La petitio hereditatis.
ORDINANZA
sul ricorso 4716-2014 proposto da:
P.M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERTO CARONCINI 58, presso lo studio dell'avvocato
BARBARA MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato
FRANCESCO PIRARI;
- ricorrente - contro
P.G., P.A., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo studio
dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MURRU GIANFRANCO;
- controricorrenti -
contro
P.R., P.M., P.S. P. G. B.B., BANCA NAZIONALE LAVORO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 499/2013 della CORTE D'APPELLO DI
CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il
07/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.
FATTO
P,R,G,G,M.e S. citavano in giudizio
innanzi al Tribunale di Nuoro P.M., B.B. e la Banca Nazionale del
Lavoro deducendo che il padre P.M., deceduto nel 1992, aveva edificato
un'abitazione su un terreno fittiziamente intestato alla convenuta P.M, la
quale aveva trasferito il bene a B.B.; a garanzia del pagamento del
prezzo sull'immobile era stata iscritta ipoteca dalla Banca Nazionale del
Lavoro.
Nel giudizio di primo grado si costituivano, resistendo alla domanda, P.M.
e B.B., mentre rimaneva contumace la BNL.
Il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda.
Proposto appello da PR.G.G.M. e S,
la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del
7.12.2013 riformava la decisione del primo giudice. La corte territoriale
qualificava la domanda come petitio hereditatis e riteneva sussistere un
contratto fiduciario tra P.M. ed il de cuius, in virtù del quale veniva alla
medesima trasferito il bene; fondava la propria decisione sulle presunzioni e
sulle prove testimoniali, che riteneva ammissibili nell'ipotesi di negozio
fiduciario.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.M. sulla base di due
motivi, cui resistono con controricorso P.G. e A..
Sono rimasti intimati P.R., M. S. G. B.B. e la Banca Nazionale del Lavoro.
In prossimità dell'udienza, Piu Maria ha depositato memorie illustrative ex
art.378 c.p.c.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsa interpretazione
degli artt.1414 e 1417 c.c. , 2721, 2725, 1350, 1351, 1324,1362 e 1363 c.c.,
degli artt. 1414 c.c., 115 c.pc., 116 c.pc. e 2967 c.c. in relazione all'art.360
n.3 c.p.c. (per errore materiale sono stati indicati gli artt.115 c.c. e 116 c.c.).
La ricorrente si duole dell'erronea qualificazione attribuita della domanda da
parte del giudice di merito, deducendo che era volta alla dichiarazione di
inclusione dell'immobile intestato alla ricorrente nell'asse ereditario del
comune genitore, sul presupposto dell'intestazione fittizia con atto pubblico
dell'11.2.1961. Detta azione avrebbe dovuto essere qualificata non come
petitio hereditatis, ma come azione di accertamento della simulazione relativa
per interposizione fittizia di persona, così soggiacendo alle limitazioni
probatorie di cui all'art.1417 c.c. Gli attori avevano, infatti, chiesto l'inclusione
del bene nell'asse ereditario, senza proporre la domanda di reintegrazione della
quota di riserva, e, non avendo agito in qualità di legittimari, non potevano
essere considerati terzi ai fini della prova della simulazione. Ne consegue che la
corte territoriale avrebbe erroneamente utilizzato, ai fini probatori, le
dichiarazioni rese dal de cuius circa l'intestazione formale del bene nell'ambito
del procedimento penale. Osserva, inoltre, la ricorrente che le limitazioni
probatorie si applicherebbero anche al negozio fiduciario, poiché, trattandosi
di trasferimento di beni immobili, era necessaria la prova scritta
ad substantiam.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt.533 c.c., 1140, 1158 c.c., 115, 116 e 216 c.c. e 2967
c.c.(è evidente che si tratta di errore materiale il richiamo agli artt.115 c.c. e
116 c.c.). La ricorrente reitera la doglianza in ordine alla errata qualificazione
giuridica della domanda come petizione ereditaria e, nell'ambito dello stesso
motivo, contesta la valutazione delle prove orali e documentali effettuate dalla
Corte d'Appello.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono
fondati.
