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Sentenza

La petitio hereditatis....
La petitio hereditatis.
ORDINANZA 
sul ricorso 4716-2014 proposto da: 
P.M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 
ALBERTO CARONCINI 58, presso lo studio dell'avvocato 
BARBARA MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato 
FRANCESCO PIRARI; 
- ricorrente - contro 
P.G., P.A., elettivamente domiciliati 
in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo studio 
dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e 
difende unitamente all'avvocato MURRU GIANFRANCO; 
- controricorrenti - 
contro 
P.R., P.M., P.S. P. G. B.B., BANCA NAZIONALE LAVORO SPA; 
- intimati - 
avverso la sentenza n. 499/2013 della CORTE D'APPELLO DI 
CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 
07/12/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di 
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere ROSSANA 
GIANNACCARI. 
FATTO 
P,R,G,G,M.e S. citavano in giudizio 
innanzi al Tribunale di Nuoro P.M., B.B.  e la Banca Nazionale del 
Lavoro deducendo che il padre P.M., deceduto nel 1992, aveva edificato 
un'abitazione su un terreno fittiziamente intestato alla convenuta P.M, la 
quale aveva trasferito il bene a B.B.; a garanzia del pagamento del 
prezzo sull'immobile era stata iscritta ipoteca dalla Banca Nazionale del 
Lavoro. 
Nel giudizio di primo grado si costituivano, resistendo alla domanda, P.M. 
e B.B., mentre rimaneva contumace la BNL. 
Il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda. 
Proposto appello da PR.G.G.M. e S, 
la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 
7.12.2013 riformava la decisione del primo giudice. La corte territoriale 
qualificava la domanda come petitio hereditatis e riteneva sussistere un 
contratto fiduciario tra P.M. ed il de cuius, in virtù del quale veniva alla 
medesima trasferito il bene; fondava la propria decisione sulle presunzioni e 
sulle prove testimoniali, che riteneva ammissibili nell'ipotesi di negozio 
fiduciario. 
Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.M. sulla base di due 
motivi, cui resistono con controricorso P.G. e A.. 
Sono rimasti intimati P.R., M. S. G. B.B. e la Banca Nazionale del Lavoro. 
In prossimità dell'udienza, Piu Maria ha depositato memorie illustrative ex 
art.378 c.p.c. 
DIRITTO 
Con il primo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsa interpretazione 
degli artt.1414 e 1417 c.c. , 2721, 2725, 1350, 1351, 1324,1362 e 1363 c.c., 
degli artt. 1414 c.c., 115 c.pc., 116 c.pc. e 2967 c.c. in relazione all'art.360 
n.3 c.p.c. (per errore materiale sono stati indicati gli artt.115 c.c. e 116 c.c.). 
La ricorrente si duole dell'erronea qualificazione attribuita della domanda da 
parte del giudice di merito, deducendo che era volta alla dichiarazione di 
inclusione dell'immobile intestato alla ricorrente nell'asse ereditario del 
comune genitore, sul presupposto dell'intestazione fittizia con atto pubblico 
dell'11.2.1961. Detta azione avrebbe dovuto essere qualificata non come 
petitio hereditatis, ma come azione di accertamento della simulazione relativa 
per interposizione fittizia di persona, così soggiacendo alle limitazioni 
probatorie di cui all'art.1417 c.c. Gli attori avevano, infatti, chiesto l'inclusione 
del bene nell'asse ereditario, senza proporre la domanda di reintegrazione della 
quota di riserva, e, non avendo agito in qualità di legittimari, non potevano 
essere considerati terzi ai fini della prova della simulazione. Ne consegue che la 
corte territoriale avrebbe erroneamente utilizzato, ai fini probatori, le 
dichiarazioni rese dal de cuius circa l'intestazione formale del bene nell'ambito 
del procedimento penale. Osserva, inoltre, la ricorrente che le limitazioni 
probatorie si applicherebbero anche al negozio fiduciario, poiché, trattandosi 
di trasferimento di beni immobili, era necessaria la prova scritta 
ad substantiam. 
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per 
violazione degli artt.533 c.c., 1140, 1158 c.c., 115, 116 e 216 c.c. e 2967 
c.c.(è evidente che si tratta di errore materiale il richiamo agli artt.115 c.c. e 
116 c.c.). La ricorrente reitera la doglianza in ordine alla errata qualificazione 
giuridica della domanda come petizione ereditaria e, nell'ambito dello stesso 
motivo, contesta la valutazione delle prove orali e documentali effettuate dalla 
Corte d'Appello. 
