La revocazione della donazione per ingratitudine
La revocazione della donazione per ingratitudine
Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, confermata dall'ordinanza in commento, l'ingiuria grave al ricorrere della quale l'art. 801 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di revocazione della donazione deve consistere - a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della domanda - nella manifestazione esteriore di comportamenti da parte del donatario tali da dimostrare “un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante” ed essere espressione di “radicata e profonda avversione o di animosità” verso il donante stesso.
Tale comportamento ingiurioso non deve essere apprezzato solo sotto il profilo oggettivo, ma è necessario che sia “espressamente rivolto a ledere la sfera morale del donante”, tanto da essere contrario al senso di riconoscenza che, secondo il comune sentire, dovrebbe caratterizzare il comportamento del donatario, concretizzando una sorta di ingratitudine esteriorizzata, che renda palese l'opinione irriguardosa nei confronti del donante (Cassazione civile, 13 agosto 2018 n. 20722).
Revocazione della donazione e addebito della separazione
Come correttamente messo in luce dalla Suprema Corte, peraltro, l'accertamento che l'infedeltà della donataria non possa essere ascritto ad un sentimento di avversione e disprezzo nei confronti del marito, in quanto non direttamente volto alla lesione dell'onore e decoro dello stesso, non esclude che il medesimo comportamento possa rilevare ai fini dell'addebito.
Se, infatti, la violazione dei doveri coniugali non comporta ex se la necessità di considerare il comportamento del coniuge una manifestazione di ingratitudine, dall'altro lato tale comportamento potrà ugualmente dar luogo alla pronuncia di addebito nei confronti del coniuge inadempiente.
In altre parole, dovere di fedeltà e dovere di riconoscenza non coincidono.
Occorre rimarcare come, da un lato, la violazione del dovere di fedeltà potrà non rappresentare ingiuria grave nei confronti del donante e restare semplicemente nell'ambito del rapporto coniugale, con la conseguenza che potrà sì dar luogo all'addebito della separazione – e dunque innanzitutto alla perdita dei diritti successori e di mantenimento -, ma non alla revocazione della donazione posta in essere da un coniuge nei confronti dell'altro.
Dall'altro lato, il comportamento anche gravemente oltraggioso del coniuge infedele potrebbe non condurre all'addebito della separazione. E' noto, infatti, come la giurisprudenza ritenga che presupposto della pronuncia di addebito sia non soltanto l'accertamento della violazione dei doveri coniugali, ma anche la presenza del nesso di causalità tra detta violazione e la crisi familiare. In altre parole, se è onere di chi richiede l'addebito della separazione provare la sussistenza della condotta infedele e il nesso causale tra questa e l'intollerabilità della convivenza, è data al coniuge infedele la possibilità di provare che la crisi matrimoniale fosse anteriore all'infedeltà stessa (Cassazione civile, 19 febbraio 2018 n. 3923). Potrà dunque accadere che il coniuge cui non sia addebitata la separazione, non perciò possa evitare la revocazione della donazione a suo favore disposta dall'altro coniuge.
L'ingratitudine non è, in conclusione, legata al fatto di aver posto fine alla convivenza e nemmeno al fatto dell'infedeltà, ma alla circostanza di aver arrecato al coniuge un'ingiuria grave “che non era di per sé necessaria per porre fine alla convivenza” (Cassazione civile, 25 febbraio 1987 n. 2003).
Diversamente opinando, infatti, si richiederebbe al coniuge donatario il rispetto del dovere di fedeltà non solo - e, verrebbe da dire, non tanto – al fine di non andare incontro alla pronuncia di addebito della separazione – le cui conseguenze peraltro potrebbero non essere considerate particolarmente rilevanti – , quanto al fine di evitare il venir meno del beneficio patrimoniale ottenuto con la donazione, con ciò finendo per mettere il coniuge che ha ricevuto la donazione in una posizione di subordinazione nei confronti dell'altro.
18-10-2018 23:26
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