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Sentenza

Coerede e usucapione....
Coerede e usucapione.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo - Presidente
Paola Agresti - Consigliere
Maria Speranza Ferrara - Consigliere rel.
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. …/2019 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
13.03.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente tra le seguenti
parti
A.A. (c.f. (...))
A.E. (c.f. (...))
A.M.A. (c.f. (...))
A.A.R. (c.f. (...)), nella qualità di eredi di B.R.;
elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso lo studio dell'avv. …(c.f. (...)), che li
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione -
APPELLANTE -
E
M.D.
B.A.
B.G.
B.A.
COMUNE DI T., in persona del l.r.p.t.
E. S.P.A. in persona del l.r.p.t.
- APPELLATI NON COSTITUITI-
Oggetto: appello di A.A., A.E., A.M.A. e A.A.R., tutti quali eredi di B.R., nei confronti di M.D., B.A.,
B.G., B.A., Comune di Tolfa ed E. S.p.A., avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale
Ordinario di Civitavecchia, n. …/2018, il 19.10.2018, a definizione del giudizio recante n. R.G.
4544/2013, promosso da B.R. - usucapione-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
B.R. conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, M.D., B.A., B.G., B.A., Comune di Tolfa ed E.
S.p.A. per accertare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della piena proprietà dell'appartamento in
T., via del P., n. 14, censito nel catasto di detto Comune al foglio (...), particelle (...), sub (...) e (...).
A sostegno della domanda, la B. allega che l'immobile, in fatto unico compendio, è catastalmente
costituito per una parte, dalla particella (...) sub (...)), in comunione indivisa con i convenuti M.D.,
B.A., B.G. e B.A. (tutti eredi, con B.R., dell'originario unico proprietario B.G., padre dell'odierna
istante) e, per la restante parte, dalla particella (...), intestata al Comune di T., proprietario, e alla
società E. S.p.A., titolare di diritti di superficie.
La B. aggiunge di aver posseduto il bene, in via esclusiva, per oltre venti anni, in ciò concretizzati i
presupposti per l'accoglimento della domanda.
I convenuti non si sono costituiti.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa, ex art. 281 sexies c.p.c., come di seguito, dalla
sentenza impugnata.
" (...): -rigetta la domanda giudiziale; -ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari
territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della
parte interessata; -dichiara non ripetibili le spese del giudizio ".
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Dichiara la contumacia dei convenuti.
- Non vi è prova del dedotto possesso. Parte attrice non capitola le circostanze sulle quali chiede
ammettersi prova per testi e la prova, pertanto, è inammissibile.
- In ogni caso, la parte non allega circostanze utili a dimostrare l'esercizio del cd. "possesso ad
usucapionem".
- In ciò non è raggiunta prova dei presupposti per accertare l'invocato acquisito a titolo originario
della proprietà, secondo il rigoroso onere della prova richiesto anche dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. (...) alla CEDU, nella interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo.,
- La circostanza che l'attrice allega, di vivere nell'immobile, casa paterna, fin dalla nascita e la
ulteriore circostanza per la quale l'immobile, diversamente dal formale assetto proprietario, è
compendio "unico", non concretizzano i presupposti della invocata fattispecie acquisitiva.
Che la B. abbia abitato l'immobile, anche a voler ritenere sufficiente a provare tale allegazione la
documentazione in atti, non implica, necessariamente, dal punto di vista logico, prima ancora che
giuridico, la prova del fatto che la B. abbia vissuto, nel compendio oggetto di causa, contro la volontà
dei titolari del medesimo compendio (in buona parte, peraltro, legati all'attrice da un stretto vincolo
di parentela).
La detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un
atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia
pure implicito, del proprietario concedente".
Quanto al consenso, anche implicito, del proprietario, nell'ipotesi in cui vengano in rilievo rapporti
di parentela tra questo e il soggetto che domanda l'usucapione, per stabilire se un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui
tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può
integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di
rapporti di parentela (ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per
sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un
lungo arco di tempo).
- Spese di lite, non ripetibili, nella contumacia dei resistenti.
- Ai sensi dell'art. 2668 c.c. viene ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale, ove eseguita.
Con l'atto di appello, B.R. rassegna le seguenti conclusioni.