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono 
fondati. 
Giova precisare che, con la 
petitio hereditatis, l'erede chiede l'accertamento 
della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li 
possiede come erede o senza titolo, contestando all'erede la sua qualità. Ciò 
che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è 
succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura 
della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 
agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074). L'azione ha 
come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è 
preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari 
a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, 
vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla 
comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum".(Cassazione civile, 
sez. VI, 08/10/2013, n. 22915; Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009 n. 1074) 
Nella specie, gli attori non hanno contestato alla Piu di essersi impossessata 
dei beni in qualità di erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo 
(possessor pro possessore), ma di essere l'intestataria fittizia del terreno, in 
virtù di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona. 
Parimenti la convenuta non ha mai contestato la qualità di eredi degli attori, 
che avevano agito per il recupero del bene all'asse ereditario, ma la 
preesistenza, rispetto al momento dell'apertura della successione, avvenuta 
nel 1992, di un atto di vendita del de cuius con il quale il medesimo le aveva 
trasferito il terreno. 
In definitiva, l'effetto recuperatorio del bene nell'asse ereditario del de cuius 
ha come presupposto l'intestazione solo fittizia del terreno in capo alla 
convenuta. 
Quanto alla dedotta intestazione fittizia del terreno a P.M. da parte del de 
cuius, il giudice d'appello ha accertato l'esistenza di un contratto fiduciario tra il 
padre e la figlia ed ha ritenuto che il negozio fiduciario non richiedesse la 
forma scritta, potendo risultare anche da presunzioni. 
La decisione è palesemente errata ed i motivi di ricorso colgono nel segno. 
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, 
caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via 
diretta, bensì indiretta. Affinché ricorra l'intestazione fiduciaria di un bene - 
frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti 
obbligatori a vantaggio del fiduciante - occorre che il trasferimento vero e 
proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del 
ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi 
il contenuto del pactum fiduciae (Cassazione civile, sez. II, 29/02/2012, n. 
3134) 
In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario 
e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo è soltanto provvisoria e 
strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. 3, 2 
aprile 2009, n. 8024). 
Pertanto, poiché l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio 
trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni 
immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, 
atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; né 
l'atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente 
dall'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il 
contratto né — anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto 
concluso per iscritto — come prova del medesimo ( Cassazione civile, sez. II, 
09/05/2011, n. 10163 ; In senso conforme, da ultimo, cfr. Cass. 7 aprile 2011 
n. 8001.) 
La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto 
affermati da questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità. 
E' evidente l'errore della decisione, laddove ravvisa un pactum fiduciae tra il 
de cuius e la figlia, senza però ravvisare alcun obbligo a carico della fiduciaria 
di ritrasferire il bene al de cuius, ma costruendo l'iter argomentativo della 
decisione solo sull'intestazione formale del bene in favore della beneficiaria. E' 
in ogni caso erronea l'affermazione di principio secondo cui il negozio fiduciario 
avente ad oggetto beni immobili non debba essere provato per iscritto ma 
anche attraverso presunzioni. (pag.17 della sentenza impugnata). 
In realtà, peraltro, l'azione proposta dagli attori era volta alla dichiarazione 
della simulazione dell'atto di vendita del de cuius in favore della figlia, e, 
poiché essi non hanno chiesto di essere reintegrati nella quota di riserva, 
hanno agito in qualità di eredi, con la conseguenza che era loro onere provare 
l'accordo simulatorio attraverso la controdichiarazione. 
Trova, pertanto, applicazione la regola generale secondo la quale la prova 
della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto 
mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di 
accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere 
anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte 
(ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata 
alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza 
probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la 
confessione stragiudiziale ( Cassazione civile, sez. II, 10/04/2015, n. 7270) 
La sentenza deve, pertanto, essere cassata e rinviata alla Corte d'Appello di 
Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 
P.Q.M. 
Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla 
Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del 
giudizio di legittimità. 
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione civile della • 
Suprema Corte di Cassazione il 13 aprile 2018 . 
Il Presidente 
Dott.ssa Lina Matera
Avv. Antonino Sugamele

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