Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Sentenza

L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale...
L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/01/2019) 23-09-2019, n. 23563

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Presidente -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17356-2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Dè Cavalieri 11, presso lo studio dell'avvocato Aldo Fontanelli, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

G.A., G.L., G.C., elettivamente domiciliati in Roma, V.Le Carso 51, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Rufini, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4369/2014 della Corte d'appello di Roma, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo

che:

- il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 26/6/2015 da P.S. nei confronti di C., A., G.L. avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4369 depositata il 2/7/2014 e notificata il 29/4/2015;

- la corte capitolina era stata investita del giudizio di rinvio dopo che la questa Corte con sentenza n. 6074/2006 aveva cassato la precedente sentenza della Corte d'appello di Roma n. 999/2003 che, rigettando l'impugnazione, aveva confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma;

- il contenzioso fra le parti riguardava la domanda avanzata nel 1999 dalla P. nei confronti delle eredi di G.M. defunto nel (OMISSIS), al fine di far accertare la sua qualità di legataria come asseritamente risultante dalla seguente disposizione contenuta nella scheda testamentaria:" In caso di decesso vista la gravità della mia situazione ho deciso di lasciare i miei beni nel seguente modo: i due ettari di terreno con la casa a P.S., nata a (OMISSIS); tutti gli animali al 50% fra P.S. e F.A. (mia madre); tutti i diritti d'autore delle mie composizioni musicali a P.S.. Le parti dei beni di famiglia ad F.A.. Firmato G.M.";

- in virtù della richiamata disposizione la P. chiedeva le fosse riconosciuto, quale legataria, il diritto ad ottenere con onere per le eredi convenute (subentrate per rappresentazione a seguito della rinuncia della madre del testatore), la proprietà della porzione immobiliare costituita dal fondo rustico sito in (OMISSIS) con sovrastante fabbricato rurale di proprietà;

- si costituivano le convenute contestando, per quanto qui di interesse, la qualità di legataria dell'attrice che era, invece, stata designata erede del de cujus che, con riguardo al fondo rivendicato ed alla casa sovrastante, era proprietario per la limitata quota di 1/12;

- il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 19/12/2000, respingeva la domanda della P., stabilendo che il de cujus le aveva attribuito la qualità di erede e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine alla divisione fra gli eredi;

- tale pronuncia veniva confermata in sede di appello proposto dall'attrice, ma, come si è detto, la pronuncia sul gravame veniva cassata dalla Corte di cassazione in relazione a vizi motivazionali circa l'accertamento della volontà del testatore;

- all'esito del giudizio di rinvio la Corte d'appello di Roma ha ribadito il rigetto dell'appello proposto dalla P.;

- in particolare, ha interpretato la disposizione testamentaria in esame facendo ricorso al canone ermeneutico fissato nell'art. 588 c.c. e ritenendo che il testatore abbia inteso assegnare alla P. la qualità di erede e non di legataria;

- tale conclusione deriverebbe dalla considerazione che le attribuzioni a suo favore hanno ad oggetto beni che, benchè specificamente indicati, esprimono una quota del patrimonio ereditario;

-appare chiaramente individuabile, secondo la corte romana, la volontà del testatore di attribuire alla P. ed alla madre gruppi di beni - in parti uguali per quanto riguarda gli animali e in via esclusiva alla prima le composizioni musicali ed alla seconda i beni di famiglia - costituenti l'universalità del suo patrimonio;

- la cassazione della sentenza d'appello emessa nel giudizio di rinvio è chiesta dalla ricorrente sulla base di un unico motivo cui resistono con tempestivo controricorso A., C. e G.L., che hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione

che:

- con l'unico motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 651 e 652 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la corte avrebbe svolto un errato ed insufficiente esame del testamento olografo del 30 maggio (OMISSIS) ovvero dei punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, unitamente ad una omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'affermazione dell'esclusione del diritto della ricorrente al riconoscimento della sua qualità di legataria;

- il motivo è inammissibile alla stregua del rilievo dei limiti del sindacato sulla motivazione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

-in realtà, con l'impugnazione si censura l'interpretazione del testamento di cui si tratta laddove la P. è stata ritenuta erede invece che legataria come dalla stessa auspicato;

- tuttavia, non risultano violati dalla corte di merito i criteri interpretativi espressi dalla giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata;

- la corte distrettuale ha, infatti, correttamente inteso i principi di diritto che connotano l'interpretazione del testamento e che sono costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità ai criteri enunciati dall'art. 1362 c.c., applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (cfr. Cass. 23393/2017; id.24163/2013; 23278/2013);

- nel caso di specie l'interpretazione del testamento in esame ha tenuto chiaramente conto della volontà del testatore di disporre di tutti i suoi beni(...ho deciso di lasciare i miei beni nel seguente modo:...) complessivamente intesi e di individuare le beneficiarie del suo patrimonio nelle persone della P., sua compagna da molti anni, e della madre;

- nel fare ciò egli ha loro attribuito beni determinati in funzione del comprensibile valore affettivo e della peculiarità che i due legami avevano avuto nel corso della sua esistenza;

- ed infatti la corte ha evinto la volontà del testatore di far conservare alla famiglia i beni a questa appartenuti, cioè la casa ed il terreno, affinchè, detti beni, anche se di proprietà del testatore in piccola misura, fossero comunque goduti dalle persone affettivamente a lui più vicine e, quindi, assimilate nella qualità di eredi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

- nè pare circostanza idonea ad inficiare tale ricostruzione interpretativa quella costituita dal rilievo che parte ricorrente attribuisce al riferimento alla "gravità della mia situazione" contenuto nella scheda;

- al riguardo deve rilevarsi che si tratta della valorizzazione di elementi di fatto, la cui valutazione è inibita nella presente sede;

-in definitiva, il ricorso non merita accoglimento;

- in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle controparti come liquidate in dispositivo;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore delle controricorrenti1 che liquida in Euro 4000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza