Rinuncia all'eredità: si può revocarla tacitamente?
Cass. civ., sez. II, ord., 28 dicembre 2022, n. 37927
Presidente Manna – Relatore Varrone
Fatti di causa
1. I.C.C. conveniva in giudizio I.D. , I.A. , I.R. , I.G. , Io.Ca. , I.R. , I.M. , I.M. , esponendo che in nome e per conto dei suddetti familiari aveva curato un'operazione immobiliare culminata nella realizzazione di civili abitazioni in (omissis) .
L'attore, nell'interesse di tutti i comproprietari, si era opposto alla richiesta del Comune di pagare gli oneri di urbanizzazione dei costi di costruzione relativi alle concessioni edilizie e, anche per evitare gli oneri della riscossione coattiva, aveva corrisposto l'importo di Lire 101.217.320. Chiedeva pertanto che i convenuti gli rimborsassero pro quota le somme anticipate nel comune interesse pari a Lire 11.838.798 ciascuno, in subordine chiedeva la condanna al pagamento delle suddette somme ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2. Il Tribunale, dopo aver preso atto che nelle more del giudizio era intervenuta una transazione tra I.R. e l'attore con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alla suddetto rapporto processuale, evidenziava che con le scritture private del 7 marzo 2002 del 10 (in realtà 16 giugno 1993) del 10 giugno 1993 e del 26 luglio 1993, I.A. , I.D. e I.R. classe 1928 prima, nonché I.M. , I.M. e I.G. avevano stabilito in merito alle costruzioni da edificare e che l'attore, operando nell'interesse e con il pieno consenso di tutti, avrebbe assolto ogni onere anche fiscale per imposte dirette e indirette. Pertanto, i convenuti e per essi i loro eredi si erano obbligati a rimborsare all'attore tutto quanto anticipato per la complessiva operazione di edificazione salvo Io.Ca. che non aveva sottoscritto analogo impegno. Il Tribunale aggiungeva in punto di diritto e in risposta all'obiezione dei convenuti relativa al fatto che gli oneri in esame dovessero gravare sulla società (omissis) alla quale erano state volturare delle concessioni, che, in base alla giurisprudenza di legittimità, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituiscono un'obbligazione propter rem, comportando che devono essere corrisposti da coloro che sono proprietari al momento del rilascio delle concessioni.
Dunque, la domanda avanzata nei confronti dei convenuti, al di fuori di Io.Ca. , era fondata e doveva essere accolta.
3. I.A. , I.M.A. , quali eredi di I.D. , I.D. , I.M. e I.T. , quali eredi di I.A. , proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
4. I.C.C. si costituiva e resisteva al gravame.
5. La Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile e al contempo rigettava l'appello nei sensi di cui motivazione.
bn particolare, rilevava che gli appellanti nel primo giudizio si erano affermati chiaramente eredi di I.D. e di I.A. e avevano posto in discussione la mancanza di prova di tale qualità solo in appello. Esaminando gli atti di primo grado emergeva che gli appellanti avevano tenuto sul punto un comportamento contraddittorio atteso che dopo essersi affermati eredi, pur avendo evidenziato di aver rinunciato all'eredità del loro dante causa, si erano espressamente riportati alle argomentazioni sviluppate dai rispettivi de cuius, difendendosi dalla pretesa azionata anche nel merito, tanto da concludere in via principale per il rigetto della domanda attrice in considerazione della sua infondatezza e, solo in via gradata, per aver essi rinunciato all'eredità. Tale condotta era palesemente incompatibile con la dichiarazione di voler rinunciare all'eredità configurandosi sempre in considerazione della revocabilità della rinuncia come comportamento concludente chiaramente integrante accettazione tacita dell'eredità. In altri termini la Corte d'Appello riscontrava un comportamento inconciliabile con la volontà di rinuncia all'eredità.
Richiamata la disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. e la giurisprudenza sul punto la Corte d'Appello evidenziava che il motivo principale in virtù del quale il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata da I.C.C. era fondato sul contenuto della scrittura del 7 marzo 2002. A fronte di ciò gli appellanti si erano limitati a riproporre nuovamente le difese svolte in primo grado senza nulla dedurre rispetto al contenuto all'interpretazione di tale scrittura per mezzo della quale il Tribunale era pervenuto ad accogliere la domanda attrice. Gli appellanti non ponevano in discussione la circostanza che il Comune avesse chiesto a I.C.C. il pagamento degli oneri, nè che l'attore li avesse effettivamente pagati, sicché la corresponsione degli oneri in oggetto gravava in solido anche su coloro a favore del quale le concessioni erano state originariamente rilasciate. Sulla base di tali considerazioni si evidenziava l'inconferenza del terzo motivo d'appello con il quale si lamentava una violazione dell'art. 2041 c.c. Tale domanda, infatti, proposta solo in via subordinata da I.C.C. non era stata accolta, essendo fondato l'accoglimento della domanda principale.
bnfine, le contestazioni che gli appellanti avevano formulato riguardo alla consulenza tecnica di ufficio erano del pari inammissibili.
5. I.M.A. e I.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
6. P.A. , I.C. , Io.Co. in qualità di eredi di I.C.C. hanno resistito con controricorso.
7. I.M.A. e I.A. con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 229 c.p.c., nonché mancata valutazione delle prove, travisamento delle stesse e vizi comportanti error in procedendo.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 519,521 e 525 c.c., in relazione all'art. 476 c.c., all'art. 110 c.p.c..
Nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 111 Cost., violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 132 c.p.c., n. 4, art. 156 c.p.c., inesistenza della motivazione.
La censura attiene alla parte della sentenza che ha ritenuto che I.A. e I.M.A. abbiano posto in essere comportamenti concludenti chiaramente integranti revoca della rinuncia all'eredità e accettazione tacita della stessa. A parere dei ricorrenti la Corte d'Appello avrebbe invertito l'onere della prova ritenendo che la legittimazione passiva dovesse essere provata dai ricorrenti nonostante la loro rinuncia alle eredità.
La Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 229 c.p.c., che attribuisce valore ai soli atti sottoscritti personalmente e direttamente dai ricorrenti e avrebbe violato anche gli artt. 519 521 e 525, in combinato disposto con l'art. 476 c.c., e art. 110 c.p.c., avendo ritenuto sussistente un comportamento da parte dei ricorrenti inconciliabile con la volontà di rinunciare all'eredità.
Infatti, gli atti processuali dai quali desumere la suddetta volontà di revoca della rinuncia erano depositati nell'interesse delle altre parti costituite a mezzo dello stesso difensore mentre per i ricorrenti l'unico atto a loro riconducibile era la comparsa di costituzione del 12 gennaio 2006 a seguito del decesso del genitore I.D. con la quale si rappresentava la rinuncia all'eredità con atto rilasciato dinanzi al funzionario della volontaria giurisdizione.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
I ricorrenti hanno rinunciato all'eredità con atto rilasciato dinanzi al funzionario della volontaria giurisdizione del Tribunale di Nola avente il n. 47/05 La Corte d'Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto che la loro costituzione in giudizio e la richiesta di rigetto nel merito della domanda attorea comportasse una revoca tacita alla rinuncia all'eredità mediante comportamenti concludenti espressione di tale volontà.
La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 c.c.. L'effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice.
In considerazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, già richiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa "deve farsi con
dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere ( ) e inserita
nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 c.c., la dichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c., rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350 c.c., n. 13, (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013).
Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: "Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile" (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).
La Corte di merito non si è adeguata a tale principio e ha, erroneamente ritenuto che, con la loro condotta processuale, i ricorrenti abbiano implicitamente revocato la rinuncia all'eredità e ha, conseguentemente, accolto la domanda avanzata nei loro confronti.
Resta assorbita l'ulteriore censura con la quale i ricorrenti lamentano anche che la loro costituzione in giudizio è avvenuta al solo fine di far valere la rinuncia all'eredità e che gli altri atti processuali richiamati dalla Corte d'Appello erano nell'interesse esclusivo degli altri convenuti.
3. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
30-12-2022 20:29
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