Riconoscimento e mantenimento della pensione ai figli studenti.
Con il messaggio n. 2758/2016, l'INPS fornisce alcune precisazioni in tema di riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti nel periodo di vacatio studii, ovvero nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Il periodo di vacatio studii. A seguito della pubblicazione della circolare n. 185 dell'11 novembre 2015, con la quale venivano forniti alcuni chiarimenti sull'art. 22, comma 3, L. n. 903/1965, l'INPS torna sul tema del riconoscimento e del mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli superstiti studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
In caso di morte del dante causa. In particolare, l'INPS chiarisce che, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l'iscrizione all'università (nonché tra la laurea triennale e l'iscrizione alla laurea specialistica), il figlio mantiene lo status di studente ed il conseguente diritto alla quota di pensione ai superstiti a condizione che la successiva iscrizione avvenga entro la prima scadenza utile.
Allo stesso modo e nei medesimi periodi di vacatio studii, il figlio superstite già titolare della pensione non perde il diritto a tale trattamento pensionistico.
Svolgimento di attività lavorativa retribuita. Per quanto riguarda invece lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, deve essere riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti laddove il reddito annuo del figlio del dante causa sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.
(Fonte: www.lavoropiu.info)
25-06-2016 00:09
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