Come accerta la divisibilità dell’immobile del de cuius?
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 6915/19; depositata l'11 marzo
SENTENZA sul ricorso 24104-2014 proposto da: C.M. , C.M. , C.P., rappresentati e d1fesi dall'avvocato DOMENICO LETIZIA; - ricorrenti - 2018 3826 contro P.G. , R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONICA TAGLIALATELA; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 858/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2C14; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consiuliere FEDERICO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per parziale inammissibilità e comunque rigetto; udito l'Avvocato TAGLIALATELA Giovanni, difensore dei resistenti che si riporta.
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 3 dicembre 2008, dichiarava lo scioglimento della comunione tra P.G. e C.M., C.P. e C.M., quali eredi di C.A.e, rilevata la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Caserta, località San Leucio, via Giardini Reali lo attribuiva al signor P.G. quale proprietario della quota maggiore pari ai 36/45 dell'edificio, per averla acquistata con atto pubblico del 3.11.2000, condannando l'attore al pagamento del conguaglio in favore dei convenuti. Avverso detta sentenza proponevano appello i signori C.M., C.P.e C.M.a chiedendo accertarsi la divisibilità del bene in questione. Intervenuta volontariamente nel giudizio di appello la moglie del P., R.G., la quale aveva acquistato insieme al marito la quota del 36/45 del fabbricato per cui è causa, la Corte territoriale, con la sentenza n. 858/2014 pubblicata il 26.2.2014, rigettava l'appello e confermava la valutazione di non divisibilità dell'immobile oggetto di causa. La Corte rilevava che la suddivisione del fabbricato in due unita' immobiliari, secondo il progetto in atti, avrebbe determinato la realizzazione di un monolocale di circa 33 mq in favore degli appellanti ( superiore alla quota in natura ad essi spettante) mentre la porzione di fabbricato spettante ai coniugi P.-R. sarebbe stata costituita dalla cantina, da un ambiente piano terra di circa mq.20, dall'intero primo piano e dal sottotetto non abitabile. Tanto premesso in fatto, il Collegio riteneva di confermare la valutazione di indivisibilita' dell'immobile sotto il profilo giuridico gia' affermata dal giudice di primo grado, considerato che il frazionamento immobiliare, pur nel rispetto della sagoma, destinazione d'uso e volumetria originaria, configurava un intervento
di ristrutturazione edilizia che richiedeva il permesso di costruire, poiche' dava luogo alla creazione di un organismo diverso da quello precedente ex art. 3 dpr 380/2001. Il giudice di appello concludeva pertanto che , seppure la Sovrintendenza avesse espresso parere favorevole, non poteva ritenersi che la normativa urbanistica consentisse il frazionamento del fabbricato. Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso i signori C.M. C.P.e C.M. affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria, i signori P.G. e R.F..
RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, poiché la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di difetto di interesse ad agire delle controparti, deducendone la carenza in capo ai coniugi P.G. e R.F.. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. Si osserva anzitutto che in base alla nuova formulazione dell'art. 360 n.5) cpc, applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto la sentenza risulta pubblicata il 26.2.2014, non è più censurabile il vizio di omessa o insufficiente motivazione ( Cass. Ss.Uu. n.8053/2014). Non sussiste inoltre la dedotta carenza di interesse stante l'evidente utilità concreta degli odierni resistenti ad ottenere l'assegnazione dell'intero fabbricato, previa corresponsione del conguaglio, a fronte del dedotto pregiudizio alla funzionalità del bene derivante dal frazionamento ed il conseguente deprezzamento del valore del bene stesso. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della legge n. 380/2001, del regolamento e del PRG del Comune di Caserta e della legge n. 133/2014. I ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe erroneamente qualificato l'intervento richiesto per il frazionamento dell'immobile come "ristrutturazione", laddove, in forza della legge n.133/2014 tale intervento costituiva restauro e risanamento, per il quale non sarebbe neppure necessario rilascio del permesso a costruire, non essendovi mutamento di destinazione d'uso; i ricorrenti deducono in oltre che l'intervento di frazionamento sarebbe pienamente compatibile con la vigente normativa urbanistica. Il motivo è fondato. Ciò che rileva ai fini della divisibilità o meno del bene non è tanto la necessità del permesso di costruire ai fini del frazionamento, elemento su cui sembra incentrarsi la motivazione della sentenza impugnata, ne' la qualificazione dell' intervento edilizio come "ristrutturazione' o mero "restauro conservativo", quanto la complessiva valutazione dell'intervento stesso in relazione alle caratteristiche dell'immobile oggetto di causa e la sua compatibilita' con la disciplina urbanistica vigente, sia avuto riguardo alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali. Occorre inoltre accertare se, pur risultando il frazionamento giuridicamente possibile, le porzioni realizzabili siano suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento e non risultino gravate da servitù, pesi o limitazioni eccessive o sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ed inoltre se la divisione richieda o meno opere complesse o di notevole costo. Tale complesso accertamento non risulta essere stato adeguatamente effettuato dalla sentenza impugnata. Occorre in particolare accertare se, alla luce della disciplina attualmente vigente ( avuto riguardo sia alla legislazione nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali), l'intervento edilizio necessario per la divisione del fabbricato, che risulta sottoposto a vincolo storico-monumentale, sia giuridicamente fattibile, in quanto pienamente compatibile con la suddetta normativa anche in considerazione del vincolo su indicato ed inoltre se il frazionamento possa essere utilmente realizzato senza compromissione del valore dell'intero edificio, nonchè del godimento e del valore economico delle singole unità realizzabili. Il ricorso va dunque accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Cosi' deciso in Roma 1'11 dicembre 2018
18-03-2019 14:36
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