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Sentenza

Trasferimento mortis causa di una farmacia: per il calcolo dell’indennità di avv...
Trasferimento mortis causa di una farmacia: per il calcolo dell’indennità di avviamento si applica la disciplina speciale
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile – 22 ottobre 2015, n.
21523

Presidente Mazzacane – Relatore Matera

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15-2-1996 C.M.C. , R.T. , R.R. e R.G. convenivano dinanzi al Tribunale di Brindisi R.L. , esponendo che R.M. , coniuge della C. e genitore dei R. , deceduto il (OMISSIS) , aveva disposto di tutte le sue sostanze con testamento olografo redatto il (OMISSIS) e pubblicato il (OMISSIS) , lasciando la sua azienda farmaceutica al figlio L. ; che tale disposizione aveva leso i diritti di comunione legale spettanti ex art. 177 lett. D) e 178 c.c. al coniuge C.M.C. , trattandosi di farmacia costituita dopo il matrimonio; che, inoltre, la disposizione aveva leso le quote di riserva spettanti agli attori; che a questi ultimi spettava il diritto di partecipazione e gestione della farmacia in base agli artt. 9 e 10 l. 362/1991; che il lascito in favore di L. non riguardava l'intera azienda farmaceutica, essendone esclusa la parte di avviamento eccedente l'entità determinata ex art. 110 t.u. leggi sanitarie; che i contratti costitutivi di associazione in partecipazione con R.L. del 2-1-1984 e del 15-1-1992 dovevano ritenersi simulati, in quanto posti in essere al solo scopo di creare poste passive fittizie nel bilancio dell'azienda; che per la determinazione del valore dell'asse ereditario doveva farsi riferimento alla perizia F. , vincolante tra le parti stante il mandato conferito dalle stesse. Tanto premesso, gli attori chiedevano dichiararsi inefficaci le disposizioni testamentarie lesive del diritto di comunione legale del coniuge; dichiararsi nulli i contratti di associazione in partecipazione intervenuti tra il de cuius e R.L. ; accertarsi la lesione della quota di riserva spettante agli istanti, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di R.L. ; dichiararsi il diritto degli attori alla partecipazione della gestione della farmacia; stabilirsi le quote secondo le prescrizioni di legge e le previsioni testamentarie; condannarsi, di conseguenza, R.L. alle restituzioni e ai conguagli, oltre agli accessori.
Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza delle avverse pretese. Egli deduceva, in particolare, che il de cuius aveva costituito in favore della moglie una rendita vitalizia annuale di lire 36.000.000, aggiornabile secondo gli indici ISTAT, a definizione di tutti i diritti che la stessa avesse potuto vantare sull'azienda farmaceutica. Aggiungeva che, in ogni caso, alla C. non poteva competere alcun diritto sull'azienda, costituita dal coniuge prima dell'entrata in vigore della l. 151/1975 istitutiva della comunione legale tra coniugi, e che, comunque, nessun incremento dell'azienda farmaceutica era ravvisabile, dal momento che il valore aziendale, attualizzato, aveva subito un decremento rispetto al 1975. Contestava altresì l'asserita lesione di quote di legittima, giacché l'avviamento dell'azienda farmaceutica, da determinarsi secondo i parametri di cui all'art. 110 T.U. 1265/1934, aveva un valore assai più contenuto rispetto all'entità determinata nella perizia F. invocata dagli attori e, inoltre, tutte le controparti erano state beneficiate di cespiti immobiliari e valori mobiliari. Contestava l'asserita simulazione del rapporto di associazione in partecipazione intercorso tra lui e il padre e gli esiti della perizia F. . In via incidentale e, in subordine, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che nell'asse ereditario rientravano, nella misura del 50% del valore, tutti gli acquisti compiuti dalla C. , anche separatamente, durante il matrimonio, in conseguenza dello scioglimento della comunione, oltre ai fitti, ai proventi, alle rendite, al denaro, ai titoli entrati nel patrimonio di costei.
Con sentenza non definitiva del 2-9-2005 il Tribunale affermava il diritto della C. alla comunione sugli incrementi di valore (da determinarsi, quest'ultimo, al netto della rendita vitalizia corrisposta alla C. ) dell'azienda farmaceutica ex art. 178 c.c., maturati dai 20-9-1975 (data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia) al 14-12-1994 (data di apertura della successione); dichiarava l'effettività dei contratti di associazione in partecipazione stipulati tra R.M. e R.L. ; dichiarava che agli attori non spettava il diritto di partecipare alla gestione dell'azienda farmaceutica; dichiarava che l'avviamento azienda non era determinabile in base all'art. 110 T.U. 1265/1934;
dichiarava priva di effetti la perizia stragiudiziale del dott. F. e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio nel prosieguo del giudizio; ritenuto, inoltre, non provato l'assunto del convenuto secondo cui la casa coniugale in Brindisi era da comprendere per il 50% tra i beni caduti in successione, in quanto edificata con denaro personale del R. , dichiarava soggetta a collazione esclusivamente la somma di lire 51.000.000 ricevuta da R.R. .
Avverso la predetta decisione proponeva appello R.L. .
Con sentenza in data 20-10-2008 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che, ai fini della determinazione degli incrementi dell'azienda farmaceutica spettanti pro-quota alla C. ex art. 178 c.c., la comparazione delle consistenze aziendali alle date del 20-9-1975 e 14-12-1994 andava effettuata ponendo in essere un meccanismo comprensivo degli effetti della svalutazione monetaria; stabiliva che, ai fini della valutazione della consistenza patrimoniale dell'azienda farmaceutica, l'avviamento andava determinato ai sensi dell'art. 110 T.U. 1265/1934; statuiva che tutti gli immobili acquistati dai coniugi R. - C. in regime di comunione legale, specificamente elencati nell'atto di appello, cointestati o singolarmente intestati a uno di essi, dovevano essere considerati ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, e che nei confronti dei medesimi, ove donati ai figli, operava la collazione; statuiva che andava ricompresa nei beni soggetti a collazione l'area edificabile individuata nei rogiti per notaio Cafaro del 2-2-1991 e 17-1-1992, donata a R.T. ; stabiliva che, ai fini della formazione della massa ereditaria, andavano considerate, al 50%, le somme portate sui conti cointestati R.M. - R.T. e C.M.C. - R.M. ; confermava nel resto l'impugnata sentenza; dichiarava compensate le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso R.T. , R.R. e R.G. , in proprio e nella qualità di eredi di C.M.C. , sulla base di un unico motivo.
R.L. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.
I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti principali R.T. e R.R. hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Con l'unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 T.U. 1265/1934 (legge sanitaria), nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono, in particolare, che l'art. 110 della legge sanitaria disciplina l'indennità di avviamento (tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio) dovuta dal farmacista assegnatario per concorso al precedente gestore della farmacia rimasta vacante o ai suoi eredi e, di conseguenza, non è applicabile alla fattispecie oggetto di causa, in cui il dott. R.L. è subentrato nella gestione della farmacia non già come assegnatario a seguito di concorso della sede vacante per morte del precedente titolare, ma in virtù di lascito testamentario disposto da quest'ultimo in suo favore. Sostengono che la ratio dell'art. 110 -che è quella di riconoscere ope legis un indennizzo in favore di colui che per decadenza o per decesso perde l'esercizio della farmacia- è estranea alla controversia de qua, in cui si discute di lesione di legittima perpetrata dal de cuius in danno dei riservatari per aver beneficato il figlio L. del lascito dell'intera azienda farmaceutica. Nella ipotesi considerata, secondo i ricorrenti, l'avviamento deve essere calcolato in base al valore di libero mercato: in caso contrario, si consentirebbe al beneficiario della disposizione testamentaria inerente all'azienda di liquidare gli altri aventi diritto con un importo di gran lunga inferiore a quello reale, avvantaggiandosi illegittimamente in danno degli altri eredi. In tal modo, sempre ad avviso dei ricorrenti, si perverrebbe "ad una evidente censura di illegittimità costituzionale per irragionevoLe disparità di trattamento tra l'erede beneficiario di una qualsiasi azienda commerciale, che verrebbe stimata in base al valore venale, e l'erede beneficiario di una azienda farmaceutica, stimata secondo il valore ridotto previsto dall'art. 110 citato", come rilevato anche dal giudice di primo grado.
L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame: "Dica la Corte se l'inderogabilità dell'art. 110 T.U.L.S. dettato in materia di assegnazione in seguito a pubblico concorso di una farmacia rimasta vacante possa importare la sua imperatività e trovare applicazione in tutti i campi del diritto ed in particolare nel caso in cui si controverte della lesione di legittima perpetrata in danno dei ricorrenti".
Il motivo è infondato.
L'art. 110 r.d. 27-7-1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie") dispone che "l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio".
Parte della giurisprudenza ha configurato l'indennità in oggetto come una "obbligazione ex lege rivolta a compensare non già una perdita di avviamento... ma unicamente il fatto della sopravvenuta disponibilità dell'esercizio, con il passaggio ad altri della sua titolarità" (Cass. 8-9-1995 n. 9477; Cass. 17-10-1986 n. 6099) Un diverso indirizzo, che ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale nella sentenza n. 333 del 1988, in conformità con la "spiccata connotazione imprenditoriale assunta dall'esercizio farmaceutico", ha ritenuto invece che l'indennità di avviamento di cui al riportato articolo costituisce "il corrispettivo dell'incremento dell'attività dell'esercizio" (Cass. 23-5-1978 n. 2561; Cass. Sez. Un. ordinanze n. 1007 e 1008 del 29-6-1983; Cass. 26-6-1995 n. 7220).
Più di recente (Cass. 19-9-2003 n. 13891), è stato rimarcato che tali orientamenti non sono affatto in contrasto tra loro e, comunque, "devono essere apprezzati alla luce dell'esigenza di bilanciamento, imposta dalla ratio della norma e dal contesto di riferimento nel quale è sorta e va applicata, tra il principio pubblicistico della personalità e della intrasmissibilità dell'esercizio correlata alla peculiarità di un'attività regolamentata in quanto coinvolge interessi pubblici con il diritto all'avviamento che si giova di questa disciplina pubblicistica, in quanto influenzata da fattori obiettivi, legati alla limitazione numerica degli esercizi ed alla ubicazione della sede ed alla conformazione del bacino di utenza (Cass. n. 2945 del 1971; cfr. art. 104, T.U.L.S.; legge n. 475 del 1968; legge Regione Sardegna n. 12 del 1984), ma anche dell'attività svolta dal farmacista in quanto gestore della relativa azienda"; che "la configurazione dell'indennità di avviamento come elemento nel quale convergono caratteri pubblicistici e privatistici dell'attività, richiede, nell'identificazione del reddito di riferimento, di considerare anzitutto che essa è stata introdotta allorché è stata acquisita piena consapevolezza in ordine alla peculiarità dell'attività, della rilevanza nel suo svolgimento dell'azienda e della imprescindibilità di apprezzare appieno quei caratteri tipici dell'impresa commerciale che la connotano"; che il citato art. 110 "è la norma che ha realizzato, in parte qua, un corretto bilanciamento tra il principio, di diritto pubblico, della personalità ed intrasmissibilità, entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, della farmacia, ed il diritto del farmacista, di natura privatistica, sull'azienda. In mancanza di detta norma, il farmacista che cessa l'attività subirebbe infatti un ingiustificato depauperamento, del quale si avvantaggerebbe il subentrante, il quale, non ragionevolmente, godrebbe della capacità di profitto acquisita dall'azienda grazie all'attività svolta dal precedente titolare".
Si è ulteriormente precisato che, nella determinazione dell'indennità di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al titolare precedente, i criteri previsti nell'art. 110 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 sono vincolanti solo allorquando ricorrano in concreto tutti gli elementi di fatto che ne consentono la puntuale applicazione; quando, invece, la gestione ha avuto durata inferiore al quinquennio, l'indennità deve essere liquidata secondo criteri concreti, affidati al prudente apprezzamento del giudice del merito, sulla base di una complessiva valutazione della fattispecie e tenendo conto della durata effettiva della gestione (Cass. 24-7-2000 n. 9670; Cass. 8-9-1995 n. 9477; Cass. 6-4-1994, n. 3269; Cass. 17-10-1986 n. 6099; Cass. 28-1-1977 n. 424).
Fatte queste premesse, si rileva che la Corte di Appello, andando di diverso avviso rispetto alla valutazione espressa dal giudice di primo grado, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal citato art. 110 alla vicenda successoria dedotta nel presente giudizio. Tale convincimento è maturato in base al rilievo che R.L. , beneficiato dal testatore del lascito della farmacia di cui il de cuius era titolare, è subentrato allo stesso mortis causa nella titolarità dell'azienda farmaceutica, divenendone, in quanto dotato delle autorizzazioni prescritte dalla legge, il nuovo concessionario; e che, pertanto, il subentro del R. nella titolarità della farmacia per successione mortis causa rientra tra le ipotesi di mutamento nella titolarità della farmacia che comporta l'applicazione dei criteri di calcolo per l'indennità di avviamento previsti nella norma in esame.
La decisione impugnata resiste alle censure mosse dai ricorrenti, dovendosi rammentare che, a norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 - che ha innovato, sul punto, rispetto alla legislazione precedente-, la titolarità di una farmacia deve comprendere inscindibilmente sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell'azienda, restando, comunque, il trasferimento dell'azienda farmaceutica sottoposto alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo ad opera di un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei necessari requisiti (v. Cass. 27-5-2009 n. 12346).
Se è vero, pertanto, che il R. è subentrato nella titolarità della farmacia in base alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, è altrettanto vero che per il perfezionamento di tale trasferimento si è reso pur sempre necessario un atto autorizzativo, e quindi un provvedimento amministrativo che ha comportato L'attribuzione della titolarità al nuovo concessionario.
È proprio la natura peculiare dell'azienda farmacia rispetto agli altri esercizi commerciali, del resto, che impone il ricorso ai criteri di determinazione dell'indennità di avviamento previsti dalla disciplina speciale anche nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui taluno degli eredi risulti beneficiario dell'azienda farmaceutica in base ad una disposizione testamentaria.
La valutazione dell'avviamento di una farmacia caduta in successione, infatti, non può non risentire del fatto che si tratta di un bene inerente ad un'azienda in cui, accanto ai profili privatistici inerenti all'attività di gestione svolta dal farmacista, convergono spiccati caratteri pubblicistici, connessi a superiori interessi all'assistenza sanitaria e alla cura della salute pubblica, tali da giustificare la perdurante previsione di rigorosi vincoli di diritto pubblico (quali quelli dettati in tema di limitazione numerica degli esercizi, di predeterminazione della loro ubicazione, di orari di apertura e chiusura, ecc); vincoli che, influenzando inevitabilmente il margine di profitto conseguibile dall'esercente, non consentono di equiparare l'iniziativa economica di un farmacista a quella di un qualunque altro imprenditore.
Ne discende che l'avviamento di una farmacia non può essere calcolato in base ai criteri di valutazione dei beni in libero commercio, ma, anche in caso di trasferimento mortis causa, deve essere accertato - sempre che ricorrano in concreto gli elementi di fatto che ne consentono la puntuale applicazione e, quindi, che la gestione, come appare pacifico nel caso in esame, abbia avuto una durata temporale di almeno cinque anni - alla stregua dei criteri più restrittivi previsti dall'art. 110 del T.U., attraverso il quale, come si è rilevato, è stato attuato un corretto bilanciamento tra gli evidenziati interessi privatistici e pubblicistici.
La soluzione adottata risulta conforme all'orientamento espresso da questa Corte in materia tributaria, secondo cui, nel determinare il valore dei beni inerenti ad un'azienda farmaceutica, ai fini dell'imposta di successione, si deve tener presente, quanto all'avviamento, che trattasi di bene inerente a un'azienda la cui disponibilità è limitata ed il cui esercizio è soggetto a pesanti vincoli di diritto pubblico (in conformità ai principi suesposti, il S.C. ha giudicato corretta la decisione della Corte di merito che aveva escluso, in relazione alla fattispecie, l'applicabilità dei criteri di valutazione delle cose in libero commercio e fatto ricorso ai criteri più restrittivi previsti dall'art. 110 del T.U. citato) (Cass. 15-1-1973 n. 124).
