Notizie, Sentenze, Articoli - Diritto Successorio Trapani

Approfondimento

Accettazione dell'eredità, trasmissione del diritto di accettare e vendita di er...
Accettazione dell'eredità, trasmissione del diritto di accettare e vendita di eredità.
1. Accettazione dell'eredità
Ai sensi dell'art. 470 c.c. l'eredità si trasmette al chiamato a seguito della sua accettazione. In dottrina si sostiene che l'accettazione dell'eredità è un negozio unilaterale non recettizio. Attraverso questo atto, il chiamato fa propria l'eredità conferitagli per legge o per testamento [C. M. Bianca, op. cit., 95].

Focus

Oggetto dell'accettazione è la successione ereditaria e non lo specifico titolo che causa tale successione, come il testamento o la legge. L'accettazione può essere pura, semplice ovvero con beneficio d'inventario (il quale comporta una limitazione della responsabilità patrimoniale dell'erede verso i debiti ereditari e per il legati) [C. M. Bianca, op. cit.].
Ai sensi dell'art. 482 c.c. l'accettazione può essere impugnata per dolo o per violenza, secondo le norme che disciplinano i contratti, la prescrizione è quinquennale. Tuttavia, non essendo presente una controparte da tutelare, il dolo è sempre rilevante da chiunque provenga a prescindere della conoscenza che ne possano avere altri o il chiamato. Tuttavia, l'accettazioe non è annullabile se è viziata da errore, in quanto l'errore dell'accettante che ricade sul titolo ovvero sul contenuto della delazione non presenta il carattere dell'essenzialità. Infatti, l'accettante può sbagliarsi sul valore dell'asse ereditario ovvero sull'entità del passivo, ma siffatto errore attiene alla convenienza economica dell'accettazione e pertanto non può essere considerato "essenziale" [C. M. Bianca, op. cit.].
Dato che l'accettazione ereditaria non è un atto di disposizione del patrimonio, né una assunzione di debito non può essere sottoposta a revocatoria.
Essa può essere espressa o tacita. La prima concerne una dichiarazione avente forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata ove l'accettante manifesta espressamente la sua volontà di acquisire l'eredità e lo status di erede ex art. 475 c.c.; mentre la seconda riguarda una manifestazione implicita (art. 476 c.c.), spesso realizzata attraverso comportamenti concludenti che presuppongono la qualità di erede, come la vendita di beni ereditari o l'esercizio di azioni ereditarie.
L'accettazione di eredità devolute a persone incapaci deve essere effettuata dal loro rappresentante legale con l'autorizzazione del giudice tutelare (artt. 329, 374, 394, 424 c.c.).
Gli enti giuridici con o senza personalità (fondazioni, associazioni etc.) devono accettare l'eredità con il beneficio d'inventario ex art. 473, comma 1, c.c., mentre le società non sono soggette a tale onere art. 473, comma 2, c.c.
Qualora l'accettazione dell'eredità comprendesse diritti su beni immobili è necessaria la trascrizione ex art. 2648 c.c., mentre il termine di accettazione dell'eredità si prescrive in 10 anni (ex art. 480 c.c.) e tale termine non è rilevabile d'ufficio.

Giurisprudenza

Poiché nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, per la necessità anche di accettazione da parte del chiamato, chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede è onerato, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dell'onere di provarne l'assunzione della qualità, non desumibile dalla sola chiamata all'eredità, ma conseguendo alla sua accettazione espressa o tacita. Ne deriva che la sua ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto convenuto in giudizio in detta qualità (Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2014, n. 13491).
In caso di decesso di un soggetto l'acquisto della qualifica di successore a titolo universale non può ricollegarsi automaticamente al mero evento morte del dante causa, ma necessita della previa accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità, nemmeno nella ipotesi in cui il soggetto rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendo comunque la materiale accettazione (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2014, n. 1050).
La voltura catastale dei beni immobili appartenuti al de cuius è un atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o meramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Ed infatti, solo chi voglia accettare l'eredità ha l'onere di effettuare siffatto atto, sì da attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso (App. Roma, sez. IV, 4 maggio 2011).
Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione (App. Napoli, sez. II, 3 gennaio 2008).


2. Trasmissione del diritto di accettare
L'art. 479 disciplina la trasmissione del diritto di accettazione. Secondo la dottrina esso consente il subentro dell'erede nell'intera situazione giuridica del defunto e, quindi, anche nell'eventuale sua posizione di chiamato ad altra eredità. Ne consegue che il diritto di accettare l'eredità si trasmette agli eredi del chiamato, i quali vengono preferiti agli ulteriori chiamati del primo defunto. Altra dottrina rileva che si tratta di una eccezione alla regola dell'indisponibilità della successione, poiché l'art. 479 c.c. consente la successione nella delazione a favore dell'erede legittimo o testamentario, mentre è discusso se tale norma sia estensibile alla successione a titolo particolare, se essa sia inefficace o se comporti accettazione tacita [Schlesinger, Successioni (diritto civile): parte generale, in NN.D.I., XVIII, Torino, 1971, 759; Ferri, Successioni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 456-511, ed. III, Bologna-Roma, 1997, 29].

Focus


Giurisprudenza

In caso di morte dell'avente diritto all'immissione nel possesso dei beni dell'assente durante la pendenza del giudizio per l'accertamento di tale diritto, l'erede del deceduto succede "mortis causa" nel diritto controverso (Trib. Verona, 3 agosto 2000).
Non ha la capacità di succedere la persona giuridica che, sebbene esistente al momento dell'apertura della successione, sia stata dichiarata estinta e sia stata posta in stato di liquidazione, prima di aver accettato l'eredità (Trib. Napoli, 24 marzo 1980).
L'eredità si acquista con l'accettazione e, se questa non è ancora avvenuta quando il chiamato all'eredità muore, ciò che si trasmette al suo erede, oltre il patrimonio del chiamato, è il diritto ad accettare l'eredità alla quale il de cuius era stato chiamato (Cass. civ., 7 aprile 1961, n. 735).


3. Vendita di eredità
La vendita di eredità, disciplinata dall'art. 1542 e ss. c.c., è il contratto commutativo, e ad efficacia traslativa, mediante il quale l'erede (o il suo avente causa), aperta la successione, cede la (proprietà della) propria quota ereditaria dietro un corrispettivo in denaro (Cass. n. 5145/2012). La vendita di eredità può essere stipulata oltre che tra l'erede ed un terzo, anche tra coeredi. Risultano integrati gli estremi di una normale compravendita, qualora oggetto dell'alienazione siano i singoli beni o diritti ereditari, salvo siano stati considerati dalle parti frazione dell'intero.

Focus

Mentre, la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. Peraltro, se il bene parzialmente compravenduto costituisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede-venditore, essendo quest'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente disporre, conseguentemente il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune (Cass. civ., sez. III, 1 luglio 2002, n. 9543).

Giurisprudenza

L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c. (Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902).
La vendita di eredità ex art. 1542 c.c. è una vendita e non è configurabile come trasferimento della posizione soggettiva di erede con il complesso delle facoltà che a tale qualità si ricollegano. Ne consegue che ogni doglianza riguardo alla non corrispondenza della cosa trasferita va rivolta verso il venditore, che è il soggetto garante dell'esattezza della prestazione convenuta e che avrebbe potuto agire per la ricostruzione del patrimonio depauperato (App. Roma, sez. IV, 4 novembre 2009).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza