Il testatore può inibire la successione per rappresentazione?
Tribunale Ordinario di Verona
Sezione prima civile
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:
MARCELLO TOTERA (c.f. TTRMCL62T11L407I) ELENA TOTERA, alla quale
sono succeduti MASON FRANCESCO, (c.f. MSNFNC44P27L736I), MAZZOCCO
ALBERTO (C.f. MZZLRT90D23L407W) MAZZOCCO FRANCESCO (C.f.
MZZFNC95A28C111O) rappresentati e difesi dall'avv.to VALVO PAOLO, del
foro di Venezia, con indirizzo di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
ANDREA LANZA (c.f. LNZNDR71E08L781D) rappresentato e difeso dall'avv.to
RAVIGNANI RICCARDO del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. indicato nella
comparsa di costituzione e risposta;
Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 103eea9
MARCELLO TOTERA (c.f. TTRMCL62T11L407I) ELENA TOTERA,
MASON FRANCESCO, (c.f. MSNFNC44P27L736I), MAZZOCCO
ALBERTO (C.f. MZZLRT90D23L407W) MAZZOCCO FRANCESCO (C.f.
MZZFNC95A28C111O)
ANDREA LANZA (c.f. LNZNDR71E08L781D)
RICCARDO LANZA FILIPPO (C.F. LNZFPP73H24L781R ) – Non costituito in
giudizio – contumace
RESISTENTI
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/01/2022
RILEVATO CHE
Marcello ed Elena Totera hanno convenuto in giudizio davanti a questo
Tribunale i soggetti indicati in epigrafe per far dichiarare inefficace la clausola
con la quale Daniele Piccinini, nell'istituire con testamento pubblicato il 26
maggio 2015, nell'istituire propri eredi universali i convenuti, aveva legato alla
sorella Cecilia, madre dei ricorrenti e deceduta il 13 dicembre 2015, la somma di
euro 200.000,00, manifestando la volontà che a tale legato non si applicasse
l'istituto della rappresentazione.
Dei resistenti solo Andrea Lanza si è costituito in giudizio resistendo alla
domanda avversaria con puntuali deduzioni in punto di diritto.
A seguito del decesso di Elena Totera si sono costituti in giudizio in qualità di
suoi eredi il marito ed i figli.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata per la decisiva considerazione
che nessuna norma di legge prevede il divieto di una clausola testamentaria del
predetto tenore o ne prevede la nullità o inefficacia e d'altro canto nemmeno i
ricorrenti sono stati in grado di individuare il fondamento normativo della loro
pretesa.
Essi infatti hanno richiamato il disposto dell'art. 467, comma 2, c.c. che però
non prevede un siffatto divieto giacchè si limita a stabilire in quali ipotesi si può
avere rappresentazione nella successione senza indicare le conseguenze della
violazione di quanto in essa disposto.
Al contempo gli attori hanno richiamato a sostegno del loro assunto la
posizione di una parte della dottrina, secondo la quale il testatore non potrebbe
escludere tout court l'istituto della rappresentazione se l'erede o il legatario non
può o non vuole accettare ma nemmeno essa ha un valido sostegno normativo.
Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 103eea9
RICCARDO LANZA FILIPPO (C.F. LNZFPP73H24L781R )
Marcello ed Elena Totera
Daniele Piccinini,
Cecilia,
Andrea Lanza
Elena Totera
Su una tesi così lacunosa e fragile non può che prevalere l'argomento del
resistente che attribuisce preminenza alla volontà del testatore che intenda
escludere il diritto di rappresentazione purchè essa, come nel caso di specie,
non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa.
Tale clausola integra effettivamente una implicita diseredazione di chi avrebbe
potuto giovarsi dell'istituto della rappresentazione (nel caso di specie i ricorrenti
quali eredi legittimi di Cecilia Piccinini) ma essa risulta conforme
all'insegnamento della Suprema Corte in punto di validità della disposizione con
la quale il testatore di limiti a manifestare la volontà destitutiva di alcuni dei
successibili ex lege (Cass. 8352/2012).
Può anche escludersi che con la clausola in esame il testatore avesse
espresso una mera volontà negativa all'applicazione della rappresentazione,
senza riferirsi ad una specifica disposizione o categoria di successibili, previsione
che, secondo parte della dottrina, sarebbe quella di più difficile tenuta, poiché
Daniele Piccinini l 'aveva esclusa con riguardo al legato in favore della sorella,
così rendendo agevolmente individuabili nei nipoti ex sorore i successibili esclusi
dal diritto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite l'assenza di precedenti, anche
solo di merito, sulla questione giuridica sulla quale è incentrato il presente
giudizio vale ad evidenziarne l'assoluta novità e a giustificare quindi la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni
diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda dei ricorrenti e
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Verona 26/01/2022
Il Giudice Unico
30-04-2022 20:19
Richiedi una Consulenza