Alla luce delle esposte considerazioni, si palesa manifestamente infondata l'eccezione sollevata dai ricorrenti circa la violazione del principio di uguaglianza che verrebbe a realizzarsi, in caso di adesione alla tesi recepita dalla Corte di Appello, tra il beneficiario di un'azienda farmaceutica e quello di una qualsiasi altra azienda commerciale: si tratta, infatti, di due fattispecie non omologabili tra loro, in considerazione della rigida regolamentazione pubblicistica cui sono soggette le farmacie rispetto agli altri esercizi commerciali.
Appare pertinente, al contrario, il rilievo svolto dalla Corte di Appello, secondo cui, a voler ritenere che, nell'ipotesi in cui una farmacia venga assegnata ad uno degli eredi che possegga i requisiti richiesti per l'esercizio dell'azienda farmaceutica, il relativo avviamento debba essere determinato in base ai criteri generali di valutazione dell'avviamento aziendale in regime di libero mercato, potrebbe prospettarsi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui la farmacia, a seguito del decesso del precedente titolare, venga assegnata a terzi, non potendosi in tal caso prescindere dalla determinazione del valore dell'avviamento secondo i parametri del testo unico in maniera sanitaria.
2) Con il primo motivo il ricorrente incidentale, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 551 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ravvisato l'esistenza di un legato in sostituzione di legittima nella disposizione testamentaria con la quale il de cuius R.M. ha istituito una rendita vitalizia annuale in favore della moglie C.M. . Deduce che il carattere "sostitutivo" del legato va riconosciuto anche quando, pur non essendo specificato con formule sacramentali, dal contesto delle disposizioni testamentarie emerge la chiara ed univoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni. Sostiene che, nella specie, dal contesto complessivo delle disposizioni testamentarie emerge appunto la chiara ed univoca volontà del de cuius di tacitare il coniuge legittimario con l'attribuzione dei predetti lasciti e, comunque, di esaurire ogni pretesa ereditaria della legittimaria C. esclusivamente con quei lasciti testamentari.
Il quesito di diritto posto è il seguente: "Dica la Corte se il carattere sostitutivo del legato va riconosciuto anche quando, pur non essendo specificato con formule sacramentali, dal contesto delle disposizioni testamentarie emerge la chiara ed univoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni".
Il motivo difetta, in primo luogo, di autosufficienza, non trascrivendo l'esatto tenore delle disposizioni testamentarie dalle quali dovrebbe evincersi la volontà del de cuius di soddisfare integralmente la C. dai suoi dritti di coniuge legittimario mediante l'attribuzione patrimoniale oggetto del testamento.
In ogni caso, le censure mosse si palesano prive di fondamento.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti in modo certo ed univoco l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati, senza chiamarlo all'eredità. Tale intenzione, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un accertamento che, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. 9-9-2011 n. 18583; Cass. 10-6-2011 n. 12854; Cass. 29-7-2005 n. 16083).
Nella specie, la Corte di Appello non si è discostata dagli enunciati principi, non essendosi limitata ad escludere l'esistenza di una previsione specifica significativa al riguardo, ma avendo dato atto che nemmeno dal complessivo tenore della disposizione testamentaria emerge l'intenzione certa ed univoca del de cuius di tacitare la legittimaria C. mediante l'attribuzione patrimoniale effettuata in suo favore, sì da esaurire, in caso di accettazione, le ragioni ereditarie della medesima, precludendole conseguentemente l'azione di riduzione.
A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto sulla base di argomentazioni esaurienti e congrue, con le quali, in particolare, ha rilevato che le disposizioni testamentarie invocate dall'appellante principale a sostegno della tesi del legato in sostituzione di legittima appaiono finalizzate ad una compiuta distribuzione dei beni del compendio ereditario, tale da consentire l'assegnazione separata dell'azienda farmaceutica; ma che da esse non emerge il preciso intento, in alcun modo esplicitato, di precludere al beneficiario del conferimento di attaccare il testamento per far valere la riserva.
La valutazione espressa al riguardo dal giudice di appello, pertanto, essendo improntata a corretti criteri giuridici ed essendo immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte.
3) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 742, 751, 177 lett. b) e c) c.c. e 210 c.p.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che non vi è alcuna prova che il denaro elargito (mediante cospicui prelievi da parte della beneficaria direttamente dalla cassa della farmacia di cui era titolare il coniuge) in costanza di matrimonio in favore di C.M.C. fosse destinato unicamente a soddisfare i bisogni della famiglia e spese della casa coniugale; e che, pertanto, la Corte di Appello ha errato nell'escludere il carattere di liberalità di tali attribuzioni. Rileva, comunque, che, anche a voler configurare le menzionate elargizioni diversamente da "donazioni" in denaro operate dal de cuius in favore della C. , le somme non consumate che si trovavano nella disponibilità dell'attrice al momento della morte del de cuius dovevano ritenersi cadute nella comunione de residuo, agli effetti dell'art. 177 lett. b) e c) c.c..
Aggiunge che dalla documentazione prodotta dal R. emerge che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, nella disponibilità della C. si trovavano ingenti somme di denaro, ammontanti a diverse centinaia di vecchie lire. Rileva che, mentre il R. ha provato le elargizioni e la consistenza delle somme in denaro percepite dalla C. in costanza di matrimonio, la C. non ha dato idonea prova che le suddette somme siano state consumate per bisogni di famiglia. Deduce, pertanto, che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova dell'esistenza degli indicati cespiti nella disponibilità della C. ed estendere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.c. e la successiva C.T.U., sempre al fine di ricostruire l'asse ereditario, anche ai rapporti bancari intestati alla sola C. .
L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti:
a) Dica la Corte se il giudice di secondo grado in violazione degli artt. 742, 751, 177 lett. b) e c) c.c. abbia illegittimamente omesso di riesaminare e decidere l'appello circa "la erronea qualificazione giuridica – di atto di liberalità e donazione indiretta - delle elargizioni effettuate dal de cuius in favore del beneficiario, ovvero circa la qualificazione delle stesse come "comunione de residuo";
b) dica altresì la Corte se il giudice di secondo grado, in violazione dell'art. 210 c.c., abbia illegittimamente omesso di estendere l'indagine anche ai rapporti bancari intestati alla C. .
Anche tale motivo deve essere disatteso.
La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha escluso che i prelievi di denaro effettuati dalla C. dalle casse della farmacia, da intendersi destinati al soddisfacimento delle esigenze di famiglia, costituissero, come dedotto dall'appellante incidentale, atti di liberalità posti in essere dal de cuius in favore della moglie. Essa ha dato atto, con motivazione immune da vizi logici e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede: a) che non vi è alcuna prova che i prelievi effettuati giornalmente dalla C. fossero destinati a finalità diverse dal soddisfacimento dei bisogni familiari; b) che l'entità del denaro messo a disposizione della predetta (lire 4.000.000 mensili) non appare di consistenza tale da fare escludere che tale denaro potesse essere assorbito dal soddisfacimento dei bisogni familiari; c) che, infatti, tenuto conto dell'elevato tenore di vita condotto dalla famiglia R. grazie all'ottimo reddito di cui godeva, le somme indicate ben si conformano alle esigenze familiari spicciole da soddisfare quotidianamente.
A fronte di tali argomentazioni, che valgono a legittimare il giudizio espresso dal giudice del gravame circa la non configurabilità, nella specie, di atti di liberalità, il ricorrente incidentale, attraverso la formale denuncia di violazione di legge e vizi di motivazione, propone sostanziali censure di merito, che rivelano il reale intento di ottenere un rinnovato esame delle risultanze processuali, in senso ad esso più favorevole.
In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l'esercizio di poteri di cognizione che non le competono, rientrando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie nei compiti istituzionali del giudice di merito.
La sentenza impugnata risulta immune da censure anche nella parte in cui ha escluso la possibilità di far confluire gli investimenti mobiliari intestati in via esclusiva alla C. nella comunione de residuo, avendo dato atto, con valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, che non vi è prova che tali investimenti derivino, anche in parte, da accantonamenti dei prelievi in discussione.
Anche in tal caso, le deduzioni svolte dal ricorrente incidentale per contrastare il giudizio espresso sul punto dal giudice di appello si risolvono nel tentativo di ottenere una rivisitazione delle emergenze probatorie, non consentita in sede di legittimità.
Non avendo ritenuto provata la disponibilità, da parte della C. , di fondi al momento dell'apertura della successione, infine, correttamente il giudice del gravame ha disatteso la richiesta del convenuto di ordine di esibizione, trattandosi di attività istruttoria che non può avere fini meramente esplorativi.
4) Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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