Collazione. Valore del cespite al momento dell'apertura della succesisone. Migliorie apportate.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 6 ottobre 2016 n. 20041
L'articolo 747 del Cc stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno. Non sono irrilevanti, ai fini del computo di detto valore, i miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Ai sensi dell'articolo 748 del Ccva dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Nel caso di alienazione, l'articolo 749 del Cc dispone che i miglioramenti fatti dall'acquirente debbano essere computati nei termini indicati.
Per la Cassazione i miglioramenti all'immobile le migliorie di cui agli articoli 748e 749 del Cc si identificano in quelle opere che si incorporino nel fondo e aumentino le opere esistenti o ne migliorino l'efficienza.
Costituisce miglioria anche l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi di avervi provveduto a propria cura e spese.
Non costituisce miglioria, invece, l'acquisizione, da parte del fondo, di una attitudine edificatoria prima mancante. Il mutamento della destinazione urbanistica del fondo non dipende, infatti, da un'attività del donatario o del terzo che è diretta a incrementare il valore del bene; non è correlativo a un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quel soggetto; essa non risponde, quindi, alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata.
24-10-2016 10:46
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