" (...) accogliere l'appello proposto da B.R., e per l'effetto dichiararla proprietaria per intervenuta
usucapione dell'appartamento ubicato a T. n via del P. n. 14, distinto al catasto fabbricati del Comune
di T. al foglio (...) particella (...) sub (...) e particella (...). Con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la sentenza, previo nuovo accatastamento come unica unità immobiliare,
giusta indicazione del notaio contenuta nelle certificazioni in data 9.1.2017 e in data 29.11.2017 (docc.
28 e 29 fascicolo di parte di primo grado).
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi la prova per testi chiesta con l'atto di citazione in primo
grado ".
M.D., B.A., B.G., B.A., il Comune di Tolfa ed E. S.p.A. non si sono costituiti.
Parte appellante propone due motivi di impugnazione.
1) Rubricato: "Omessa ed erronea valutazione della prova. Violazione o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c."
Vi si censura la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di usucapione. Sostiene l'appellante
che la istruttoria espletata dimostra la esistenza dei tre presupposti per l'accoglimento della
domanda. Quanto al presupposto del "tempus", vi risiede dalla nascita e ancor prima, vi abitava il
padre, B.G., per tacita accettazione dei coeredi; quanto al presupposto del "corpus possessionis", si
tratta di elemento materiale, configurabile nella mera possibilità di utilizzare il bene e anche nella
mancata allegazione di circostanze ostative; quanto al presupposto dell'"animus", si presume,
gravando sulla controparte l'onere di opporre la tolleranza).
Nello specifico l'appellante ( B.R.) allega di aver vissuto nell'immobile per oltre novantatré anni,
come da certificazione anagrafica; che dalla nascita dell'odierna appellante, non risultano trascritti,
con riferimento all'immobile in oggetto, atti di disposizione; dichiarazioni di successione;
accettazioni di eredità o qualsivoglia altro atto relativo all'appartamento in oggetto; pur ammettendo
che il pregresso uso dell'appartamento dell'immobile da parte del padre, sino alla di lui morte,
intervenuta il 07.09.1955, sia sufficiente a concretizzare l'acquisto in capo al padre, tuttavia, è
consuetudine il perpetuarsi dell'uso della modesta casa paterna da parte di uno dei figli, B.R., come
proprietaria, essendosene allontanati gli altri; da certificazione notarile, in epoca anteriore al 1967, le
due particelle in discussione sono materialmente fuse nell'unica abitazione oggi esistente e oggetto
della domanda in esame, ciò dimostrando una signoria di fatto sull'immobile; la mancanza di
qualsivoglia rivendicazione da parte del Comune di Tolfa e della E. S.p.A.; la mancata accettazione
di eventuali diritti successori da parte dei chiamati all'eredità di B.G. sono tutti elementi che
concretizzano la interversione del possesso in favore dell'unica coerede occupante l'immobile.
2) Rubricato: "Errata dichiarazione di inammissibilità della prova per testi. Violazione o falsa
applicazione degli artt. 163, 177, 244, 253 c.p.c."
Vi si lamenta la mancata ammissione della prova per testi, che allega aver compiutamente articolato
la prova, indicando i nominativi dei testi e i capitoli su cui erano chiamati a deporre, sin dall'atto
introduttivo del primo grado di giudizio, reiterandola alla udienza di prima comparizione.
Aggiunge di aver fatto affidamento sulla idoneità della istruttoria documentale a sostenere la
domanda, ritenuta anche in ragione del rigetto delle istanze di prova orale, ma il magistrato al quale
successivamente è stato assegnato il fascicolo ha emesso la pronuncia impugnata.
L'appello non ha pregio.
Giova premettere che non vi è prova della legittimazione passiva dei convenuti quanto alla titolarità
dell'immobile per la parte censita al Catasto Fabbricati.
La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo
della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e
provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la
loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di
merito (Cass. n. 16904 del 27/06/2018)
Nel concreto, i convenuti persone fisiche non corrispondono ai soggetti che risultano dalle visure
intestatari della particella iscritta al Catasto Fabbricati e le allegazioni dell'attrice, in punto di
individuazione dei legittimati passivi, non trova alcun riscontro documentale, non essendo
sufficienti i certificati di morte richiamati e depositati in atti che non riguardano gli intestatari formali
della particella e, in ogni caso, non riguardano tutti i soggetti, con particolare riferimento agli
intestatari formali non immediatamente riconducibili al padre di B.R., B.G. o ai di lui germani.
