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Sentenza

Revocazione della donazione per ingratitudine - Donazione - Ingiuria grave - Rev...
Revocazione della donazione per ingratitudine - Donazione - Ingiuria grave - Revocazione per ingratitudine - Presupposto - Configurabilità - Termine di decadenza
Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 14 gennaio 2016, n. 157
L'ingiuria grave, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, è caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento. Siffatto presupposto non può essere desunto da singoli episodi che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante costituente il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine. Il termine di decadenza per la proposizione della domanda di revocazione decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto. Nella fattispecie non poteva ritenersi provato un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità dei donanti da parte della convenuta donataria, con conseguente rigetto della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.
Avv. Antonino Sugamele

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