Giova precisare che, con la
petitio hereditatis, l'erede chiede l'accertamento
della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li
possiede come erede o senza titolo, contestando all'erede la sua qualità. Ciò
che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è
succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura
della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2
agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074). L'azione ha
come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è
preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari
a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi,
vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla
comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum".(Cassazione civile,
sez. VI, 08/10/2013, n. 22915; Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009 n. 1074)
Nella specie, gli attori non hanno contestato alla Piu di essersi impossessata
dei beni in qualità di erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo
(possessor pro possessore), ma di essere l'intestataria fittizia del terreno, in
virtù di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona.
Parimenti la convenuta non ha mai contestato la qualità di eredi degli attori,
che avevano agito per il recupero del bene all'asse ereditario, ma la
preesistenza, rispetto al momento dell'apertura della successione, avvenuta
nel 1992, di un atto di vendita del de cuius con il quale il medesimo le aveva
trasferito il terreno.
In definitiva, l'effetto recuperatorio del bene nell'asse ereditario del de cuius
ha come presupposto l'intestazione solo fittizia del terreno in capo alla
convenuta.
Quanto alla dedotta intestazione fittizia del terreno a P.M. da parte del de
cuius, il giudice d'appello ha accertato l'esistenza di un contratto fiduciario tra il
padre e la figlia ed ha ritenuto che il negozio fiduciario non richiedesse la
forma scritta, potendo risultare anche da presunzioni.
La decisione è palesemente errata ed i motivi di ricorso colgono nel segno.
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti,
caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via
diretta, bensì indiretta. Affinché ricorra l'intestazione fiduciaria di un bene -
frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti
obbligatori a vantaggio del fiduciante - occorre che il trasferimento vero e
proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del
ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi
il contenuto del pactum fiduciae (Cassazione civile, sez. II, 29/02/2012, n.
3134)
In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario
e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo è soltanto provvisoria e
strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. 3, 2
aprile 2009, n. 8024).
Pertanto, poiché l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio
trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni
immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam,
atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; né
l'atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente
dall'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il
contratto né — anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto
concluso per iscritto — come prova del medesimo ( Cassazione civile, sez. II,
09/05/2011, n. 10163 ; In senso conforme, da ultimo, cfr. Cass. 7 aprile 2011
n. 8001.)
La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto
affermati da questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità.
E' evidente l'errore della decisione, laddove ravvisa un pactum fiduciae tra il
de cuius e la figlia, senza però ravvisare alcun obbligo a carico della fiduciaria
di ritrasferire il bene al de cuius, ma costruendo l'iter argomentativo della
decisione solo sull'intestazione formale del bene in favore della beneficiaria. E'
in ogni caso erronea l'affermazione di principio secondo cui il negozio fiduciario
avente ad oggetto beni immobili non debba essere provato per iscritto ma
anche attraverso presunzioni. (pag.17 della sentenza impugnata).
In realtà, peraltro, l'azione proposta dagli attori era volta alla dichiarazione
della simulazione dell'atto di vendita del de cuius in favore della figlia, e,
poiché essi non hanno chiesto di essere reintegrati nella quota di riserva,
hanno agito in qualità di eredi, con la conseguenza che era loro onere provare
l'accordo simulatorio attraverso la controdichiarazione.
Trova, pertanto, applicazione la regola generale secondo la quale la prova
della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto
mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di
accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere
anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte
(ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata
alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza
probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la
confessione stragiudiziale ( Cassazione civile, sez. II, 10/04/2015, n. 7270)
La sentenza deve, pertanto, essere cassata e rinviata alla Corte d'Appello di
Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla
Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione civile della •
Suprema Corte di Cassazione il 13 aprile 2018 .
Il Presidente
Dott.ssa Lina Matera
08-01-2019 21:58
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