Né può riconnettersi, alla contumacia dei convenuti, la mancata contestazione dei fatti allegati
dall'attore, dal momento che la "non negazione" fondata sulla volontà della parte non può
presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (cfr. Cass. n. 14372 del
24/05/2023), tanto è che la contestazione , e per quanto sopra, il rilievo di ufficio, sono ammissibili in
appello.
Quanto alle censure dell'appellante e per quanto di rilievo residuale.
Nell'ordine logico di valutazione.
Motivo sub (...)).
La prova per testi è articolata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e difetta di una
separata articolazione. La parte, che pure indica i testi, utilizza la capitolazione rappresentata dalle
premesse in fatto e in diritto dell'atto di citazione.
A tacere della rilevanza e ammissibilità delle circostanze (generiche, irrilevanti e di rilievo
documentale) sulle quali sono stati indicati testi, assorbente è la considerazione che, in questa sede,
la richiesta di prova è formulata, esclusivamente, mediante il richiamo all'atto di citazione.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze
istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il
mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 16420 del 09/06/2023).
Né rilevano, ai fini dell'ammissibilità della prova, le aspettative del difensore sull'esito della
controversia a seguito del rigetto delle istanze istruttorie.
Ciò detto, la prova è inammissibile.
Motivo sub 1)
In diritto.
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. (...) alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone,
infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano
probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere
probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla
regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile
e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante
l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli
in gioco tra accusa e difesa in quello penale" ( cfr. Cass. n. 3487 del 06/02/2019).
E' necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto
inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", manifestato con il
compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso,
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare del
diritto (cfr. Cass. n. 20670/2010;n. 8158/2012).
Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima
della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del
possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto
ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili
con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti
dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri
partecipanti dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. n. 9359 del 08/04/2021).
Nel concreto la parte intende far derivare la fondatezza della propria pretesa esclusivamente dall'uso
risalente alla propria nascita dell'immobile e dalla mancanza di "trascrizioni di successioni né
domande di rivendica della proprietà nell'ultimo ventennio".
Tuttavia, l'abitare un immobile non è una facoltà esclusiva del proprietario, ben potendo conseguire
ad un contratto di locazione, comodato o altro e, con riferimento alla posizione dei coeredi e
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, neppure rileva l'aver continuato ad abitare
l'immobile dopo l'apertura della successione. La certificazione notarile, poi, attesta che "dalla data
del 1 gennaio 1997 a tutto 9 gennaio 2017 Non figurano pubblicate ne trascrizioni ne iscrizioni
ipotecarie" e che, sulla porzione dell'immobile in C. F. distinta al fg. (...), part. (...), sub (...), l'ultima
trascrizione è intervenuta nel 1925 e riguarda la successione di B.F., fu G. "deceduto in Tolta il giorno
12 marzo 1929", dunque in epoca successiva alla trascrizione, dato che non agevola, contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, la comprensione dello stato giuridico del bene.
Quanto all'altra particella su cui sembrerebbe, secondo la menzionata certificazione notarile,
edificato altra porzione del medesimo immobile, risulta al catasto terreni del Comune di T. ( foglio
(...), particella (...)) , intestato a " Ente Urbano": non vi è prova, e neppure è allegato, di chi abbia
edificato l'immobile essendosi limitata, B.R., ad allegare di avervi vissuto, con conseguente
genericità e, ripetesi, irrilevanza, della allegazione anche con riferimento alla sussistenza dei
presupposti per l'accoglimento della domanda con riferimento a tale distinta particella.
Spese di lite.
Non ripetibili, nella mancata costituzione dei convenuti.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto
che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come
introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da A.A., A.E., A.M.A.
e A.A.R., tutti quali eredi di B.R., nei confronti di M.D., B.A., B.G., B.A., Comune di T. ed E. S.p.A.,
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, n. …/2018, il
19.10.2018, a definizione del giudizio recante n. R.G. …/2013, promosso da B.R., ogni diversa istanza
disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Spese di lite non ripetibili.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte
dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo
unificato.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024
Avv. Antonino Sugamele

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