Divisione ereditaria e conguagli in denaro. Si applica l'aliquota degli atti di divisione.
In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie con sentenza) mediante assegnazione dell'intero bene ad alcuni comproprietari, con versamento, da parte loro agli altri condividenti di somme in denaro pari al valore delle quote, si applica l'aliquota propria degli atti di divisione e non la regola, prevista dall'articolo 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( secondo cui la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente) essendo irrilevante che la somma corrisposta non provenga dalla massa ereditaria, atteso che l'articolo 34 cit. non si occupa della provenienza dei beni assegnati, ma soltanto del loro valore.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 luglio 2010 n. 17866
22-09-2017 14:42
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