez. L 18-1-2017 n. 1183 Rv. 642519-01);
è altresì stato posto il principio secondo il quale l'accettazione tacita di eredità può essere desunta
anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass.
Sez. 3 8-6-2007 n. 13384 Rv. 597884-01). Per di più nella fattispecie, come pure risulta dalla sentenza
impugnata, l'accoglimento della domanda è stato fondato anche sulle risultanze delle visure catastali
e, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non si trattava di elemento irrilevante: l'accettazione
tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che
non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo
fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento
legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi (Cass. Sez. 6-2 30-4-2021 n.
11478 Rv. 661054-01 e precedenti ivi richiamati). I precedenti sul significato dell'esecuzione delle
volture catastali richiamati dal ricorrente, specificamente esaminati da Cass. 11478/2021 alla quale si
rinvia, non pongono principi di segno diverso, ma evidenziano come alla richiesta di voltura non si
possa attribuire significato allorché sia stata eseguita soltanto da un successibile senza elementi per
ritenere il conferimento di delega o ratifica da parte degli altri, e perciò in un caso che non risulta
essere quello all'esame della sentenza impugnata.
Posto che integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare
all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza
gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una
effettiva assunzione della qualità di erede, spetta al giudice di merito il relativo accertamento (cfr.
Cass. Sez. 2 20-3-1976 n. 1021 Rv. 379676-01); nella fattispecie, per le ragioni svolte, l'accertamento
eseguito dal giudice di merito si sottrae alle critiche del ricorrente.
2. Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. comma 5 in
relazione all'art. 2697 c.c. Mancato assolvimento dell'onus probandi, mancata motivazione in ordine
a elementi decisivi del giudizio (non vi è cessione di alcun ramo di azienda, l'attività lavorativa del
ricorrente è stata avviata autonomamente prima del decesso del padre, non vi è mai stato possesso
dei beni, mancata valutazione delle attestazioni di possesso rinvenute in perizia). Error in iudicando
e in procedendo", il ricorrente deduce la mancata prova da parte del creditore procedente
dell'esistenza della qualità di erede in capo a A.A.; evidenzia che lo stesso non aveva ricevuto alcuna
cessione di ramo di azienda dal padre e prima della morte del padre aveva avviato un'azienda
autonoma.
3. Con il terzo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione art. 2740 c.c. violazione artt. 476 e
485 c.c. sotto altro profilo. Omessa pronuncia e/o mancata motivazione della sentenza in ordine alla
improcedibilità del pignoramento e della successiva domanda dei beni pignorati. Error in iudicando
e in procedendo", il ricorrente lamenta che, nonostante avesse chiesto la dichiarazione di
improcedibilità del pignoramento e della domanda di divisione perché il debitore non era
proprietario dei beni pignorati, sul punto non vi erano stati esame e pronuncia.
4. Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento in senso improprio del secondo e del terzo
motivo. A fronte del passaggio in giudicato dell'accertamento sull'accettazione tacita di eredità in
ragione del rigetto del primo motivo, risultano irrilevanti le deduzioni con le quali il ricorrente nel
secondo motivo nega l'esistenza di altre condotte di accettazione tacita dell'eredità; risulta irrilevante
anche che la Corte d'appello non abbia pronunciato sull'improcedibilità, eccepita dal convenuto
esclusivamente sulla base del fatto che egli non era proprietario dei beni pignorati perché non aveva
accettato l'eredità del padre.
5. Con il quarto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione artt. 91 c.p.c. e 13 co.1-quater T.U.
n. 115/2002 e s.m.i. Motivazione erronea e insufficiente sulla condanna alle spese e competenze di
lite e sulla conseguente ulteriore condanna ex art. 13 co. 1-quater T.U. n. 115/2002 e S.M.I. Errore in
iudicando e in procedendo", il ricorrente sostiene che la complessità della materia controversa,
nonché la circostanza che la pronuncia oggetto di appello e quella di secondo grado si fondassero
esclusivamente su elementi presuntivi in assenza di qualsiasi istruttoria, avrebbero giustificato la
compensazione delle spese di lite e per l'effetto avrebbero comportato l'insussistenza dei
presupposti per applicare la sanzione di cui all'art. 13 co. 1-quater T.U. 115/2002.
5.1. Il motivo è infondato, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale in tema di
spese processuali la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale
del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancato uso
di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata
senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione
(Cass. Sez. 6-3 26-4-2019 n. 11329 Rv. 653610-01, Cass. Sez. U 15-7-2005 n. 14989 Rv. 582306-01).
È erronea anche l'affermazione secondo la quale, se fossero state compensate le spese, non vi sarebbe
stata la pronuncia di raddoppio del contributo unificato, in quanto il relativo presupposto non è
collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto o della dichiarazione di
inammissibilità del gravame negativi per l'impugnante (Cass. Sez. 3 21-9-2023 n. 26981 Rv. 668786-
01).
6. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese del giudizio,
essendo le controparti rimaste intimate.
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai
sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di
cassazione il 9 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2024
Avv. Antonino Sugamele

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