Testatore privo della capacità di autodeterminarsi? Il testamento può essere annullato.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 29 aprile 2019, n. 11358
In base a quanto accertato dai Giudici di merito, era da escludersi la sussistenza della prova che la testatrice fosse priva, al momento del conferimento della procura e della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
A tale conclusione il giudice d'appello è giunto sulla base di una attenta disamina degli elementi probatori e, in particolare, valorizzando - con apprezzamento argomentato in modo puntuale e coerente e come tale insindacabile da parte di questa Corte di legittimità - i risultati dell'esame clinico e testologico (con l'utilizzo del Mini Mental State Examination) della testatrice effettuato dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale.
Avendo, quindi, la Corte d'appello escluso, correttamente esercitando il proprio discrezionale apprezzamento e quindi non violando le disposizioni invocate con il primo motivo, di aver raggiunto il convincimento circa l'incapacità naturale di G.C., non vi è stata la violazione dell'art. 2697 c.c. contestata con il secondo motivo.
14-05-2019 00:03
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