Il danno tanatologico è risarcibile iure hereditatis?
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 aprile – 13 luglio 2018, n. 18555 Presidente Travaglino – Relatore Porreca
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico
autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi
immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure haereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel
primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio,
ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350 e succ. conf.). Si tratta, come noto,
della risoluzione di un contrasto emerso in specie a seguito di alcune pronunce di legittimità appena precedenti e infatti citate nei ricorsi (cfr., soprattutto,
Cass., 23/01/2014, n. 1361).
31-07-2018 14:35
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